1. Ai finidell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 41% delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n.1), del Codice civile, nonché per la realizzazione di interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.457, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze.
Tra le spese sostenute sono comprese quelle di
progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle
opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge
5 marzo 1990, n.46, per quanto riguarda gli impianti elettrici e delle
norme Uni-Cig, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.1083, per gli impianti
a metano.
La stessa detrazione, con le medesime condizioni
e i medesimi limiti, spetta per gli interventi relativi alla realizzazione
di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune,
alla eliminazione di barriere architettoniche, alla realizzazione di opere
finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento
acustico, al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo
all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili
di energia, nonché all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione
di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti
strutturali.
Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione
di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle
parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente
e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono
essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità
immobiliari.
Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono
cumulabili con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto
di vincolo ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni,
ridotte della misura del 50 per cento.
2. La detrazione stabilita dal comma 1,
è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute
le spese nei quattro periodi d'imposta successivi.
E' consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione
in dieci quote annuali costanti di pari importo.
3. Con decreto del ministro delle Finanze
di concerto con il ministro dei Lavori pubblici, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono stabilite le modalità
di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonchè
le procedure di controllo, da effettuare anche mediante l'intervento di
banche, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale
e contributiva, ovvero mediante l'intervento delle aziende unità
sanitarie locali, in funzione dell'osservanza delle norme in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri,
previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n.626 e 14 agosto 1996,
n. 494, e successive modificazioni e integrazioni, prevedendosi in tali
ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione.
Le detrazioni di cui al presente articolo sono ammesse per edifici
censiti all'ufficio del Catasto o di cui sia stato richiesto l'accatastamento
e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (Ici) per l'anno
1997, se dovuta.