Allegato I, p.2 - Definizione di "impianti".
Il termine "impianti", di cui all'allegato I,
p.2, deve essere riferito agli impianti tecnologici asserviti a opere edili
o di genio civile, e non anche a impianti connessi alla produzione industriale,
agricola o di servizi.
Una diversa interpretazione, che includesse in
tale termine tutti gli impianti a prescindere dalla loro connessione con
opere edili o di genio civile, amplierebbe irragionevolmente il campo di
applicazione del decreto legislativo n. 494/96 che, al contrario, ha trasposto
nell'ordinamento giuridico italiano la sola direttiva particolare relativa
ai "cantieri temporanei o mobili", ossia la direttiva 24/6/92 n.92/57 Cee.
L'impossibilità sotto il profilo giuridico
di una simile eventuale estensione deriva dal fatto che, mentre è
stato possibile, nell'ambito del settore dei cantieri edili o di genio
civile, individuare prescrizioni anche più restrittive di quelle
contenute nella direttiva, certamente non sarebbe possibile estendere quella
normativa ad altri settori, quali per esempio la produzione industriale
o agricola o di servizi, settori per i quali l'Unione Europea ha emanato
altre direttive generali o particolari, che sono state regolarmente tutte
recepite nel nostro ordinamento giuridico.
Tanto ciò è vero, che nell'allegato
I della direttiva in questione l'elenco dei lavori da considerarsi edili
o di genio civile, anche se solo esemplificativo, contiene esempi tutti
stettamente collegati a lavori, rientranti nel settore delle costruzioni,
e il termine "impianti" non è neanche presente.
D'altra parte, al riguardo va tenuta presente
anche la circostanza che specifici obblighi di tutela a carico dei datori
di lavoro committenti sono stabiliti anche nel decreto legislativo 626/94,
all'articolo 7, il quale impone azioni congiunte di informazione, cooperazione
e coordinamento, sia carico dei datori di lavoro committenti, sia a carico
dei datori di lavoro appaltatori e dei lavoratori e dei lavoratori autonomi,
e tale normativa trova senz'altro applicazione anche alle attività
di manutenzione degli impianti di produzione industriale, agricola o di
servizi.
Lavori edili effettuati direttamente con
proprio personale dipendente, senza ricorso all'appalto
Ove i lavori o le attività individuate
negli allegati I e II del decreto legislativo n. 494/96, vengano effettuati
dal datore di lavoro, esclusivamente con proprio personale dipendente,
le disposizioni del decreto legislativo 494/96, non sono applicabili
poiché in tale caso il soggetto in questione non assume il ruolo
di committente, bensì unicamnte quello di datore di lavoro.
pertanto le normative di riferimento sono quelle
contenute nel decreto legislativo n. 626/94 e nelle disposizioni speciali
di settore di volta in volta applicabili.
Allegato I, p. 1 - Attività di sistemazione
forestale
Ai fini dell'individuazione delle attività
forestali rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo
n. 494/96 va chiarito che tali attività sono solo quelle assimilabili
a operazioni proprie dei cantieri edili o di genio civile, quali per esempio
la costruzione di manufatti, per la sistemazione di corsi d'acqua, la pulizia
di alvei, l'apertura di strade ecc.
Articolo 3, comma 3
Nell'ambito delle ipotesi di cui all'articolo
3, commi 3 e 4, il committente è obbligato a designare il coordinatore
per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione e, correlativamente,
è tenuto al rispetto di tutti gli altri obblighi conseguenti a tale
designazione, tra i quali l'elaborazione dei piani di sicurezza.
Al di fuori di dette ipotesi, a carico del committente
rimangono esclusivamente gli obblighi di cui all'articolo 3, comma 1 del
decreto legislativo n. 494/96 e quelli di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo n. 626/94, nel caso in cui il committente sia contemporaneamente
datore di lavoro e affidi ad un appaltatore l'esecuzione di un'opera all'interno
della propria realtà operativa.
Sempre al di fuori delle suddette ipotesi, a
carico degli appaltatori rimangono applicabili gli obblighi derivanti dall'articolo
18, comma 8, della legge n. 55/90, e quelli derivanti da tutta la legislazione
prevenzionistica generale specifica (DPR n. 547/55, DPR 164/56, decreto
legislativo n. 626/94 ecc.).
Difatti, a conferma e ulteriore specificazione
di quanto già precisato con circolare n. 41/97, la legge 55/90 non
si applica tutte le volte che trova applicazione il decreto legislativo
n. 494/96 ai sensi dell'articolo 3, comma 3.
Viceversa, nelle ipotesi in cui quest'ultimo
decreto non si applichi, la legge 55/90 continua a esplicare la sua efficienza
normativa.
Articolo 19, comma 1, lettere a) e b)
Coloro che sono in possesso di uno dei requisiti,
di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), sono abilitati a svolgere
legittimamente le funzioni di coordinatore previste dagli articoli 4 e
5 del medesimo decreto, purché entro il 21/3/2000 abbiano frequentato
il corso di cui all'articolo 10, comma 2, la cui durata è fissata
in 60 ore.
Allegato II, p.4
Con la locuzione "linee elettriche in tensione"
contenuta nel punto 4 dell'allegato II del decreto legislativo 494/96 si
intende fare riferimento alle linee elettriche in tensione aeree e nude
e non anche ai cavi isolati o interrati.
Articolo 22, comma 1, lettera a)
Nell'ipotesi in cui vengano inserite nei piani
di sicurezza e di coordinamento, di cui agli articoli 12 e 13, misure o
disposizioni già contenute anche in precise norme contravvenzionali
di altre leggi, per la mancata attuazione di tali disposizioni si deve
applicare la sola sanzione corrispondente alla violazione di legge e non
anche a quella prevista dall'articolo 22, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 494/96.
Legge 23/5/1997, n.135, articolo 12
La disposizione contenuta nell'articolo 12 della
legge 23/5/97, n.135, di conversione del DL n. 67 del 25/3/97, con riferimento
al DL 494/96 ha, sino al 31/12/97, raddoppiato i tempi di adeguamento alle
prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza e ha ridotto della metà
la somma di cui all'articolo 21, comma 2.
Con tale disposizione, pertanto, è stata
implicitamente estesa l'applicazione del suddetto DL n. 758/94 anche alle
contravvenzioni del decreto legislativo n. 494/96, a prescindere dal termine
del 31/12/97 e dalle riduzioni della sanzione amministrativa.
Infatti non sarebbe possibile sotto il profilo
giuridico modificare temporaneamente termini e sanzioni di una legge se
quest'ultima non trovasse applicazione alla stessa materia anche con le
sanzioni e i termini ordinari.