Ambiente e Lavoro Toscana

SICUREZZA CANTIERI: DA LUNEDÌ INIZIA IL CAMBIAMENTO

Il momento di cambiare è arrivato.

Da lunedì 24 marzo 1997, uno dei nodi più spinosi della sicurezza nei luoghi di lavoro - i cantieri - avrà una sua precisa e chiara normativa di riferimento.

Diventerà infatti esecutiva la cosiddetta "Direttiva Cantieri", cioè le norme quadro europee sulla sicurezza nei "cantieri temporanei e mobili" (92/57/CEE), recepita in Italia nello scorso settembre con il Dlgs 494/96.

Ed è una vera e propria "rivoluzione" quella che verrà introdotta da lunedì prossimo, anche e soprattutto nei modi e nelle responsabilità di gestione della sicurezza nei cantieri.

Infatti, per tutte quelle opere, pubbliche o private, edili o di genio civile, che richiedano un cantiere fisso, temporaneo o mobile, sarà obbligatorio per il committente predisporre un piano di sicurezza sin dalla fase di progettazione.

Cosa significa questo concretamente?

Innanzitutto gli effetti.

Nessun terrore per tutti coloro che entro lunedì 24 marzo abbiano già cantieri aperti, gare di appalto già pubblicate in Gazzetta, incarichi di progettazione esecutiva già formalizzati.

Per questi casi non si applicano i nuovi dispositivi della "Direttiva Cantieri"; si applicheranno invece per tutte quelle opere che da lunedì inizieranno il loro percorso di realizzazione, che ha nell'assegnazione dell'incarico di progettazione il primo passo formale.

Infatti, come segnalato precedentemente, in parallelo alla progettazione esecutiva - e non in una fase successiva - dovrà essere sviluppato il piano di sicurezza del cantiere.

La domanda che si pone immediatamente è relativa al fatto che nella normale pratica delle opere il progetto è certamente unico, ma i soggetti che vi intervengono - e quindi relativi appalti - sono diversissimi (strutture edili, tecnologiche, impiantistiche, di rete, etc.); dovrà essere approntato un piano di sicurezza per ogni appalto?

La risposta è negativa.

Il legislatore vede il cantiere come un "unicuum", un processo omogeneo che governi la sicurezza dalla sua progettazione sino alla redazione di un fascicolo di informazioni necessarie ai soggetti che alla fine del cantiere entreranno in contatto con la struttura realizzata (ad esempio per la manutenzione).

Ecco quindi che il committente dovrà far redigere questo piano di sicurezza facendovi contenere tutte le fasi operative necessarie al completamento dell'opera; dalla predisposizione delle recinzioni dell'area sino al collaudo della stessa, passando per fasi come gli allacciamenti alla rete idrica, telefonica, elettrica o stradale.

Il piano sarà quindi unico, ma comprendente l'intero ciclo lavorativo; questo stesso piano dovrà ogni volta essere allegato alla documentazione tecnica ed amministrativa che viene inviata alle diverse imprese dei diversi appalti perché possano formulare la loro offerta, od il ribasso d'asta.

Questa procedura, qualitativamente più elevata, necessaria per gestire la sicurezza di un cantiere non dovrà essere però pensata come inevitabilmente a carico di un singolo soggetto, che per professione o ruolo aziendale, ha già notevoli carichi di lavoro ed impegni.

La "Direttiva Cantieri" da infatti la facoltà al committente di nominare un "Responsabile dei lavori", un soggetto cioè a cui delegare alcune funzioni ed alcune responsabilità del processo.

Cerchiamo allora di identificare meglio chi sono questi soggetti e quali sono i rispettivi ruoli, obblighi e competenze.

Innanzitutto il committente è il soggetto per conto del quale si realizza l'opera, indipendentemente dal suo frazionamento.

Tradotto ancora più concretamente questa figura può essere individuata - in ambito privato - nel cittadino che chiede ad una ditta la realizzazione della propria abitazione, nell'azienda che chiede a più imprese l'ampliamento della propria struttura produttiva, nel concessionario di un impianto che impiega soggetti ed imprese esterne per effettuare la manutenzione della propria struttura (manutenzione che richieda un cantiere ovviamente).

Per quel che riguarda il settore pubblico, sono da considerarsi committenti le amministrazioni locali ( comuni, province, regioni) che svolgono la loro attività, ad esempio la costruzione di scuole, di infrastrutture o la manutenzione di reti viarie.

Sono committenti anche le varie municipalizzate del gas, acqua e rifiuti, così come sono committenti i soggetti "a rete" di livello nazionale come la Telecom, l'Enel, l'Anas e le Ferrovie dello Stato.

Sarà obbligo di questi soggetti predisporre i piani di sicurezza e gestire i cantieri (non più, come avveniva precedentemente, obbligo delle imprese che ricevevano l'incarico o risultavano vincitrici dell'appalto).

Sarà sempre compito del committente (o del Responsabile dei lavori, quando sia stato designato) nominare il Coordinatore per la progettazione ed il Coordinatore per l'esecuzione; il primo è il tecnico abilitato alla redazione dei piani dei piani di sicurezza, mentre il secondo è il tecnico abilitato ed incaricato di gestire la sicurezza nel cantiere.

Le figure non sono per forza separate ma possono coincidere; anzi, anche il committente (o il Responsabile dei lavori), quando abbia i requisiti professionali, può svolgere le attività ed il ruolo di coordinatore.

Individuato il committente ed i suoi principali obblighi, il secondo interrogativo da affrontare è quello relativo a chi possa "fisicamente" considerarsi committente all'interno di una struttura - pubblica o privata - quasi sempre gerarchicamente organizzata come holding, con i relativi amministratori delegati, manager, direttori, quadri, funzionari etc.

Anche in questo caso la risposta è relativamente semplice; sarà compito del Sindaco o dell'Amministratore delegato nominare, con specifico atto amministrativo, colui che, all'interno della struttura, dovrà ricoprire questo ruolo.

Ecco quindi che, in una struttura pubblica, il coordinatore unico degli appalti (previsto dalla "Merloni") potrebbe essere designato al ruolo di committente; a sua volta individuare nel "Responsabile del procedimento" il soggetto che svolga il ruolo di "Responsabile dei lavori", nel "Dirigente dell'ufficio tecnico" il "Coordinatore per la progettazione", e nel "Direttore dei lavori" il "Coordinatore per l'esecuzione".

Analogamente, in una struttura privata, il "Responsabile di area" (o di rete) può svolgere il ruolo di Committente, il "Dirigente di Settore" quello di "Responsabile dei lavori", ed i Tecnici (interni ed esterni) degli uffici specialistici quelli di Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione.

E' bene sottolineare che, fino all'emanazione di una specifica delega ad uno specifico "soggetto fisico" dell'organizzazione, il ruolo di committente sarà svolto dal Sindaco, dal Presidente di Provincia o Regione, dall'Amministratore delegato dell'azienda, dal "Datore di lavoro" dell'impresa (cioè dall'imprenditore).

In questo schema di distribuzione delle deleghe è evidente che il ruolo del "Responsabile dei lavori" sarà quello di un soggetto a cui il committente affida l'incarico di seguire operativamente l'intero ciclo di realizzazione dell'opera, dalla fase di progettazione sino a quella del fascicolo informativo per chi interverrà successivamente.

Il "Responsabile dei lavori" sarà cioè colui che rappresenterà il committente e ne curerà gli interessi, che nella sicurezza significa predisporre tutto quanto è necessario affinché possa essere evitato un incidente.

Anche in questo caso è bene sottolineare alcuni punti.

Innanzitutto il committente nominando il Responsabile dei lavori non è da considerarsi esonerato da ogni responsabilità.

Infatti la recentissima circolare del Ministero del Lavoro del 18 marzo scorso, individua le responsabilità del Committente che abbia designato un Responsabile dei lavori, con i termini "in eligendo" e "in vigilando".

Cioè sono attribuite al Committente le colpe di non aver scelto i soggetti adeguati allo svolgimento del compito o di non aver controllato che questi soggetti svolgessero effettivamente i compiti ed i ruoli per cui erano stati designati.

Così come non sono esonerati completamente da responsabilità i "Datori di lavoro" delle singole imprese che partecipano al cantiere; è compito del Committente coordinare, predisporre i piani, gestire il cantiere, ma è obbligo per le imprese rispettare le indicazioni, adeguarsi alle disposizioni operative e di tempi, informare i propri lavoratori su quanto disposto dal Committente e gli obblighi operativi che ne derivano.

Infine l'ultimo ma importantissimo punto: il costo della sicurezza.

La "Direttiva Cantieri" prevede che i costi per la sicurezza siano a carico del Committente.

E' però fondamentale sottolineare come questo non significhi sovraccaricare il Committente delle spese necessarie ad adeguare le imprese alle norme di sicurezza.

I ponteggi, i dispositivi di protezione individuale, le attrezzature e le macchine delle imprese e dei lavoratori autonomi devono essere già rispondenti ai requisiti di sicurezza richiesti da leggi che risalgono a metà degli anni cinquanta.

Il costo della sicurezza per il Committente sarà invece quello relativo a particolari predisposizioni che riguardino tutto l'insieme delle imprese (ad esempio i dispositivi di protezione collettiva - DPC - come le reti anticaduta) e che ha deciso di adottare; sarebbe impossibile infatti ripartire percentualmente ed operativamente il costo dei DPC sulla moltitudine di soggetti che intervengono in una determinata fase di lavoro, ed in più spesso provenienti da appalti differenti e con ruoli estremamente diversi.



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