ART.1 - CAMPO DI APPLICAZIONE
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1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'art.2, primo comma, lettera a). 2. Le disposizioni del decreto legislativo 19 Settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 Marzo 1996, n. 242, di seguito denominato decreto legislativo n. 626/1994, e della vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro si applicano al settore di cui al primo comma, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente decreto legislativo. 3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni; c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell'art.23 del regio decreto 29 Luglio 1927, n. 1443, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni; d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali; e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato. |
1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'art.2, primo comma, lettera a). 2. Le disposizioni del decreto legislativo 19 Settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 Marzo 1996, n. 242, di seguito denominato decreto legislativo n. 626/1994, e della vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro si applicano al settore di cui al primo comma, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente decreto legislativo. 3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni; c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell'art.23 del regio decreto 29 Luglio 1927, n. 1443, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni; d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali; e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato; e-bis) ai lavori svolti in mare; e-ter) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuano riprese, purchè tali attività non implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile. |
Il campo di applicazione della "direttiva cantieri" non subisce sostanziali modifiche. Viene rafforzato, con l'aggiunta del comma e) l'esclusione di tutti i lavori che si svolgono in mare, già ampiamente compresi nei commi precedenti o comunque regolati da specifiche normative (attività portuali, di pesca, di navigazione e trasporto di sostanze pericolose, etc.). La novità più consistente è l'esclusione di quelle attività attinenti alle produzioni teatrali, televisive e cinematografiche che, quando non comportino l'implementazione di un cantiere edile o di ingegneria civile, non sono assoggettate alle norme sulla sicurezza del D.lgs 494/96. Di conseguenza, sebbene spesso questo tipo di attività di broadcasting comporti la presenza di un "cantiere temporaneo o mobile" (ad esempio il montaggio e lo smontaggio di strutture prefabbricate per l'installazione delle luci o degli impianti sonori e di diffusione), le nuove modifiche non le contemplano tra le attività inerenti la sicurezza cantieri.
ART.2 - DEFINIZIONI
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1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato cantiere: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di genio civile il cui elenco è riportato all'allegato I; b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione; c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato dal committente per la progettazione o per l'esecuzione o per il controllo dell'esecuzione dell'opera; d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione; e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art.4; f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art.5. |
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato all'allegato I; b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto. c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modifiche; d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione; e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art.4; f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art.5. f-bis) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera. f-ter) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 1994, n.626 e successive modifiche. |
Molte e di particolare rilevanza sono le modifiche apportate al secondo articolo del D.lgs 494/96, interamente dedicato alla definizione giuridica dei soggetti coinvolti e degli aspetti tecnici della sicurezza nei cantieri. Innanzitutto la definizione tecnica di quello che deve intendersi per "cantiere temporaneo o mobile"; rispetto alla dizione del precedente decreto, il principale cambiamento è annoverabile nella sostituzione delle parole genio civile con ingegneria civile. Questa modifica, più che portare sostanziali cambiamenti normativi, aggiorna lessicalmente i termini che afferiscono alle opere da realizzare, comunque tecnicamente esplicitate nell'Allegato I. Più sostanziali invece i cambiamenti relativi alla figura del committente, ed in particolare per quel che riguarda gli appalti pubblici. Infatti, l'aggiunta è relativa all'individuazione di quei soggetti che, all'interno delle diverse amministrazioni pubbliche, possano svolgere questo ruolo. La definizione che ne da il decreto è di quel soggetto che è titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto. Innanzitutto l'unione dei due elementi di potere (decisionale e di spesa) è fondamentale nella gerarchia di un'amministrazione pubblica, in quanto queste ultime sono spesso separate, lasciando alla ragioneria ed ai dirigenti amministrativi le funzioni di gestione dei flussi di cassa e delle relative autorizzazioni. Ancor più importante se questo viene collegato con le nuove disposizione della "Merloni ter", che vede la programmazione dei fondi di spesa in fase triennale, con gli adeguamenti annuali, al cui interno debbono essere ricomprese tutte le possibili voci inerenti un appalto pubblico, incluse le voci della sicurezza cantieri (progettazione, esecuzione). A queste è però collegato il processo di limitazione delle decisioni relative alle scelte progettuali ed esecutive dell'opera; infatti, una volta stabilito l'obiettivo prestazionale dell'appalto, e programmata la voce di spesa, il cambiamento decisionale sul progetto o sull'opera in esecuzione comporta una ridefinizione dei budget di spesa dell'Ente stesso, il cui bilancio non sempre consente il cambio reso necessario dall'evoluzione della progettazione o dell'esecuzione del cantiere. Ecco allora che il soggetto che può svolgere la funzione di committente, ed il suo potere di delega, può essere solo colui che all'interno del processo decisionale e funzionale della pubblica amministrazione può prendere decisioni sia in merito agli stanziamenti economici sia alle decisioni operative o di strategia. Di conseguenza gli unici che possono assolvere integralmente a queste funzioni sono i soggetti "politici" (sindaco, presidente, assessori), gli unici cioè che posseggono per statuto queste possibilità decisionali e di programmazione economica. Questa individuazione è confermata dal fatto che il nuovo decreto di modifica riproduce esattamente le disposizione del 626/94 (e modifiche successive) sull'individuazione dei datori di lavoro nella pubblica amministrazione; anche in questo caso è il vertice decisionale "politico" il primo livello dei datori di lavoro. Di conseguenza, diviene ovvio che per attribuire il ruolo di committente anche ai livelli inferiori dell'amministrazione pubblica è necessario che il livello "politico" formalizzi una specifica delega (o anche attraverso il regolamento interno) del trasferimento di ruolo e delle competenze ai funzionari apicali, come possono essere un Segretario comunale o un Direttore Generale di Provincia, cioè con ruoli e funzioni che vadano ad incidere sia sul processo decisionale che quello economico. Molto più rilevanti invece i cambiamenti per la figura del responsabile dei lavori. Innanzitutto il ruolo; nel precedente decreto, molto spesso alcune aree della giurisprudenza erano state portate ad assegnare al responsabile la fase tecnica di progettazione ed esecuzione. Questo perché la dizione normativa letterale del precedente decreto era così formulata: […] per la progettazione o per l'esecuzione o per il controllo dell'esecuzione dell'opera […]. Fatto salvo che anche se fosse rimasta la precedente dizione, incaricare un soggetto […] per la progettazione […] è sicuramente molto diverso che incaricarlo della progettazione (in questo caso si tratta di assegnazione diretta di funzione, mentre la precedente dizione è relativa all'assegnazione di scopo); comunque, le nuove modifiche eliminano ogni possibile dubbio interpretativo. Infatti, il Responsabile è incaricato […] ai fini della […], cioè con l'obiettivo di governare per committente il processo di progettazione ed esecuzione, e non di eseguirlo direttamente. A conferma di questa interpretazione si muove il primo capoverso del comma che così recita […] soggetto che può essere incaricato […], attribuendo cioè al committente la scelta dell'opportunità o meno di nomina. Ma, se un cantiere rientra nelle disposizioni del D.lgs 494/96, la nomina dei coordinatori è invece obbligatoria; di conseguenza, il Responsabile non può svolgere funzioni operative perché obbligatorie, mentre la sua nomina è opzionale. Resta comunque valido il presupposto per cui, se in possesso dei requisiti professionali, e su esplicito incarico del Committente, il Responsabile può anche esser nominato Coordinatore. In questo caso esiste però una specifica volontà della committenza che affida in modo esaustivo al Responsabile tutte le fasi della sicurezza all'interno dell'opera che deve realizzare. Anche nel caso del Responsabile, il decreto di modifica individua una precisa figura nell'ambito degli appalti pubblici, ed in particolare il Responsabile Unico del procedimento, così come previsto dall'articolo 7 della "Merloni". Aver individuato con tanta precisione la figura di un Dirigente tecnico non fa che confermare l'interpretazione precedente per quel che riguarda la figura del Committente all'interno dell'Amministrazione Pubblica. Altre novità rilevanti sono quelle che riguardano il Coordinatore ed in particolare per quello designato per la fase dell'esecuzione. Infatti, la modifica è relativa ad uno dei problemi che più spesso si sono verificati nei piccoli cantieri di edilizia privata: l'assegnazione del ruolo di coordinatore per l'esecuzione al datore di lavoro dell'impresa che realizza l'opera. Questa situazione, benchè permessa dall'interpretazione letterale della legge, ha creato diverse realtà paradossali, in cui controllore e controllato andavano a confluire nella stessa persona. Le nuove modifiche non lasciano spazio ad interpretazioni alternative. Infatti, nella dizione del nuovo decreto legge, viene esplicitamente negata la possibilità che il datore di lavoro delle imprese (e quindi anche i suoi subordinati) possa essere nominato nelle funzioni e nel ruolo di Coordinatore. Infine, due sono i commi aggiunti all'articolo 2: il primo riguarda la definizione degli uomini-giorno, mentre il secondo è una forte novità, in quanto aggiunge al quadro della prevenzione progettuale il Piano Operativo di Sicurezza. Per quel che riguarda la definizione del concetto di uomini-giorno, il comma aggiunto non fa che meglio specificare la quantificazione di questa, che altro non è se non la soglia per stabilire se il cantiere rientra o meno nelle maglie della "direttiva cantieri". In particolare, la nuova definizione elimina le anomalie del testo precedente, stabilendo che la dizione corretta è uomini-giorno, e non uomini-giorni o uomini/giorni. Questa precisazione, insieme alla definizione, non è una mera specificazione linguistica, ma comporta un approccio chiaro su quelli che possono essere le tecniche per stimare qual è l'entità di un qualsiasi cantiere. Infatti, se è la somma delle probabili giornate lavorative che sono necessarie per realizzare l'opera, a fronte di un budget complessivo del cantiere, la stima non potrà che effettuarsi facendo riferimento alle metodologie dell'Analisi dei prezzi; questo significa estrapolare dal costo complessivo dell'opera il costo della manodopera, rapportandolo poi ai costi uomo/giorno, riferiti ai contratti nazionali per l'edilizia. Di diversa natura, e molto più innovativo per quel che riguarda la progettazione come elemento di prevenzione, è l'ultimo comma inserito nell'articolo 2, che introduce il Piano Operativo di Sicurezza (POS), elaborato dall'impresa esecutrice. La novità non è tanto nell'aver previsto un nuovo documento progettuale a carico delle imprese, ma nell'aver finalmente definito con chiarezza quali sono i ruoli e gli obiettivi degli strumenti di progettazione (Piano di sicurezza e coordinamento per il Committente, Piano operativo di sicurezza per le Imprese). Inoltre, questa dualità progettuale chiarisce sono gli approcci tecnici necessari a risolvere alcune difficoltà che il progettista si trova ad affrontare nella redazione di un Piano di sicurezza e coordinamento per quel che riguarda le procedure di appalto pubblico. Il tema del ruolo e degli obiettivi dei piani verrà affrontato nel commento all'articolo 12. Per quel che riguarda invece le difficoltà progettuali espresse dai progettisti, l'elemento di maggior freno nella redazione dei piani di sicurezza è sicuramente quello relativo alla difficoltà di poter programmare con esattezza l'evoluzione del cantiere (e quindi delle relative prescrizioni di sicurezza), non potendo conoscere quali sono le caratteristiche delle imprese che verranno ad intervenire nel cantiere. Questo perché ovviamente, la fase della progettazione in un appalto pubblico avviene prima che siano scelte le imprese; questo impedisce di sapere con efficacia quali sono le macchine, gli impianti, le attrezzature e le tecniche costruttive che interverranno nel processo edilizio. Questa difficoltà, già di per sé non corretta nell'interpretazione di quello che deve essere messo in un Piano di sicurezza e coordinamento, viene ampiamente superata dall'introduzione dei Piani operativi di sicurezza. Infatti, se questi sono strumenti complementari e di dettaglio del Piano di coordinamento (così come stabilito dall'articolo 5 del decreto di modifica e dall'art.31 della "Merloni ter"), non possono che fare riferimento all'articolo 4 del D.lgs 626/94; di conseguenza, i POS non sono altro che Documenti di valutazione del rischio redatti dalle imprese che, limitatamente per quello che è la parte del loro intervento nel cantiere, devono specificare modalità e mezzi per eseguire in sicurezza le lavorazioni. Questo significa che non è più compito del Coordinatore per la progettazione incentrare il suo lavoro sull'indovinare cosa farà l'impresa (lo dirà la stessa nel suo Piano operativo), ma su quello che è il titolo fondamentale del piano: il coordinamento. Lasciando al successivo articolo un ulteriore approfondimento sul tema del piano e del coordinamento, è però fondamentale ribadire che tutto quello che riguarda le disposizioni previste dalle precedenti leggi sulla sicurezza (come si monta un ponteggio, come si esegua in sicurezza uno scavo, come si faccia un corretto uso delle macchine di cantiere) sono di competenza esclusiva del POS delle imprese che dovranno intervenire nel cantiere, e non del coordinatore per la progettazione nel suo PSC. Va perciò nuovamente ricordato che il POS dovrà essere redatto così come è stabilito per il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) previsto dal D.lgs 626/94, cioè valutando anche se i DPI sono adeguati e quali debbano essere le caratteristiche delle macchine impiegate (CE) o della sorveglianza sanitaria. Infine, non va dimenticato che il POS assolve alle richieste di aggiornamento al DVR che ogni impresa avrebbe dovuto apportare alla sua analisi dei rischi e programmi di intervento.
Art.3 - Obblighi del Committente e del responsabile dei lavori
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1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione esecutiva dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art.3 del decreto legislativo n. 626/1994; determina altresì, al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza, dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, la durata di tali lavori o fasi di lavoro. 2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione esecutiva dell'opera, valuta attentamente, ogni qualvolta ciò risulti necessario, i documenti di cui all'art.4, primo comma, lettere a) e b). 3. Il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva, designa il coordinatore per la progettazione, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.10, in ognuno dei seguenti casi: a) nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche se non contemporanea se l'entità presunta del cantiere è pari ad almeno 100 uomini/giorni; b) nei cantieri di cui all'art.11, primo comma, lettera a); c) nei cantieri di cui all'art.11, primo comma, lettera b); d) nei cantieri di cui all'art.11, primo comma, lettera c), se l'entità presunta del cantiere sia superiore a 300 uomini/giorni; e) nei cantieri di cui all'art. 13. 4. Nei casi di cui al terzo comma, il committente o il responsabile dei lavori, prima di affidare i lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.10. 5. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'art.10, può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 6. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere. 7. Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui all'art.10, i soggetti designati in attuazione dei commi terzo e quarto. 8. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle ipotesi di cui all'art.11, primo comma: a) chiede alle imprese esecutrici l'iscrizione alla camera di Commercio, Industria e Artigianato; b) chiede alle imprese esecutrici, anche tramite il coordinatore per l'esecuzione e fermo restando la responsabilità delle singole imprese esecutrici, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. |
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art.3 del decreto legislativo n. 626/1994. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro. 2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'art.4, comma 1, lettere a) e b). 3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione, in ognuno dei seguenti casi: a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno; b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'Allegato II. 4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima di affidare i lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.10. 4-bis) La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o parte di essi sia affidata a una o più imprese. 5. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'art.10, può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 6. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere. 7. Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui all'art.10, i soggetti designati in attuazione dei commi terzo e quarto. 8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa: a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di Commercio, Industria e Artigianato; b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAL) e alle Casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazione sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. |
Le modifiche introdotte nell'articolo 3 riguardano specificatamente i ruoli e le responsabilità del Committente e del Responsabile dei lavori, oltre a definire con maggiore chiarezza e semplicità quali sono le nuove soglie superate le quali i cantieri rientrano all'interno delle disposizioni della "direttiva cantieri". Iniziamo proprio dalle soglie. Rispetto al precedente decreto, la soglia degli uomini-giorno è stata raddoppiata, passando da 100 uomini-giorno a 200 uomini-giorno. Questo significa che la sicurezza, nel nuovo approccio integrato e di coordinamento verrà applicata a cantieri più grandi di quelli sino ad ora considerati. Sebbene i maggiori problemi ed incidenti mortali, in Italia, avvengano nei piccoli cantieri, non è negativo aver incrementato il valore della soglia (incremento non sostanziale, perché da alcune parti sociali la richiesta era di 500!). Questo perché, anche con 200 uomini-giorno, rientrano nella "direttiva" comunque i cantieri medio-piccoli (intorno ai 150-200 milioni di intervento), ma non quelli davvero piccoli, dove stava invece crescendo l'insofferenza per questa nuova forma di controllo, anche per interventi marginali. E' chiaro che in questo ragionamento entra la possibilità di avere un maggiore ed efficace controllo, derivante dalle nuove funzioni assegnate al coordinatore per l'esecuzione (ne tratteremo nell'apposito articolo), che dovrebbe liberare gli Ispettori AUSL e DPL dai controlli per i lavori più piccoli (ma più diffusi e "pericolosi"), per concentrarsi su quelli di maggiore entità (per i piccoli ci saranno i Coordinatori). Elemento positivo di questa ridefinizione delle soglie è sicuramente la chiarezza derivante dal fatto di averne una ed una sola per tutte le disposizioni del decreto; non ci sono più infatti i molteplici casi della situazione precedente, ma solo due:
- 200 uomini-giorno;
- Lavori rientranti nell'Allegato II.
E' questo un passaggio sicuramente importante, perché la gran parte del tempo che prima veniva dedicato alla sicurezza era unicamente nel calcolare (più o meno correttamente) se il proprio cantiere rientrava a meno nelle disposizioni della "direttiva", grazie alla molteplicità di casi che il testo di legge offriva; con questa semplificazione non dovrebbero esserci più problemi nell'individuare la collocazione del proprio cantiere. Rispetto alla situazione precedente, il vero cambiamento delle soglie è relativo alla presenza o meno di più imprese. Infatti, il 494/96 stabiliva, se pur con soglie diverse, che l'applicazione delle norme della sicurezza andava resa operativa indipendentemente dal fatto che ci fossero una o più imprese, anche se non contemporanee. Ben diversa è invece l'interpretazione delle nuove modifiche, e che si collegano in modo coordinato alla differenziazione prima segnalata tra i piani (coordinamento ed operativo); infatti, le disposizioni legislative (e quindi il calcolo della soglia) si applica solo quando nel cantiere sia prevista la presenza di più imprese (anche non contemporanea), non si applica invece se l'impresa che interverrà nel cantiere è una sola. Questo perché se vi sono più imprese, il principale problema del Committente è il coordinamento tra questi soggetti che, in modi e tempi diversi, entrano nel processo costruttivo (il piano di sicurezza infatti si chiama di coordinamento). E' invece responsabilità delle imprese sovrintendere ai loro specialismi tecnologici ed operativi, nella fase di costruzione in cui intervengono (ed infatti il piano di chiama operativo), avendo però come priorità quello di inserirsi in modo coordinato con le altre imprese nel processo di cantiere. E tutto questo nella logica della direttiva madre della sicurezza (626/94) che vede una situazione similare nell'articolo 7, dove il compito del Datore di lavoro (Committente per la "cantieri") è quello di informare le diverse imprese che intervengono nella sua azienda, sia dei piani di intervento che delle disposizioni comuni per evitare i rischi specifici del suo processo produttivo. Il nuovo decreto stabilisce quindi l'inutilità, nel caso di intervento di una sola impresa, di un Committente che nomini due coordinatori e rediga un piano di coordinamento, non esistendoci le condizioni per farlo (non ha senso coordinare una sola impresa); In questo caso sarà l'impresa ad avere la responsabilità diretta della sicurezza del cantiere, e non per indicazione normativa del 494/96, ma del 626/94, in quanto gli operai che lavorano nello specifico cantiere hanno un solo datore di lavoro; di conseguenza la sicurezza degli stessi deve essere rintracciata nel DVR, che potrà avere un'appendice particolare per il cantiere in cui si interviene, cioè un POS allegato. A fronte di questa importante modifica, il dubbio che più frequentemente è stato presentato dagli operatori giuridici e tecnici è quello della sostanziale impossibilità nel diritto civile italiano ad impedire il subappalto. Questo significa che, salvo rarissimi casi, potrà verificarsi il caso per cui un incarico per un cantiere inizialmente affidato ad un'unica impresa, vada poi nel tempo a modificarsi, sino a far si che quest'unica impresa affidi parti del suo lavoro ad altre imprese subappaltatrici. A risolvere questa contraddizione è il comma 4-bis), appositamente inserito nell'articolo 3. Infatti, viene chiaramente specificato che, per qualsiasi cantiere, inizialmente affidato ad un'unica impresa, ma in cui successivamente si ricorra al subappalto, scattano, in corso d'opera, gli obblighi del 494/96, per cui il Committente dovrà nominare i Coordinatori e far redigere il PSC. La seconda modifica all'articolo 3 è relativa ad un ulteriore obbligo formale per il Committente il quale, anche nel caso di un'unica impresa, è obbligato ad una non facile verifica delle idoneità tecniche e professionali delle imprese che interverranno nel suo cantiere. In particolare attraverso la visura dell'iscrizione alla Camera di Commercio, dell'organico medio annuo, dell'iscrizione dei dipendenti agli organismi assicurativi e previdenziali, ed alla contrattualistica sindacale a questi applicata. La necessità di questo controllo deriva sostanzialmente dall'annoso problema del lavoro nero, e di conseguenza dalle possibilità di scoraggiarne l'uso. In questo caso al Committente (che probabilmente affiderà il compito al Coordinatore) viene chiesto di verificare se l'impresa chiamata ad effettuare lavori abbia il capitale umano sufficiente ad affrontare l'incarico che gli è stato assegnato; è infatti diffuso nell'ambito delle imprese il concetto delle scatole cinesi, in cui piccoli soggetti, con pochi addetti amministrativi, sono in grado di partecipare e vincere appalti di grosse dimensioni, per poi fare ricorso intensivo al subappalto (è questo uno degli elementi portanti del conflitto relativo all'albo delle imprese ed alla nuova certificazione di qualità).
Art.4. Obblighi del Coordinatore per la progettazione
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1. Durante la progettazione esecutiva dell'opera, e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: a) redige o fa redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.12 e il piano generale di sicurezza di cui all'art.13; b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 260/5/93. 2. Il fascicolo di cui al primo comma, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera. 3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, della Sanità e dei lavori pubblici, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro di cui all'art.393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1955, n. 547, come sostituito e modificato dal decreto legislativo n. 626/1994, in seguito denominata commissione prevenzione infortuni, possono essere definiti i contenuti del fascicolo di cui al primo comma, lettera b). |
1. Durante la progettazione dell'opera, e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.12 comma 1; b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 260/5/93. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 31, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n.457. 2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera. 3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, della Sanità e dei lavori pubblici, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro di cui all'art.393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1955, n. 547, come sostituito e modificato dal decreto legislativo n. 626 del 1994, in seguito denominata "commissione prevenzione infortuni", sono definiti i contenuti del fascicolo di cui al comma 1, lettera b). |
Non vi sono cambiamenti sostanziali per il Coordinatore per la progettazione, se non per quel che riguarda il nuovo approccio progettuale, che vede la redazione del piano più orientato verso il coordinamento che non verso l'operatività delle imprese, alla quale dovranno adempiere le stesse con il POS. L'unica novità importante è relativa al Fascicolo, non più obbligatorio quando il cantiere riguardi fasi di manutenzione ordinaria, così come definito dalla storica legge 457 del 1978. Per quel che riguarda i contenuti del Fascicolo, oltre a far riferimento al documento dell'Unione Europea, il decreto stabilisce l'obiettivo della definizione dei contenuti dello stesso; il cambiamento rispetto al testo precedente è nella forma lessicale che attualmente recita […] sono definiti […], mentre nella dizione originale era posta nella seguente forma […] possono essere definiti […]. Questo vuol dire che il Governo ed il Parlamento si impegnano ad ottemperare con certezza a quest'obbligo, mentre prima l'obiettivo non era così perentorio. Purtroppo, le esperienze italiane ci hanno mostrato come i regolamenti o la definizione di contenuti, benchè obbligatori nella loro definizione, possano invece avere tempi di attesa lunghissimi, e spesso non vederne mai luce.
Art.5 - Obblighi del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
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Versione precedente |
Versione coordinata |
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1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a: a) assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di cui agli artt. 12 e 13 e delle relative procedure di lavoro; b) adeguare i piani di cui agli artt.12 e 13 e il fascicolo di cui all'art. 4, primo comma, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute; c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; d) verificare l'attuazione di quanto previsto all'art.15; e) proporre al committente, in caso di gravi inosservanze delle norme del presente decreto, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto; f) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, della Sanità e dei lavori pubblici, sentita la commissione prevenzione infortuni è emanato l'elenco delle inosservanze da ritenersi gravi agli effetti dell'applicazione di quanto previsto al primo comma, lettera e). 3. Fino all'emanazione del decreto di cui al secondo comma, la proposta di cui al primo comma, lettera e), è comunque obbligatoria in caso di reiterata inosservanza di norme la cui violazione è punita con la sanzione dell'arresto fino a sei mesi. |
1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a: a) verificare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, assicurandone la coerenza con quest'ultimo e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi i sicurezza; c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articolo 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 12 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda sanitaria locale territoriale competente e alla Direzione provinciale del lavoro. f) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 1-bis. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 4-bis, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b). |
Grandi e di notevole portata le modifiche che investono il Coordinatore per l'esecuzione, che subisce una vera e propria rivoluzione sia nelle funzioni che nel ruolo. Il primo cambiamento è relativo agli obiettivi di controllo che egli svolge nell'esecuzione del cantiere. Infatti, l'applicazione delle disposizioni di sicurezza previste nel piano di coordinamento del precedente 494/96, erano attribuite al coordinatore che doveva provvedere a […] assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento […] che le imprese impegnate nel cantiere rispettassero le modalità standard e specifiche della sicurezza durante l'esecuzione delle fasi lavorative. Questa dizione ha sempre portato a delle difficoltà interpretative, dato che non era chiaro cosa si intendesse con il termine assicurare e con la frase azioni di coordinamento. In pratica, i vari professionisti continuavano a chiedere se, a fronte di un ponteggio fuori norma, dovessero intervenire o meno, e con quali azioni e poteri ispettivi. La nuova dizione mette chiarezza a questa situazione, dando un nuovo e forte ruolo ispettivo al Coordinatore. Innanzitutto perché il termine assicurare è stato sostituito con il termine verificare. Questo significa che una delle principali funzioni del Coordinatore sarà quella di verificare, cioè di ispezionare il cantiere, e di garantire che tutte le sue strutture, attrezzature e fasi lavorative rispettino le norme di sicurezza e le prescrizioni operative dei piani di sicurezza (di coordinamento ed operativo). Ad ulteriormente confermare e rafforzare queste funzioni sono le modifiche successive che, alle parole […] azioni di coordinamento […] aggiungono […] e controllo […]. Quindi si configura una risposta positiva ai dubbi interpretativi prima citati: il Coordinatore controlla l'impresa, le sue attrezzature e le relative procedure di lavoro. Sono chiarite, inoltre, non solo le funzione di controllo, ma anche i comportamenti che il Coordinatore deve avere in caso di inadempienza dell'impresa alle prescrizioni. Infatti, in caso di continua e reiterata inottemperanza operativa dell'impresa, il Coordinatore deve:
- segnalare all'impresa, tramite contestazione scritta, le difformità al piano(i) ed alle norme di sicurezza riscontrate nel cantiere;
- in caso di inosservanza prolungata dell'impresa alla segnalazione formale, ed il mantenimento di situazioni irregolari, il Coordinatore informa il Committente della reticenza dell'impresa ad eseguire le disposizioni; parallelamente all'informativa, il Coordinatore segnala al Committente quali possono essere le azioni da intraprendere nei confronti dell'impresa (sospensione dei lavori, allontanamento dal cantiere, recessione del contratto) a secondo della gravità delle inadempienze riscontrate in cantiere.
- in caso il Committente, dopo la segnalazione del Coordinatore, non adotti nessun provvedimento, senza peraltro fornire allo stesso una adeguata motivazione delle sue scelte, il Coordinatore deve dare segnalazione delle inadempienze direttamente alla AUSL ed al DPL territorialmente competenti, che provvederanno ad indagare sulle irregolarità segnalate.
E' molto forte il cambiamento nel ruolo del Committente che queste disposizioni introducono; soprattutto per il compito di "vigilanza" che gli viene assegnato, ed il suo riferimento diretto agli organi ispettivi quando il Committente non agisca, e non fornisca adeguata motivazione in merito alle sue decisioni. Queste nuove disposizioni risolvono l'annoso problema, da più parti sollevato, che vedeva l'incertezza del professionista quando, anche a fronte di ripetute e motivate segnalazioni al Committente, questi non solo non agiva, ma più spesso chiedeva al Coordinatore di "soprassedere", e di portare al termine il lavoro senza altre ingerenze. L'unica soluzione che rimaneva al professionista, quando non avesse voluto essere parte di un cantiere non a norma e di un tacito accordo tra Committente e Impresa, era quella di dimettersi dall'incarico. Scelta però sicuramente non favorevole al professionista che, benchè corretto nell'ambito dell'applicazione delle norme, rischiava sempre più l'isolamento, a causa della sua non affidabilità. Le nuove disposizioni superano questa situazione di empasse, "obbligando" il Coordinatore a segnalare le inadempienze agli organi competenti, esonerandolo così dalle relative responsabilità, e lasciando alle AUSL ed ai DPL il compito di ispezionare e, se del caso, sanzionare. Sebbene di grossa portata, le nuove disposizioni per il Coordinatore per l'esecuzione non si limitano alle sole funzioni di controllo e vigilanza. Infatti, nella lettera b) dell'articolo 5 viene attribuito al professionista anche il compito di verificare l'idoneità del POS delle imprese, assicurandone la coerenza con il PSC del Committente. Questo significa che, per la prima volta, non si da per certo che i piani redatti dalle imprese (ma vedremo lo stesso anche per il PSC) siano effettivamente validi progettualmente, ne che abbiano una effettiva coerenza operativa con il PSC, per quel che riguarda il coordinamento con le altre imprese. La necessità di questa precisazione normativa deriva da una sostanziale carenza progettuale riscontrata nella progettazione della sicurezza. Infatti, spesso e volentieri, i PSC sono stati definiti come "piani fotocopia", cioè montagne di carta con dentro la pedissequa (e per nulla efficace) ripetizione letterale delle leggi che da oltre quarant'anni governano la sicurezza nei cantieri. Questa carenza fa si che ci si possa trovare di fronte a voluminosissimi PSC che, nella loro aridità progettuale, potrebbero benissimo esser consegnati a Firenze come a Palermo: basta cambiare l'intestazione. Ecco perché diviene necessario che il Coordinatore verifichi i POS: non trattando questi del Coordinamento, il rischio è che riproducano i vecchi PSC, con l'ennesima elencazione delle fasi lavorative e delle norme che le regolano da anni. Sono queste palesi incongruenze che fanno si che l'intervento del Coordinatore assuma rilevanza di controllo progettuale sull'efficacia del POS e la congruenza con il PSC: questi piccoli, ma sostanziali elementi di cambiamento, rafforzano la nuova cultura progettuale delineata dagli articoli precedenti. Il Coordinatore dovrà quindi promuovere quei POS che, oltre alle disposizioni di sicurezza standard (derivabili tra l'altro dal DVR del 626/94), presentino anche specifiche sezioni che:
a - analizzino il contesto del cantiere e definiscano le modalità di esecuzione in sicurezza in relazione alla tipologia del luogo e dell'opera;
b - verifichino i cronogrammi del PSC e le relative prescrizioni di coordinamento, integrando il POS all'interno di questo schema generale del cantiere.
In questa ampia opera funzionale del Coordinatore, sempre nell'ottica della flessibilità degli strumenti di progettazione, si inserisce anche il processo di modifica del PSC e del POS nel caso le evoluzioni del cantiere portino a cambiare quella che era l'impostazione progettuale e tecnologica iniziale dell'opera da costruire. Inoltre, è anche compito del Coordinatore per l'esecuzione selezionare le proposte delle imprese che, se dirette a migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro, possono essere recepite all'interno del PSC del committente e dei POS delle altre imprese. Ancora, nelle nuove specifiche del 494/96, rimangono inalterate le funzioni di Coordinamento tra le imprese, i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi che entreranno a far parte del processo organizzativo del cantiere; è anche compito del Coordinatore verificare l'attuazione degli accordi tra gli RLS delle diverse imprese, al fine di migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti nella costruzione dell'opera. Rimangono invariate anche le prescrizioni e gli obblighi per il Coordinatore in fase di esecuzione per quel che riguarda il potere, completamente autonomo, di sospendere le singole lavorazioni in casi di pericolo grave ed imminente. Ultima ma non meno sostanziale novità, arriva dall'ultimo comma inserito dal decreto legge sulle modifiche. Quest'ultimo prevede che, nei casi previsti dall'articolo 3, comma 4-bis (cioè affidamento ad un'unica impresa che però nel corso dell'evoluzione del cantiere viene affiancata da altre imprese), il Coordinatore per l'esecuzione deva comunque redigere il PSC ed il Fascicolo. Questo significa attribuire le competenze della progettazione, anche in corso d'opera, ad una figura professionale che inizialmente non era stata prevista, perché il cantiere non rientrava nelle disposizioni del 494/96. A conclusione di tutte queste modifiche non si può non sottolineare come il ruolo e le funzioni del Coordinatore per l'esecuzione siano state enormemente potenziate, affidando a lui la maggior parte delle responsabilità della sicurezza dell'intero processo produttivo. Diviene quindi fondamentale, anche se non obbligatorio, non separare le due figure, e far si che l'incaricato della progettazione abbia anche l'incarico dell'esecuzione, al fine di non creare pericolose idiosincrasie progettuali e relativi rallentamenti nel processo edilizio.