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Proroga per le modifiche alla "Direttiva Cantieri" (Dlgs 494/96) - L. 144 del 17/05/99 (G.U. 118 del 22/05/99, suppl. 99/L)

Un comma della legge collegata alla Finanziaria '98, approvata lunedì 17 maggio 1999 dal Parlamento, (il comma è il numero 24, dell'articolo numero 45) definisce uno slittamento di tre mesi perché il Governo — entro e non oltre il 20 di agosto 1999 — disponga le modifiche alle norme sulla sicurezza nei cantieri contenute nel decreto legislativo 494/96.
La necessità di questa proroga, voluta all'unanimità da tutti i componenti delle commissioni tecniche di lavoro al testo di legge, è divenuta vitale, perché i termini della delega affidata al Governo dalla Comunitaria 98 (due anni di tempo) erano ormai giunti alla scadenza del mese di maggio.
L'obbligatorietà di questo nuovo provvedimento deriva dal fatto che, a differenza del decreto legislativo 626/94 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, il dlgs 494/96 (meglio conosciuto come "direttiva cantieri"), non offre giuridicamente la possibilità di far ricorso a decreti correttivi.
Ecco quindi il tentativo di una possibilità di correggere con un'altra delega il decreto 494/96, tentativo che si è realizzato soltanto con il varo della già citata legge Comunitaria '98, che però dava tempo soltanto fino allo scorso 20 maggio.
A porre un rimedio a tempo ormai quasi scaduto ci ha pensato la recente legge collegata che, tra altre proroghe, ha finito per recepire anche quella sulla sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei e mobili.

Questa tempistica pone ovviamente delle perplessità, visto che porterà a chiudere la partita in tempo a ridosso della pausa estiva; purtroppo, le principali incongruenze imputabili al decreto legislativo 494/96 sembrano derivare invece dall'approvazione proprio alla vigilia di Ferragosto di quell'anno (1996) e, quindi, alla fretta di chiudere presto la partita.
Nonostante questi due anni siano passati senza un nulla di fatto, una bozza di schema di decreto elaborata dagli uffici legislativi del ministero del Lavoro è stata presentata alla presidenza del Consiglio, ministero delle politiche comunitarie, che dovrà poi presentarlo per l'approvazione definitiva al Consiglio dei ministri. Benchè non vincolante, il Consiglio, dovrà assegnarlo alle successivamente alle commissioni parlamentari perché queste esprimano il necessario parere.
Sebbene le esperienze precedenti non diano segnali positivi (due anni passati senza produrre niente sono tanti per un sistema che vorrebbe essere più snello e flessibile), il nuovo termine di scadenza dovrebbe essere sufficiente a portare a termine il provvedimento che ha creato finora una serie di notevoli difficoltà. In particolare, il testo elaborato dal ministero del Lavoro, non ha trovato piena corrispondenza con quelli che sono gli ostacoli o le anomalie che le imprese edili hanno ritenuto di ritrovare nel testo; le principali divergenze sono incentrate sulla responsabilità del committente, sulla figura del coordinatore per la sicurezza in fase progettuale e sulle competenze del coordinatore nella fase di esecuzione dei lavori nei cantieri.

 


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