Ambiente e Lavoro Toscana (ALT)


Vocabolario dei termini relativi a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Il vocabolario dei termini del Dlg 626/94 sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e' stato pensato per i rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza (RLS).
E' comunque un prontuario semplificato per tutti quelli che si avvicinano alle tematiche della salute e della sicurezza.


INDICE

ALLEGATI

  1. RLS: le attribuzioni di legge

  2. VDU: prescrizioni minime

  3. Fattori di rischio

  4. Obblighi e scadenze


ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO

Il RLS ha diritto ad accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le operazioni (art.19/626), nel rispetto delle esigenze produttive, purché segnali preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Le visite possono svolgersi anche congiuntamente al responsabile del S.A.P.P., nel "rispetto delle esigenze produttive" (Accordo Interconfederale 22/6/95).

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ALLEGATI

Il D.Lgs.626/94 oltre che da 98 articoli, è composto da 13 allegati che riguardano:
ALLEGATO I
Casi in cui il datore di lavoro può essere il diretto responsabile del SAPP;
ALLEGATO II
Lotta antincendio e pronto soccorso;
ALLEGATO III
Schema per l'inventario dei rischi ai fini dell'uso di Attrezzature di Protezione Individuale (DPI);
ALLEGATO IV
Elenco delle Attrezzature di Protezione Individuale (DPI)
ALLEGATO V
Elenco delle Attività e dei settori per i quali può rendersi necessario l'uso di DPI;
ALLEGATO VI
Movimentazione Manuale dei Carichi;
ALLEGATO VII
Videoterminali;
ALLEGATO VIII
Sistemi, preparati e procedimenti cancerogeni;
ALLEGATO IX
Presenza di agenti biologici;
ALLEGATO X
Segnale di rischio biologico;
ALLEGATO XI
Elenco agenti biologici classificati;
ALLEGATO XII
Misure e livelli di contenimento degli agenti biologici (specifiche);
ALLEGATO XIII
Misure e livelli di contenimento degli agenti biologici (specifiche per processi industriali).


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AMBIENTE ESTERNO

Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti devono prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno al luogo di lavoro. (art.4 lettera 4 comma n/626).

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APPALTI

Il datore di lavoro che affida lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi ha l'obbligo di:
a) verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi;
b) fornire agli stessi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e le adeguate misure di prevenzione e di emergenza da adottare;
c) cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi, promuovendo il coordinamento degli interventi e mantenendo un rapporto di reciproca informazione con l'impresa appaltatrice o i lavoratori autonomi per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese. (art.7/626).

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AREE DI TRANSITO

Il pavimento dei corridoi/passaggi deve essere regolare e uniforme e realizzato con materiali idonei alla natura delle lavorazioni (antisdrucciolamento; impermeabilità; ininfiammabilità ecc.).
Deve essere mantenuto pulito da sostanze sdrucciolevoli è il livello di illuminazione deve essere adeguato in ogni zona di passaggio.
Le zone di passaggio devono essere chiaramente delimitate (segnaletica) e mantenute libere da ostacoli.
I passaggi utilizzati da veicoli ("muletti") devono permettere il transito dei pedoni senza incorrere in situazioni di pericolo.

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ATTREZZATURE DI LAVORO

Il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e idonee ai fini della salute e sicurezza, riducendo al minimo i rischi derivanti dal loro uso.
La responsabilità del datore di lavoro inizia già al momento della scelta delle attrezzature (valutazione del rischio) e continua con la verifica della corretta installazione, utilizzazione e manutenzione, fino alla necessaria informazione, formazione e addestramento dei lavoratori.(Titolo III/626)

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BIOLOGICI (agenti)

Gli agenti biologici, secondo l'allegato XI del 626, sono classificati di:

In ogni caso, tranne per quelli rientranti nel GRUPPO 1, il datore di lavoro ha l'obbligo di:

  1. Predisporre e fornire all'organo di vigilanza la valutazione dei rischi;

  2. Fornire al RLS tutta la documentazione inerente gli agenti biologici in uso.

Per gli Agenti di GRUPPO 4 il datore di lavoro deve:

  1. Richiedere al Ministero della Sanità l'autorizzazione (art.77 comma 1 e 78 comma 5/D.L.626) e aspettare il rilascio della stessa.

  2. effettuare la comunicazione alla USL di cui all'art.76/626 e fornire all'USL copia documentazione prevista dal D.Lgs.91/93.

In ogni caso valgono gli obblighi di informazione, formazione, consultazione.

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CANCEROGENI (agenti)

Si intende per agenti cancerogeni le sostanze alle quali è attribuita la menzione R45 ("Può provocare il cancro") o la menzione R49 ("Può provocare il cancro per inalazione"), nonché le sostanze di cui all'elenco dell'allegato VIII del D.Lgs.626/94.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di ridurre od evitare l'utilizzo di agenti cancerogeni attraverso la sostituzione con sostanze, preparati o procedimenti che comportino minor rischio.
La produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno deve avvenire in un sistema chiuso.
Il datore di lavoro ha l'obbligo, dopo aver effettuato la valutazione dei rischi, di intraprendere tutte le misure necessarie a ridurre l'esposizione dei lavoratori; misurare la concentrazione degli agenti cancerogeni; provvedere al mantenimento delle più elevate condizioni di sicurezza.
I lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati (con i dovuti aggiornamenti) nonché sottoposti a sorveglianza sanitaria, i cui risultati devono essere riportati in un apposito registro di esposizione e nelle cartelle sanitarie, da mantenere dal datore di lavoro fino alla risoluzione del rapporto di lavoro e da parte dell'ISPESL per i 40 anni successivi.


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CAMPO DI APPLICAZIONE

Il D.Lgs.626/94 si applica in tutti i luoghi di lavoro (industria, artigianato, agricoltura, commercio, servizi, pubblica amministrazione ecc.) comprese le aziende con meno di 15 dipendenti. (art.1/626)

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CONSULTAZIONE del RLS

Il RLS è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine a:

  1. Valutazione dei rischi;

  2. Individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione aziendale;

  3. Designazione degli addetti al S.A.P.P., alla attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;

  4. Organizzazione di corsi di formazione per i lavoratori;

Durante la consultazione il RLS ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione (vedi sopra).
Il verbale di consultazione deve riportare anche le osservazioni e le proposte del RLS, anche se queste divergono da quelle del datore di lavoro.
Il verbale deve recare la firma anche del RLS (art.19/626).

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CONTRATTAZIONE NAZIONALE DI CATEGORIA

I CCNL di categoria dovranno:



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DATORE DI LAVORO

Qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che sia titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e abbia la responsabilità dell'impresa e/o dello stabilimento (art.2/626)).

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DECRETI APPLICATIVI

Il D.Lgs.626 impegna il Consiglio dei Ministri alla emanazione di 20 decreti applicativi riguardanti:

  1. modello registro infortuni

  2. procedure particolari per piccole e medie imprese

  3. certificazione dei SAPP

  4. criteri per prevenzione incendi

  5. caratteristiche minime pronto soccorso

  6. contenuti minimi formazione lavoratori, RLS e datori di lavoro

  7. attività lavorative con rischi elevati

  8. criteri per istituzione organi territoriali di coordinamento

  9. adeguamento al progresso tecnico

  10. criteri integrativi per particolari rischi

  11. criteri per raccolta ed elaborazione informazioni su rischi e danni da malattie professionali

  12. verifiche su attrezzature di lavoro

  13. impiego DPI

  14. guida all'uso dei VDU

  15. adattamenti tecnici allegato VII (VDU)

  16. modelli registri e cartelle per esposti ad agenti cancerogeni

  17. raccolta dati su neoplasie

  18. aggiornamento allegato IX (agenti biologici)

  19. contenimento rischio biologico

  20. modelli registri e cartelle per esposti ad agenti biologici

  21. modello registro per decessi da agenti biologici



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DIRETTIVE EUROPEE

Il D.Lgs.626/94 ha recepito otto Direttive della UE, che corrispondono agli altrettanti Titoli in cui è suddiviso il Decreto:

Devono ancora essere completamente recepite la Direttiva Macchine e la Direttiva sui Cantieri temporanei e mobili.

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DOCUMENTO

Il datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente e del responsabile del S.A.P.P. e previa consultazione del RLS, deve elaborare un documento contenente:

  1. una relazione sulla valutazione dei rischi effettuata (risultati delle misurazioni ecc.), specificando i criteri adottati per la valutazione stessa;

  2. l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e delle attrezzature di protezione utilizzate;

  3. il programma che indichi i tempi di attuazione delle misure di prevenzione e protezione;

Il documento è custodito presso l'azienda, a disposizione dei controlli dell'Organo di Vigilanza (USL).
Copia del documento deve essere consegnata al RLS (art.19/626 comma e).
Il documento e la valutazione dei rischi devono essere aggiornati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.


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DOCUMENTAZIONE AZIENDALE

Il RLS riceve la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali.

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ELEZIONI DEL RLS

Il RLS viene eletto dai lavoratori al loro interno. Diverse modalità potranno essere individuate negli accordi di categoria. L'attuazione di tali accordi sarà disciplinata dalle categorie e le strutture territoriali confederali. Il RLS farà riferimento all'Organismo Paritetico Provinciale (OPP).
A livello territoriale Assindustria e Organizzazioni Sindacali promuovono l'informazione per le modalità di elezione dei RLS e ne organizzano il monitoraggio.
L'elezione avviene a suffragio universale e scrutinio segreto. Tutti i lavoratori hanno diritto di voto e possono essere eletti.
L'incarico dura 3 anni. Il verbale di elezione deve essere consegnato al Datore di lavoro che trasmette, tramite l'Assindustria, il nominativo del lavoratore eletto all'OPP.

Il RLS si individua tra i componenti della RSU. Se, in base ad accordi di categoria le RSU sono in numero superiore a quelle dell'accordo del 20.12.1993, la contrattazione di categoria potrà stabilire un numero di RLS superiore ad uno, ma sempre nell'ambito delle RSU.

Se la RSU è composta da 3 lavoratori, 2 saranno RLS. A questi si aggiunge un terzo (che non fa parte della RSU) al quale competono comunque 40 ore di permesso retribuite. Se la RSU è composta da un numero superiore a 3, il RLS sarà individuato dentro la RSU.

Il numero dei RLS è ricompreso nel numero dei componenti la RSU ed è 3 fino a 1.000 dipendenti e 6 oltre i 1.000 dipendenti.
La contrattazione nazionale di categoria potrà definire un numero di RLS superiore, ma sempre ricompreso entro il numero dei componenti la RSU definito a livello di categoria.

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ELEZIONE (Procedure per l'elezione o designazione)

Se le RSU non sono state costituite la procedura di elezione è quella applicata per le elezioni della RSU.
Se le RSU sono già state costituite il/i RLS è/sono designato/i dai componenti la RSU al loro interno. Tale designazione sarà ratificata nella prima assemblea dei lavoratori.
Se le RSU non sono costituite ma operano le RSA, su iniziativa delle Organizzazioni Sindacali il/i RLS è/sono eletto/i dai lavoratori al loro interno.
Se non ci sono né RSU, né RSA il/i RLS, su iniziativa delle Organizzazioni Sindacali è/sono eletto/i dai lavoratori al loro interno.

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EMERGENZA (Piano di)

In ogni unità produttiva deve essere definito un Piano di Emergenza relativo agli interventi di pronto soccorso, prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori di fronte ad un pericolo grave ed immediato (artt.12,13,15/626) Il Piano di Emergenza deve:

  1. prevedere i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di lotta antincendio e gestione delle emergenze

  2. prevedere la designazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione delle emergenze

  3. contenere il programma degli interventi da attuare in caso di emergenza, le modalità di cessazione dell'attività ed evacuazione dei lavoratori

  4. contenere istruzioni e misure idonee a formare i lavoratori a comportamenti corretti ed autonomi in caso di emergenza

Il Piano di emergenza deve essere portato a conoscenza di tutti i lavoratori in modo adeguato.

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FORMAZIONE DEL RLS

La formazione del RLS deve riguardare la normativa e i rischi specifici presenti nel proprio ambito di lavoro, per assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione.
La formazione del RLS deve avvenire durante l'orario di lavoro utilizzando un monte ore retribuito, a carico del datore di lavoro, pari a 32 ore annue (aggiuntivo alle ore di permesso per l'attività ordinaria del RLS e delle RSU).
Il programma di formazione deve comprendere (Accordo Interconferderale 22.06.1995):

Il programma di formazione deve prevedere una integrazione in presenza di modifiche tecniche e produttive aziendali.

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FORMAZIONE DEI LAVORATORI

La formazione dei lavoratori deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico degli stessi.
La formazione deve essere fornita a ciascun lavoratore in modo sufficiente ed adeguato, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.
La formazione deve essere effettuata almeno al momento della assunzione, del trasferimento o cambio di mansione e dell'introduzione di nuove tecnologie e sostanze. Deve essere ripetuta con l'evoluzione dei rischi per la salute e sicurezza (art.22/626).
L'attuazione degli interventi di formazione per i lavoratori va raccordata con le corrispondenti attività dei Servizi PISLL delle USL, fonte di fondamentali conoscenze ed esperienze.
La contrattazione nazionale di categoria stabilirà le modalità e i contenuti specifici della formazione.
Gli Organismi Paritetici Territoriali hanno il compito di orientare e promuovere le iniziative di formazione (art.20/626)

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INCENDI (Prevenzione)

Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti adottano le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori:
a) organizzando i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti;
b) designando i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione e lotta antincendi;
I lavoratori designati non possono (se non per giustificato motivo) rifiutarsi. Essi devono:
a) essere formati;
b) essere in numero sufficiente;
c) disporre di attrezzature adeguate. (Art.13/626)


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INFORMAZIONI AL RLS

Il RLS ha il diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale relative a:

  1. valutazione dei rischi

  2. misure di prevenzione

  3. sostanze e preparati pericolosi

  4. macchine, impianti, ambienti e organizzazione del lavoro,

  5. infortuni e malattie professionali

  6. comunicazioni dei Servizi PISLL delle USL

Il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire le informazioni e la documentazione richiesta dal RLS.(Art.19/626 e Accordo Interconfederale 22.06.1995)

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INFORMAZIONI AI LAVORATORI

Il datore di lavoro deve assicurare una adeguata informazione ai propri dipendenti su:

Il programma di informazione per i lavoratori deve essere discusso nella riunione periodica (vedi sotto).

  1. Le fonti di informazione devono essere:

  2. il documento aziendale sulla valutazione dei rischi (art.4, comma 2)

  3. le relazioni statistiche del medico competente (art.17 comma1, lettera e)

  4. la documentazione dell'organismo di vigilanza (relazioni del servizio PISLL della USL) (art.19, comma 1 lettera f)



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INIDONEITÀ AL LAVORO

Qualora il medico competente esprima un giudizio sulla inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, quest'ultimo, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, può fare ricorso all'organo di vigilanza territorialmente competente (USL) che deve svolgere i necessari accertamenti per confermare, modificare o revocare il giudizio stesso. (Art.17/626)

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LUOGHI DI LAVORO

Tutti i luoghi di lavoro devono essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e salute del D.Lgs.626/94 entro il 1° Gennaio 1996. L'adeguamento delle norme riguarda:



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MISURE GENERALI DI TUTELA

Il datore di lavoro è tenuto alla osservanza delle misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori. Le misure generali da osservare sono:



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MEDICO COMPETENTE

E' persona di fiducia del datore di lavoro, in possesso di uno dei seguenti titoli:

  1. Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente.

  2. Docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro.

  3. Autorizzazione di cui all'art.55 del D.Lgs.277/91. Può essere dipendente del datore di lavoro; libero professionista a convenzione; dipendente da una struttura esterna pubblica (ma non operante nei Servizi PISLL della USL) o privata convenzionata con l'imprenditore. (art.2 lettera d/626)



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MEDICO COMPETENTE (obblighi)

Il medico competente (m.c.) ha l'obbligo di effettuare un sopralluogo negli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno insieme al Servizio Aziendale di Prevenzione e Protezione (SAPP).
Il m.c. collabora con il datore di lavoro e il SAPP per lo studio e la definizione dei rischi, delle soluzioni e delle precauzioni da adottare.
Il m.c. informa il singolo e la collettività dei lavoratori sui risultati della sorveglianza sanitaria, rilascia copia dei risultati degli accertamenti sanitari; tiene e aggiorna la cartella sanitaria e di rischio; informa i lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari. Esprime un giudizio sulla inidoneità parziale o totale del lavoratore (Art.17/626)).

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MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare le misure organizzative o le attrezzature meccaniche necessarie ad evitare la movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
Se questo non fosse possibile il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori i mezzi adeguati per ridurre il rischio. La movimentazione manuale dei carichi deve avvenire nel modo più sicuro e sano attraverso:

Il lavoratore deve essere informato su:

Limiti più bassi dei 30 Kg sono stabiliti per gli apprendisti, i giovani con CFL e le donne (Legge 977/1967). Le donne in stato di gravidanza non possono essere adibite alla movimentazione manuale dei carichi (Legge 1204/1971).
Il lavoratore deve essere formato sull'uso delle attrezzature meccaniche che permettano di evitare la movimentazione manuale dei carichi. (Titolo V e Allegato VI del 626)


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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro ha l'obbligo di (art.4/626):



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OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
I lavoratori osservano le disposizioni e le istruzioni impartite; utilizzano correttamente macchinari, utensili, sostanze, mezzi di trasporto e dispositivi di protezione individuale (DPI); segnalano deficienze e condizioni di pericolo, adoperandosi per eliminarle, dandone notizia all'RLS; si sottopongono ai controlli sanitari previsti. (art.5/626)


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ONERE FINANZIARIO

L'adozione delle misure generali di tutela (art.3/626) non deve comportare alcun onere finanziario per i lavoratori

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ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE

In seno all'Organismo Paritetico Nazionale sulla Formazione Professionale viene costituita una Sezione Igiene e Sicurezza del Lavoro allo scopo di:



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ORGANISMI PARITETICI REGIONALI

In seno agli Organismi Paritetici Regionali della Formazione Professionale si costituiscono le Sezioni Salute e Sicurezza, allo scopo di:



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ORGANISMI PARITETICI PROVINCIALI

Vengono costituiti tra le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Assumono un ruolo di composizione dei conflitti e delle controversie eventualmente sorti nei territori circa i diritti di rappresentanza, informazione e formazione.
Tengono gli elenchi dei nominativi dei RLS eletti o designati, che trasmettono periodicamente all'O.P.R.
Avanzano proposte sui programmi di formazione.

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PERICOLO GRAVE

In caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, il lavoratore ha il diritto (senza che ciò comporti pregiudizi nei suoi confronti) di:

Il datore di lavoro deve astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere il lavoro in una situazione in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

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PERMESSI RETRIBUITI

Il RLS ha a disposizione:

  1. 12 ore annue di permessi retribuiti nelle aziende fino a 5 dipendenti;

  2. 30 ore annue da 6 a 15 dipendenti;

  3. 40 ore annue nelle aziende con più di 15 dipendenti.

Il monte ore non viene intaccato dall'espletamento degli adempimenti relativi a:



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PORTATORI DI HANDICAP

I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto della presenza di eventuali lavoratori portatori di handicap.
In particolare devono essere adeguati: le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati dai lavoratori invalidi. (Art.30 /626)

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PRONTO SOCCORSO

Qualora l'importanza dei locali, il tipo di attività in essi svolta e la frequenza degli infortuni lo richiedano, occorre prevedere uno o più locali adibiti al pronto soccorso.
I locali adibiti al pronto soccorso devono essere dotati di apparecchi e di materiale di pronto soccorso indispensabili ed essere facilmente accessibili con barelle. Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente.
Il materiale di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in tutti i luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano.
Esso deve essere oggetto di una segnaletica appropriata e deve essere facilmente accessibile.
Seguirà Decreto applicativo per definire caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso.

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PROTEZIONE INDIVIDUALE (Dispositivi di)

Il datore di lavoro ha l'obbligo di (Titolo IV D.Lgs. 626)

  1. predisporre l'uso dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) quando i rischi presenti sul lavoro non possono essere ridotti con altri mezzi preventivi

  2. scegliere il DPI che soddisfa tutte le esigenze di legge

  3. provvedere affinché i lavoratori, tramite il RLS, partecipino alla scelta dei DPI

  4. promuovere ed incentivare il corretto uso dei DPI

  5. prevedere iniziative di informazione e formazione all'uso dei DPI

  6. predisporre DPI adeguati alle caratteristiche anatomiche dei lavoratori che li utilizzano

  7. garantire l'efficienza dei DPI in qualunque momento

  8. stabilire luoghi adeguati per la conservazione ordinata, igienica e sicura del DPI.

I lavoratori hanno l'obbligo di:



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REGISTRO INFORTUNI

Il datore di lavoro, il dirigente e il preposto, nell'ambio delle rispettive attribuzioni e competenze, tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano una assenza dal lavoro superiore a tre giorni, compreso quello dell'evento.
Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro.
Il registro sul luogo di lavoro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale ed è a disposizione dell'organo di vigilanza. (Art.4 comma 5 lettera o/D.L.626).
Il RLS ha il diritto di richiedere e ricevere informazioni e la documentazione aziendale relativa agli infortuni e alle malattie professionali.(Art.19 comma 1 lettera e/D.L.626).

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RICORSO ALLE AUTORITÀ COMPETENTI

Qualora il RLS ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, può fare ricorso all'organo di vigilanza (USL) e/o alle altre autorità competenti in materia (giudice del lavoro; procura ecc.)

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RIUNIONE PERIODICA

Il datore di lavoro, nelle aziende con più di 15 dipendenti, deve convocare, almeno una volta l'anno (o in presenza di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio e di innovazioni di processo e/o della organizzazione del lavoro), una riunione a cui partecipano:

  1. il datore di lavoro

  2. il responsabile del SAPP

  3. il medico competente

  4. il RLS

La riunione ha lo scopo di esaminare:

La riunione deve essere convocata con almeno 5 giorni di preavviso e con un Ordine del Giorno scritto e può essere convocata anche su richiesta del RLS (Accordo Interconfederale 22/6/95).
La riunione si conclude con la redazione di un verbale che è tenuto a disposizione dei partecipanti.

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SANZIONI

Il D.Lgs.626/94 (Titolo IX) identifica le violazioni di norme che sono punite con sanzioni differenziate: dalla pena massima dell'arresto da tre a sei mesi fino alle ammende minime di cento mila lire.
Si tratta di un complesso di sanzioni articolato per figura professionale, competenze e gravità, che prevede ben 92 casi di violazioni sanzionate per il solo datore di lavoro, 31 casi per il datore di lavoro con i dirigenti aziendali, 6 casi di violazioni sanzionate a carico dei lavoratori.
Nessuna sanzione è prevista a carico dell'RLS.

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SERVIZIO AZIENDALE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SAPP)

E' organizzato dal datore di lavoro (previa consultazione del RLS) secondo tre modalità:

  1. interno, con propri dipendenti: è obbligatorio per le aziende con più di 200 dipendenti, le industrie estrattive con più di 50 dipendenti e altre specificate;

  2. esterno, attraverso convenzioni con persone o servizi esterni in possesso delle conoscenze professionali necessarie;

  3. in prima persona dal datore di lavoro (dopo corso di formazione) nelle aziende con meno di 30 dipendenti e altre specificate, ma non nelle industrie estrattive.

I compiti del SAPP (art.9/626)



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VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi è obbligatoria in tutti i luoghi di lavoro (anche dove opera un solo lavoratore).
La valutazione dei rischi è un obbligo specifico del datore di lavoro (art.4 comma 6 del 626).
La procedura per la corretta valutazione dei rischi obbliga il datore di lavoro a:

  1. collaborare con il medico competente e il SAPP

  2. consultare il RLS

  3. scambiare reciproche informazioni con progettisti, costruttori, installatori ecc.

Tale procedura deve prevedere:

Dalla Valutazione deve essere elaborato un documento che deve contenere (art.4 comma 2):

  1. relazione che riporta i criteri adottati;

  2. individuazione delle misure generali di tutela

  3. programma di attuazione delle misure

Il documento deve essere conservato in azienda o unità produttiva (art.4, comma 3).
Se il responsabile del SAPP è lo stesso datore di lavoro, allora deve inviare il documento all'organo di vigilanza territorialmente competente (art.10, comma 2).
Copia del documento deve essere consegnata al RLS (art.19 comma 1 lettera e).
La valutazione e il documento devono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute.

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VIDEOTERMINALI

Il lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di VDU, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause o cambiamento di attività, con modalità stabilite dalla contrattazione anche aziendale.
La pausa minima deve essere di quindici minuti (non cumulabili all'inizio e alla fine del turno) ogni 120 minuti di lavoro al VDU. La pausa non può essere considerata ad alcun effetto riduzione dell'orario di lavoro.
Prima di essere adibiti ai VDU i lavoratori devono essere sottoposti a visita specialistica dell'apparato visivo. I lavoratori che hanno compiuto 45 anni di età e quelli classificati "idonei con prescrizione" dopo la visita medica, devono essere sottoposti a visita di controllo con periodicità almeno biennale.
Ogni lavoratore può chiedere di essere sottoposto a visita oftalmologica e deve essere informato e formato sui rischi e le misure da adottare, sulla protezione degli occhi e della vista.
La spesa per l'installazione di dispositivi di protezione ai VDU è a carico del datore di lavoro.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare la valutazione del rischio relativa a :

  1. rischi per la vista e per gli occhi;

  2. problemi legati alla postura e all'affaticamento fisico o mentale;

  3. condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

I lavoratori devono essere informati dei risultati della valutazione.
L'organizzazione del lavoro deve consentire di evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni.


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ALLEGATI

RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA: LE ATTRIBUZIONI DI LEGGE (art.19 del D.Lgs.626/94)

Il rappresentante per la sicurezza:

  1. accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

  2. è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;

  3. è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;

  4. è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art.22, comma 5;

  5. riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;

  6. riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

  7. riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art.22;

  8. promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

  9. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;

  10. partecipa alla riunione periodica di cui all'art.11;

  11. fa proposte in merito all'attività di prevenzione;

  12. avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

  13. può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.



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VIDEOTERMINALI: PRESCRIZIONI MINIME in vigore dal 1° gennaio 1996 (D.Lgs.626/94 Allegato VII)

OSSERVAZIONE PRELIMINARE
Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano al fine di realizzare gli obiettivi del titolo VI e qualora gli elementi esistano sul posto di lavoro e non contrastino con le esigenze o caratteristiche intrinseche della mansione.

ATTREZZATURE
a) Osservazione generale
L'utilizzazione in sé dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i lavoratori;

b) Schermo
I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara, una grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee.
L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da sfarfallamento o da altre forme di instabilità.
La brillanza e/o contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali.
Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore. E' possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile. Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi che possano causare molestia all'utilizzatore.

c) Tastiera
La tastiera deve essere inclinabile e dissociata dallo schermo per consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia o delle mani.
Lo spazio davanti alla tastiera dev'essere sufficiente onde consentire un appoggio per le mani e le braccia dell'utilizzatore.
La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi.
La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono tendere ad agevolare l'uso della tastiera stessa.
I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro.

d) Piano di lavoro
Il piano di lavoro dev'essere stabile, permettere all'utilizzatore una certa libertà di movimento ed una posizione comoda.
I sedili debbono avere altezza regolabile. Il loro schienale deve essere regolabile in altezza e in inclinazione. Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino.


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FATTORI DI RISCHIO

RISCHI PER LA SICUREZZA
1. Aree di transito
2. Spazi di lavoro
3. Scale
4. Macchine
5. Attrezzi manuali
6. Manipolazione manuale di oggetti
7. Immagazzinamento di oggetti
8. Impianti elettrici
9. Apparecchi a pressione
10. Reti e apparecchi distribuzione gas
11. Apparecchi di sollevamento
12. Mezzi di trasporto
13. Rischi di incendio ed esplosione
14. Rischi per la presenza di esplosivi
15. Rischi chimici
RISCHI PER LA SALUTE
16. Esposizione ad agenti chimici
17. Esposizione ad agenti cancerogeni
18. Esposizione ad agenti biologici
19. Ventilazione industriale
20. Climatizzazione locali di lavoro
21. Esposizione a rumore
22. Esposizione a vibrazioni
23. Microclima termico
24. Esposizione a radiazioni ionizzanti
25. Esposizione a radiazioni non ionizzanti
26. Illuminazione
27. Carico di lavoro fisico
28. Carico di lavoro mentale
29. Lavoro ai Video terminali
ASPETTI ORGANIZZATIVI E PROCEDURALI
30. Organizzazione del lavoro
31. Compiti, funzioni e responsabilità
32. Analisi, pianificazione e controllo
33. Formazione
34. Informazione
35. Partecipazione
36. Norme e procedimenti di lavoro
37. Manutenzione
38. Dispositivi di protezione individuale
39. Emergenza e pronto soccorso
40. Sorveglianza sanitaria

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OBBLIGHI E SCADENZE D.Lgs.626/94 - Accordo 22.6.95 Confindustria - CGIL CISL UIL

1°.03.95
1 - Adeguamento nuovi posti VDU.
2 - Attrezzatura sicura.
3 - Adeguamento: vie e uscite di emergenza, porte e portoni, vie di circolazione, aerazione, microclima, illuminazione, locali di riposo, gabinetti e lavabi, spogliatoi e armadi, lavori all'esterno.

22.07.95
CGIL CISL UIL comunicano a Confindustria le modalità di presentazione delle liste per l'elezione dei RLS.

22.09.95 1 - Designazione dei RLS nelle RSU ove queste siano già costituite.
2 - Identificazione dei RLS in tutte le aziende del "sistema Confindustria".
3 - Costituzione della Sezione Igiene e Sicurezza sul Lavoro nell'ambito dell'Organismo Paritetico Nazionale e Regionale sulla 4 - Formazione Professionale.
5 - Costituzione degli organismi paritetici di composizione territoriali.

27.11.95*
1 - Valutazione dei rischi in ogni azienda.
2 - Misure di prevenzione.
3 - Attuazione del programma.
4 - Designazione del responsabile del SAPP.
5 - Nomina Medico Competente.
6 - Elaborazione Documento dopo la consultazione del RLS.
7 - Organizzazione della prevenzione incendi.
8 - Formazione dei lavoratori.
* rinviate al 20.01.96

22.12.95
Avvio sperimentale in due Regioni per l'attribuzione agli organismi paritetici regionali di ulteriori compiti.

1°.06.96 1 - Rispondenza dei luoghi di lavoro alle prescrizioni.
2 - Adeguamento locali ai bisogni dei portatori di handicap.


1°.06.96
Adeguamento posti vigenti ai Videoterminali.

22.06.96
Incontro di verifica dell'applicazione dell'accordo CGIL CISL UIL-Confindustria.

30.06.96
Termine ultimo per la possibilità di consultare le RSA in vece dei RLS ove questi non siano stati ancora individuati.

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Associazione Ambiente e Lavoro Toscana (ALT)
v. Pier Capponi, 7
50132 - Firenze
Tel: 055-580375 Fax: 055-580485


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