Art.16 - Modalità di attuazione della valutazione del rumore
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1. L'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore può essere calcolata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni. 2. Sul rapporto di valutazione va riportata la fonte documentale a cui si è fatto riferimento. 3. Nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni e compiti che comportano una variazione notevole dell'esposizione quotidiana al rumore da una giornata lavorativa all'altra può essere fatto riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente normativa, al valore dell'esposizione settimanale relativa alla settimana di presumibile maggiore esposizione nello specifico cantiere, calcolata in conformità a quanto previsto dall'art.39 del decreto legislativo 15 Agosto 1991, n.277.
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1. L'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore può essere calcolata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni. 2. Sul rapporto di valutazione di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.277, va riportata la fonte documentale a cui si è fatto riferimento. 3. Nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni e compiti che comportano una variazione notevole dell'esposizione quotidiana al rumore da una giornata lavorativa all'altra può essere fatto riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente normativa, al valore dell'esposizione settimanale relativa alla settimana di presumibile maggiore esposizione nello specifico cantiere, calcolata in conformità a quanto previsto dall'art.39 del decreto legislativo 15 Agosto 1991, n. 277. |
Anche in questo caso una modifica non sostanziale dell'articolo 16 (Modalità di attuazione della valutazione del rumore) dovuta sempre alle innumerevoli "interpretazioni dubitative" che nel corso degli anni di applicazione della direttiva cantieri sono state formulate da più parti. In particolare, l'unica modifica apportata è quella relativa alla chiara esplicitazione che, le modalità di valutazione del rumore fanno riferimento all'articolo 40 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e che la fonte documentale da cui stimare i livelli di esposizione al rumore dei lavoratori impegnati nello specifico cantiere, deve essere adeguatamente documentata.
Art.17 - Modalità attuative di obblighi particolari
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1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore all'anno, l'adempimento di quanto previsto dall'art. 14 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 626/1994, salvo motivata richiesta del rappresentante per la sicurezza. 2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore a 6 mesi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626/1994, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro, in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, può essere sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame dei piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. 3. Fermo restando l'art. 22 del decreto legislativo n. 626/1994, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria. 4. I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall'art. 4, quinto comma, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994. |
1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 uomini-giorno, l'adempimento di quanto previsto dall'art.14 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'art.11 del decreto legislativo n. 626 del 1994, salvo motivata richiesta del rappresentante per la sicurezza. 2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 uomini-giorno, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro, in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, può essere sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame dei piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. 3. Fermo restando l'art.22 del decreto legislativo n. 626 del 1994, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria. 4. I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall'art.4, quinto comma, lettera a), del decreto legislativo n. 626 del 1994. |
Ulteriori specifiche di chiarimento anche per l'articolo 17 (modalità attuative di obblighi particolari), in cui i commi primo e secondo sono stati modificati, mentre i commi terzo e quarto sono rimasti invariati. In particolare, per quel che riguarda il primo comma, viene chiarito che la consultazione del Rappresentante per la sicurezza, per quei cantieri la cui durata presunta sia pari a 200 giorni lavorativi, se eseguita in conformità a quanto previsto dall’art.14 del 494/96, va a sostituire la riunione periodica di prevenzione prevista all’art.11 del D.lgs n.626/94. Sulla stessa linea le modifiche al comma secondo, dove viene modificata dai sei mesi iniziali ai 200 giorni lavorativi la durata presunta dei lavori al di sotto della quale il medico competente non è tenuto a visitare il cantiere, potendosi invece impegnare nell’esame del Piano di sicurezza e coordinamento di cantieri con analoghe caratteristiche. In questo caso cioè si tende a semplificare le procedure di controllo sanitario per i lavoratori per quei cantieri le cui caratteristiche di durata ed equipollenza nelle funzioni lavorative siano tali da non presentare anomalie che possano incidere negativamente sulla salute dei lavoratori in esso impegnati.
Art.20 - Sanzioni relative agli obblighi dei committenti o dei responsabili dei lavori
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1. Il committente e il responsabile dei lavori sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli artt. 3, commi 1, secondo periodo, 3 e 4; 4, primo comma; 5, primo comma, lettere a), b) e c); b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli artt. 3, ottavo comma; 5, primo comma, lettera d); 11, primo comma; 13, terzo comma. |
1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire 3 milioni a lire 8 milioni per la violazione degli articoli 3, commi 1, secondo periodo, 3, 4, 4-bis; 6, comma 2; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni per la violazione dell'articolo 3, comma 8, lettera a); c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 6 milioni per la violazione degli articoli 11, comma 1; 13, comma 1. |
Particolare importanza è stata data dal legislatore alle modifiche relative alle sanzioni per i diversi soggetti coinvolti nella sicurezza in cantiere. In particolare, per quel che riguarda l’articolo 20, cioè le sanzioni relative agli obblighi dei Committenti e dei Responsabili dei lavori, quest'ultimo articolo è stato integralmente sostituito. Le lettere a) e b) sono state modificate coerentemente con le modifiche apportate alle norme istitutive dei nuovi obblighi, mentre con la lettera c) viene prevista la sanzione amministrativa pecuniaria per due violazioni in precedenza sanzionate penalmente:
1 - inosservanza agli obblighi di notifica preliminare agli organi di vigilanza;
2 - trasmissione del Piano di sicurezza e coordinamento alle Imprese invitate a presentare le offerte.
E' da segnalare che la costituzione di ipotesi di illecito amministrativo, relativamente all’inadempienza a disposizioni di natura documentale, ha già un precedente nel D.lgs n.626/94.
Art.21 - Contravvenzioni commesse dai coordinatori
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1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell'art. 4, primo comma. 2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell'art. 5, primo comma, lettere a), b), c) ed e); b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dell'art. 5, primo comma, lettera d). |
1. Il coordinatore per la progettazione è punto con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire 3 milioni a lire 8 milioni per la violazione dell'articolo 4, primo comma. 2. Il coordinatore per l'esecuzione è punito: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire 3 milioni a lire 8 milioni perla violazione dell'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) ed f) e comma 1-bis; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni per la violazione dell'articolo 5, primo comma, lettera d). |
In questo articolo, relativo alle contravvenzioni per le inadempienze commesse dai Coordinatori, il comma 1 è rimasto invariato, mentre il secondo comma è stato modificato per quel che riguarda la lettera a). Quest'ultima è stata variata introducendo la sanzione nei confronti del Coordinatore per l’esecuzione quando questi non si attenga all’obbligo stabilito dall’art.5, lettera f), relativo alla sospensione delle singole fasi lavorative nel caso nel cantiere ci si trovi di fronte ad un pericolo grave e imminente, però direttamente riscontrato. Analoga sanzione viene stabilita nei confronti del Coordinatore per la fase progettuale che, incaricato ai sensi del comma 4-bis dell’articolo3, non redige invece il Piano di sicurezza e di coordinamento.
Art.22 - Sanzioni relative agli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
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1. I datori di lavoro sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli artt.9, primo comma, lettera a), e 12, terzo comma; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli artt.12, quarto comma, e 14, commi primo e secondo. |
1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i proposti che dirigono o sovraintendono le attività delle imprese stesse, sono tenute all'osservanza delle pertinenti disposizioni del presente decreto. 2. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 2 a cinque milioni per la violazione dell'articolo 14, comma 1, primo periodo. 3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire 3 milioni a lire 8 milioni per la violazione degli articoli 9, comma 1, lettera a); 12, comma 3; b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 6 milioni per la violazione degli articoli 12, comma 4; 13, comma 2 e 3. 4. I preposti sono puniti con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 2 milioni per la violazione degli articoli 9, comma 1, lettera a); 12, comma 3. |
Sostanziali modifiche per quel che riguarda le sanzioni relative agli obblighi dei Datori di lavoro, dei Dirigenti e dei Preposti, tanto da aver completamente sostituito l'intero articolo, prevedendo sanzioni anche a carico dei Dirigenti e dei Preposti oltre che per il Datore di lavoro. Le sanzioni sono previste ad esclusivo carico dei Datori di lavoro quando ci si venga a trovare di fronte all’inosservanza dell’obbligo di consultazione preventiva del Rappresentante per la sicurezza, così come previsto dall’art.14; questo significa che tale funzione non è passibile di delega, analogamente a quanto previsto dall’art.89 del D.lgs 626/94. E' da segnalare la non sanzionabilità della violazione dell’obbligo di redigere il Piano operativo di sicurezza, previsto dall’art.9, comma 1, lettera e-bis). Questo piano è per altro assimilato al documento di valutazione dei rischi di cui all’art.4, comma 2, del D.lgs n.626/94; di conseguenza, la sanzione relativa alla mancata redazione del piano, coincide con quella prevista, a carico del solo datore di lavoro, dall’art.89, comma 1, dello stesso D.lgs n.626/94. Per quel che riguarda le altre violazioni previste nel decreto, si assiste ad una sostanziale equiparazione dei Datori di lavoro con i Dirigenti. Questo vuol dire che, nel caso in cui il Datore di lavoro abbia conferito una delega valida per la direzione del cantiere, la responsabilità della mancata attuazione delle prescrizioni operative elaborate dai Piani di coordinamento ed operativi, e della violazione dell’art.9, comma 1, lettera a), viene attribuita al Dirigente incaricato. Della stessa natura la lettera b) del comma 3, che trasforma in illecito amministrativo la violazione degli obblighi documentali di cui all’art.12, comma 4, e dell’art.13, commi 2 e 3. Per quel che riguarda i Preposti, il quarto comma è mirato a sanzionare questi ultimi, in quanto titolari di funzioni di sorveglianza, per l’inadempienza ai compiti loro attribuiti ai fini dell’attuazione dei piani e per l’inosservanza della disposizione di cui all’art.9, comma 1, lettera a).
Art.23 - Contravvenzioni commesse dai lavoratori autonomi
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1. I lavoratori autonomi sono puniti con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un milione e duecentomila per la violazione degli artt. 7, primo comma, e 12, terzo comma. |
1. I lavoratori autonomi sono puniti con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 300 mila a lire 1 milione per la violazione degli articoli 7, comma 1, e 12, comma 3. |
Non vi sono modifiche sostanziali all'articolato delle sanzioni che riguarda i Lavoratori autonomi. L'unica modifica apportata consiste nell'aver diversificato l'importo dell’ammenda prevista per il non rispetto delle disposizioni generali di sicurezza, e quelle relative all'uso di dispositivi di protezioni individuale.
Art.23 bis - Estinzione delle contravvenzioni
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Alle contravvenzioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettere a), b); 21, commi 1 e 2; 22, commi 2, 3, lettera a), e 4; 23, comma 1, si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. |
E’ un nuovo articolo introdotto nella precedente numerazione del 494/96. Questa integrazione colma una lacuna del testo originario che, non avendolo espressamente stabilito, rendeva inapplicabile alle contravvenzioni di cui agli articoli 20, 21, 22 e 23, la speciale procedura prevista dal D.lgs n.758/94 in caso di accertamento di violazione delle norme obbligatorie di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda.
Art.25 - Entrata in vigore
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1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 24 Marzo 1997. |
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 24 Marzo 1997. |
L'articolo 25, relativo alla tempistica dell'entrata in vigore non ha subito modifiche formali. Sono invece precisate le variazioni alla data generale. Infatti, successivamente alla data di entrata in vigore del nuovo decreto di modifica, si configureranno due ipotesi, a seconda che sia stata conclusa o meno la fase di progettazione:
- cantieri a cui devono essere applicate le disposizioni del D.lgs n.494/96 nella versione originaria;
- cantieri soggetti alle disposizioni del D.lgs n.494/96 modificato ed integrato.
Infatti l’articolo 25 del nuovo decreto di modifica stabilisce che le disposizioni in esso contenute devono essere applicate nei casi in cui, alla data di entrata in vigore, non si sia conclusa la fase di progettazione. Lo stesso articolo, inoltre, fornisce le coordinate per individuare i cantieri non ancora soggetti alle norme del D.lgs n.494/96, precisando che se l’incarico di progettazione esecutiva è stato affidato prima del 24 marzo 1997, data di entrata in vigore del D.lgs n.494/96, ed alla data di entrata in vigore del nuovo decreto è stata conclusa la fase di progettazione, deve essere applicata la normativa vigente al momento dell’incarico. Per individuare le condizioni di applicabilità delle normative in argomento viene stabilito che la fase di progettazione si intende conclusa:
a) nel caso di appalti pubblici, con l’approvazione del progetto esecutivo;
b) negli altri casi, con la presentazione alle autorità competenti delle prescritte istanze per l’esecuzione dei lavori;
c) per i lavori di manutenzione, alla data dell’atto di affidamento dei lavori stessi.