Ambiente e Lavoro Toscana (ALT)  

Finanziaria 1998

(Titolo I, Capo I, Articolo 1: Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio)
 

1. Ai finidell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 41% delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n.1), del Codice civile, nonché per la realizzazione di interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.457, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze.

Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n.46, per quanto riguarda gli impianti elettrici e delle norme Uni-Cig, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.1083, per gli impianti a metano.
La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, alla eliminazione di barriere architettoniche, alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali.

Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, ridotte della misura del 50 per cento.
 

2. La detrazione stabilita dal comma 1, è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese nei quattro periodi d'imposta successivi.
E' consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti di pari importo.
 

3. Con decreto del ministro delle Finanze di concerto con il ministro dei Lavori pubblici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonchè le procedure di controllo, da effettuare anche mediante l'intervento di banche, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, ovvero mediante l'intervento delle aziende unità sanitarie locali, in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n.626 e 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni e integrazioni, prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione.
Le detrazioni di cui al presente articolo sono ammesse per edifici censiti all'ufficio del Catasto o di cui sia stato richiesto l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (Ici) per l'anno 1997, se dovuta.
 


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