Ambiente e Lavoro Toscana (ALT)  

P. d. L. Legge quadro in materia di Lavori Pubblici

(art. 31 Piani di Sicurezza)
 

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del Lavoro e della Previdenza sociale, della Sanità e dei Lavori Pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di sicurezza dei cantieri edili in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1988, 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992, e alla relativa normativa nazionale di recepimento. (Inalterato)
 

 
 35.All'articolo 31 della legge 109, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore, od il concessionario redige e consegna all'amministrazione aggiudicatrice:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494;

b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).
 

1-ter Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il piano di sicurezza sostitutivo e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1-bis, vengono redatti ai sensi del comma 8 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
 

36. All'articolo 31 della legge 109, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano generale di sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 1-bis, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri non sono soggetti al ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore dei cantieri vigila sull'osservanza dei vari piani di sicurezza.

2-bis. Le imprese esecutrici prima dell'inizio dei lavori, ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso; in tale ultima ipotesi le imprese esecutrici hanno diritto al riconoscimento di eventuali maggiori costi.

3. I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma1, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 1-bis, sono nulli. I contratti in corso alla medesima data, se privi di piano operativo di sicurezza, di cui alla lettera c) del comma 1-bis, sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1".

4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9,11, e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (64), la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici è determinata dal complessivo numero di lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali. (inalterato)

37. All'articolo 31 della legge n. 109, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa è equiparato all'appaltatore."
 
 


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