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Ambiente e Lavoro Toscana
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ALLEGATO I

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Elenco dei lavori edili o di genio civile di cui all'articolo 2, lettera a)

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono inoltre lavori edili o di genio civile gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati, la ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento, la riparazione, lo smantellamento, il consolidamento, il ripristino e il montaggio e smontaggio di impianti che comportano lavori di cui al primo comma o all'allegato II.

Elenco dei lavori edili o di genio civile di cui all'articolo 2, lettera a)

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegnerai civile, le opere di bonifica, sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono inoltre lavori edili o di ingegneria civile gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione dei lavori edili o di ingegneria civile.

L’allegato I è stato sostituito. Il nuovo elenco inserisce nel punto 1 i termini ristrutturazione o equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o risanamento, legandole alle opere fisse, permanenti e temporanee, le parti strutturali degli impianti elettrici, e limita alla parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Nel punto 2 è eliminata la parte riferita agli impianti e sono inclusi tra i lavori di costruzione edile e di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le modifiche apportate eliminano i dubbi interpretativi sollevati dall’elenco precedente, in particolare per il contenuto del punto 2. Rimangono invece i dubbi interpretativi relativamente ai termini delle parti strutturali, peraltro riferiti esclusivamente agli impianti elettrici e non anche agli altri impianti destinati all’equipaggiamento delle opere fisse, temporanee o mobili.

 

ALLEGATO II

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Versione coordinata

Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'articolo 11, comma 1

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m. 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.

2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.

3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.

4. Lavori in prossimità di linee elettriche in tensione.

5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.

6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.

7. Lavori subacquei con respiratori.

8. Lavori in cassoni ad aria compressa.

9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.

10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'articolo 11, comma 1

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m. 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.

2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.

3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.

4. Lavori in prossimità di linee aeree a conduttori nudi in tensione.

5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.

6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.

7. Lavori subacquei con respiratori.

8. Lavori in cassoni ad aria compressa.

9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.

10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

L'Allegato II, relativo ai lavori comportanti rischi particolari è rimasto sostanzialmente immutato, se non per una specificazione relativa ad un'unica voce; infatti, la modifica fa riferimenti esclusivamente alla precisazione relativa al punto 4, per i lavori eseguiti in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione. Il legislatore non è invece intervenuto nel meglio chiarire le condizioni di particolarità del rischio nelle situazioni in cui non è invece chiara l'interpretazione. In particolare non sono stati definiti i criteri di valutazione dei rischi di seppellimento o di sprofondamento (h> 1,5 m), o di caduta dall’alto (h>2m). Sarebbero invece serviti elementi di valutazione per il coordinatore meno generici e, pertanto, meno soggetti ad interpretazioni discordanti.

 


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