Pubblichiamo in questa pagina il testo completo del decreto
legislativo concernente: «Modifiche e integrazioni al D.Lgs. 14 agosto 1996,
n. 494 recante attuazione della direttiva 92/57/Cee concernente prescrizioni
minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili»,
approvato lunedì 15 novembre 1999 in via definitiva dal consiglio dei
ministri.
ART. 1
All'art.1, comma 3, del dlgs 14 agosto 1996, n. 494, sono aggiunte le seguenti lettere:
"e-bis) ai lavori svolti in mare;
e-ter) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuano riprese, purché tali attività non implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.".
ART. 2
All'art.2, comma1, del dlgs n. 494 del 1996, sono apportate le seguenti modifiche:
la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato all'allegato I;";
alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di appalto di opera pubblica il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;";
la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o dell'esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art.7 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modifiche;";
la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art.5.";
dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:
"f-bis) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;
f-ter) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art.4 del dlgs 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche.".
ART. 3
All'art.3 del dlgs n. 494 del 19996, sono apportate le seguenti modifiche:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, e in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutele di cui all'art.3 del dlgs n. 626 del 1994. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.";
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'art.4, comma 1, lettere a) e b)";
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi:
nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno;
nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'allegato II.";
il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.10.";
dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
"4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.";
il comma 8 è sostituito dal seguente;
"8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori a un'unica impresa:
verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della Previdenza Sociale (INPS), All'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle casse edili ,nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti.".
ART. 4
All'art.4 del decreto legislativo n. 494 del 1996 sono apportate le seguenti modifiche:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
"3. Con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dei lavori pubblici, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro di cui all'art.393 del decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n.547, come sostituito e modificato dal decreto legislativo n.626 del 1194, in seguito denominata "commissione prevenzione infortuni", sono definiti i contenuti del fascicolo di cui al comma 1, lettera b).".
2. Il decreto di cui all'art.4, comma 3, del decreto legislativo n.494 del decreto legislativo n.494 del 1996 è adottato entro il termine dei sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
ART. 5
Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda unità sanitaria locale territoriale competente e alla Direzione provinciale del lavoro;";
b)dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Nei casi di cui all'art.3, comma 4-bis, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'art.4, comma 1, lettere a) e b).";
c)i commi 2 e 3 sono soppressi.
ART. 6
"Art.6. Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori .
ART. 7
"1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera, osservano le misure generali di tutela di cui all'art.3 del dlgs n.626 del 1994, e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:".
ART. 8
"1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:";
"2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.12 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'art.4, commi 1, 2 e 7, e all'art.7, comma 1, lettera b), del dlgs n.626 del 1994.".
ART.9
"a) diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;";
"2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza di specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa dall'Ispesl, dall'Inail, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini e collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.".
ART.10
"1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori trasmette all'Azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato III nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
ART.11
"1. Il piano contenente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il delle norme rispetto per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso delle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare e alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi:
ART.12
"Art.13. Obblighi di trasmissione. 1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
ART.13
ART.14
"2. Sul rapporto di valutazione di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, va riportata la fonte documentale cui si è fatto riferimento.".
ART.15
All'articolo 17 del decreto legislativo n. 494 del 1996, sono apportate le seguenti modifiche:
- il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 14 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 626 del 1994, salvo motivata richiesta del rappresentante per la sicurezza.";
- il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, può essere sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.".
ART.16
"Art.20. Sanzioni relative agli obblighi dei committenti o dei responsabili dei lavori. 1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
ART.17
"a), con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire 3 milioni a lire 8 milioni per la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), e), ed f) e comma 1-bis;".
ART.18
"Art.22. Sanzioni relative agli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti.
ART.19
"Art.23. Contravvenzioni commesse dai lavoratori autonomi.
ART.20
"Art.23-bis. Estinzione delle contravvenzioni.
ART.21
"Allegato I
Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 2, lettera a)
- I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
- Sono inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, e il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile".
- All'allegato II, punto 4 dopo la parola "elettriche" sono aggiunte le seguenti: "aree a conduttori nudi in".
ART.22
ART.23
ART.24
ART.25
ART.26
Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.