I nuovi Piani di Sicurezza: Coordinamento ed Operativo


Con l’entrata in vigore delle modifiche al D.lgs 494/96, apportate dal D.lgs 528/99, la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento subisce una vera e propria rivoluzione; non solo dal punto di vista formale, ma anche e soprattutto da quello dell'avanzamento della cultura disciplinare della progettazione.

Infatti, facendo specifico riferimento ai contenuti dell'articolo 2 comma f-ter), e del modificato art.12, i progettisti si trovano ad affrontare cambiamenti sostanziali nel tipo di problematiche che devono essere affrontate per garantire la prevenzione degli infortuni, ed a cui il PSC dovrà dare delle risposte.

Questo significa che il lavoro di redazione ed il tipo di analisi specialistica che dovrà essere fatta si sposterà sensibilmente verso tutte quelle azioni di coordinamento tra Imprese che si troveranno a lavorare in contemporanea nello stesso cantiere, lasciando invece a queste ultime il compito di specificare i propri interventi e le proprie attrezzature; così facendo, la progettazione si avvicinerà non poco a quelli che sono i precetti e la cultura disciplinare della legislazione europea di riferimento.

In merito ai Piani di sicurezza, le importanti modifiche introdotte dal D.lgs 528/99 sono quelle che riguardano l'articolo 12 del D.lgs 494/96, cioè per il Piano di sicurezza e coordinamento, che ha integrato al suo interno l'articolo 13, cioè il Piano generale di sicurezza.

Questa è una variazione che conferma il ruolo di coordinamento del piano del Committente: non solo per l'introduzione dei piani operativi, ma anche e soprattutto perché, inglobando le specifiche del piano generale, il coordinamento va a comprendere tutte quelle disposizioni che permettono di guidare le imprese ed i lavoratori autonomi nel completamento e nell'integrazione del processo lavorativo e costruttivo.

Questo significa che il coordinatore in fase progettuale non deve "sprecare" energie sull'elencazione delle fasi lavorative e sulle disposizioni normative generali previste da ormai oltre quarant'anni (è la caratteristica tipica del piano "fotocopia"), ma fornire invece l’indicazione delle procedure, degli apprestamenti e delle attrezzature destinati a garantire la sicurezza e la tutela della salute degli addetti, in relazione alla specificità del cantiere.

In particolare:

Questo significa costringere "culturalmente" i coordinatori in fase progettuale ad uscire dal ruolo di meri spingibottoni di software, e sviluppare una cultura progettuale della sicurezza di cui il nostro sistema tecnico e scientifico è strutturalmente carente.

Di particolare importanza sono anche le modifiche apportate nel primo comma dell'articolo 12.

Infatti, sebbene i contenuti presenti nei primi tre periodi del comma sono sostanzialmente invariati, particolare rilevanza assume invece la condizione per cui i costi evidenziati nel piano, relativi alle procedure, agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme di prevenzione durante l’esecuzione dei lavori, non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

Questa indicazione di "vincolo al non ribasso" era già stata deliberata per gli appalti di lavori pubblici, all’art.31, comma 2, della legge n.109/94; ciò costituisce un’importante affermazione di principio, anche se, in fase di esame delle offerte, rimane ancora ampia la diversità degli approcci tecnici con cui si può arrivare alla determinazione dei costi.

Operativamente però il famigerato valore aggiunto per le imprese derivante dagli "sconti sulla sicurezza" viene escluso dal funzionamento complessivo del nuovo sistema della convenienza e remuneratività delle offerte, fondato sulla pianificazione "a priori" della sicurezza e sulla possibilità di verifica da parte del coordinatore che quanto previsto nei piani sia poi effettivamente realizzato.

Infine, sempre per quel che riguarda le modifiche al comma primo dell'articolo 12 del D.lgs 494/96, l’art.22 del nuovo decreto prevede il coordinamento con la legge n.109/94, stabilendo che il regolamento di attuazione dell’art.31 della stessa sarà quello che definirà i contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e la modalità di stima dei costi della sicurezza, sia per gli appalti pubblici che per quelli privati.

E' questo un elemento qualitativo nelle procedure di modifica delle leggi italiane, e che finalmente elimina la carenza di coordinamento tra leggi che, seppur da presupposti diversi, attengono allo stesso ambito ed oggetto (sarebbe stato oltre modo offensivo per il legislatore insistere tanto perché tutti vadano verso il coordinamento, senza poi attuarlo per quello che è di sua competenza!!).

Di analoga portata le disposizioni del terzo comma dell'articolo 12 che, partendo dalle nuove disposizioni tecniche e di responsabilità, obbliga i Datori di lavoro delle Imprese esecutrici ed i Lavoratori autonomi ad attuare quanto previsto nel PSC e nel POS da loro stessi prodotto.

Questa, sebbene possa sembrare ovvia, porta invece con se una chiara demarcazione di quelli che sono gli obblighi e le funzioni operativi del Coordinatore in fase di esecuzione e del Direttore tecnico di cantiere dell'impresa.

Infatti, sempre nell'articolo 31 della "Merloni ter", al comma 2 il legislatore così si esprime:

[…] Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.[…].

Questo significa che il compito di far si che il ponteggio sia montato a norma, lo scavo dotato della adeguata pendenza o sbadacchiatura, o che i macchinari adottati siano quelli corretti per la tipologia di ambiente del cantiere, è del Direttore tecnico di cantiere dell'impresa; questo perché sono disposizioni che l'impresa stessa ha formulato nel suo piano operativo.

La verifica dell'avvenuta applicazione sarà poi del coordinatore in fase di esecuzione.

Di diversa natura, e molto più innovativo per quel che riguarda la progettazione come elemento di prevenzione, è l'ultimo comma inserito nell'articolo 2 del D.lgs 494/96, che introduce il Piano Operativo di Sicurezza (POS), elaborato dall'impresa esecutrice.

La novità non è tanto nell'aver previsto un nuovo documento progettuale a carico delle imprese, ma nell'aver finalmente definito con chiarezza quali sono i ruoli e gli obiettivi degli strumenti di progettazione (Piano di sicurezza e coordinamento per il Committente, Piano operativo di sicurezza per le Imprese).

Inoltre, questa dualità progettuale chiarisce sono gli approcci tecnici necessari a risolvere alcune difficoltà che il progettista si trova ad affrontare nella redazione di un Piano di sicurezza e coordinamento per quel che riguarda le procedure di appalto pubblico.

Infatti, l'elemento di maggior freno nella redazione dei piani di sicurezza è sicuramente quello relativo alla difficoltà di poter programmare con esattezza l'evoluzione del cantiere (e quindi delle relative prescrizioni di sicurezza), non potendo conoscere quali sono le caratteristiche delle imprese che verranno ad intervenire nel cantiere.

Questo perché ovviamente, la fase della progettazione in un appalto pubblico avviene prima che siano scelte le imprese; questo impedisce di sapere con efficacia quali sono le macchine, gli impianti, le attrezzature e le tecniche costruttive che interverranno nel processo edilizio.

Questa difficoltà, già di per sé non corretta nell'interpretazione di quello che deve essere messo in un Piano di sicurezza e coordinamento, viene ampiamente superata dall'introduzione dei Piani operativi di sicurezza. Infatti, se questi sono strumenti complementari e di dettaglio del Piano di coordinamento (così come stabilito dall'articolo 5 del decreto di modifica e dall'art.31 della "Merloni ter"), non possono che fare riferimento all'articolo 4 del D.lgs 626/94; di conseguenza, i POS non sono altro che Documenti di valutazione del rischio redatti dalle imprese che, limitatamente per quello che è la parte del loro intervento nel cantiere, devono specificare modalità e mezzi per eseguire in sicurezza le lavorazioni.

Questo significa che non è più compito del Coordinatore per la progettazione incentrare il suo lavoro sull'indovinare cosa farà l'impresa (lo dirà la stessa nel suo Piano operativo), ma su quello che è il titolo fondamentale del piano: il coordinamento.

E' perciò fondamentale ribadire che tutto quello che riguarda le disposizioni previste dalle precedenti leggi sulla sicurezza (come si monta un ponteggio, come si esegua in sicurezza uno scavo, come si faccia un corretto uso delle macchine di cantiere) sono di competenza esclusiva del POS delle imprese che dovranno intervenire nel cantiere, e non del coordinatore per la progettazione nel suo PSC.

Questo perché il POS dovrà essere redatto così come è stabilito per il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) previsto dal D.lgs 626/94, cioè valutando anche se i DPI sono adeguati e quali debbano essere le caratteristiche delle macchine impiegate (CE) o della sorveglianza sanitaria.

Infine, non va dimenticato che il POS assolve alle richieste di aggiornamento al DVR che ogni impresa avrebbe dovuto apportare alla sua analisi dei rischi e programmi di intervento.


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