Ambiente e Lavoro Toscana
ONLUS 

Legge "Comunitaria 95/97"

 
Titolo I
Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari
 
 

Articolo 1
Delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie

 
1. Il Governo è delegato ad emanare entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'Allegato A; la scadenza è prorogata di sei  mesi se, per effetto di direttive notificate nel corso dell'anno di delega, la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco è modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri o del ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei ministri con competenza istituzionale nella materia, di concerto con i ministri degli Affari esteri, di Grazia e giustizia, del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica e con gli altri ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi da essa fissati, il Governo, può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 del presente articolo e ai sensi dell'articolo 17.

[...] Omissis [...]

6. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di recepimento della direttiva 92/57/Cee del Consiglio, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure indicate dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, e dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Nell'esercizio della delega il Governo dispone l'applicazione delle norme di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo 494 del 1996 a laureati con adeguata competenza tecnica o documentabile esperienza curriculare e professionale nel settore della sicurezza.

 

 



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