Ambiente e Lavoro Toscana


NUOVE NORME SANZIONATORIE
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.119 del 24/05/97 la conversione in legge del "Decreto Sblocca cantieri" (Decreto Legge n.67/97).

In questa normativa sono presenti nuove indicazioni sul regime sanzionatorio temporaneo per la salute e la sicurezza dei lavoratori nei "cantieri temporanei e mobili".
In termini pratici la proroga alla sanzionatura è raddoppiata (da sei mesi ad un anno), e la sanzione pecuniaria è ridotta della metà (dell'un quarto già previsto dal Dlgs 758/94).

Riportiamo l'articolo in questione (art.12), i suoi rimandi normativi al Dlgs 758/94 (art. 20 e 21) ed una tabella riassuntiva del regime sanzionatorio.


TESTO DELLA LEGGE

[...] OMISSIS [...]
Art. 12 - Disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri
Sino al 31 dicembre 1997, per le contravvenzioni di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996 n.494, è raddoppiato il termine di cui al terzo periodo del comma 1 dell'art.20, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.758, ed è ridotta della metà la somma di cui all'art. 21, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 758 del 1994.
[...]OMISSIS [...]



RIFERIMENTI NORMATIVI

 

Dlgs 19 dicembre 1994, n. 758 ("modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro")
L'articolo 20 del Dlgs 758/94 ha introdotto l'istituto della prescrizione ad adempiere, in caso di accertamento di infrazioni alla normativa del lavoro, con il quale si consente entro un termine massimo di sei mesi, la regolarizzazione dell'infrazione.
Per quanto riguarda le violazioni della normativa sulla sicurezza dei cantieri (Dlgs 494/96) questo provvedimento consente il raddoppio di tale termine, fino ad un massimo, cioè un anno.

[...] OMISSIS [...]
Art. 20 - Prescrizione
1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.
2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.
3. Con la prescrizione l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
4. Resta fermo l'obbligo per l'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.

[...] OMISSIS [...]
Art. 21, comma 2 - Verifica dell'adempimento
2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.

 

 


TABELLA RIASSUNTIVA

 

 

Soggetti

Obbligati

Contravvenzione

Fonte

Sanzione

Originale

       

Committente

Resp. Lavori

Determinaz.

Lavoro e fasi

Art.3

Comma 1

Ammenda

1 - 8 Mln

       

Committente

Resp. Lavori

Nomina

Coordinatori

Art.3

Commi 3 - 4

Ammenda

1 - 8 Mln

       

Committente

Resp. Lavori

Piano Sicurezza

Fascicolo

Art.4

Comma 1

Ammenda

1 - 8 Mln

       

Committente

Resp. Lavori

Verifica

Idoneità Imprese

Art.3

Comma 8

Ammenda

1 - 5 Mln

       

Coordinatore

Progettazione

Piano Sicurezza

Fascicolo

Art.4

Comma 1

Ammenda

3 - 8 Mln

       

Coordinatore

Esecuzione

Azioni

Coordinamen.

Art.5

Comma 1

Lettera a)

Ammenda

3 - 8 Mln

       

Coordinatore

Esecuzione

Coordinamen.

RLS

Art.5

Comma 1

Lettera d)

Ammenda

1 - 5 Mln

       

Datore di Lavoro

Prescrizioni

Allegato IV

Art.9

Comma 1

Lettera a)

Ammenda

3 - 8 Mln



Per tornare alle News