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Ambiente e Lavoro Toscana
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Art.6 - Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori

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Versione coordinata

1. La designazione del responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi di cui all'art.3.

2. La designazione di coordinatori per la progettazione e di coordinatori per l'esecuzione dei lavori non esonera il committente e il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli artt.4 e 5.

1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.

2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1, lettera a).

Completamente riscritto l'articolo che riguarda le responsabilità del Committente, con un sostanziale cambiamento di obiettivo da parte del legislatore. Infatti, nella precedente formulazione della legge, benchè fosse chiaramente prevista la possibilità di delegare ad altri soggetti parti delle funzione e delle responsabilità, il Committente non veniva esonerato dalle responsabilità complessive della sicurezza del cantiere. Completamente diversa è invece la prospettiva introdotta dalle modifiche al 494/96, dove, riprendendo quello che è ormai è l'orientamento consolidato della giurisprudenza del 626/94, il Committente viene esonerato dalle responsabilità che egli delega al proprio Responsabile dei lavori. In questa logica è chiaro che l'esonero è effettivo se legato ad un processo di delega formalmente definito, ed in cui sono chiaramente individuate tutte le prerogative decisionali e finanziarie che il Committente trasferisce al responsabile. E' questo uno degli elementi fondamentali nel processo di delega, già rintracciabile nell'articolo 2 dove, nella definizione di Committente (specialmente per l'amministrazione pubblica), il legislatore pone un accento rilevante sulle effettive capacità decisionali e di spesa. Di conseguenza, il Responsabile dei lavori, figura che nella dinamica di cantiere è un facente veci del committente nelle scelte progettuali e nelle scelte operative, non può assolvere alle sue funzioni (e quindi sottostare alle sue responsabilità) se non è adeguatamente dotato di potere decisionale e di spesa. Oltre a questa caratterizzazione funzionale, che esonera il Committente dalle responsabilità esclusivamente per le funzioni che ha delegato al responsabile, nella scelta di quest'ultimo non è però esonerato dalle responsabilità relative ai parametri di scelta, in particolare per quel che riguarda le capacità e l'idoneità tecnico professionale. Infatti, se è pur vero che i compiti del responsabile non sono di tipo tecnico (a questi rispondono i Coordinatori), egli deve comunque confrontarsi con la dinamica di cantiere che spesso e volentieri si scontra con scelte progettuali o decisioni di carattere tecnologico. E' quindi fondamentale che il Responsabile, proprio per curare gli interessi del committente, debba saper affrontare con capacità professionale ed umana tutte quelle situazioni anomale che si possono verificare in cantiere, sapendo rispondere con competenza tecnica e gestionale a tutti quei dubbi progettuali od operativi per cui sia il Coordinatore che le imprese si rivolgono, ovviamente, al Committente. Disposizioni alquanto dubbiose sono invece quelle che ritroviamo nel secondo comma di questo articolo. Infatti il legislatore segnala al Committente che, al contrario di quello che è stato deliberato al comma precedente, pur avendo nominato i Coordinatore come suoi referenti tecnici, non è esonerato dal controllo del loro operato. Sebbene giuridicamente questa disposizione abbia una sua logica, non risulta essere molto fattibile dal punto di vista funzionale. Quello che il Committente può verificare è l'effettiva redazione dei documenti previsti dalla legge (il Piano di coordinamento ed il Fascicolo), anche perché deve dare diffusione ed informazione degli stessi alle imprese che parteciperanno alla formulazione di un offerta. Quello che risulta poco comprensibile è come possa, un soggetto non in possesso di competenza tecnica, esaminare un Piano di sicurezza e coordinamento, oppure accertare che il Coordinatore in fase di esecuzione abbia controllato accuratamente tutto il cantiere. Se questo fosse possibile, non ci sarebbe più bisogno delle figure dei coordinatori. E' quindi più realistico supporre che la corretta interpretazione della norma sia quella che vede il Committente adempiere ai propri obblighi non tanto nelle verifiche tecniche, ma nella qualità del lavoro del coordinatore, intesa sia come scelte progettuali (cioè verifica che il piano non sia del tipo "fotocopia"), sia come efficacia di coordinamento (cioè effettiva presenza nel cantiere per il coordinamento ed il controllo).

Art.7 - Obblighi dei lavoratori autonomi

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Versione coordinata

1. I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri:

a) utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo n. 626/1994;

b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal titolo IV del decreto legislativo n. 626/1994;

c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

1. I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri:

a) utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo n. 626/1994;

b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal titolo IV del decreto legislativo n. 626/1994;

c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

Non vi sono state modifiche all'articolo che riguarda le responsabilità dei lavoratori autonomi, ne per le loro funzionalità rispetto alle disposizioni di sicurezza individuali. Persiste infatti l’obbligo per la categoria dei lavoratori autonomi del rispetto di quelle che sono le disposizioni che la direttiva madre sulla sicurezza regolamenta nell’uso delle attrezzature da lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (D.lgs 626/94, titoli III e IV). Questo obbligo rappresenta un’eccezione rilevante al campo di applicazione delle disposizioni originari del citato 626/94 che, sebbene venisse stabilito negli artt.1 e 2 dello stesso, non andava però a comprendere le attività svolte dai lavoratori autonomi, ed in particolare per quelle svolte nei cantieri. E' però di particolare importanza, soprattutto alla luce delle modifiche degli articoli precedenti, che sia stata mantenuta la disposizione per cui i lavoratori autonomi devono adeguarsi alle disposizioni del Coordinatore per l’esecuzione, partendo proprio dal Piano di sicurezza e coordinamento. E' questa una delle prerogative fondamentali per l'innalzamento della sicurezza durante le lavorazioni, visto che una delle principali cause di incidente è proprio il mancato coordinamento tra le imprese ed i lavoratori autonomi, spesso in subappalto con le stesse.

Art.8 - Misure generali di tutela

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1. I datori di lavoro, durante l'esecuzione dell'opera, osservano le misure generali di tutela di cui all'art.3 del decreto legislativo n. 626/1994, e curano, in particolare:

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;

b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;

c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quanto si tratta di materie e di sostanze pericolose;

f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;

g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera, osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, e curano ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;

b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;

c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quanto si tratta di materie e di sostanze pericolose;

f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;

g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

Non vi sono state sostanziali modifiche all'articolo 8 del D.lgs 494/96, se non per il primo comma in cui viene riscritta l'introduzione delle disposizioni ed allineato l'articolo a quello che è il nuovo indirizzo di maggiore precisazione delle responsabilità dei soggetti. Infatti, ai datori di lavoro, nella dizione iniziale della "direttiva cantieri", era stato precisato l'obbligo di avere in cura le caratteristiche tecnico sanitarie del cantiere, sulla base dei principi stabiliti dall'articolo 3 del D.lgs 626/94 (validi anche per il Committente dello stesso). Anche in questo caso la pratica quotidiana delle lavorazioni aveva portato a molti dubbi interpretativi dell'articolo; infatti, lo svolgimento delle fasi lavorative non è mai omogeneo, e vede l'introduzione, anche per un periodo temporale limitato di molti soggetti. Questo però aveva portato a scontrarsi con le disposizioni dell'articolo, in quanto era ben difficile che un Datore di lavoro di un'impresa che intervenisse in una singola e specifica fase del cantiere potesse poi essere responsabile di tutte quelle disposizioni organizzative necessarie per far proseguire il cantiere per i tempi successivi (manutenzione delle attrezzature, disposizioni viarie e di transito, salubrità dei luoghi, etc.). Ecco quindi che le modifiche introdotte dal nuovo articolo mirano essenzialmente a stabilire normativamente ciò che era già chiaro applicativamente: il Datore di lavoro delle imprese che intervengono nel cantiere è responsabile delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei suoi lavoratori solo e limitatamente per quelle che sono le funzioni a questa attribuite dal processo tecnologico e lavorativo, o dalle prescrizioni operative del piano di sicurezza e coordinamento.

Art.9 - Obblighi dei datori di lavoro

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Versione coordinata

1. I datori di lavoro:

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV;

b) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;

c) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

2. La redazione ovvero l'accettazione e la gestione da parte dei singoli datori di lavoro dei piani di sicurezza e coordinamento secondo quanto definito dall'art.12, costituisce adempimento delle norme previste dall'art.4, commi primo, secondo e settimo, e dall'art.7, primo comma, lettera b), e 2 del decreto legislativo n. 626/1994.

1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV;

b) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;

c) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

c-bis) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f-ter).

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 7 e 11 e dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 626 del 1994.

Modifiche sostanziali e di particolare rilevanza quelle che introduce il nuovo decreto, e che riguardano entrambi i commi dell'articolo 9, cioè delle responsabilità dei Datori di lavoro. La prima ed importante modifica che viene introdotta è quella poi sancita nell'articolo 2 del nuovo 4949/96, e che riguarda l'inserimento delle imprese nel processo di progettazione e prevenzione. Infatti, i Datori di lavoro delle imprese esecutrici devono introdurre il nuovo strumento progettuale che è il Piano operativo di sicurezza (POS). Questo non solo è configurabile come piano complementare e di dettaglio del PSC del cantiere (la stessa definizione è presente anche nelle disposizioni della "Merloni ter") ma, secondo la definizione fornita dall’art.2, lettera f-ter), è assimilabile al documento di valutazione dei rischi (DVR) riferito al singolo cantiere. Quanto diventi importante questa visione di "dettaglio" della fase lavorativa se ne è già ampiamente argomentato nei paragrafi precedenti; è invece necessario sottolineare come tale obbligo si applichi anche nel caso in cui nel cantiere operi un’unica impresa, anche famigliare o con meno di dieci addetti. Questa nuova disposizione, mirata ad eliminare diffuse quanto inutili varianti interpretative, mira a far si che non possa più considerarsi applicabile, per quel che riguarda esclusivamente le imprese edili con i requisiti di cui al comma 11 dell’art.4 del D.lgs n.626/94, la facoltà di sostituire il Documento di valutazione dei rischi con un’autocertificazione. Questo significa due precise indicazioni operative:

All'interno di questa logica si inseriscono le variazioni al secondo comma; infatti, con l’accettazione del PSC e la redazione del POS, i Datori di lavoro delle imprese esecutrici danno concretezza operativa all’obbligo della valutazione dei rischi e di redazione del relativo documento (DVR), nonché all’obbligo, stabilito dall’art.7, comma 1, lettera b), del D.lgs n.626/94, di fornire alle imprese, o ai lavoratori autonomi sub-appaltatori, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nel cantiere e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. E' questo uno degli ulteriori elementi di rapporto coordinato tra le Imprese ed il Committente, che già nel 626/94 prevedeva le funzioni di informazione e coordinamento del Datore di lavoro (Committente nel caso dei cantieri). Funzioni che si riscontrano non solo nei piani (di coordinamento ed operativo) da trasmettere a tutti i soggetti coinvolti, ma anche in documenti come il Fascicolo di manutenzione, che proprio da questa logica di informazione preventiva nasce e si sviluppa.

Art.10 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione

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1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

b) diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

c) diploma di geometra o perito industriale, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

2. I soggetti di cui al primo comma devono essere altresì in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dagli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, o dai collegi dei geometri o dal Consiglio nazionale dei periti industriali, dalle Università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.

3. Il contenuto e la durata dei corsi di cui al secondo comma devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato V.

4. L'attestato di cui al secondo comma non è richiesto per i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell'ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore.

5. L'attestato di cui al secondo comma non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami del corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso di cui all'allegato V o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con le stesse caratteristiche di equipollenza.

6. Le spese connesse con l'espletamento dei corsi di cui al secondo comma sono a totale carico dei partecipanti.

7. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al secondo comma, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in ingegneria o architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

b) diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

c) diploma di geometra o perito industriale, o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto Italiano di Medicina Sociale, dai rispettivi ordini professionali, dalle Università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.

3. Il contenuto e la durata dei corsi di cui al secondo comma devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato V.

4. L'attestato di cui al secondo comma non è richiesto per i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell'ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore.

5. L'attestato di cui al secondo comma non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami del corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso di cui all'allegato V o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con le stesse caratteristiche di equipollenza.

6. Le spese connesse con l'espletamento dei corsi di cui al secondo comma sono a totale carico dei partecipanti.

7. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al secondo comma, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.

Modificato nella direzione dell'ampliamento l'articolo 10, per quel che riguarda i requisiti professionali dei Coordinatori, sia in fase progettuale che in quella esecutiva; in particolare sono stati ampliati il comma 1 e il comma 2, mentre i commi 3, 4, 5, 6 e 7 restano invariati. In pratica sono stati introdotti all'abilitazione delle funzioni di Coordinatore anche le figure professionali dei laureati in geologia, scienze agrarie o scienze forestali, ed i diplomi di perito agrario o agrotecnico. L'esigenza di queste nuove competenze nel campo della sicurezza nei cantieri deriva da situazioni particolari come i lavori in galleria, sui dorsali montuosi o di collina, la sistemazione dei corsi d'acqua (geologi), oppure per le attività edili legate alla trasformazione agroalimentare (agronomi) o alla sistemazione dei rischio dei versanti collinari tramite riforestazione (scienze forestali). Per tutte queste figure, e per i diversi livelli di credito formativo (laurea, diploma di laurea, diploma) rimangono invariate le precedenti disposizioni rispetto agli anni di attività svolta, ed al relativo corso di formazione di 120 ore (non devono svolgerlo coloro che hanno già frequentato esami o specializzazioni universitarie equipollenti). E proprio nell'ambito della formazione che vengono introdotti nuovi soggetti; infatti, tra gli enti abilitati ad organizzare i corsi per i coordinatori sono stati introdotti sia l’INAIL che l’Istituto italiano di medicina legale. Oltre ai nuovi soggetti, variazioni dovranno subire anche i contenuti del percorso formativo dei nuovi Coordinatori per la sicurezza; infatti, l’articolo 23 del nuovo decreto impegna il Ministero del lavoro ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, uno o più decreti con cui modificare i contenuti dell’Allegato V del D.lgs n.494/96. Questo con l'obiettivo di dare una maggiore specializzazione ai Coordinatori in relazione alle diverse tipologie di cantiere in cui questi possono effettivamente intervenire (risulta infatti abbastanza strano poter pensare che un laureato in scienze forestali possa effettivamente e con competenza intervenire in un processo di ingegneria civile).

Di conseguenza, nel nuovo decreto saranno precisati:

1- i lavori edili e di ingegneria civile cui sono abilitati i Coordinatori in relazione alle specifiche competenze connesse al titolo di studio posseduto;

2 - i livelli di formazione e qualificazione diversificati in relazione alla tipologia dei lavori da svolgere nel cantiere.

Infine, con l'obiettivo di non vanificare il lavoro sin qui svolto dagli altri tecnici formati, ed onde evitare il ripetersi delle interpretazioni normative inefficaci ed inutili, il legislatore ha ritenuto necessario ribadire la validità dei corsi di formazione completati entro la data di entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale.

 


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