Ambiente e Lavoro Toscana (ALT)


Circolare Ministeriale Direttiva Cantieri

Circolare n. 73 del maggio 1997 diramata dal ministero del Lavoro, avente per oggetto il "Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili: ulteriori chiarimenti interpretativi del decreto legislativo 494/96 e del decreto legislativo 626/94.

 

 

TESTO DELLA CIRCOLARE.

Si fa seguito alla circolare n. 41/97 per fornire ulteriori chiarimenti interpretativi del Dlgs 494/96.

 

  1. APPLICABILITÀ DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE DELL’ARTICOLO 19 AI COSIDDETTI DIRETTORI DEI LAVORI.
  2. In linea di principio è da tener presente che , ai sensi dell’articolo 1662 del Codice civile, i direttori dei lavori svolgono, per conto dei committenti, la funzione di verifica dell’esecuzione dei lavori in corso d’opera ai fini dell’applicazione da parte degli appaltatori delle clausole contrattuali e delle regole d’arte. Poiché nei contratti di appalto viene concordato espressamente anche il rispetto da parte delle ditte appaltatrici delle norme di sicurezza vigenti nell’ordinamento giuridico oltre che delle regole dell’arte, i direttori dei lavori in grado di dimostrare di aver svolto tale funzione, per almeno quattro anni, alla data del 24 marzo 1997, usufruiscono della norma transitoria di cui all’articolo 19 del decreto in oggetto e, quindi, possono beneficiare della riduzione a 60 ore della durata del corso di formazione di cui all’articolo 10, comma 2.

     

  3. TRASMISSIONE DEI PIANI DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO.
  4. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), in fase di progettazione esecutiva dell’opera, e comunque prima della richiesta di presentazione dell’offerta, il coordinatore ha il compito di redigere i piani di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12 o il piano generale di sicurezza di cui all’articolo 13. Poiché tale obbligo individua precisamente la presentazione delle offerte come fase successiva alla redazione dei piani di sicurezza di cui agli articoli 12 e 13, ne deriva che tali piani di sicurezza devono essere trasmessi, a cura del committente, a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori.

     

  5. ARTICOLI 9 E 22.
  6. Gli articoli 9 e 22 stabiliscono, rispettivamente, obblighi e sanzioni a carico dei datori di lavoro appaltatori. In virtù del "principio di specialità", affermato in via generale in giurisprudenza, e in assenza di precisa previsione di non delegabilità, tali obblighi e le relative sanzioni sono riferite anche ai dirigenti, qualora siano state loro delegate precise attribuzioni e competenze al riguardo.

     

  7. ARTICOLO 3, COMMA 3, LETTERA A).
  8. La lettera a) dell’articolo3, comma 3, individua uno dei casi in cui il committente è obbligato a nominare il coordinatore per la progettazione; in particolare individua il caso "dei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche se non contemporanea se l’entità presunta del cantiere è superiore a 100 uomini/giorni". Al riguardo va precisato che la locuzione "anche se non contemporanea" è un inciso che si riferisce alla "presenza di più imprese" e, non un ulteriore fattispecie che si aggiungerebbe alla "presenza di più imprese" a prescindere dai 100 uomini/giorni. Tale ultima ipotesi è stata prospettata come possibile a causa della mancanza di una virgola dopo la parola "contemporanea". Al contrario, l’interpretazione diramata con la presente circolare, secondo cui la locuzione "anche se non contemporanea" è un semplice inciso di specificazione riferito alla presenza di più imprese, è suffragata dalla considerazione che ciascuna lettera del richiamato comma 3 contempla un’unica ipotesi.

     

  9. ARTICOLO 11, COMMA1, LETTERA A).
  10. L’ipotesi di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a) si caratterizza e si differenzia dall’ipotesi della lettera b) per la modalità operativa del cantiere la quale prevede la presenza contemporanea di più di 20 lavoratori per tutti i 30 giorni lavorativi; ciò in quanto la "e" congiunge e non disgiunge le due fattispecie di 30 giorni lavorativi e di 20 lavoratori. Infatti, nell’altra ipotesi di cantieri la cui entità presunta è di 500 uomini/giorni non è previsto un numero minimo di lavoratori contemporaneamente presenti nel cantiere stesso. Si fa seguito alla circolare n. 28/97 per fornire ulteriori chiarimenti interpretativi del Dlgs 626/94 e successive modifiche.

     

  11. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI – ARTICOLO 48, COMMA 2, ALLEGATO VI.
  12. L’articolo 48, comma 2, stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di adottare misure organizzative o mezzi adeguati per ridurre il rischio derivante dalla movimentazione manuale dei carichi, tenendo conto degli elementi forniti dall’allegato VI. Tale allegato prevede, in particolare, i casi in cui la movimentazione manuale può comportare i rischi, tra l’altro, di lesioni dorso – lombari. Tra questi casi è previsto quello dei carichi "troppo pesanti" esplicitati con l’indicazione numerica di 30 kg. Appare evidente che tale riferimento non introduce un divieto di movimentazione manuale dei carichi superiori a 30 kg, bensì, semplicemente, una soglia a partire dalla quale il datore di lavoro deve adottare comunque misure organizzative o mezzi adeguati per ridurre i rischi di lesione dorso – lombare e deve sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 16.

     

  13. REGISTRO INFORTUNI.
  14. Con circolare n. 28/97 è stato chiarito che anche dopo l’entrata in vigore del Dlgs n. 626/94 la circolare n. 537 del 3 febbraio 1959 conserva validità in riferimento alle modalità di tenuta del registro infortuni. Pertanto rimane valido, come già affermato in detta circolare, che "nel caso particolare di imprese che inviano lavoratori fuori provincia per un limitato periodo di tempo, quali, ad esempio, le imprese che provvedono alla installazione di impianti o le imprese stradali, i cui lavori comprendono territori di più province limitrofe e altri casi del genere, il Registro potrà essere tenuto nella sede dell’azienda ancorché questa sia ubicata fuori della provincia nelle quale si svolge il temporaneo esplicamento dei lavori".

     

  15. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE – ART. 8.

In merito all’individuazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 8, in particolare per quanto attiene alle fattispecie previste dal comma 5 dell’articolo stesso, si precisa quanto segue. Nelle ipotesi di più unità produttive, tutte afferenti a una unica azienda centrale, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere individuato, per dette unità produttive, nel responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’azienda centrale. A maggior ragione, tale principio trova attuazione nell’ipotesi di distaccamenti territoriali afferenti a un’unica azienda.

 

 


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