Ambiente e Lavoro Toscana
ONLUS 

Modifiche alla "Legge Merloni bis"

Riportiamo il testo della "Merloni ter" in cui vengono apportate modifiche al precedente testo, e specificatamente per l'ambito della sicurezza nei cantieri.
 

Articolo 9
Ulteriori modifiche alla legge 109/94
 
Comma 60
All'articolo 31 della legge 109, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1 bis. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore o il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b)"


61. All'articolo 31 della legge n.109, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano generale di sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto legislativo14 agosto 1996, n. 494, ovvero il pino di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 1-bis, nonchè il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis formano parte integrante del contratto di appalto o concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del committente. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

2-bis. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 19965, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

3. I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 1-bis, sono nulli. I contratti in corso alla medesima data, se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis, sono annullabili qualora non integrati coi piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1".


 

 

 



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