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Ambiente e Lavoro Toscana
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Art.11 - Notifica preliminare

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1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette all'organo di vigilanza competente territorialmente, prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato III, e, successivamente, gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi:

a) cantieri in cui la durata presunta dei lavori è superiore a 30 giorni lavorativi e in cui sono occupati contemporaneamente più di 20 lavoratori;

b) cantieri la cui entità presunta è superiore a 500 uomini/giorni;

c) cantieri i cui lavori comportino rischi particolari il cui elenco è contenuto nell'allegato II.

2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'art.20 del decreto legislativo n. 626/1994 hanno accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'Azienda sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato III, nonché gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi:

a) cantieri di cui all'articolo 3, comma 3;

b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;

c) cantieri in cui opera una sola impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'art.20 del decreto legislativo n. 626 del 1994 hanno accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

Anche la Notifica preliminare, così come il Piano di sicurezza ed i ruoli di Committente e Datore di lavoro, è stata riorientata verso il nuovo indirizzo di semplificazione e chiarezza; in particolare le modifiche sono riscontrabili nel comma 1, completamente sostituito, mentre i commi 2 e 3 sono rimasti totalmente invariati.

Per quel che riguarda il riorientamento alle disposizioni dell'articolo terzo, nella nuova versione dell'articolo 11, la notifica è obbligatoria nei seguenti casi:

- cantieri per cui è richiesta la nomina dei Coordinatori, ai sensi dell’art.3, comma 3 (quindi per cantieri superiori ai 200 uomini giorno o con lavori previsti nell'Allegato II);

- cantieri che, a causa di varianti in corso d’opera, ricadono successivamente in tale categoria;

- cantieri di entità presunta non inferiore a 200 uomini-giorno, anche se vi opera un’unica impresa.

Viene inoltre specificato che la Notifica preliminare deve essere trasmessa all’Azienda unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti prima dell’inizio dei lavori. E' evidente come in queste modifiche, oltre all'obiettivo di adeguamento delle disposizioni e di loro semplificazione, vi sia la necessità di intervenire con disposizioni normative in tutti quei casi anomali che due anni di applicazione del D.lgs 494/96 avevano evidenziato. Infatti, come primo elemento, si specifica che la variazione delle condizioni iniziali implica l'adeguamento delle cantiere (prima non rientrante) alle disposizioni della "direttiva cantieri". Questo significa che qualsiasi tipo di cantiere, sia per variazioni strutturali dell'opera o per allungamento dei tempi previsti a causa di cambiamenti tecnologici, dal momento di entrata in vigore del nuovo decreto, dovrà adeguarsi alle disposizioni di legge. Mentre, antecedentemente, accadeva spesso che la tecnica per sfuggire alle disposizioni normative era quella di prevedere inizialmente un cantiere che non rientrasse nelle soglie di uomini-giorno, mentre successivamente, venivano apportate tutte le modifiche necessarie ai reali obiettivi progettuali. Analogamente, anche per le disposizioni relative alla presenza di un'unica impresa in cantiere, in caso di modifiche e variazioni dello stesso (subappalto in particolare), il Committente non è più esonerato dalle disposizioni del D.lgs 494/96, ma anzi viene obbligato a sviluppare l'intero percorso progettuale ed esecutivo, Notifica compresa.

Art.12 - Piano di sicurezza e coordinamento

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1. Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei costi relativi. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni operative correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della Sanità, dei lavori pubblici e dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentita la commissione prevenzione infortuni, possono essere definiti i contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento; per il settore pubblico, tale decreto si applica fino all'emanazione del regolamento di cui all'art.31 della legge 11 Febbraio 1994, n. 109.

3. I datori di lavoro delle imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nei piani di cui al primo comma e all'art.13.

4. Copie del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano di cui all'art.13 sono messe a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

5. L'impresa che si aggiudica i lavori può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposta di integrazione al piano di sicurezza e al piano di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

6. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'art. 13 non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.

1. Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

In particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi:

a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;

b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;

c) servizi igienico-assistenziali;

d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;

e) viabilità principale di cantiere;

f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;

g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;

i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;

l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto;

m) misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori in galleria;

n) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;

o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;

p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;

q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art.14;

r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art.5, comma 1, lettera c);

s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano;

t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto d'appalto.

3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.

4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

5. L'impresa che si aggiudica i lavori può presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.

Modifiche importanti per quel che riguarda l'articolo 12, cioè per il Piano di sicurezza e coordinamento, che ha integrato al suo interno l'articolo 13, cioè il Piano generale di sicurezza. Questa è una variazione che conferma il ruolo di coordinamento del piano del Committente: non solo perché sono stati introdotti i piani delle Imprese, ma anche e soprattutto perché inglobando le specifiche del piano generale, il coordinamento va a comprendere tutte quelle disposizioni che permettono di guidare le imprese ed i lavoratori autonomi nel completamento e nell'integrazione del processo lavorativo e costruttivo. Questo significa che il coordinatore in fase progettuale non deve "sprecare" energie sull'elencazione delle fasi lavorative e sulle disposizioni normative generali previste da ormai oltre quarant'anni (è la caratteristica tipica del piano "fotocopia"), ma fornire invece l’indicazione delle procedure, degli apprestamenti e delle attrezzature destinati a garantire la sicurezza e la tutela della salute degli addetti, in relazione alla specificità del cantiere. In particolare:

- misure relative all’impatto ambientale del cantiere;

- apprestamenti, infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva necessari, in relazione alla specificità dell’opera ed alla sua localizzazione;

- misure di prevenzione dei rischi derivanti dalla presenza simultanea e successiva di più imprese e/o lavoratori autonomi;

- prescrizioni operative specifiche, correlate alla complessità dell’opera ed alle eventuali fasi critiche;

- disciplina del rapporto temporale tra le varie fasi di lavoro;

- disciplina dell’utilizzo comune di infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva da parte di vari soggetti;

- modalità di cooperazione e coordinamento delle attività e reciproca informazione tra le varie imprese e/o lavoratori autonomi.

Questo significa costringere "culturalmente" i coordinatori in fase progettuale ad uscire dal ruolo di meri spingibottoni di software, e sviluppare una cultura progettuale della sicurezza di cui il nostro sistema tecnico e scientifico è strutturalmente carente. Di particolare importanza sono anche le modifiche apportate nel primo comma dell'articolo 12. Infatti, sebbene i contenuti presenti nei primi tre periodi del comma sono sostanzialmente invariati, particolare rilevanza assume invece la condizione per cui i costi evidenziati nel piano, relativi alle procedure, agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme di prevenzione durante l’esecuzione dei lavori, non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Questa indicazione di "vincolo al non ribasso" era già stata deliberata per gli appalti di lavori pubblici, all’art.31, comma 2, della legge n.109/94; ciò costituisce un’importante affermazione di principio, anche se, in fase di esame delle offerte, rimane ancora ampia la diversità degli approcci tecnici con cui si può arrivare alla determinazione dei costi. Operativamente però il famigerato valore aggiunto per le imprese derivante dagli "sconti sulla sicurezza" viene escluso dal funzionamento complessivo del nuovo sistema della convenienza e remuneratività delle offerte, fondato sulla pianificazione "a priori" della sicurezza e sulla rara possibilità di verifica da parte del direttore dei lavori che quanto previsto nei piani fosse poi effettivamente realizzato. Oltre ai piani del Committente, ulteriori specifiche vengono date per il piano delle Imprese; infatti, il POS delle stesse deve contenere, come strumento di pianificazione complementare e di dettaglio del piano di coordinamento, le misure di prevenzione dei rischi specifici relativi ai lavori svolti nel cantiere, colmando gli spazi che il PSC non può che lasciare alle scelte autonome degli imprenditori (sia tecnologiche che organizzative e/o gestionali). Questo significa che il PSC non potrà avere più nessuna giustificazione nell'appesantimento apportato da elementi non pertinenti (a volte, nelle operazioni di rifacimento dei solai e delle strutture di abitazioni al sesto o settimo piano si ritrovano le fasi lavorative degli "scavi"), sempre nella logica "ad abundantiam" che ne svalutano il valore fondamentale di strumento di comunicazione, evidenziando la carenza tecnica e culturale di chi li produce (la tendenza ad abbondare è tipica di chi non conosce e quindi, invece di apprendere e capire, preferisce trincerarsi dietro l'enorme massa di inutile carta che produce). Infine, sempre per quel che riguarda le modifiche al comma primo, l’art.22 del nuovo decreto prevede il coordinamento con la legge n.109/94, stabilendo che il regolamento di attuazione dell’art.31 della stessa sarà quello che definirà i contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e la modalità di stima dei costi della sicurezza, sia per gli appalti pubblici che per quelli privati. E' questo un elemento qualitativo nelle procedure di modifica delle leggi italiane, e che finalmente elimina la carenza di coordinamento tra leggi che, seppur da presupposti diversi, attengono allo stesso ambito ed oggetto (sarebbe stato oltre modo offensivo per il legislatore insistere tanto perché tutti vadano verso il coordinamento, senza poi attuarlo per quello che è di sua competenza!!). I commi successivi dell'articolo 12 completano quanto di nuovo viene introdotto sia nella legge che nello specifico articolo. Infatti, nel secondo comma, come già previsto dal comma 2 dell’art.31 sopra richiamato, il piano di sicurezza e di coordinamento viene assunto a parte integrante del contratto di appalto, non solo per quelli pubblici, ma anche e soprattutto per quel che riguarda la trattativa privata. Di analoga portata le disposizioni del terzo comma che, partendo dalle nuove disposizioni tecniche e di responsabilità, obbliga i Datori di lavoro delle Imprese esecutrici ed i Lavoratori autonomi ad attuare quanto previsto nel PSC e nel POS da loro stessi prodotto. Questa, sebbene possa sembrare ovvia, porta invece con se una chiara demarcazione di quelli che sono gli obblighi e le funzioni operativi del Coordinatore in fase di esecuzione e del Direttore tecnico di cantiere dell'impresa. Infatti, sempre nell'articolo 31 della "Merloni ter", al comma 2 il legislatore così si esprime: […] Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.[…]. Questo significa che il compito di far si che il ponteggio sia montato a norma, lo scavo dotato della adeguata pendenza o sbadacchiatura, o che i macchinari adottati siano quelli corretti per la tipologia di ambiente del cantiere, è del Direttore tecnico di cantiere dell'impresa; questo perché sono disposizioni che l'impresa stessa ha formulato nel suo piano operativo. La verifica dell'avvenuta applicazione sarà poi del coordinatore in fase di esecuzione.

Art.13 - Obblighi di trasmissione

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1. Nei lavori la cui entità complessiva presunta sia superiore a 30.000 uomini/giorni, fermo restando l'obbligo di redazione del piano di cui all'art.12, primo comma, il coordinatore per la progettazione redige o fa redigere, all'atto della progettazione e comunque prima della fase di richiesta di presentazione delle offerte per l'esecuzione dei lavori da parte delle imprese appaltatrici, anche un piano generale di sicurezza nel quale sono definiti, in relazione al cantiere interessato, almeno i seguenti elementi:

a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;

b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;

c) servizi igienico-assistenziali;

d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;

e) viabilità principale di cantiere;

f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;

g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;

i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;

l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto;

m) misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori in galleria;

n) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;

o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;

p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;

q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art.14;

r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art.5, primo comma, lettera c);

s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano;

t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione infortuni, può, con proprio decreto, modificare e integrare l'elenco degli elementi di cui al primo comma; per il settore pubblico, tale decreto si applica fino all'emanazione del regolamento di cui all'art.31 della legge 11 Febbraio 1994, n. 109.

3. Il piano generale di sicurezza è trasmesso a cura del committente a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.

1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.

2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.

3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

Modifica completa dell'articolo 13, che inizialmente riguardava il Piano generale di sicurezza, mentre nella nuova versione è relativo agli obblighi di trasmissione del Piano di sicurezza e coordinamento e del Piano operativo di sicurezza. La necessità di meglio specificare l'obbligo di trasmissione dei piani nasce dalle solite, futili, discussioni intorno alle procedure derivanti dall'interpretazione soggettiva della legge, spesso legata ad intenzione di frenarne l'applicazione più che contribuirne allo sviluppo. Infatti, la logica razionale vorrebbe che, se un qualsiasi soggetto produce un piano mirato a coordinare altri soggetti, il passaggio successivo è che lo fornisca ai "coordinati" al fine di esplicitarne quali sono le sue intenzioni. Nonostante l'evidenza logica del passaggio, causa una non chiara formulazione lessicale della legge, molti "esperti" giuridici hanno avanzato da più parti i dubbi circa l'obbligatorietà di trasmissione del piano (questo perché, nella versione precedente, per il Piano generale di sicurezza era espressamente previsto, non altrettanto per il Piano di coordinamento). Di conseguenza, il legislatore ha ritenuto necessario ben precisare gli obblighi di trasmissione dei piani alle Imprese che dovranno partecipare al cantiere. In particolare, al comma primo si esplicita come il Committente o il Responsabile dei lavori debbano trasmettere il PSC a tutte le Imprese invitate a presentare le offerte per l’esecuzione dei lavori. Onde evitare ulteriori "interpretazioni dubitative", nello stesso comma viene precisato che, nel caso di appalto di opera pubblica, deve considerarsi trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto. Il comma 2 si occupa invece del versante delle Imprese; è infatti compito dell’aggiudicataria la trasmissione del PSC alle altre imprese esecutrici, ed ai lavoratori autonomi impegnati nel cantiere. Infine, nel comma terzo, viene specificato che, ciascuna Impresa esecutrice trasmette il proprio POS al Coordinatore per l’esecuzione il quale, come previsto dall’art.5, lettera b), deve verificarne l’idoneità. Per gli appalti pubblici l’art.31, comma 1-bis, della legge n.109/94, prevede che il POS sia consegnato entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori.

Art.14 - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

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1. Nei casi di cui agli artt.12 e 13 ciascun datore di lavoro consulta preventivamente i rappresentanti per la sicurezza sui piani ivi previsti; tali rappresentanti hanno il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani di cui agli artt.12 e 13 e di formulare proposte al riguardo.

2. I rappresentanti per la sicurezza sono consultati preventivamente sulle modifiche significative da apportarsi ai piani di cui agli artt.12 e 13.

1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano.

2. Il rappresentante per la sicurezza può formulare proposte al riguardo.

Per quel che riguarda la consultazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sebbene venga sostituito il primo comma, non si riscontrano modifiche sostanziali, ma ancora una volta precisazioni, onde evitare ripetuti "dubbi interpretativi". Viene infatti resa esplicita la condizione, ovviamente implicita nel testo precedente, che la consultazione del Rappresentante per la sicurezza deve precedere l’accettazione del PSC e delle eventuali modifiche significative apportate successivamente dal Coordinatore per l’esecuzione. Viene infine ribadita la possibilità per il Rappresentate per la sicurezza di esprimere proposte in merito al piano di coordinamento. Da questa precisazione, così come è stato fatto per il livello culturale dei Coordinatori, anche per il Rappresentate per la sicurezza è necessaria una maggiore azione di crescita culturale e tecnica; infatti se già per i professionisti è a volte difficile giungere ad una chiara interpretazione delle disposizioni tecniche ed operative di un piano, ci si può immaginare quale deve essere la difficoltà per un non tecnico nel decifrare la mole di carta che per ogni cantiere gli si può presentare davanti (oltre ovviamente alla difficoltà del reperimento del tempo necessario). Ecco quindi che le opportunità concesse al Rappresentante da questo articolo non possono che spronare verso una maggiore qualificazione permanente e continua degli RLS, in modo da renderli in grado di poter effettivamente partecipare al processo di prevenzione non solo per la loro indubbia esperienza di cantiere, ma anche per la preparazione culturale che il nuovo sistema legislativo sulla sicurezza fa divenire necessaria. Ed è in quest'ottica che assume maggiore forza ed efficacia il ruolo effettivamente operativo del Sindacato, delle Scuole edili, degli Organismi paritetici di formazione.

 


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