Ambiente e Lavoro Toscana (ALT)

Il testo della "Direttiva Cantieri"
(Dlgs 494/96)

Pubblichiamo in questa pagina il testo del Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 per il recepimento della "Direttiva Cantieri" (G.U.S.O. n. 223 del 23/09/1996).

Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo 6, comma 3;

Vista la direttiva 92/57/CEE, del Consiglio del 24 giugno 1992, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdnza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a).
2. Le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito denominato decreto legislativo n. 626/1994, e della vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro si applicano al settore di cui al comma 1, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel resente decreto legislativo.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attivita' minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
e) alle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato.

Art. 2. Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato cantiere:
qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di genio civile il cui elenco e' riportato all'allegato I;
b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione;
c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato dal committente per la progettazione o per l'esecuzione o per il controllo dell'esecuzione dell'opera;
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attivita' professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'escuzione dei compiti di cui all'articolo 4;
f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 5.

Art. 3. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione esecutiva dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626/1994; determina altresi', al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza, dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
2. Il committente o il responsable dei lavori, nella fase di progettazione esecutiva dell'opera, valuta attentamente, ogni qualvolta cio' risulti necessario, i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
3. Il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva, designa il coordinatore per la progettazione, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, in ognuno dei seguenti casi:
a) nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu' imprese, anche non contemporanea se l'entita' presunta del cantiere e' pari ad almeno 100 uomini/giorni;
b) nei cantieri di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a);
c) nei cantieri di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b);
d) nei cantieri di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), se l'entita' presunta del cantiere sia superiore a 300 uomini-giorni;
e) nei cantieri di cui all'articolo 13.
4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima di affidare i lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.
5. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, puo' svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazioe sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
6. il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.
7. Il committente o il responsabile dei lavori puo' sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
8. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle ipotesi di cui all'articolo 11, comma 1:
a) chiede alle imprese esecutrici l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
b) chiede alle imprese esecutrici, anche tramite il coordinatore per l'esecuzione e ferme restando la responsabilita' delle singole imprese esecutrici, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

Art. 4. Obblighi del coordinatore per la progettazione
1. Durante la progettazione esecutiva dell'opera, e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige o fa redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e il piano generale di sicurezza di cui all'articolo 13;
b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 260/5/93.
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e' preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e dei lavori pubblici, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 955, n. 547, come sostituito e modificato dal decreto legislativo n. 626/1994, in seguito denominata commissione prevenzione infortuni, possono essere definiti i contenuti del fascicolo di cui al comma 1, lettera b).

Art. 5. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a:
a) assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di cui agli articoli 12 e 13 e delle relative procedure di lavoro;
b) adeguare i piani di cui agli articoli 12 e 13 e il fascicolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita' nonche' la loro reciproca informazione;
d) verificare l'attuazione di quanto previsto all'articolo 15;
e) proporre al committente, in caso di gravi inosservanze delle norme del presente decreto, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lvoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
f) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e dei lavori pubblici, sentita la commissione prevenzione infortuni e' emanato l'elenco delle inosservanze da ritenersi gravi agli effetti dell'applicazione di quanto previsto al comma 1, lettera e).
3. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, la proposta di cui al comma 1, lettera e), e' comunque obbligatoria in caso di reiterata inosservanza di norme la cui violazione e' punita con la sanzione dell'arresto fino a sei mesi.

Art. 6. Responsabilita' dei committenti e dei responsabili dei lavori
1. La designazione del responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilita' connesse all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 3.
2. La designazione di coordinatori per la progettazione e di coordinatori per l'esecuzione dei lavori non esonera il committente e il responsabile dei lavori dalle responsabilita' connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 4 e 5.

Art. 7. Obblighi dei lavoratori autonomi
1. I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita' nei cantieri:
a) utilizzano le attrezzature di lavoro in conformita' alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo n. 626/1994;
b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal titolo IV del decreto legislativo n. 626/1994;
c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini dellasicurezza.

Art. 8. Misure generali di tutela
1. I datori di lavoro, durante l'esecuzione dell'opera, osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626/1994, e curano, in particolare:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita';
b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
f) l'adeguamento, in funzione dellevoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attivita' che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita' del cantiere.

Art. 9. Obblighi dei datori di lavoro
1. I datori di lavoro:
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV;
b) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
c) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.
2. La redazione ovvero l'accettazione e la gestione da parte dei singoli datori di lavoro dei piani di sicurezza e coordinamento secondo quanto definito dall'articolo 12, costituisce adempimento delle norme previste dall'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e dall'articolo 7, commi 1, lettera b), 2 del decreto legislativo n.
626/94.

Art. 10. Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in ingegneria o architettura nonche' attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attivita' lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
b) diploma universitario in ingegneria o architettura nonche' attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attivita' lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito industriale, nonche' attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attivita' lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere altresi' in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dagli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, o dai collegi dei geometri o dal Consiglio nazionale dei periti industriali, dalle Universita', dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.
3. Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato V.
4. L'attestato di cui comma 2 non e' richiesto per i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell'ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore.
5. L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per coloro che, non piu' in servizio, abbiano svolto attivita' tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualita' di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di uno o piu' esami del corso o dipoma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso di cui all'allegato V o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con le medesime caratteristiche di equipollenza.
6. Le spese connesse con l'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.
7. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.

Art. 11. Notifica preliminare
1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette all'organo di vigilanza territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato III, e, successivamente, gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi:
a) cantieri in cui la durata presunta dei lavori e' superiore a 30 giorni lavorativi e in cui sono occupati contemporaneamente piu' di 20 lavoratori;
b) cantieri la cui entita' presunta e' superiore a 500 uomini/giorni;
c) cantieri i cui lavori comportino rischi particolari il cui elenco e' contenuto nell'allegato II;
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 626/1994 hanno accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

Art. 12. Piano di sicurezza e di coordinamento
1. Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzion degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonche' la stima dei relativi costi. Il piano contiene altresi' le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed e' redatto anche al fine di prevedere, quando cio' risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano e' costituito da una relazione tecnica e prescrizioni operative correlate alla complessita' dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanita', dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione prevenzione infortuni, possono essere definiti i contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento; per il settore pubblico, tale decreto si applica fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
3. I datori di lavoro delle imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nei piani di cui al comma 1 e all'articolo 13.
4. Copie del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano di cui all'articolo 13 sono messe a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
5. L'impresa che si aggiudica i lavori puo' presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposta di integrazione al piano di sicurezza e al piano di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 13 non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata e' necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.

Art. 13. Piano generale di sicurezza
1. Nei lavori la cui entita' complessiva presunta sia superiore a 30.000 uomini/giorni, fermo restando l'obbligo di redazione del piano di cui all'articolo 12, comma 1, il coordinatore per la progettazione redige o fa redigere, all'atto della progettazione e comunque prima della fase di richiesta di presenazione delle offerte per l'esecuzione dei lavori da parte delle imprese appaltatrici, anche un piano generale di sicurezza nel quale sono definiti, in relazione al cantiere interessato, almeno i seguenti elementi:
a) modalita' da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;
c) servizi igienico-assistenziali;
d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
e) viabilita' principale di cantiere;
f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricita', acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;
l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto;
m) misure per assicurare la salbrita' dell'aria nei lavori in galleria;
n) misure per assicurare la stabilita' delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita' tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 14;
r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c);
s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano;
t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione prevenzione infortuni, puo', con proprio decreto, modificare e integrare l'elenco degli elementi di cui al comma 1; per il settore pubblico, tale decreto si applica fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 31 dela legge 11 febbraio 1994, n.
109.
3. Il piano generale di sicurezza e' trasmesso a cura del committente a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.

Art. 14 Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
1. Nei casi di cui agli articoli 12 e 13 ciascun datore di lavoro consulta preventivamente i rappresentanti per la sicurezza sui piani ivi previsti; tali rappresentanti hanno il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani di cui agli articoli 12 e 13 e di formulare proposte al riguardo.
2. I rappresentanti per la sicurezza sono consultati preventivamente sulle modifiche significative da apportarsi ai piani di cui agli articoli 12 e 13.

Art. 15. Coordinamento della consultazione e partecipazione de lavoratori
1. Nei cantieri ove si svolgono i lavori di cui all'articolo 13, comma 1, in cui siano presenti piu' imprese, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.

Art. 16. Modalita' di attuazione della valutazione del rumore
1. L'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore puo' essere calcolata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validita' e' riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni.
2. Sul rapporto di valutazione va riportata la fonte documentale a cui si e' fatto riferimento.
3. Nel caso di lavoratori adibiti lavorazioni e compiti che comportano una variazione notevole dell'esposizione quotidiana al rumore da una giornata lavorativa all'altra puo' essere fatto riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente normativa, al valore dell'esposizione settimanale relativa alla settimana di presumibile mag- giore esposizione nello specifico cantiere, calcolata in conformita' a quanto previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

Art. 17. Modalita' attuative di particolari obblighi
1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore all'anno, l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 14 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 626/1994, salvo motivata richiesta del rappresentante per la sicurezza.
2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore a 6 mesi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626/1994, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro, in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli gi' visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, puo' essere sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame dei piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attivita' i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.
3. Fermo restando l'articolo 22 del decreto legislativo n. 626/1994, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.
4. I datori di lavoro, quando e' previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n.
626/1994.

Art. 18. Aggiornamento degli allegati
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della sanita', sentita eventualmente la Commissione prevenzione infortuni, i provvede ad adeguare gli allegati I, II, III e IV in conformita' a modifiche adottate in sede comunitaria.

Art. 19. Norme transitorie
1. In sede di prima applicazione del presente decreto i requisiti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, non sono richiesti per le persone che alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) sono in possesso di attestazione, comprovante il loro inquadramento in qualifiche che consentono di sovraintendere altri lavoratori e l'effettivo svolgimento di attivita' qualificata in materia di sicurezza sul lavoro nelle costruzioni per almeno quattro anni, rilasciata da datori di lavoro pubblici o privati;
l'attestazione e' accompagnata da idonea documentazione comprovante il regolare versamento dei contributi assicurativi per i periodi di svolgimento dell'attivita';
b) dimostrano di avere svolto per almeno quattro anni funzioni di direttore tecnico di cantiere, documentate da certificazioni di committenti pubblici o privati e in tal caso vidimate dalle autorita' che hanno rilasciato la concessione o l permesso di esecuzione dei lavori.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, frequentare il corso di cui all'articolo 10, comma 2, la cui durata e' fissata in 60 ore.
3. Copia degli attestati di cui al comma 1, lettere a) e b), deve essere trasmessa all'organo di vigilanza territorialmente competente.

Art. 20. Contravvenzioni commesse dai committenti e dai responsabili dei lavori
1. Il committente e il responsabile dei lavori sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 3, commi 1, secondo periodo, 3 e 4; 4, comma 1; 5, comma 1, lettere a), b) e c);
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 3, comma 8; 5, comma 1, lettera d); 11, comma 1; 13, comma 3.

Art. 21. Contravvenzioni commesse dai coordinatori
1. Il coordinatore per la progettazione e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell'articolo 4, comma 1.
2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e' punito:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettere a), b) c) ed e);
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettera d).

Art. 22. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro
1. I datori di lavoro sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 9, comma 1, lettera a), e 12, comma 3;
b) con l'arresto da due a quattro esi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 12, comma 4, e 14, commi 1 e 2.

Art. 23. Contravvenzioni commesse dai lavoratori autonomi
1. I lavoratori autonomi sono puniti con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un milione e duecentomila per la violazione degli articoli 7, comma 1, e 12, comma 3.

Art. 24. Oneri
1. Agli oneri derivanti dagli obblighi di adeguamento per le pubbliche amministrazioni si fara' fronte con le ordinarie risorse di bilancio di ciascuna amministrazione.

Art. 25. Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato I - ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI GENIO CIVILE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA A).
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono inoltre lavori edili o di genio civile gli scavi, il montaggio e lo smontaggio d elementi prefabbricati, la ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento, la riparazione, lo smantellamento, il consolidamento, il ripristino e il montaggio e smontaggio di impianti che comportano lavori di cui al comma 1 o all'allegato II.

Allegato II - ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 11, COMMA 1.
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondita' superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attivita' o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la sa- lute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimita' di linee elettriche in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

Allegato III - CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE DI CUI ALL'ARTICOLO 11.
1. Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) nome (i) e indirizzo (i).
4. Natura dell'opera.
5. Responsabile (i) dei lavori, (nome (i) e indirizzo (i)).
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'pera (nome (i) e indirizzo (i)).
7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i) e indirizzo (i)).
8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
12. Identificazione delle imprese gia' selezionate.
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori.

Allegato IV - PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER I CANTIERI.
(Articolo 9)
1. I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere alle norme di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 626/1994.

Prescrizioni specifiche per i posti di lavoro nei cantieri
1. I posti di lavoro in cui si esercita l'attivita' di costruzione devono soddisfare alle disposizioni previste dalla legislazione vigente e a quelle indicate nelle Sezioni I e II.

Sezione I Posti di lavoro nei cantieri all'interno dei locali.

1. Porte di emergenza.
1.1. Le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno.
1.2. Le porte di emergenza non devono essere chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.
1.3. Le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di emergenza.
2. Areazione.
2.1. Qualora vengano impiegati impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i lavoratori non vengano esposti a correnti d'aria moleste.
2.2. Ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa dell'inquinamento dell'aria respirata devono essere eliminati rapidamente.
3. Illuminazione naturale e artificiale.
3.1. I luoghi di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
4. Pavimenti, pareti e soffitti dei locali.
4.1. I pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavita' o piani inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli.
4.2. Le superifici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere condizioni appropriate di igiene.
4.3 Le pareti trasparenti o translucide, in particolare le pareti interamente vetrate nei locli o nei pressi dei posti di lavoro e delle vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti posti di lavoro e vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti stesse, ne' essere feriti qualora vadano in frantumi.
5. Finestre e lucernari dei locali.
5.1. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere posizionati in modo da costituire un pericolo per i lavoratori.
5.2. Le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati di dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano questo lavoro nonche' per i lavoratori presenti.
6. Porte e portoni.
6.1. La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati dalla natura e dall'uso dei locali.
6.2. Un segnale deve essere appost ad altezza d'uomo sulle porte trasparenti.
6.3. Le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti.
6.4. Quando le superfici trasparenti o translucide delle porte e dei portoni sono costituite da materiale di sicurezza e quando c'e' da temere che i lavoratori possano essere feriti se una porta o un portone va in frantumi, queste superfici devono essere protette contro lo sfondamento.
7. Vie di circolazione.
7.1. Quando l'uso e l'attrezzatura dei locali lo richiedano per assicurare la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere messo in evidenza.
8. Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili.
8.1. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in modo sicuro.
8.2. Essi devono essere dotati dei necessari dispositivi di sicurezza.
8.3. Essi devono essere dotati di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili e accessibili. Sezione II Posti di lavoro nei cantieri all'esterno dei locali 1. Caduta di oggetti.
1.1. I materiali e le attrezzatur devono essere disposti o accatastati in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento.
2. Lavori di demolizione.
2.1. Quando la demolizione di un edificio o di una struttura puo' presentare un pericolo, i lavori devono essere progettati e intrapresi soltanto sotto la sorveglianza di una persona competente.
3. Paratoie e cassoni.
3.1. Paratoie e cassoni devono essere:
a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente;
b) provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali.
3.2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la sorveglianza di una persona competente.
3.3. Tutte le paratoie e i cassoni devono essere ispezionati ad intervalli regolari da una persona competente.

Allegato V - CORSO DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA DEL LAVORO NEL SETTORE EDILE.
(Articolo 10)
1. Durata del corso 120 ore.
2. Argomenti:
a) la legislazione vigente in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
b) malattie professionali;
c) statistiche sulle violazioni delle norme nei cantieri;
d) analisi dei rischi;
e) norme di buona tecnica e criteri per l'organizzazione dei cantieri e l'effettuazione dei lavori in sicurezza (uso delle macchine, dei DPI, ponteggi e opere provvisionali etc);
f) metodologie per l'elaborazione di piani di sicurezza e coordinamento.


N O T E.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia egli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio dlla funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per gli oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1993".
- La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994.
L'art. 6, comma 3, cosi' recita: "3. I termini di cui all'art. 34, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, sono differiti di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo per quanto concerne le direttive 92/57/CEE e 92/58/CEE, per l'attuazione delle quali dovra' provvedersi con decreto legislativo da emanare entrosei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti per l'attuazione delle direttive di cui al presente comma sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia".
- La direttiva 92/57/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 245 del 26 agosto 1992.
- Il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, concerne:
"Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".
- Il D. Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riguarda: "Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".

Nota all'art. 1:
- Per quanto riguarda il D.Lgs n. 626/1994 vedi nota alle premesse.
- Il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, concerne: "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno". L'art. 23 cosi' recita: "Art. 23 - Sono pertinenze della miniera gli edifici, gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonche' i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento del minerale.
Sono considerati come mobili i materiali estratti, le provviste, gli arredi".

Nota all'art. 3:
- L'art. 3 del D.Lgs n. 626/1994 cosi' recita:
"Art. 3 (Misure generali di tutela) - 1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove cio' non e' possibile, loro riduzione al minimo;
c) riduzione dei rischi alla fonte;
d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonche' l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
e) sostituzione di cio' che e' pericoloso con cio' che non lo e', o e' meno pericoloso;
f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono a quello ripetitivo;
g) priorita' delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
n) misure igieniche;
o) misure di protezione collettiva ed individuale;
p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformita' alla indicazione dei fabbricanti;
s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
t) istruzioni adeguate ai lavoratori.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori".

Note all'art. 4:
- L'allegato II del docuento U.E. 26 maggio 1993 cosi' recita:

"Allegato II FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DEL CANTIERE.

Modello (settembre 1993).

I. Introduzione.
Il coordinatore designato dal committente, nella fase di allestimento del cantiere e' tenuto ad approntare un fascicolo in cui vanno registrate le caratteristiche dell'opera e gli elementi utili in materia di sicurezza e di igiene da prendere in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi.
In altre parole, oltre al registro del cantiere, soggetto ad un aggiornamento permanente, vanno precisate la natura e le modalita di esecuzione di eventuali lavori successivi all'interno o in prossimita' dell'area del cantiere, senza peraltro pregiudicare la sicurezza dei lavoratori ivi operanti. In senso lato si tatta quindi di un piano per la tutela della sicurezza e dell'igiene, specifica ai lavori di manutenzione e di riparazione dell'opera, purche' tali lavori non facciano parte dell'elenco dei "lavori autonomi" concomitanti alla fase di apertura di un cantiere. Il "fascicolo con le caratteristiche dell'opera" (denominato nel testo "fascicolo") assumera' la forma di schede di controllo. ripartite in sezioni che potranno essere modificate a piacere dai singoli Stati membri.

II. Precisazioni sul "fascicolo".
Il "Fascicolo" comprende due capitoli Parte A - Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera;
Parte B - Equipaggiamenti in dotazione dell'opera Nel capitolo A - manutenzione dell'opera - si elencano sia i pericoli che eventualmente possono presentarsi nel corso di lavori successivi sia i dispositivi e/o i provvedimenti programmati per prevenire tali rischi.
Nella parte B - equipaggiamenti in dotazione dell'opera - compare un riepilogo della documentazione tecnica a cui si aggiungono istruzioni per interventi di emergenza.
Il "controllo" viene definito compiutamente nella fase di pianificazione ed eventualente modificato nella fase esecutiva in funzione dell'evoluzione del cantiere. Dopo la "consegna chiavi in mano" dell'opera il "controllo" e' aggiornato dal committente, nella fattispecie tutte le modifiche intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza sono annotate nel capitolo C - dotazione.

III. Istruzioni per la redazione e la compilazione del "fascicolo".
Per la parte A - "... manutenzione dell'opera":
Per le voci corrispondenti il formulario assume la forma di schede di controllo, compilate separatamente per i lavori di revisione (parte A.1) e per i lavori di sanatoria e di riparazione (parte A.2).
Nell'intestazione della scheda e' riportata la denominazione dell'opera. Generalmente tali schede di controllo si prestano non soltanto per le costruzioni di edifici ma anche per la costruzione di ponti, dighe e altre opere di ingegneria civile.
Nella parte A.1 come pure nella parte A.2 le colonne 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 sono compilate gia' nella fase di pianificazione, mentre la colonna 5 puo' esserlo anche in tale fase, previo accordo da parte del committente, ma normalmente va compilata allatto della "consegna chiavi in mano".
Le schede di controllo relative alle parti A.1 e/o A.2 differiscono unicamente nella colonna 1. Le colonne restanti conservano lo stesso titolo. Mentre nella parte A.1 - "lavori di revisione" - la colonna 1 riporta l'elenco dei vari compartimenti dell'opera, nella parte A.2 - "lavori di sanatoria e di riparazione" - vengono indicati tutti i corpi di mestiere che possono interessare in tale campo i singoli compartimenti. Questo tipo di elenco dei corpi di mestiere trova la sua logica giustificazione nella possibilita' di individuare immediatamente gli eventuali rischi indotti da futuri interventi e nello stesso tempo di offrire soluzioni specifiche idonee. Contemporaneamente si ottiene un quadro di insieme piu' rispondente, nel senso che nella colonna 5, alle voci corrispondenti ai lavori da affidare ai singoli corpi di mestiere si affianca il nominativo delle imprese incaricate di tali lavori.
Gli elenchi riportati nella colonna 1 del presente documento sono puramente indicativi e non pretendono affatto di essere esaustivi.
Nella fase di adozione delfascicolo, gli Stati membri hanno la facolta' di ampliare o di riordinare il testo della colonna 1, qualora ritengano opportuno adattarlo alle consuetudini locali. Gli elenchi della colonna 1 vanno in ogni caso preordinati.
Per la fase di pianificazione, nelle colonne 2 e 3 occorre indicare gli eventuali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ritenuti indispensabili.
La colonna 4 riporta la cadenza di tali lavori.
I rischi connessi con tali lavori sono riportati nella colonna 6. Nel caso in cui i rischi indotti da lavori successivi risultino perfettamente individuati, sempre nella fase di pianificazione e di intesa con il progettista e il committente, si procedera' alla definizione delle soluzioni da adottare per neutralizzare i rischi in oggetto.
Sulla base delle soluzioni adottate si dovranno dedurre idonei orientamenti e provvedimenti in materia di sicurezza, da registrare nelle colonne 7 e 8. Nella colonna 7 si riportano le misure atte a neutralizzare i rischi nonche' la natura degli equipaggiamenti di sicurezza, che verranno incorporati nell'edificio o diventeranno di proprieta' del committente. La scelta si effettua nella fase di progettazione.
Le voci principali comprendono tutte le attrezzature di proprieta' attuale o potenziale del committente, facenti parte di un catalogo di interventi da adottare per determinati lavori connessi con l'acquisizione di ponteggi, montacarichi, strutture protettive di volte e vetrate, oltre ad elementi incorporati quali ballatoi, pannelli per tetti piani o ancoraggi per ponteggi.
Nella colonna 8 sono indicate le attrezzature che il committente non intende installare od acquistare, ma che sono indispensabili per prevenire i rischi derivanti da futuri lavori.
Anche queste attrezzature vanno previste in fase di progettazione. In questo caso si dovrebbe elencare tutta la gamma di prodotti presenti sul mercato, per offrire al committente una scelta adeguata. Esempi di attrezzature che possono essere ordinate in locazione sono i montacarichi e le passerele.
Anche se il committente non prevede di effettuare con i propri mezzi i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nella colonna 8 si registrano comunque tutte le attrezzature che, pur non essendo di proprieta' del committente, si ritengono indispensabili per l'esecuzione di lavori futuri.
Si puo' lasciare alla ditta incaricata dei lavori la responsabilita' di scegliere le attrezzature ausiliarie da adottare, purche' le loro caratteristiche corrispondano ai criteri prefigurati nella colonna 8.
Considerando che il progettista e' quello che meglio conosce le caratteristiche dell'opera, e' preferibile affidare al medesimo la responsabilita' della scelta dei provvedimenti di salvaguardia, delle attrezzature e degli elementi ausiliari nonche' della registrazione diretta o indiretta nelle colonne 7 e 8. Nella colonna 5 si indicano le ditte incaricate dell'esecuzione dei lavori.
Nel caso in cui l'esecutore dei lavori sia lo stesso committente, quest'ultimo e' tenuto a registrare il nominativo del responsabile dei lavori. Questa colonna deve essere completata all'atto della "consegna chiavi in mano" dell'opera che, fin dall'inizio della sua utilizzazione rientra nel regime che ne prevede la manutenzione ordinaria e straordinaria.
Si consiglia di lasciare spazio sufficiente fra le righe del testo poiche', in particolare per le colonne 5 e 8 e' prevedibile che nel corso del tempo occorra portare delle modifiche.
Qualora l'opera subisca delle trasformazioni, con conseguente presenza di nuovi rischi, il responsabile di quel punto 10 della parte A sara' tenuto a registrare direttamente o indirettamente i rischi eventuali ed individuare le soluzioni atte ad eliminare tali pericoli.
Nello stesso tempo occorre registrare le modifiche apportate all'opera nella parte C - ". . ." - dotazione".
Tale e' la procedura da seguire per garantire un aggiornamento permanente del "fascicolo".

Parte B - "dati relativi agli equipaggiamenti in dotazione dell'opera". Anche questa parte assume la forma di schede di controllo. Come nella parte B nell'intestazione figura la enominazione dell'opera.
Le colonne 1, 2, 3 e 4 sono compilate nella fase di progettazione e di esecuzione, mentre la colonna 6 e' riservata alla registrazione di modifiche apportate nel corso della fase di esecuzione e della durata di vita dell'opera.
La colonna 1 va redatta con uno schema prefissato. Nel presente documento ad esempio compare una classificazione anche se non esaustiva. E' lasciata ai singoli Stati membri la facolta' di modificare il testo della colonna 1 all'atto dell'adozione del fascicolo che tuttavia deve essere confermata in modo tale da riportare chiaramente tutte le documentazioni che interessano l'opera.
Nelle colonne 2 e 3 vanno spuntate le voci relative ai documenti effettivamente disponibili per l'opera. Qualora tali documenti non siano disponibili, occorre apporre una crocetta nella colonna 3.
A questo punto esistono due possibilita. Qualora l'opera non sia corredata di tali dispositivi, occorre indicare "mancante" nella colonna 6, se invece tali dispositivi sono disponibili, ma mancano le corrispettive documentazioni, occorre indicare nella colonna 6 la voce "non disponibile".
Se si spunta la colonna 2, alla stessa altezza va registrato nella colonna 4 il numero del progetto o di repertorio e nella colonna 5 la localita' in cui si possono ritrovare le documentazioni sulla dotazione del cantiere.
In caso di dislocazione o di trasformazione delle attrezzature, le documentazioni vanno citate nella colonna 4 e il luogo in cui sono conservate nella colonna 5. Nella colonna 6 e' registrata la data delle modifiche con eventuali osservazioni.
Considerando che durante la durata di vita di un'opera in tutti i compartimenti possono verificarsi delle modifiche, e' consigliabile prevedere spazio sufficiente per la registrazione.

IV   Manutenzione dell'opera                                         

IV A.3   Manutenzione ordinaria e straordinaria  dell'opera ................................ 
Revisione

Per il compartimento		Indispensabile		Cadenza		Ditta incaricata	Rischi potenziali	Attrezzature di sicurezza in esercizio	Dispositivi ausiliarie in locazione	Osservazioni
				SI	NO						
1				2	3		4		5			6			7					8					9

1. Sul terreno del committente 
per i seguenti impianti               
a - gas                                                              
b - acqua potabile                                                   
c - fognature                                                        
d - vapore                                                           
e - elettricita'                                                     
f - altri impianti di alimentazione 
e/o di scarico                   
g - Aria compressa                                                   
h - Impianti idraulici                                               
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Manutenzione ordinaria e
 straordinaria dell'opera: ................................ Lavori di revisione   

Per il compartimento		Indispensabile		Cadenza		Ditta incaricata	Rischi potenziali	Attrezzature di sicurezza in esercizio	Dispositivi ausiliarie in locazione	Osservazioni
				SI	NO						
1				2	3		4		5			6			7					8					9

2. Nelle vie di circolazione                                         
a - strade                                                           
b - ferrovie                                                         
c - idrovie                                                          

3. In edifici o parti di edifici (denominazione)                     
a - verifica di singoli elementi, ad esempio                         
	- cedimenti                                                       
	- protezione anticorrosiva                                        
b - tetti piani                                                      
c - tetti a forte inclinazione                                       
d - facciate                                                         
e - locali chiusi che a causa dello spazio ristretto  o della presenza di rischi dovuti a materiale pericolosi, corrente elettrica o irradiamento esigono criteri particolarmente rigorosi.   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera: .......................... Lavori di revisione       

Per il compartimento		Indispensabile		Cadenza		Ditta incaricata	Rischi potenziali	Attrezzature di sicurezza in esercizio	Dispositivi ausiliarie in locazione	Osservazioni
				SI	NO						
1				2	3		4		5			6			7					8					9

f - Attrezzature direttamente 
collegate con l'edificio, ad es.       
	- pali per antenne                                                
	- colonne montanti sporgenti 
	del tetto                            
	- impianti parafulmine                                            
	- elevatori                                                       
	- serbatoi a pressione                                            
g - camini                                                           
h - dispositivi di sicurezza incorporati 
all'edificio per futuri lavori ad es.                                                  
	- ballatoi                                                        
	- incastellature di sostegno                                      
	- ancoraggi per ponteggi                                          
	- Dispositivi di sicurezza per 
	lavori futuri non incorporati         
           all'edificio, ad es.                                              
           - montacarichi                                                    
           - strutture protettive di volte vetrate                           
           - parapetti provvisori                                            
           - passarelle                                                      
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           

IV. A. 2   Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera: ............ Lavori di sanatoria e di  riparazione                    

Per il compartimento		Indispensabile		Cadenza		Ditta incaricata	Rischi potenziali	Attrezzature di sicurezza in esercizio	Dispositivi ausiliarie in locazione	Osservazioni
				SI	NO						
1				2	3		4		5			6			7					8					9

1. Sul terreno del committente nei seguenti impianti                 
a - fognature                                                        
	- lavori di sanatoria                                             
b - altri impianti di alimentazione e di scarico                     
2. Nelle vie di circolazione                                         
a - strade                                                           
	- lavori di sanatoria                                             
b - trasporto su rotaie                                              
           - binari                                                          
           - traversine                                                      
           - segnaletica                                                     
c - vie d'acqua                                                      
d - uscite di emergenza e di salvataggio                             
            - lavori di sanatoria                                             
            - opere esterne                                                   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            

Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera: ............... Lavori di sanatoria e di riparazione

Per il compartimento		Indispensabile		Cadenza		Ditta incaricata	Rischi potenziali	Attrezzature di sicurezza in esercizio	Dispositivi ausiliarie in locazione	Osservazioni
				SI	NO						
1				2	3		4		5			6			7					8					9

3. Nell'edificio o in parti del                                      
medesimo ......................                                     
 (denominazione)                                                      
a - camini                                                           
	- pulizia dei camini                                              
	- lavori da lattoniera                                            
	- lavori in muratura                                              
b - finestre                                                         
	- pulizia                                                         
	- pulizia vetri                                                   
	- lavori da lattoniera                                           
	- persiane                                                        
	- balconi                                                         
	- imbiancatura                                                    
c - facciate                                                         
	- pulizia                                                         
	- pulizia vetri                                                   
	- lastre in pietra naturale                                       
	- muratura                                                        
           - impermeabilizzazione                                            
           - imbiancatura                                                    
           - balconi                                                            
d - tetti piani                                                      
	- impermeabilizzazione                                            
           - lavori da lattoniera                                            
           - pulizia                                                         
           - impianti elettrici                                              
           - impianti parafulmine                                            
           - imbiancatura                                                    
 e - tetti a forte pendenza                                           
	- ricoprimento tetto                                              
           - lavori da lattoniera                                            
           - impianti elettrici                                              
           - impianti parafulmine                                            
f - grondaie nei tetti a forte pendenza                              
	- pulizia                                                         
           - tinteggiatura                                                   
g - locali chiusi che a causa 
dello spazio ristretto                 
o della presenza di rischi dovuti 
a materiali pericolosi,        
corrente elettrica, o radiazioni 
esigono criteri rigorosi        
	- pulizia                                                         
           - impianti elettrici                                              
           - lavori di saldatura                                             
           - impermeabilizzazione                                            
h - attrezzature incorporate all'edificio ad es.                     
	- pali per antenne                                                
           - impianti elettrici                                              
           - tinteggiatura                                                   
           - elementi anticorrosione                                         
           - colonne montanti sporgenti dal tetto                            
           - elevatori                                                       
           - serbatoi a pressione                                           
i - dispositivi di sicurezza incorporati                             
all'edificio per lavori succesivi ad es.                         
	- parapetti provvisori                                            
           - impianti elettrici                                              
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------           


Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera: .................. Lavori di sanatoria e di riparazione 


Per il compartimento		Indispensabile		Cadenza		Ditta incaricata	Rischi potenziali	Attrezzature di sicurezza in esercizio	Dispositivi ausiliarie in locazione	Osservazioni
				SI	NO						
1				2	3		4		5			6			7					8					9

	- tinteggiatura                                                   
           - pulizia                                                         
           - pannelli provvisori                                            
           - protezioni anticorrosione                                       
           - tinteggiatura                                                   
           - ancoraggi per ponteggi                                          
l - attrezzature di sicurezza per lavori                             
successivi, non incorporati all'edificio, ad es.                 
	- montacarichi                                                    
           - strutture di protezione volte vetrate                           
           - protezioni laterali                                             
           - passarelle                                                      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


IV. D. 2   Dati relativi agli equipaggiamenti in dotazione all'opera:..........................................   


Per il compartimento		Disponibili		N. progetto	Posa	Osservazioni	
							e/o repert.	(Sito)
				SI	NO						
				2	3		4		5	6	
1. Attrezzature e impianti 
in esercizio                              
sul terreno del 
committente (schemi                              
delle dotazioni)                                                  
a - gas                                                             
b - acqua potabile                                                  
c - fognature                                                       
d - drenaggi                                                        
e - vapore                                                          
f - corrente ad alta tensione                                       
g - telecomunicazioni                                               
h - altri impianti di alimentazione e/o di scarico                  
2. Vie di circolazione ad es.                                        
a - strade                                                          
b - ferrovie                                                        
c - vie d'acqua                                                     
3. Uscite di emergenza e di salvataggio                              
4. Edificio o parti dell'edificio                                    
 (denominazione)                                                  
a - struttura portante                                              
	- calcolo statico                                                 
	- progetti esecutivi                                              
b - descrittivi (materiali impiegati)                               
c - schemi facciate                                                 
d - ricoprimento e impermeabilizzazioe tetto                       
e - protezione anticorrosione                                       
f - impianti di ventilazione                                        
g - impianti di riscaldamento e di acqua potabile                   
h - impianti del gas all'interno dell'edificio                      
i - impianti idrici all'interno dell'edificio                       
j - impianti fognari all'interno dell'edificio                      
k - antenne incorporate all'edificio                                
l - antenne incorporate all'edificio                                
m - impianto parafulmine                                            
n - impianto telefonico                                             
o - sirene antincendio e impianti antincendio                       
p - schema delle  uscite di emergenza e di salvataggio              
nell'edificio".                                                

-  Il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, riguarda: "Norme per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro". L'art.  n.  393
cosi' recita:                                              
"Art.  393  (Costituzione della commissione). - 1. Presso
il Ministero del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e'
istituita  una  commissione  consultiva  permanente  per la
prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa
e'  presieduta  dal  Ministro del lavoro e della previdenza
sociale o dal direttore generale della  Direzione  generale
dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed e' composta da: 
a)  cinque funzionari esperti designati dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di cui tre ispettori del
lavoro, laureati uno  in  ingegneria,  uno  in  medicina  e
chirurgia e uno in chimica o fisica;                       
b) il direttore e tre funzionari dell'Istituto superiore
per la prevenzione e sicurezza del lavoro;                 
c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanita';   
d)  il direttore generale competente del Ministero della
sanita'  ed  un  funzionario  per  ciascuno  dei   seguenti
Ministeri:  industria,  commercio  ed artigianato; interno;
difesa; trasporti; risorse agricole alimentari e forestali;
ambiente e della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento   della   funzione  pubblica  e  degli  affari
regionali.                                                 
e) sei rappresentanti delle regioni e province  autonome
designati dalla Conferenza Sato-regioni;                  
f)  un  rappresentante  dei seguenti organismi: Istituto
nazionale  assicurazioni  e  infortuni  sul  lavoro;  Corpo
nazionale  dei  vigili del fuoco; Consiglio nazionale delle
ricerche; UNI; CEI; Agenzia nazionale protezione  ambiente;
Istituto italiano di medicina sociale;                     
g) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale  su  designazione  delle organizzazioni
sindacali dei  lavoratori  maggiormente  rappresentative  a
livello nazionale;                                         
h) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale  su  designazione  delle organizzazione
sindacali dei datori di lavoro,  anche  dell'artigianato  e
della piccola e media impresa, maggiormente rappresentative
a livello nazionale;                                       
i)  un  esperto nominato dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale  su  designazione  delle  organizzazioni
sindacali     dei    dirigenti    d'azienda    maggiormente
rappresentative a livello nazionale.                       
Ai predetti componenti, per le  riunioni  o  giornate  di
lavoro, non spetta il gettone di presenza di cui al decreto
del  Presidente  della  Republica 11 gennaio 1956, n. 5, e
successive modificazioni.                                  
2. Per ogni rappresentante  effettivo  e'  designato  un
membro supplente.                                          
3.  All'inizio  di  ogni  mandato  la  commissione  puo'
istituire comitati speciali permanenti dei quali  determina
la composizione e la funzione.                             
4. La commissione puo' chiamare a far parte dei comitati
di cui al comma 3 persone particolarmente esperte, anche su
designazione      delle     associazioni     professionali,
dell'universita' e degli enti di ricerca, in relazione alle
materie trattate.                                          
5.   Le   funzioni   inerenti   alla   segreteria  della
commissione  sono  disimpegnate  da  due    funzionari  del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.           
6.  I componenti della commissione consultiva permanente
ed i segretari sono nominati con decreto del  Ministro  del
lavoro  e  della  previdenza  sociale su designazione degli
organismi competenti e durano in carica tre anni".         
Nota all'art. 7:                                           

- I  titoli  III  e  IV  del  D.Lgs.  n.  626/1994  cosi'
recitano:                                                 
                     "Titolo III                        
             Uso delle attrezzature di lavoro              
Art.   34   (Definizioni).   -   1.  Agli  effetti  delle
disposizioni di cui al presente titolo si intendono per:   
a)   attrezzatura   di   lavoro:   qualsiasi   macchina,
apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato
durante il lavoro;                                         
b)   uso   di  una  attrezzatura  di  lavoro:  qualsiasi
operazione  lavorativa  connessa  ad  una  attrezzatura  di
lavoro,  quale  la  messa  in  servizio  o  fuori servizio,
l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione,
la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;                
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in
prossimita' di una attrezzatura di lavoro  nella  quale  la
presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la sa-
lute o la sicurezza dello stesso.                          
Art.  35  (Obblighi del datore di lavoro). - 1. Il datore
di lavoro mette a disposizione dei lavoratori  attrezzature
adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi
ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.          
2.  Il  datore  di  lavoro attua  le  misure tecniche ed
organizzative adeguate  per  ridurre  al  minimo  i  rischi
connessi  all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei
lavoratori e per impedire che  dette  attrezzature  possano
essere  utilizzate  per operazioni e secondo condizioni per
le quali non sono adatte.                                  
3. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro  il
datore di lavoro prende in considerazione:                 
a)  le  condizioni  e  le caratteristiche specifiche del
lavoro da svolgere;                                        
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;           
c) i rischi derivanti  dall'impiego  delle  attrezzature
stesse.                                                    
4.  Il  datore  di  lavoro  prende  le  misure necessarie
affinche' le attrezzature di lavoro siano:                 
a)  installate  in  conformita'  alle   istruzioni   del
fabbricante;                                               
b) utilizzate correttamente;                            
c)  oggetto  di idonea manutenzione al fine di garantire
nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui all'art. 36  e
siano  corredate,  ove  necessario,  da apposite istruzioni
d'uso.                                                     
5. Qualora le attrezzaturerichiedano per il loro impiego
conoscenze o responsabilita' particolari  in  relazione  ai
loro rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che:
a)  l'uso  dell'attrezzatura  di  lavoro  e' riservato a
lavoratori all'uopo incaricati;                            
b)  in  caso  di  riparazione,   di   trasformazione   o
manutenzione,  il  lavoratore interessato e' qualificato in
maniera specifica per svolgere tali compiti.               
Art. 36 (Disposizioni  concernenti  le  attrezzature  di
lavoro).  1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione
dei lavoratori devono soddisfare alle disposizioni legisla-
tive e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e
salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili.          
2.  Nulla  e' innovato nel regime giuridico che regola le
operazioni di verifica periodica delle attrezzature per  le
quali  tale  regime  e' obbligatoriamente previsto. In ogni
caso le modalita' e le procedure  tecniche  delle  relative
verifiche  seguono  il  regime  giuridico  corrispondente a
quello in base al quale l'attrezzatura e' stata costruita e
messa in servizio.                                         
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di
concerto  con  i  Ministri  ell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanita',  sentita  la  commissione
consultiva permanente, puo' stabilire modalita' e procedure
per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 2.     
4. ................................                      
5. ................................                      
6. ................................                      
7. ................................                      
8.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  entrano in
vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente  decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.        
Art. 37 (Informazione). - 1. Il datore di lavoro provvede
affinche'  ogni  attrezzatura  di  lavoro a disposizione, i
lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e  di
ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza
e relativa:                                                
a)  alle  condizioni di impiego delle attrezzature anche
sulla base delle  conclusioni  eventualmente  tratte  dalle
esperienze  acquisite  nella  fase  di  utilizzazione delle
attrezzature di lavoro;                                    
b) alle situazioni anormali prevedibili.                
2. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare
comprensibili ai lavoratori interessati.                   
Art. 38 (Formazione ed addestramento). - 1. Il datore  di
lavoro si assicura che:                                    
a)  i  lavoratori incaricati di usare le attrezzature di
lavoro ricevono  una  formazione  adeguata  sull'uso  delle
attrezzature di lavoro;                                    
b)  i  lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature
che richiedono conoscenze e responsabilita' particolari  di
cui  all'art.  35,  com-ma  5,  ricevono  un  addestramento
adeguato e specifico che li metta in grado  di  usare  tali
attrezzature  in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai
rischi causati ad altre persone.                           
Art.  39  (Obblighi dei lavoratori). - 1. I lavoratori si
sottopongono ai programmi di formazione o di  addestramento
eventualmente organizzati dal datore di lavoro.            
2.  I  lavoratori  utilizzano  le  attrezzature di lavoro
messe a loro disposizione  conformemente  all'informazione,
alla formazione ed all'addesramento ricevuti.             
3. I lavoratori:                                         
a)  hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro
disposizione;                                              
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa;    
c) segnalano immediatamente al datore  di  lavoro  o  al
dirigente  o al preposto qualsiasi difetto od inconveniente
da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a  loro
disposizione.                                              
                   Titolo IV                         
Uso dei dispositivi di protezione individuale       
Art  40 (Definizioni). - 1. Si intende per dispositivo di
protezione   individuale   (DPI)   qualsiasi   attrezzatura
destinata  ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo
scopo di proteggerlo contro uno o piu' rischi  suscettibili
di  minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro,
nonche' ogni complemento  o  accessorio  destinato  a  tale
scopo.                                                     
2. Non sono dispositivi di protezione individuale:       
a)  gli  indumenti  di lavoro ordinari e le uniformi non
specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la sa-
lute del lavoratore;                                      
b)  le  attrezzature  dei  servizi  di  soccorso  e   di
salvataggio;                                               
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze
armate, delle forze di polizia e del personale del servizio
per il mantenimento dell'ordine pubblico;                  
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei
mezzi di trasporto stradali;                               
e) i materiali sportivi;                                
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;   
g)  gli apparecchi portatili per individuare e segnalare
rischi e fattori nocivi.                                   
Art. 41 (Obbligo di  uso).  -  1.  I  DPI  devono  essere
impiegati  quando  i  rischi  non  possono essere evitati o
sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione,
da mezzi di protezione  collettiva,  da  misure,  metodi  o
procedimenti di riorganizzazione del lavoro.               
Art.  42  (Requisiti  dei  DPI). - 1. I DPI devono essere
conformi  alle  norme  di  cui  al  decreto  legislativo  4
dicembre 1992, n. 475.                                     
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:               
a)   essere  adeguati  ai rischi  da  prevenire,  senza
comportare di per se' un rischio maggiore;                 
b) essere adeguati alle condizioni esistenti  sul  luogo
di lavoro;                                                 
c)  tenere  conto delle esigenze ergonomiche o di salute
del lavoratore;                                            
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue
necessita'.                                                
3.  In  caso  di  rischi  multipli  che  richiedono l'uso
simultaneo di piu'  DPI,  questi  devono  essere  tra  loro
compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo,
la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi
corrispondenti.                                            
Art.  43  (Obblighi del datore di lavoro). - 1. Il datore
di lavoro ai fini della scelta dei DPI:                    
a) effettua l'analisi e la valutazione  dei  rischi  che
non possono essere evitati con altri mezzi;                
b)  individua  le  caratteristiche  dei  DPI  necessarie
affinche' questi siano  adeguati  ai  rischi  di  cui  alla
lettera  a),  tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti
di rischio rappresentate dagli stessi DPI;                 
c) valuta, sulla base dele informazioni a  corredo  dei
DPI  fornite  dal  fabbricante  e  delle norme d'uso di cui
all'art. 45 le  caratteristiche  dei  DPI  disponibili  sul
mercato  e le raffronta con quelle individuate alla lettera
b);                                                        
d) aggiorna la  scelta  ogni  qualvolta  intervenga  una
variazione significativa negli elementi di valutazione.    
2.  Il  datore  di  lavoro,  anche sulla base delle norme
d'uso di cui all'art. 45, individua le condizioni in cui un
DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata
dell'uso, in funzione di:                                  
a) entita' del rischio;                                 
b) frequenza dell'esposizione al rischio;               
c)  caratteristiche  del  posto  di  lavoro  di  ciascun
lavoratore;                                                
d) prestazioni del DPI.                                 
3.  Il  datore  di  lavoro  fornisce  ai lavoratori i DPI
conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e  dal  decreto
di cui all'art. 45, comma 2.                               
4. Il datore di lavoro:                                  
a)  mantiene  in  efficienza  i  DPI  e  ne  assicura le
condizioni   d'igiene,   mediante   la   manutenzione,   le
riparazioni e le sostituzion necessarie;                  
b)  provvede  a  che i DPI siano utilizzati soltanto per
gli usi previsti,  salvo  casi  specifici  ed  eccezionali,
conformemente alle informazioni del fabbricante;           
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;  
d)  destina  ogni  DPI ad un uso personale e, qualora le
circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte  di
piu' persone, prende misure adeguate affinche' tale uso non
ponga   alcun   problema   sanitario  e  igienico  ai  vari
utilizzatori;                                              
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi  dai
quali il DPI lo protegge;                                  
f)   rende   disponibile   nell'azienda   ovvero  unita'
produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;              
g) assicura una  formazione  adeguata  e  organizza,  se
necessario,   uno   specifico   addestramento  circa  l'uso
corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.                     
5. In ogni caso l'addestramento e' indispensabile:       
a)  per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4
dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria     
b) per i dispositivi di potezione dell'udito.          
Art. 44 (Obblighi dei lavoratori). - 1. I  lavoratori  si
sottopongono  al  programma  di  formazione e addestramento
organizzato  dal  datore  di  lavoro  nei   casi   ritenuti
necessari ai sensi dell'art. 43, commi 4, lettera g) e 5.  
2.   I   lavoratori   utilizzano   i  DPI  messi  a  loro
disposizione   conformemente   all'informazione   e    alla
formazione   ricevute   e  all'addestramento  eventualmente
organizzato.                                               
3. I lavoratori:                                         
a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;        
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.    
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le  pro-
cedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.         
5.  I  lavoratori  segnalano  immediatamente al datore di
lavoro o al dirigente o al  preposto  qualsiasi  difetto  o
inconveniente  da  essi  rilevato  nei  DPI  messi  a  loro
disposizione.                                              
Art. 45 (Criteri per l'individuazione e l'uso). -  1.  Il
contenuto  degli  allegati III, IV e V costituisce elemento
di  riferimento  per  l'applicazione  di  quanto   previsto
all'art. 43, commi 1 e 4.                                  
2.  Il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,   sentita   la   commissione   consultiva
permanente, tenendo conto della  natura;  dell'attivita'  e
dei fattori specifici di rischio, indica:                  
a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;      
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando
le  priorita'  delle  misure  di  protezione collettiva, si
rende necessario l'impiego dei DPI.                        
Art. 46 (Norma transitoria). - 1. Fino alla data  del  31
dicembre  1998  e,  nel  caso  di  dispositivi di emergenza
destinati all'autosalvataggio in caso di evacuazione,  fino
al 31 dicembre 2004, possono essere impiegati:             
a)  i  DPI commercializzati ai sensi dell'art. 15, comma
1, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475;        
b) i DPI gia' in uso alla data di entrata in vigore  del
presente  decreto  prodotti  conformemente  alle  normative
vigenti  nazionali  o  di  altri  Paesi   della   Comunita'
europea".                                                 
                     
Nota all'art. 8:                                           
- Per il testo dell'art. 3 del D.Lgs. n. 626/1994 si veda
in nota all'art. 3.                                        

Nota all'art. 9:                                           
- L'art. 2 del D.Lgs. n. 626/1994 cosi' recita:          
"Art.   2   (Definizioni).   -   1.  Agli  effetti  delle
disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:  
a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle
dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli  addetti  ai
servizi  domestici  e  familiari,  con  rapporto  di lavoro
subordinato  anche  speciale.  Sono   equiparati   i   soci
lavoratori  di cooperative o di societa', anche di fatto, e
gli utenti dei servizi  di  orientamento  o  di  formazione
scolastica,  universitaria  e  professionale avviati presso
datori di lavoro per agevolare o per perfezionare  le  loro
scelte professionali.  Sono altresi' equiparati gli allievi
degli   istituti   di   istruzione  ed  universitari,  e  i
partecipanti a corsi di formazione professionale nei  quali
si  faccia  uso  di  laboratori,  macchine,  apparecchi  ed
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici  e
biologici;                                                
b)   datore   di  lavoro:  qualsiasi  persona  fisica  o
giuridica o soggetto pubblico che e' titolare del  rapporto
di  lavoro  con  il  lavoratore  e abbia la responsabilita'
dell'impresa ovvero dello stabilimento;                    
c) servizio di  prevenzione  e  protezione  dai  rischi:
insieme  delle  persone,  sistemi e mezzi esterni o interni
all'azienda  finalizzati  all'attivita'  di  prevenzione  e
protezione  dai  rischi  professionali nell'azienda, ovvero
unita' produttiva;                                         
d) medico competente: medico  in  possesso  di  uno  dei
seguenti titoli:                                           
1)   specializzazione  in  medicina  del  lavoro  o  in
medicina preventiva dei  lavoratori  e  psicotecnica  o  in
tossicologia industriale o specializzazione equipollente;  
2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in
medicina  preventiva  dei  lavoratori  e  psicotecnica o in
tossicologia industriale  o  in  igiene  industriale  o  in
fisiologia ed igiene del lavoro;                           
3)  autorizzazione  di  cui  all'art.  55  del  decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;                        
e)  responsabile   del   servizio   di   prevenzione   e
protezione:  persona  designta  dal  datore  di  lavoro in
possesso di attitudini e capacita' adeguate;               
f)  rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza:
persona,   ovvero   persone,   elette   o   designate   per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli  aspetti
della salute e sicurezza durante il lavoro;                
g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure
adottate   o  previste  in  tutte  le  fasi  dell'attivita'
lavorativa per evitare o diminuire i  rischi  professionali
nel    rispetto    della   salute   della   popolazione   e
dell'integrita' dell'ambiente esterno;                     
h)  agente:  l'agente  chimico,  fisico   o   biologico,
presente  durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la
salute".                                                   

Nota all'art. 11:                                          
- L'art. 20 del D.Lgs. n. 626/1994 cosi' recita:         
"Art.  20  (Organismi  paritetici).  -   1.   A   livello
territoriale  sono  costituiti  organismi paritetici tra le
organizzazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e   dei
lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di
iniziative  formative  nei  confronti dei lavoratori.  Tali
organismi sono inoltre  prim  istanza  di  riferimento  in
merito  a  controversie sorte sull'applicazione dei diritti
di  rappresentanza,  informazione  e  formazione,  previsti
dalle norme vigenti.                                       
2.  Sono  fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi
bilaterali   o   partecipativi    previsti    da    accordi
interconfederali,  di  categoria, nazionali, territoriali o
aziendali.                                                 
3. Agli effetti dell'art. 10 del  decreto  legislativo  3
febbraio  1993, n. 29, gli organismi di cui al comma 1 sono
parificati  alla  rappresentanza  indicata   nel   medesimo
articolo".                                                 
Nota agli articoli 12 e 13:                                
-  La  legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' la legge quadro
in materia di lavori pubblici. L'art. 31 cosi' recita:     
"Art. 31 (Piani di sicurezza). - 1. Entro sei mesi  dalla
data  di entrata in vigore della presente legge il Governo,
su proposta dei Ministri  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale,  della  sanita'  e dei lavori pubblici, sentite le
Organizzazioni  sindacali  e  imprenditoriali  maggiormente
rappresentative,  emana  un egolamento in materia di piani
di  sicurezza  nei  cantieri  edili  in  conformita'   alle
direttive  89/391/CEE  del  Consiglio,  del 12 giugno 1989,
92/57/CEE  del  Consiglio,  del  24  giugno  1992,  e  alla
relativa normativa nazionale di recepimento.               
2.  Il  piano  di  sicurezza  forma  parte integrante del
contratto di appalto o di concessione. Le gravi o  ripetute
violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore o del
concessionario,   previa   formale   costituzione  in  mora
dell'interessato, costituiscono causa  di  risoluzione  del
contratto.                                                 
Il  direttore dei lavori vigila sull'osservanza del piano
di sicurezza.                                              
3. I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo
la data di entrata in vigore  del  regolamento  di  cui  al
comma  1,  se  privi  del piano di sicurezza, sono nulli. I
contratti in corso alla medesima data, se privi  del  piano
di  sicurezza, sono annullabili qualora non integrati con i
piani medesimi entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore del regolamento di cui al comma 1.                  
4.  Ai  fini  dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35
della legge 20 maggio 1970, n. 300 la  dimensione  numerica
prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali
aziendali  nei  cantieri  di  opere  e  lavori  pubblici e'
determinata   dal   complessivo   numero   dei   lavoratori
mediamente   occupati   trimestralmente   nel   cantiere  e
dipendenti dalle  imprese  concessionarie,  appaltatrici  e
subappaltatrici,  per  queste  ultime  nell'ambito  della o
delle categorie prevalenti, secondo criteri  stabiliti  dai
contratti  collettivi  nazionali di lavoro nel quadro delle
disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.      

Nota all'art. 16:                                          
- Il D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, concerne: "Attuazione
delle  direttive  n.   80/1107/CEE,   n.   82/605/CEE,   n.
83/477/CEE,  n.  86/188/CEE  e n. 88/642/CEE, in materia di
protezione dei lavoratori  contro  i  rischi  derivanti  da
esposizione  ad  agenti chimici, fisici e biologici durante
il lavoro a norma dell'art. 7 della legge 30  luglio  1990,
n.  212". L'art. 39 cosi' recita: 
		"Art. 39 (Definizioni). -
                     1. Ai sensi delle presenti norme si intende per:           
                        a) esposizione quotidiana personale di un lavoratore  al
                     rumore  (LEP,  d), l'esposizione quotidiana personale di un
                     lavoratore al rumore espressa in dB(A) misurata,  calcolata
                     e riferita a 8 ore giornaliere.                            
                       Essa si esprime con la formula:                          
                     (Omissis)                                                  
                        b)   esposizione   settimanale   professionale   di   un
                     lavoratore al rumore (LEP,  w)  la  media  settimanale  dei
                     valori  quotidiani (LEP, d), valutata sui giorni lavorativi
                     della settimana.                                           
                       Essa e' calcolata mediante la formula:                   
                    (Omissis)".                                                

Note all'art. 17:                                          
- L'art. 11 del D.Lgs. n. 626/1994 cosi' recita:         
                       "Art. 11 (Riunione periodica di prevenzione e  protezione
                     dai rischi).  - 1. Nelle aziende, ovvero unita' produttive,
                     che  occupano  piu'  di 15 dipendenti, il datore di lavoro,
                     direttamente  o  tramite  il  servizio  di  prevenzione   e
                     protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una
                     riunione cui partecipano:                                 
                        a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;         
                        b)   il  responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e
                     protezione dai rischi;                                     
                        c) il medico competente ove previsto;                   
                        d) il rappresentante per la sicurezza.                  
                       2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone
                     all'esame dei partecipanti:                                
                        a) il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3;        
                        b) l'idoneita' dei mezzi di protezione individuale;     
                        c)  i  programmi  di  informazione  e   formazione   dei
                     lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della
                     loro salute.                                               
                      3.   La  riunione  ha  altresi'  luogo  in  occasione  di
                     eventuali  significative  variazioni  delle  condizioni  di
                     esposizione   al  rischio,  compresa  la  programmazione  e
                     l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla
                     sicurezza e salute dei lavoratori.                         
                       4. Nelle aziende, ovvero unita' produttive, che  occupano
                     fino  a  15  dipendenti, nelle ipotesi di cui a comma 3, il
                     rappresentante  dei  lavoratori  per  la   sicurezza   puo'
                     chiedere la convocazione di na apposita riunione.         
                       5.  Il  datore  di  lavoro,  anche tramite il servizio di
                     prevenzione  e  protezione  dai   rischi,   provvede   alla
                     redazione  del  verbale  della  riunione  che  e'  tenuo  a
                     disposizione dei partecipanti per la sua consultazione".   

- Il titolo I, capo  IV  del  D.Lgs.  n.  626/1994  cosi'
recita:                                                    
                                  "Capo IV - Sorveglianza sanitaria             
                       Art. 16 (Contenuto della sorveglianza sanitaria). - 1. La
                     sorveglianza  sanitaria  e'  effettuata  nei  casi previsti
                     dalla normativa vigente.                                   
                       2. La sorveglianza di cui al comma 1  e'  effettuata  dal
                     medico competente e comprende:                             
                        a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza
                     di  controindicazioni  al  lavoro  cui  i  lavoratori  sono
                     destinati, ai fini della valutazione della  loro  idoneita'
                     alla mansione specifica;                                   
                        b)  accertamenti  periodici  per controllare lo stato di
                     salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita'
                     alla mansione specifica.                                   
                       3. Gli accertamenti di cui al comma 2  comprendono  esami
                     clinici  e  biologici  e  indagini  diagnostiche  mirati al
                     rischio ritenuti necessari dl medico competente.          
                       Art.  17.  (Il  medico  competente).  -  1.   Il   medico
                     competente:                                                
                        a)  collabora  con il datore di lavoro e con il servizio
                     di prevenzione e protezione di cui all'art. 8,  sulla  base
                     della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda
                     ovvero   dell'unita'   produttiva  e  delle  situazioni  di
                     rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle  misure
                     per  la  tutela della salute e dell'integrita' psico-fisica
                    dei lavoratori;                                            
                        b) effettua gli accertamenti sanitari  di  cui  all'art.
                     16;                                                        
                        c)   esprime   i  giudizi  di  idoneita'  alla  mansione
                     specifica al lavoro, di cui all'art. 16;                   
                        d)   istituisce   ed   aggiorna,   sotto   la    propria
                     responsabilita',    per    ogni   lavoratore   sottosto   a
                     sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio
                     da custodire presso il datore di  lavoro  con  salvaguardia
                     del segreto professionale;                                 
                        e)  fornisce  informazioni ai lavoratori sul significato
                     degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso
                     di esposizione ad agenti coneffetti a lungo termine, sulla
                     necessita' di sottoporsi  ad  accertamenti  sanitari  anche
                     dopo    la    cessazione    dell'attivita'   che   comporta
                     l'esposizione  a  tali   agenti.   Fornisce   altresi',   a
                     richiesta,  informazioni  analoghe  ai  rappresentanti  dei
                     lavoratori per la sicurezza;                               
                        f) informa ogni  lavoratore  interessato  dei  risultati
                     degli  accertamenti  sanitari  di  cui alla lettera b) e, a
                     richiesta  dello   stesso,   gli   rilascia   copia   della
                    documentazione sanitaria;                                  
                        g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art.
                     11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi
                     collettivi   degli   accertamenti   clinici  e  strumentali
                     effettuati e fornisce indicazioni sul significato di  detti
                     risultati;                                                 
                        h)   congiuntamente  al  responsabile  del  servizio  di
                     prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di
                     lavoro  almeno  due  volte  all'anno   e   partecipa   alla
                     programmazione    del    controllo   dell'esposizione   dei
                     lavoratori   i   cui   risultati   gli   sono  forniti  con
                     tempestivita' ai fini delle valutazioni  e  dei  pareri  di
                     competenza;                                               
                        i)  fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera
                     b), effettua le visite  mediche  richieste  dal  lavoratore
                     qualora    tale   richiesta   sia   correlata   ai   rischi
                     professionali;                                             
                        l)   collabora   con   il   datore   di   lavoro    alla
                     predisposizione  del  servizio  di  pronto  soccorso di cui
                     all'art. 15;                                               
                        m) collabora all'attivita' di formazione e  informazione
                    di cui al capo VI.                                         
                       2.  Il  medico  competente  puo'  avvalersi, per motivate
                     ragioni, della collaborazione di medici specialisti  scelti
                     dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.            
                       3.   Qualora   il  medico  competente,  a  seguito  degli
                     accertamenti di cui  all'art.  16,  comma  1,  lettera  b),
                     esprima  un giudizio sull'inidoneita' parziale o temporanea
                     o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il  datore
                     di lavoro e il lavoratore.                                 
                       4.  Avverso  il  giudizio  di  cui  al comma 3 e' ammesso
                     ricorso, entro trenta giorni dalla  data  di  comunicazione
                     del    giudizio    medesimo,    all'organo   di   vigilanza
                     territorialmente competente  che  dispone,  dopo  eventuali
                     ulteriori  accertamenti,  la  conferma,  la  modifica  o la
                     revoca del giudizio stesso.                                
                       5. Il  medico  competente  svolge  la  propria  opera  in
                     qualita' di:                                               
                        a)  dipendente  da  una  struttura  esterna  pubblica  o
                     privata convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento
                     dei compiti di cui al presente capo;                       
                        b) libero professionista;                               
                       c) dipendente del datore di lavoro.                     
                       6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore
                     di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e  gli  assicura  le
                     condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti. 
                       7.  Il  dipendente  di  una  struttura  pubblica non puo'
                     svolgere l'attivita' di  medico  competente  ai  sensi  del
                     comma   5,   lettera  a),  qualora  esplichi  attivita'  di
                     vigilanza".                                                

- L'art. 22 del D.Lgs. n. 626/1994 cosi' recita:         
                       "Art. 22. (Formazione dei avoratori).  -  Il  datore  di
                     lavoro,  i  dirigenti  ed  i  preposti,  nell'ambito  delle
                     rispettive  attribuzioni  e  competenze,   assicurano   che
                     ciascun  lavoratore,  ivi  compresi  i  lavoratori  di  cui
                     all'art. 1, comma 3, ricevano una formazione sufficiente ed
                     adeguata  in  materia  di  sicurezza  e  di   salute,   con
                     particolare  riferimento  al proprio posto di lavoro e alle
                     proprie mansioni.                                          
                       2. La formazione deve avvenire in occasione:             
                        a) dell'assunzione;                                     
                        b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;         
                        c)  dell'introduzione  di nuove attrezzature di lavoro o
                     di  nuove  tecnologie,  di  nuove  sostanze   e   preparati
                    pericolosi.                                                
                       3.  La  formazione deve essere periodicamente ripetuta in
                     relazione all'evoluzione dei rischi  ovvero  all'insorgenza
                     di nuovi rischi.                                           
                       4.  Il  rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una
                     formazione particolare in materia di  salute  e  sicurezza,
                     concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e
                     i   rischi   specifici  esistenti  nel  proprio  ambito  di
                     rappresentanza, tale da assiurargli adeguate nozioni sulle
                     principali tecniche di controllo e prevenzione  dei  rischi
                     stessi.                                                    
                       5.  Il  lavoratore  incaricato  dell'attivita'  di pronto
                     soccorso,  di  lotta  antincendio  e  di  evacuazione   dei
                     lavoratori deve essere adeguatamente formato.              
                       6.  La  formazione  dei  lavoratori  e  quella  dei  loro
                     rappresentanti  di  cui  al  comma  4  deve  avvenire,   in
                     collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art.
                     20,  durante l'orario di lavoro e non puo' comportare oneri
                     economici a carico dei lavoratori.                         
                       7. I Ministri del lavoro e  della  previdenza  sociale  e
                     della    sanita',   sentita   la   commissione   consultiva
                    permanente, possono  stabilire  i  contenuti  minimi  della
                     formazione   dei  lavoratori,  dei  rappresentanti  per  la
                     sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art. 10,  comma
                     3,  tenendo  anche conto delle dimensioni e della tipologia
                     delle imprese".                                            
                       - L'art. 4, comma 5, lettera a), del D.Lgs.  n.  626/1994
                     cosi'  recita:    "a)  designano  i  lavoratori  incaricati
                     dell'attuazione delle misure  di  prevenzione  incendi,  di
                     evacuazione  dei  lavoratori  in  caso di pericolo grave ed
                     immediato e di pronto soccoro".                           

Nota all'allegato IV:                                      
- Il titolo II del D.Lgs. n. 626/1994 cosi' recita:      
                                             "Titolo II                         
                                          Luoghi di lavoro                      
                       Art. 30 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  dell'applicazione
                     delle  disposizioni  di cui al presente titolo si intendono
                     per luoghi di lavoro:                                      
                        a) i luoghi  destinati  a  contenere  posti  di  lavoro,
                     ubicati   all'interno   dell'azienda   ovvero   dell'unita'
                     produttiva,  nonche'  ogni  altro  luogo  nell'area   della
                     medesima   azienda   ovvero   unita'   produttiva  comunque
                     accessibile per il lavoro.                                 
                       2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano: 
                        a) ai mezzi di trasporto;                               
                        b) ai cantieri temporanei o mobili;                     
                        c) alle industrie estrattive;                           
                        d) ai pescherecci;                                      
                        e) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una
                     impresa agricola o forestale, ma  situati  fuori  dall'area
                     edificata dell'azienda.                                    
                       3.  Ferme  restando  le diposizioni di legge vigenti, le
                     prescrizioni di sicurezza e  di  salute  per  i  luoghi  di
                     lavoro sono specificate nell'allegato II.                  
                       4.  I  luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo
                     conto, se del caso, di eventuali  lavoratori  portatori  di
                     handicap.                                                  
                       5.  L'obbligo  di cui al comma 4 vige, in particolare per
                     le porte, le vie di circolazione, le  scale,  le  docce,  i
                     gabinetti  e  i  posti  di  lavoro  utilizzati  od occupati
                    direttamente da lavoratori portatori di handicap.          
                       6. La disposizione di cui al comma 4 non  si  applica  ai
                     luoghi  di lavoro gia' utilizzati prima del 1 gennaio 1993,
                     ma debbono essere adottate misure idonee  a  consentire  la
                     mobilita'  e  l'utilizzazione  dei  servizi  sanitari  e di
                     igiene personale.                                          
                       Art. 31 (Requisiti di sicurezza e di salute). - 1.  Ferme
                     restando   le   disposizioni  legislative  e  regolamentari
                     vigenti,  i  luoghi  di  lavoro  costruiti   o   utilizzati
                     anteriormente  all'entrata  in  vigore del presente decreto
                     devono essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e sa-
                     lute di cui al presente titolo entro il 1 gennaio 1996.    
                       Art. 32 (Obblighi del datoe di lavoro). - 1.  Il  datore
                     di lavoro provvede affinche':                              
                        a)  le  vie  di  circolazione  interne  o all'aperto che
                     conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite  di
                     emergenza   siano   sgombre   allo   scopo  di  consentirne
                     l'utilizzazione in ogni evenienza;                         
                        b) i luoghi di lavoro,  gli  impianti  e  i  dispositivi
                     vengano   sottoposti  a  regolare  manutenzione  tecnica  e
                     vengano eliminati, quanto  piu'  rapidamente  possibile,  i
                    difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la
                     salute dei lavoratori;                                     
                        c)  i  luoghi  di  lavoro,  gli impianti e i dispositivi
                     vengano sottoposti a  regolare  pulitura,  onde  assicurare
                     condizioni igieniche adeguate;                             
                        d)  gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati
                     alla prevenzione o all'eliminazione dei  pericoli,  vengano
                     sottoposti  a  regolare  manutenzione e al controllo e loro
                     funzionamento.                                             
                       Art. 33. (Adeguamenti di norme). - 1 .............       
                       2 ................................................       
                       3 ................................................       
                       4 ...............................................       
                       5 ................................................       
                       6 ................................................       
                       7 ................................................       
                       8 ................................................       
                       9 ................................................       
                      10 ................................................       
                      11 ................................................       
                      12 ................................................       
                      13 ................................................       
                      14.  Le  disposizioni di cui al presente articolo entrano
                     in vigore tre  mesi  dopo  la  pubblicazione  del  presente
                     decreto   nella   Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica
                     italiana".                                                 



Associazione Ambiente e Lavoro Toscana (ALT)
c/o Cgil Regionale - v. Pier Capponi, 7
50132 - Firenze
Tel: 055-580375 Fax: 055-580485



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