Vocabolario
dei termini relativi a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Il vocabolario dei
termini del Dlg 626/94 sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e' stato
pensato per i rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza (RLS). ALLEGATI Il RLS
ha diritto ad accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le operazioni
(art.19/626), nel rispetto delle esigenze produttive, purché segnali preventivamente
al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Il
D.Lgs.626/94 oltre che da 98 articoli, è composto da 13 allegati che riguardano:
Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti devono prendere appropriati provvedimenti
per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute
della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno al luogo di lavoro. (art.4
lettera 4 comma n/626).
Il datore di lavoro che affida lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori
autonomi ha l'obbligo di:
Il pavimento dei corridoi/passaggi deve essere regolare e uniforme e realizzato
con materiali idonei alla natura delle lavorazioni (antisdrucciolamento; impermeabilità;
ininfiammabilità ecc.). Il datore
di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al
lavoro da svolgere e idonee ai fini della salute e sicurezza, riducendo al minimo
i rischi derivanti dal loro uso. Gli agenti biologici,
secondo l'allegato XI del 626, sono classificati di: GRUPPO 1 se
hanno bassa probabilità di causare malattie nell'uomo;
GRUPPO 2 se
possono provocare malattie nell'uomo, con bassa probabilità di propagarsi
alla comunità e per i quali sono disponibili efficaci misure profilattiche
e terapeutiche;
GRUPPO 3 se
sono ad alto rischio per l'uomo e possono propagarsi alla comunità, pur
essendo disponibili efficaci misure profilattiche e terapeutiche;
GRUPPO 4 se,
oltre ad essere ad alto rischio per il lavoratore e la comunità, non esistono
efficaci misure profilattiche e terapeutiche che ne evitino la propagazione.
In ogni caso,
tranne per quelli rientranti nel GRUPPO 1, il datore di lavoro ha l'obbligo
di: Predisporre
e fornire all'organo di vigilanza la valutazione dei rischi;
Fornire al
RLS tutta la documentazione inerente gli agenti biologici in uso.
Per gli Agenti
di GRUPPO 4 il datore di lavoro deve: Richiedere
al Ministero della Sanità l'autorizzazione (art.77 comma 1 e 78 comma 5/D.L.626)
e aspettare il rilascio della stessa.
effettuare
la comunicazione alla USL di cui all'art.76/626 e fornire all'USL copia
documentazione prevista dal D.Lgs.91/93.
In ogni
caso valgono gli obblighi di informazione, formazione, consultazione. Si intende
per agenti cancerogeni le sostanze alle quali è attribuita la menzione R45 ("Può
provocare il cancro") o la menzione R49 ("Può provocare il cancro per inalazione"),
nonché le sostanze di cui all'elenco dell'allegato VIII del D.Lgs.626/94. Il D.Lgs.626/94
si applica in tutti i luoghi di lavoro (industria, artigianato, agricoltura,
commercio, servizi, pubblica amministrazione ecc.) comprese le aziende con meno
di 15 dipendenti. (art.1/626) Il RLS è consultato
preventivamente e tempestivamente in ordine a: Valutazione
dei rischi;
Individuazione,
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione aziendale;
Designazione
degli addetti al S.A.P.P., alla attività di prevenzione incendi, al pronto
soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
Organizzazione
di corsi di formazione per i lavoratori;
Durante la consultazione il RLS ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni
sulle tematiche oggetto di consultazione (vedi sopra). I CCNL di categoria
dovranno: Definire ulteriori
parametri in tema di diritti, formazione e strumenti per l'espletamento
degli incarichi del RLS, che potranno essere ripresi e aggiornati anche
nella contrattazione aziendale;
Individuare
diverse modalità di rappresentanza per le aziende con meno di 15 dipendenti,
attraverso l'istituzione del RLS di bacino;
Nelle aziende
da 16 a 200 dipendenti identificare un numero di RLS superiore a 1 se la
contrattazione di categoria ha definito un numero di RSU superiore a 3;
Nelle aziende
con più di 300 dipendenti definire un numero di RLS superiore a 3 (minimo
di legge);
Assorbimento
delle ore di permesso spettanti ai RLS con riguardo alle ore di permesso
già riconosciute per lo stesso titolo;
Armonizzare
ai contenuti dell'accordo interconfederale 22/6/95 discipline già esistenti
nei CCNL sulla formazione dei RLS.
Qualsiasi
persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che sia titolare del rapporto
di lavoro con il lavoratore e abbia la responsabilità dell'impresa e/o dello
stabilimento (art.2/626)). Il D.Lgs.626
impegna il Consiglio dei Ministri alla emanazione di 20 decreti applicativi
riguardanti: modello registro
infortuni
procedure
particolari per piccole e medie imprese
certificazione
dei SAPP
criteri per
prevenzione incendi
caratteristiche
minime pronto soccorso
contenuti
minimi formazione lavoratori, RLS e datori di lavoro
attività lavorative
con rischi elevati
criteri per
istituzione organi territoriali di coordinamento
adeguamento
al progresso tecnico
criteri integrativi
per particolari rischi
criteri per
raccolta ed elaborazione informazioni su rischi e danni da malattie professionali
verifiche
su attrezzature di lavoro
impiego DPI
guida all'uso
dei VDU
adattamenti
tecnici allegato VII (VDU)
modelli registri
e cartelle per esposti ad agenti cancerogeni
raccolta dati
su neoplasie
aggiornamento
allegato IX (agenti biologici)
contenimento
rischio biologico
modelli registri
e cartelle per esposti ad agenti biologici
modello registro
per decessi da agenti biologici
Il D.Lgs.626/94
ha recepito otto Direttive della UE, che corrispondono agli altrettanti Titoli
in cui è suddiviso il Decreto: Titolo I:
Misure generali per la salute e la sicurezza;
Titolo II
: Luoghi di lavoro
Titolo III:
Attrezzature di lavoro
Titolo IV:
Dispositivi di Protezioe Individuale
Titolo V:
Movimentazione Manuale dei carichi
Titolo VI:
Videoterminali
Titolo VII:
Agenti cancerogeni
Titolo VIII:
Agenti biologici
Devono
ancora essere completamente recepite la Direttiva Macchine e la Direttiva sui
Cantieri temporanei e mobili. Il datore di
lavoro, con la collaborazione del medico competente e del responsabile del S.A.P.P.
e previa consultazione del RLS, deve elaborare un documento contenente: una relazione
sulla valutazione dei rischi effettuata (risultati delle misurazioni ecc.),
specificando i criteri adottati per la valutazione stessa; l'individuazione
delle misure di prevenzione e protezione attuate e delle attrezzature di
protezione utilizzate;
il programma
che indichi i tempi di attuazione delle misure di prevenzione e protezione; Il documento
è custodito presso l'azienda, a disposizione dei controlli dell'Organo di Vigilanza
(USL). Il RLS
riceve la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure
di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi,
le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni
e le malattie professionali. AZIENDE FINO
A 15 DIPENDENTI
Il RLS viene
eletto dai lavoratori al loro interno. Diverse modalità potranno essere individuate
negli accordi di categoria. L'attuazione di tali accordi sarà disciplinata dalle
categorie e le strutture territoriali confederali. Il RLS farà riferimento all'Organismo
Paritetico Provinciale (OPP). AZIENDE DA
16 a 200 DIPENDENTI
Il RLS si individua
tra i componenti della RSU. Se, in base ad accordi di categoria le RSU sono
in numero superiore a quelle dell'accordo del 20.12.1993, la contrattazione
di categoria potrà stabilire un numero di RLS superiore ad uno, ma sempre nell'ambito
delle RSU. AZIENDE DA
201 A 300 DIPENDENTI
Se la RSU è composta
da 3 lavoratori, 2 saranno RLS. A questi si aggiunge un terzo (che non fa parte
della RSU) al quale competono comunque 40 ore di permesso retribuite. Se la
RSU è composta da un numero superiore a 3, il RLS sarà individuato dentro la
RSU. AZIENDE CON
PIÙ DI 300 DIPENDENTI
Il numero
dei RLS è ricompreso nel numero dei componenti la RSU ed è 3 fino a 1.000 dipendenti
e 6 oltre i 1.000 dipendenti. Se le RSU
non sono state costituite la procedura di elezione è quella applicata per le
elezioni della RSU. In ogni unità
produttiva deve essere definito un Piano di Emergenza relativo agli interventi
di pronto soccorso, prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori di fronte
ad un pericolo grave ed immediato (artt.12,13,15/626) Il Piano di Emergenza
deve: prevedere
i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di lotta
antincendio e gestione delle emergenze
prevedere
la designazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di pronto
soccorso, salvataggio, prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione
delle emergenze
contenere
il programma degli interventi da attuare in caso di emergenza, le modalità
di cessazione dell'attività ed evacuazione dei lavoratori
contenere
istruzioni e misure idonee a formare i lavoratori a comportamenti corretti
ed autonomi in caso di emergenza
Il Piano
di emergenza deve essere portato a conoscenza di tutti i lavoratori in modo
adeguato. La formazione
del RLS deve riguardare la normativa e i rischi specifici presenti nel proprio
ambito di lavoro, per assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche
di controllo e prevenzione. conoscenze
generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di
igiene e sicurezza del lavoro
conoscenze
generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione
e protezione
metodologie
sulla valutazione del rischio
metodologie
minime di comunicazione.
Il programma
di formazione deve prevedere una integrazione in presenza di modifiche tecniche
e produttive aziendali. La formazione
dei lavoratori deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare
oneri economici a carico degli stessi. Il datore
di lavoro, i dirigenti e i preposti adottano le misure necessarie ai fini della
prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori: Il RLS ha il
diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale relative a: valutazione
dei rischi
misure di
prevenzione
sostanze e
preparati pericolosi
macchine,
impianti, ambienti e organizzazione del lavoro,
infortuni
e malattie professionali
comunicazioni
dei Servizi PISLL delle USL
Il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire le informazioni e la documentazione
richiesta dal RLS.(Art.19/626 e Accordo Interconfederale 22.06.1995) Il datore di
lavoro deve assicurare una adeguata informazione ai propri dipendenti su: rischi connessi
all'attività generale dell'impresa
misure di
protezione e prevenzione adottate
rischi specifici
a cui è esposto il singolo lavoratore in relazione all'attività svolta
le normative
di sicurezza e le disposizioni aziendali
i pericoli
connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi
le procedure
del pronto soccorso, lotta antincendio, evacuazione e i nominativi dei lavoratori
responsabili delle suddette procedure
il responsabile
del SAPP e il medico competente
Il programma
di informazione per i lavoratori deve essere discusso nella riunione periodica
(vedi sotto). Le fonti di
informazione devono essere: il documento
aziendale sulla valutazione dei rischi (art.4, comma 2)
le relazioni
statistiche del medico competente (art.17 comma1, lettera e)
la documentazione
dell'organismo di vigilanza (relazioni del servizio PISLL della USL) (art.19,
comma 1 lettera f)
Qualora
il medico competente esprima un giudizio sulla inidoneità parziale o temporanea
o totale del lavoratore, quest'ultimo, entro trenta giorni dalla data di comunicazione
del giudizio medesimo, può fare ricorso all'organo di vigilanza territorialmente
competente (USL) che deve svolgere i necessari accertamenti per confermare,
modificare o revocare il giudizio stesso. (Art.17/626) Tutti i luoghi
di lavoro devono essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e salute del
D.Lgs.626/94 entro il 1° Gennaio 1996. L'adeguamento delle norme riguarda: vie e uscite
di emergenza
porte e portoni
vie di circolazione,
zone di pericolo, pavimenti e passaggi
aerazione
dei luoghi di lavoro chiusi
temperatura
dei locali
illuminazione
naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro
pavimenti,
muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili,
banchina e rampe di carico
locali di
riposo
spogliatoi
e armadi per il vestiario
docce, gabinetti
e lavabi
posti di lavoro
e di passaggio e luoghi di lavoro esterni
Il datore di
lavoro è tenuto alla osservanza delle misure generali di tutela per la protezione
della salute e per la sicurezza dei lavoratori. Le misure generali da osservare
sono: Programmazione
della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella
prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda
nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
Sostituzione
di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
Rispetto dei
principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle
attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche
per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
Priorità delle
misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
Valutazione
dei rischi per la salute e la sicurezza;
Eliminazione
dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico
e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
Riduzione
dei rischi alla fonte;
Limitazione
al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti
al rischio;
Utilizzo limitato
degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
Controllo
sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
Allontanamento
del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti
la sua persona;
Misure igieniche;
Misure di
protezione collettiva ed individuale;
Misure di
emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
Uso di segnali
di avvertimento e di sicurezza;
Regolare manutenzione
di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo
ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
Informazione,
formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro
rappresentanti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul
luogo di lavoro;
Istruzioni
adeguate ai lavoratori. (art.3/626)
E' persona di
fiducia del datore di lavoro, in possesso di uno dei seguenti titoli: Specializzazione
in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente.
Docenza o
libera docenza in medicina del lavoro o in tossicologia industriale o in
igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro.
Autorizzazione
di cui all'art.55 del D.Lgs.277/91. Può essere dipendente del datore di
lavoro; libero professionista a convenzione; dipendente da una struttura
esterna pubblica (ma non operante nei Servizi PISLL della USL) o privata
convenzionata con l'imprenditore. (art.2 lettera d/626)
Il medico competente (m.c.) ha l'obbligo di effettuare un sopralluogo negli
ambienti di lavoro almeno due volte l'anno insieme al Servizio Aziendale di
Prevenzione e Protezione (SAPP). Il datore di
lavoro ha l'obbligo di adottare le misure organizzative o le attrezzature meccaniche
necessarie ad evitare la movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. la valutazione
delle condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro da fare e alle
caratteristiche del carico
l'adozione
di misure atte ad evitare i rischi di lesioni dorso-lombari
la sorveglianza
sanitaria degli addetti alla movimentazione manuale dei carichi. Il lavoratore
deve essere informato su: il peso del
carico (che non può superare comunque i 30 chili)
il centro
di gravità o il lato più pesante
la movimentazione
corretta Limiti
più bassi dei 30 Kg sono stabiliti per gli apprendisti, i giovani con CFL e
le donne (Legge 977/1967). Le donne in stato di gravidanza non possono essere
adibite alla movimentazione manuale dei carichi (Legge 1204/1971). Il datore di
lavoro ha l'obbligo di (art.4/626): valutare i
rischi e attuare le misure di prevenzione
elaborare
e custodire un documento che riporti i risultati della valutazione e l'indicazione
dei provvedimenti adottati
consultare
il RLS nei casi previsti dall'art.19 comma 1 lettere b), c), d)
designare
gli addetti al SAPP, il medico competente, i lavoratori incaricati dell'attuazione
delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione e di pronto soccorso
aggiornare
le misure di prevenzione in presenza di mutamenti organizzativi e produttivi
fornire ai
lavoratori una adeguata informazione sui rischi, le misure adottate, il
medico competente, il responsabile del SAPP;
assicurare
che i lavoratori ricevano una formazione sufficiente ed adeguata in occasione
dell'assunzione, del cambio di mansioni, dell'introduzione di nuove tecnologie,
attrezzature o sostanze
fornire ai
lavoratori i dispositivi di protezione individuale (DPI)
adottare le
misure per il controllo per le situazioni di rischio in caso di emergenza,
incendi, pericolo grave ed immediato, informandone tempestivamente i lavoratori
permettere
ai lavoratori di verificare, tramite il RLS, l'applicazione delle misure
di sicurezza e di protezione della salute
prendere appropriati
provvedimenti per evitare rischi per la salute delle popolazioni o di deteriorare
l'ambiente esterno
tenere aggiornato
e a disposizione dell'organo di vigilanza il registro degli infortuni
Ciascun
lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute
e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, conformemente
alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. L'adozione
delle misure generali di tutela (art.3/626) non deve comportare alcun onere
finanziario per i lavoratori In seno all'Organismo
Paritetico Nazionale sulla Formazione Professionale viene costituita una Sezione
Igiene e Sicurezza del Lavoro allo scopo di: promuovere
la costituzione degli Organismi Paritetici Territoriali;
organizzare
la formazione per i componenti gli O.P.T.;
definire linee
guida per progetti formativi e attivazione finanziamenti pubblici.
In seno agli
Organismi Paritetici Regionali della Formazione Professionale si costituiscono
le Sezioni Salute e Sicurezza, allo scopo di: elaborare
progetti formativi;
coordinare
gli O.P.territoriali;
tenere l'elenco
dei nominativi dei RLS comunicati dagli O.P. territoriali
Vengono
costituiti tra le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con
funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti
dei lavoratori. Assumono un ruolo di composizione dei conflitti e delle controversie
eventualmente sorti nei territori circa i diritti di rappresentanza, informazione
e formazione. In caso di pericolo
grave, immediato e che non può essere evitato, il lavoratore ha il diritto (senza
che ciò comporti pregiudizi nei suoi confronti) di: allontanarsi
dal posto di lavoro;
prendere misure
per evitare le conseguenze di tale pericolo (art.14/626).
Il datore
di lavoro deve astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere il lavoro
in una situazione in cui persiste un pericolo grave ed immediato. Il RLS ha a disposizione: 12 ore annue
di permessi retribuiti nelle aziende fino a 5 dipendenti;
30 ore annue
da 6 a 15 dipendenti;
40 ore annue
nelle aziende con più di 15 dipendenti.
Il monte ore
non viene intaccato dall'espletamento degli adempimenti relativi a: consultazione
sulla valutazione;
consultazione
sugli addetti al SAPP;
consultazione
sui programmi di formazione;
partecipazione
a corsi di formazione;
partecipazione
a visite ispettive aziendali dell'organo di vigilanza (USL);
partecipazione
alla riunione periodica. (Accordo interconfederale 22.06.95).
I luoghi
di lavoro devono essere strutturati tenendo conto della presenza di eventuali
lavoratori portatori di handicap. Qualora
l'importanza dei locali, il tipo di attività in essi svolta e la frequenza degli
infortuni lo richiedano, occorre prevedere uno o più locali adibiti al pronto
soccorso. Il datore di
lavoro ha l'obbligo di (Titolo IV D.Lgs. 626) predisporre
l'uso dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) quando i rischi presenti
sul lavoro non possono essere ridotti con altri mezzi preventivi
scegliere
il DPI che soddisfa tutte le esigenze di legge
provvedere
affinché i lavoratori, tramite il RLS, partecipino alla scelta dei DPI
promuovere
ed incentivare il corretto uso dei DPI
prevedere
iniziative di informazione e formazione all'uso dei DPI
predisporre
DPI adeguati alle caratteristiche anatomiche dei lavoratori che li utilizzano
garantire
l'efficienza dei DPI in qualunque momento
stabilire
luoghi adeguati per la conservazione ordinata, igienica e sicura del DPI.
I lavoratori
hanno l'obbligo di: partecipare
ai programmi di formazione e addestramento sull'uso dei DPI
utilizzare
e avere cura dei DPI messi loro a disposizione
segnalare
al datore di lavoro qualsiasi difetto rilevato nei DPI
Il datore
di lavoro, il dirigente e il preposto, nell'ambio delle rispettive attribuzioni
e competenze, tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli
infortuni sul lavoro che comportano una assenza dal lavoro superiore a tre giorni,
compreso quello dell'evento. Qualora
il RLS ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate
dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire
la sicurezza e la salute dei lavoratori, può fare ricorso all'organo di vigilanza
(USL) e/o alle altre autorità competenti in materia (giudice del lavoro; procura
ecc.) Il datore di
lavoro, nelle aziende con più di 15 dipendenti, deve convocare, almeno una volta
l'anno (o in presenza di significative variazioni delle condizioni di esposizione
al rischio e di innovazioni di processo e/o della organizzazione del lavoro),
una riunione a cui partecipano: il datore
di lavoro
il responsabile
del SAPP
il medico
competente
il RLS
La riunione ha
lo scopo di esaminare: il documento
sulla valutazione dei rischi
l'idoneità
dei mezzi di protezione individuale (DPI)
i programmi
di informazione e formazione dei lavoratori
La riunione
deve essere convocata con almeno 5 giorni di preavviso e con un Ordine del Giorno
scritto e può essere convocata anche su richiesta del RLS (Accordo Interconfederale
22/6/95). Il D.Lgs.626/94
(Titolo IX) identifica le violazioni di norme che sono punite con sanzioni differenziate:
dalla pena massima dell'arresto da tre a sei mesi fino alle ammende minime di
cento mila lire. E' organizzato
dal datore di lavoro (previa consultazione del RLS) secondo tre modalità: interno, con
propri dipendenti: è obbligatorio per le aziende con più di 200 dipendenti,
le industrie estrattive con più di 50 dipendenti e altre specificate;
esterno, attraverso
convenzioni con persone o servizi esterni in possesso delle conoscenze professionali
necessarie;
in prima persona
dal datore di lavoro (dopo corso di formazione) nelle aziende con meno di
30 dipendenti e altre specificate, ma non nelle industrie estrattive.
I compiti del
SAPP (art.9/626) Individua
i fattori di rischio (valutazione) e le misure per la sicurezza e la salubrità;
Elabora le
misure preventive e protettive e le procedure di sicurezza per le varie
attività aziendali;
Propone i
programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
Partecipa
alle consultazioni;
Fornisce ai
lavoratori le informazioni (art.21/616)
La valutazione
dei rischi è obbligatoria in tutti i luoghi di lavoro (anche dove opera un solo
lavoratore). collaborare
con il medico competente e il SAPP
consultare
il RLS
scambiare
reciproche informazioni con progettisti, costruttori, installatori ecc.
Tale procedura
deve prevedere: individuazione
delle fonti potenziali di pericolo presenti in tutte le fasi lavorative
individuazione
dei soggetti esposti, direttamente o indirettamente, anche a pericoli particolari
valutazione
dei rischi, considerando le necessarie, adeguate ed affidabili misure di
tutela
eliminazione
dei rischi
riduzione
dei rischi la dove non sia possibile eliminarli, privilegiando gli interventi
alla fonte
programmazione
delle azioni di prevenzione e protezione con priorità derivanti da: gravità
dei danni; probabilità di accadimento; numero dei lavoratori esposti; complessità
delle misure di intervento (protezione, prevenzione...) da adottare
attuazione
del programma definito
controllo
periodico del programma e verifica della sua efficacia
aggiornamenti
periodici del programma, anche in caso di modifiche produttive.
Dalla Valutazione
deve essere elaborato un documento che deve contenere (art.4 comma 2): relazione
che riporta i criteri adottati;
individuazione
delle misure generali di tutela
programma
di attuazione delle misure
Il documento
deve essere conservato in azienda o unità produttiva (art.4, comma 3). Il lavoratore
che utilizza una attrezzatura munita di VDU, qualora svolga la sua attività
per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua
attività mediante pause o cambiamento di attività, con modalità stabilite dalla
contrattazione anche aziendale. rischi per
la vista e per gli occhi;
problemi legati
alla postura e all'affaticamento fisico o mentale;
condizioni
ergonomiche e di igiene ambientale.
I lavoratori
devono essere informati dei risultati della valutazione. Il rappresentante
per la sicurezza:
accede ai
luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
è consultato
preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi,
alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione
nell'azienda ovvero unità produttiva;
è consultato
sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività
di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
è consultato
in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art.22, comma 5;
riceve le
informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi
e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze
e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e
gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
riceve le
informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
riceve una
formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art.22;
promuove l'elaborazione,
l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare
la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
formula osservazioni
in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
partecipa
alla riunione periodica di cui all'art.11;
fa proposte
in merito all'attività di prevenzione;
avverte il
responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
può fare ricorso
alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e
protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati
per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante
il lavoro.
Il rappresentante
per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico
senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio
delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
Le modalità
per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede
di contrattazione collettiva nazionale.
Il rappresentante
per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento
della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele
previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
Il rappresentante
per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento
di cui all'art.4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni sul lavoro
di cui all'art.4, comma 5, lettera o).
OSSERVAZIONE PRELIMINARE RISCHI PER LA SICUREZZA 1°.03.95 Associazione Ambiente e Lavoro
Toscana (ALT)
Ambiente e Lavoro Toscana
(ALT)
E' comunque un prontuario semplificato per tutti quelli che si avvicinano alle
tematiche della salute e della sicurezza.
INDICE
ACCESSO AI LUOGHI DI
LAVORO
Le visite possono svolgersi anche congiuntamente al responsabile del S.A.P.P.,
nel "rispetto delle esigenze produttive" (Accordo Interconfederale 22/6/95).
Torna all'Indice
ALLEGATI
ALLEGATO I
Casi in cui il datore di lavoro può essere
il diretto responsabile del SAPP;
ALLEGATO II
Lotta antincendio e pronto soccorso;
ALLEGATO III
Schema per l'inventario dei rischi
ai fini dell'uso di Attrezzature di Protezione Individuale (DPI);
ALLEGATO IV
Elenco delle Attrezzature di Protezione
Individuale (DPI)
ALLEGATO V
Elenco delle Attività e dei settori
per i quali può rendersi necessario l'uso di DPI;
ALLEGATO VI
Movimentazione Manuale dei Carichi;
ALLEGATO VII
Videoterminali;
ALLEGATO VIII
Sistemi, preparati e procedimenti
cancerogeni;
ALLEGATO IX
Presenza di agenti biologici;
ALLEGATO X
Segnale di rischio biologico;
ALLEGATO XI
Elenco agenti biologici classificati;
ALLEGATO XII
Misure e livelli di contenimento
degli agenti biologici (specifiche);
ALLEGATO XIII
Misure e livelli di contenimento
degli agenti biologici (specifiche per processi industriali).
Torna all'Indice
AMBIENTE ESTERNO
Torna all'Indice
APPALTI
a) verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o
dei lavoratori autonomi;
b) fornire agli stessi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell'ambiente di lavoro e le adeguate misure di prevenzione e di emergenza da
adottare;
c) cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi,
promuovendo il coordinamento degli interventi e mantenendo un rapporto di reciproca
informazione con l'impresa appaltatrice o i lavoratori autonomi per eliminare
i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese. (art.7/626).
Torna all'Indice
AREE DI TRANSITO
Deve essere mantenuto pulito da sostanze sdrucciolevoli è il livello di illuminazione
deve essere adeguato in ogni zona di passaggio.
Le zone di passaggio devono essere chiaramente delimitate (segnaletica) e mantenute
libere da ostacoli.
I passaggi utilizzati da veicoli ("muletti") devono permettere il transito dei
pedoni senza incorrere in situazioni di pericolo.
Torna all'Indice
ATTREZZATURE
DI LAVORO
La responsabilità del datore di lavoro inizia già al momento della scelta delle
attrezzature (valutazione del rischio) e continua con la verifica della corretta
installazione, utilizzazione e manutenzione, fino alla necessaria informazione,
formazione e addestramento dei lavoratori.(Titolo III/626)
Torna all'Indice
BIOLOGICI (agenti)
Torna all'Indice
CANCEROGENI (agenti)
Il datore di lavoro ha l'obbligo di ridurre od evitare l'utilizzo di agenti
cancerogeni attraverso la sostituzione con sostanze, preparati o procedimenti
che comportino minor rischio.
La produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno deve avvenire in un
sistema chiuso.
Il datore di lavoro ha l'obbligo, dopo aver effettuato la valutazione dei rischi,
di intraprendere tutte le misure necessarie a ridurre l'esposizione dei lavoratori;
misurare la concentrazione degli agenti cancerogeni; provvedere al mantenimento
delle più elevate condizioni di sicurezza.
I lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati (con i dovuti aggiornamenti)
nonché sottoposti a sorveglianza sanitaria, i cui risultati devono essere riportati
in un apposito registro di esposizione e nelle cartelle sanitarie, da mantenere
dal datore di lavoro fino alla risoluzione del rapporto di lavoro e da parte
dell'ISPESL per i 40 anni successivi.
Torna all'Indice
CAMPO DI
APPLICAZIONE
Torna all'Indice
CONSULTAZIONE
del RLS
Il verbale di consultazione deve riportare anche le osservazioni e le proposte
del RLS, anche se queste divergono da quelle del datore di lavoro.
Il verbale deve recare la firma anche del RLS (art.19/626).
Torna all'Indice
CONTRATTAZIONE
NAZIONALE DI CATEGORIA
DATORE DI LAVORO
Torna all'Indice
DECRETI
APPLICATIVI
DIRETTIVE EUROPEE
Torna all'Indice
DOCUMENTO
Copia del documento deve essere consegnata al RLS (art.19/626 comma e).
Il documento e la valutazione dei rischi devono essere aggiornati in occasione
di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e
della salute dei lavoratori.
Torna all'Indice
DOCUMENTAZIONE
AZIENDALE
Torna all'Indice
ELEZIONI DEL RLS
A livello territoriale Assindustria e Organizzazioni Sindacali promuovono l'informazione
per le modalità di elezione dei RLS e ne organizzano il monitoraggio.
L'elezione avviene a suffragio universale e scrutinio segreto. Tutti i lavoratori
hanno diritto di voto e possono essere eletti.
L'incarico dura 3 anni. Il verbale di elezione deve essere consegnato al Datore
di lavoro che trasmette, tramite l'Assindustria, il nominativo del lavoratore
eletto all'OPP.
La contrattazione nazionale di categoria potrà definire un numero di RLS superiore,
ma sempre ricompreso entro il numero dei componenti la RSU definito a livello
di categoria.
Torna all'Indice
ELEZIONE (Procedure
per l'elezione o designazione)
Se le RSU sono già state costituite il/i RLS è/sono designato/i dai componenti
la RSU al loro interno. Tale designazione sarà ratificata nella prima assemblea
dei lavoratori.
Se le RSU non sono costituite ma operano le RSA, su iniziativa delle Organizzazioni
Sindacali il/i RLS è/sono eletto/i dai lavoratori al loro interno.
Se non ci sono né RSU, né RSA il/i RLS, su iniziativa delle Organizzazioni Sindacali
è/sono eletto/i dai lavoratori al loro interno.
Torna all'Indice
EMERGENZA (Piano di)
Torna all'Indice
FORMAZIONE DEL
RLS
La formazione del RLS deve avvenire durante l'orario di lavoro utilizzando un
monte ore retribuito, a carico del datore di lavoro, pari a 32 ore annue (aggiuntivo
alle ore di permesso per l'attività ordinaria del RLS e delle RSU).
Il programma di formazione deve comprendere (Accordo Interconferderale 22.06.1995):
Torna all'Indice
FORMAZIONE
DEI LAVORATORI
La formazione deve essere fornita a ciascun lavoratore in modo sufficiente ed
adeguato, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie
mansioni.
La formazione deve essere effettuata almeno al momento della assunzione, del
trasferimento o cambio di mansione e dell'introduzione di nuove tecnologie e
sostanze. Deve essere ripetuta con l'evoluzione dei rischi per la salute e sicurezza
(art.22/626).
L'attuazione degli interventi di formazione per i lavoratori va raccordata con
le corrispondenti attività dei Servizi PISLL delle USL, fonte di fondamentali
conoscenze ed esperienze.
La contrattazione nazionale di categoria stabilirà le modalità e i contenuti
specifici della formazione.
Gli Organismi Paritetici Territoriali hanno il compito di orientare e promuovere
le iniziative di formazione (art.20/626)
Torna all'Indice
INCENDI
(Prevenzione)
a) organizzando i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti;
b) designando i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione e
lotta antincendi;
I lavoratori designati non possono (se non per giustificato motivo) rifiutarsi.
Essi devono:
a) essere formati;
b) essere in numero sufficiente;
c) disporre di attrezzature adeguate. (Art.13/626)
Torna all'Indice
INFORMAZIONI
AL RLS
Torna all'Indice
INFORMAZIONI
AI LAVORATORI
INIDONEITÀ AL LAVORO
Torna all'Indice
LUOGHI DI LAVORO
MISURE GENERALI
DI TUTELA
MEDICO COMPETENTE
MEDICO
COMPETENTE (obblighi)
Il m.c. collabora con il datore di lavoro e il SAPP per lo studio e la definizione
dei rischi, delle soluzioni e delle precauzioni da adottare.
Il m.c. informa il singolo e la collettività dei lavoratori sui risultati della
sorveglianza sanitaria, rilascia copia dei risultati degli accertamenti sanitari;
tiene e aggiorna la cartella sanitaria e di rischio; informa i lavoratori sul
significato degli accertamenti sanitari. Esprime un giudizio sulla inidoneità
parziale o totale del lavoratore (Art.17/626)).
Torna all'Indice
MOVIMENTAZIONE
MANUALE DEI CARICHI
Se questo non fosse possibile il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori
i mezzi adeguati per ridurre il rischio. La movimentazione manuale dei carichi
deve avvenire nel modo più sicuro e sano attraverso:
Il lavoratore deve essere formato sull'uso delle attrezzature meccaniche che
permettano di evitare la movimentazione manuale dei carichi. (Titolo V e Allegato
VI del 626)
Torna all'Indice
OBBLIGHI DEL
DATORE DI LAVORO
OBBLIGHI
DEI LAVORATORI
I lavoratori osservano le disposizioni e le istruzioni impartite; utilizzano
correttamente macchinari, utensili, sostanze, mezzi di trasporto e dispositivi
di protezione individuale (DPI); segnalano deficienze e condizioni di pericolo,
adoperandosi per eliminarle, dandone notizia all'RLS; si sottopongono ai controlli
sanitari previsti. (art.5/626)
Torna all'Indice
ONERE FINANZIARIO
Torna all'Indice
ORGANISMO
PARITETICO NAZIONALE
ORGANISMI
PARITETICI REGIONALI
ORGANISMI
PARITETICI PROVINCIALI
Tengono gli elenchi dei nominativi dei RLS eletti o designati, che trasmettono
periodicamente all'O.P.R.
Avanzano proposte sui programmi di formazione.
Torna all'Indice
PERICOLO GRAVE
Torna all'Indice
PERMESSI RETRIBUITI
PORTATORI DI
HANDICAP
In particolare devono essere adeguati: le porte, le vie di circolazione, le
scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati dai lavoratori invalidi.
(Art.30 /626)
Torna all'Indice
PRONTO SOCCORSO
I locali adibiti al pronto soccorso devono essere dotati di apparecchi e di
materiale di pronto soccorso indispensabili ed essere facilmente accessibili
con barelle. Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa
vigente.
Il materiale di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in tutti i luoghi
in cui le condizioni di lavoro lo richiedano.
Esso deve essere oggetto di una segnaletica appropriata e deve essere facilmente
accessibile.
Seguirà Decreto applicativo per definire caratteristiche minime delle attrezzature
di pronto soccorso.
Torna all'Indice
PROTEZIONE INDIVIDUALE (Dispositivi
di)
REGISTRO
INFORTUNI
Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato,
le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di
ripresa del lavoro.
Il registro sul luogo di lavoro è tenuto conformemente al modello approvato
con decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale ed è a disposizione
dell'organo di vigilanza. (Art.4 comma 5 lettera o/D.L.626).
Il RLS ha il diritto di richiedere e ricevere informazioni e la documentazione
aziendale relativa agli infortuni e alle malattie professionali.(Art.19 comma
1 lettera e/D.L.626).
Torna all'Indice
RICORSO ALLE
AUTORITÀ COMPETENTI
Torna all'Indice
RIUNIONE
PERIODICA
La riunione si conclude con la redazione di un verbale che è tenuto a disposizione
dei partecipanti.
Torna all'Indice
SANZIONI
Si tratta di un complesso di sanzioni articolato per figura professionale, competenze
e gravità, che prevede ben 92 casi di violazioni sanzionate per il solo datore
di lavoro, 31 casi per il datore di lavoro con i dirigenti aziendali, 6 casi
di violazioni sanzionate a carico dei lavoratori.
Nessuna sanzione è prevista a carico dell'RLS.
Torna all'Indice
SERVIZIO AZIENDALE DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE (SAPP)
VALUTAZIONE DEI
RISCHI
La valutazione dei rischi è un obbligo specifico del datore di lavoro (art.4
comma 6 del 626).
La procedura per la corretta valutazione dei rischi obbliga il datore di lavoro
a:
Se il responsabile del SAPP è lo stesso datore di lavoro, allora deve inviare
il documento all'organo di vigilanza territorialmente competente (art.10, comma
2).
Copia del documento deve essere consegnata al RLS (art.19 comma 1 lettera e).
La valutazione e il documento devono essere rielaborati in occasione di modifiche
del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute.
Torna all'Indice
VIDEOTERMINALI
La pausa minima deve essere di quindici minuti (non cumulabili all'inizio e
alla fine del turno) ogni 120 minuti di lavoro al VDU. La pausa non può essere
considerata ad alcun effetto riduzione dell'orario di lavoro.
Prima di essere adibiti ai VDU i lavoratori devono essere sottoposti a visita
specialistica dell'apparato visivo. I lavoratori che hanno compiuto 45 anni
di età e quelli classificati "idonei con prescrizione" dopo la visita medica,
devono essere sottoposti a visita di controllo con periodicità almeno biennale.
Ogni lavoratore può chiedere di essere sottoposto a visita oftalmologica e deve
essere informato e formato sui rischi e le misure da adottare, sulla protezione
degli occhi e della vista.
La spesa per l'installazione di dispositivi di protezione ai VDU è a carico
del datore di lavoro.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare la valutazione del rischio relativa
a :
L'organizzazione del lavoro deve consentire di evitare il più possibile la ripetitività
e la monotonia delle operazioni.
Torna all'Indice
ALLEGATI
RAPPRESENTANTE PER LA
SICUREZZA: LE ATTRIBUZIONI DI LEGGE (art.19 del D.Lgs.626/94)
VIDEOTERMINALI: PRESCRIZIONI
MINIME in vigore dal 1° gennaio 1996 (D.Lgs.626/94 Allegato VII)
Gli obblighi previsti dal presente allegato
si applicano al fine di realizzare gli obiettivi del titolo VI e qualora gli
elementi esistano sul posto di lavoro e non contrastino con le esigenze o caratteristiche
intrinseche della mansione.
ATTREZZATURE
a) Osservazione generale
L'utilizzazione in sé dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischio per
i lavoratori;
b) Schermo
I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara,
una grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri
e le linee.
L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da sfarfallamento o da
altre forme di instabilità.
La brillanza e/o contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono
essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e
facilmente adattabili alle condizioni ambientali.
Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente per
adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore. E' possibile utilizzare un sostegno
separato per lo schermo o un piano regolabile. Lo schermo non deve avere riflessi
e riverberi che possano causare molestia all'utilizzatore.
c) Tastiera
La tastiera deve essere inclinabile e dissociata dallo schermo per consentire
al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare
l'affaticamento delle braccia o delle mani.
Lo spazio davanti alla tastiera dev'essere sufficiente onde consentire un appoggio
per le mani e le braccia dell'utilizzatore.
La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi.
La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono tendere
ad agevolare l'uso della tastiera stessa.
I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili
dalla normale posizione di lavoro.
d) Piano di lavoro
Il piano di lavoro dev'essere stabile, permettere all'utilizzatore una certa
libertà di movimento ed una posizione comoda.
I sedili debbono avere altezza regolabile. Il loro schienale deve essere regolabile
in altezza e in inclinazione. Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro
che lo desiderino.
Torna all'Indice
FATTORI DI RISCHIO
1. Aree di transito
2. Spazi di lavoro
3. Scale
4. Macchine
5. Attrezzi manuali
6. Manipolazione manuale di oggetti
7. Immagazzinamento di oggetti
8. Impianti elettrici
9. Apparecchi a pressione
10. Reti e apparecchi distribuzione gas
11. Apparecchi di sollevamento
12. Mezzi di trasporto
13. Rischi di incendio ed esplosione
14. Rischi per la presenza di esplosivi
15. Rischi chimici
RISCHI PER LA SALUTE
16. Esposizione ad agenti chimici
17. Esposizione ad agenti cancerogeni
18. Esposizione ad agenti biologici
19. Ventilazione industriale
20. Climatizzazione locali di lavoro
21. Esposizione a rumore
22. Esposizione a vibrazioni
23. Microclima termico
24. Esposizione a radiazioni ionizzanti
25. Esposizione a radiazioni non ionizzanti
26. Illuminazione
27. Carico di lavoro fisico
28. Carico di lavoro mentale
29. Lavoro ai Video terminali
ASPETTI ORGANIZZATIVI E PROCEDURALI
30. Organizzazione del lavoro
31. Compiti, funzioni e responsabilità
32. Analisi, pianificazione e controllo
33. Formazione
34. Informazione
35. Partecipazione
36. Norme e procedimenti di lavoro
37. Manutenzione
38. Dispositivi di protezione individuale
39. Emergenza e pronto soccorso
40. Sorveglianza sanitaria
Torna all'Indice
OBBLIGHI E SCADENZE
D.Lgs.626/94 - Accordo 22.6.95 Confindustria - CGIL CISL UIL
1 - Adeguamento nuovi posti VDU.
2 - Attrezzatura sicura.
3 - Adeguamento: vie e uscite di emergenza, porte e portoni, vie di circolazione,
aerazione, microclima, illuminazione, locali di riposo, gabinetti e lavabi,
spogliatoi e armadi, lavori all'esterno.
22.07.95
CGIL CISL UIL comunicano a Confindustria le modalità di presentazione delle
liste per l'elezione dei RLS.
22.09.95 1 - Designazione dei RLS nelle RSU ove queste siano
già costituite.
2 - Identificazione dei RLS in tutte le aziende del "sistema Confindustria".
3 - Costituzione della Sezione Igiene e Sicurezza sul Lavoro nell'ambito dell'Organismo
Paritetico Nazionale e Regionale sulla 4 - Formazione Professionale.
5 - Costituzione degli organismi paritetici di composizione territoriali.
27.11.95*
1 - Valutazione dei rischi in ogni azienda.
2 - Misure di prevenzione.
3 - Attuazione del programma.
4 - Designazione del responsabile del SAPP.
5 - Nomina Medico Competente.
6 - Elaborazione Documento dopo la consultazione del RLS.
7 - Organizzazione della prevenzione incendi.
8 - Formazione dei lavoratori.
* rinviate al 20.01.96
22.12.95
Avvio sperimentale in due Regioni per l'attribuzione agli organismi paritetici
regionali di ulteriori compiti.
1°.06.96 1 - Rispondenza dei luoghi di lavoro alle prescrizioni.
2 - Adeguamento locali ai bisogni dei portatori di handicap.
1°.06.96
Adeguamento posti vigenti ai Videoterminali.
22.06.96
Incontro di verifica dell'applicazione dell'accordo CGIL CISL UIL-Confindustria.
30.06.96
Termine ultimo per la possibilità di consultare le RSA in vece dei RLS ove questi
non siano stati ancora individuati.
Torna all'Indice
v. Pier Capponi, 7
50132 - Firenze
Tel: 055-580375 Fax: 055-580485