Ambiente e Lavoro Toscana - ONLUS


Regione Toscana
Legge Regionale n.8 del 28/01/2000
(BURT n.5 del 07/02/2000)
 

Monitoraggio e misure per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei cantieri edili

  

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA

la seguente legge:

 

SOMMARIO

Articolo 1 - (Finalità)

Articolo 2 - (Doveri dei committenti)

Articolo 3 - (Ufficio regionale per l’azione di monitoraggio)

Articolo 4 - (Rapporti di monitoraggio, contenuti ed azioni)

Articolo 5 - (Decadenza dei finanziamenti)

Articolo 6 - (Restituzione dei finanziamenti e loro destinazione)

Articolo 7 - (Formazione scolastica e professionale)

Articolo 8 - (Obblighi di comunicazione del committente)

Articolo 9 - (Accordi)

Articolo 10 - (Norma finanziaria)

Allegato I - (Schemi relativi alle domande - tipo, ai capitolati-tipo, ai bandi di gara-tipo)

Allegato II - (Contenuti del rapporto sullo stato della sicurezza e della tutela dei lavoratori nei cantieri edili)

 

Articolo 1

(Finalità)

 

1. La Regione, in conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, tutela la sicurezza e la salute dei lavoratori, individuando nei cantieri edili temporanei o mobili, di seguito denominati cantieri, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuarsi nei cantieri, i luoghi di lavoro particolarmente a rischio, che richiedono specifica attenzione.

 

2. La Regione attua azioni di monitoraggio sul rispetto delle norme di sicurezza nei cantieri preposti agli interventi di nuova costruzione o recupero compresi nei programmi regionali di edilizia residenziale pubblica, e comunque nei cantieri edili che usufruiscono, a qualunque titolo, di finanziamenti regionali.

 

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione chiede a tutti i committenti di opere e lavori edili di operare verifiche e controlli preventivi e periodici sulle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi impegnati secondo le modalità della presente legge.

 

Articolo 2

(Doveri dei committenti)

 

1. Il committente di opere e lavori edili è tenuto ad attenersi ai principi e alle misure generali di tutela disciplinate dall’articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e all’adempimento degli obblighi che gli derivano dal D.lgs 494/1996, successive modifiche e integrazioni.

 

2. Il committente, almeno venti giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, deve trasmettere la notifica preliminare d’inizio lavori, conforme all’Allegato III del D.lgs 494/1996, integrata con l’entità uomini/giorno, attestante altresì la redazione dei piani di sicurezza, come disposto dagli articoli 7, comma 11, e 9, comma 2, della legge regionale 14 ottobre 1999, n.52, in materia di concessioni edilizie, oltre all’Azienda unità sanitaria locale, alla Direzione provinciale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, all’I.N.P.S. e all’I.N.A.I.L. e alla Cassa edile, competenti per territorio.

 

3. Gli enti previdenziali e assicurativi e la stessa Cassa edile verificano la regolarità contributiva delle imprese affidatarie delle opere e lavori, anche in subappalto, e comunicano le irregolarità riscontrate al committente e al comune, dove ha sede il cantiere, il quale, in tal caso, ordina la sospensione

dei lavori fino alla regolarizzazione degli obblighi di legge.

 

4. Il committente, nelle procedure di affidamento di opere e lavori ricadenti nell’ambito d’applicazione della legge quadro in materia dei lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, si attiene al rispetto delle norme di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, concernente la prevenzione della

delinquenza di tipo mafioso, in materia di subappalti e di lavoro a cottimo.

 

5. L’amministrazione regionale, gli enti dipendenti dalla Regione, le società a partecipazione regionale e le Aziende unità sanitarie locali nelle procedure di gare pubbliche per l’aggiudicazione di lavori pubblici sono tenuti agli adempimenti degli obblighi previsti dalla legge regionale 25 gennaio 1996, n.4, concernente le disposizioni di semplificazione per la partecipazione delle imprese alle procedure di gara pubblica, che costituisce normativa di riferimento per gli enti locali, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge regionale richiamata.

 

6. Nelle more dell’entrata in vigore del regolamento generale, del nuovo capitolato generale d’appalto, del regolamento sulla qualità e del regolamento in materia dei piani di sicurezza nei cantieri edili, di cui agli articoli 3, 8 e 31, della legge 109/1994 e successive modificazioni, il committente, nelle procedure di affidamento di opere e lavori pubblici, che usufruiscono di finanziamenti regionali, si avvale, a seconda della procedura di affidamento, degli schemi relativi alle domande-tipo, ai capitolati-tipo, ai bandi di gara-tipo di cui all’Allegato 1.

 

7. I contenuti dell’Allegato 1, richiamato al comma 6, sono sempre modificabili dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, anche a seguito di concertazione con le istituzioni pubbliche e le parti sociali e comunque sono adeguati ai regolamenti statali emanati ai sensi della legge 109/1994 e

successive modifiche.

 

8. Il committente, di cui al comma 6, al momento delle verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori, raccordandosi con l’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, con gli uffici decentrati del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale (Direzione provinciale del lavoro), dell’I.N.A.I.L.,

dell’I.N.P.S. e con la Cassa edile e gli altri organismi paritetici previsti dal contratto collettivo di lavoro del comparto edile, se costituiti, accerta il rispetto da parte dell’impresa:

a) degli obblighi derivanti dalle norme sulla sicurezza nei cantieri;

b) delle norme sull’accesso al lavoro e delle norme, anche contrattuali, in materia retributiva e previdenziale, compresi gli obblighi relativi alla Cassa edile.

Dell’esito dell’accertamento è redatto verbale, di cui è conservata copia a disposizione degli organi di vigilanza.

 

9. Anche al di fuori delle procedure di affidamento, che ricadono nell’ambito della legge 109/1994, il committente, al momento dell’affidamento delle opere e lavori edili che usufruiscono di finanziamenti regionali, è tenuto:

a) a verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l’iscrizione alla Camera di commercio industria e artigianato;

b) a chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’I.N.P.S. e all’I.N.A.I.L. e alle Casse edili, nonchè una dichiarazione relativa al contratto collettivo, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) all’utilizzazione degli schemi dell’Allegato I, per quanto compatibili con la procedura d’affidamento delle opere e lavori posta in atto;

d) ad uniformarsi alle disposizioni del comma 8 negli accertamenti degli stati d’avanzamento dei lavori e, comunque, nell’accertamento dello stato d’avanzamento corrispondente o non superiore al 50% dell’importo dell’opera.

 

10. L’amministrazione regionale e gli enti pubblici condizionano l’erogazione di finanziamenti regionali ad imprese di costruzioni o loro consorzi, ovvero a cooperative edilizie di costruzioni o loro consorzi, alla verifica del rispetto degli obblighi richiamati al comma 8, lettere a) e b); dette condizioni sono esplicitamente richiamate nei bandi per l’assegnazione dei finanziamenti.

 

Articolo 3

(Ufficio regionale per l’azione di monitoraggio)

 

1. L’Osservatorio regionale degli appalti e il Dipartimento del diritto alla salute e delle politiche di solidarietà, svolgono azioni di monitoraggio attraverso un apposito ufficio, costituito entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, all’interno dell’Area dei Servizi della prevenzione del Dipartimento Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà. La Giunta regionale informa tempestivamente il Consiglio regionale dell’avvenuta costituzione dell’ufficio.

 

2. Le Aziende unità sanitarie locali operano azioni di monitoraggio e forniscono al Dipartimento e all’ufficio di cui al comma 1, per le parti di propria competenza, dati relativi alle rilevazioni di cui all’articolo 4, comma 1 della presente legge.

La Giunta regionale, con apposite direttive, dispone gli adempimenti di competenza delle Aziende unità sanitarie locali necessari ai fini dell’applicazione della presente legge.

 

3. Ai fini delle azioni di monitoraggio le strutture regionali competenti promuovono azioni di raccordo con gli uffici decentrati dello Stato e con gli altri enti pubblici competenti, secondo l’ordinamento vigente, alla vigilanza in materia di tutela della sicurezza sul lavoro e sul rispetto delle norme che disciplinano l’accesso al lavoro e delle norme, anche contrattuali, in materia retributiva e previdenziale, e con gli organismi paritetici previsti dai contratti collettivi di lavoro del comparto edile, individuati nella Cassa edile, Scuola edile, Comitato tecnico paritetico.

 

Articolo 4

(Rapporti di monitoraggio, contenuti ed azioni)

 

1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza semestrale, l’ufficio regionale per l’azione di monitoraggio, di cui all’articolo 3, predispone un rapporto sullo stato della sicurezza e della tutela dei lavoratori nei cantieri con i contenuti, per ogni cantiere edile considerato, descritti all’Allegato II della presente legge.

 

2. Il rapporto è sottoposto all’attenzione della Giunta regionale e costituisce oggetto d’informazione della medesima al Consiglio regionale; copia del rapporto, una volta informato il Consiglio regionale, è inviato alle associazioni di categoria e alle organizzazioni sindacali più rappresentative e agli organismi paritetici individuati all’articolo 3, comma 3 della presente legge.

 

Articolo 5

(Decadenza dai finanziamenti)

 

1. In caso d’infortunio mortale o con prognosi maggiore di quaranta giorni nei cantieri per le opere e i lavori che usufruiscono di finanziamenti regionali, il Dipartimento del diritto alla salute e delle politiche di solidarietà richiede all’Azienda unità sanitaria locale, competente per territorio, un accertamento sulla corretta applicazione delle vigenti norme di sicurezza e sulle cause d’infortunio.

 

2. Qualora il Dipartimento ravvisi, a seguito dell’accertamento, elementi idonei a raffigurare l’inosservanza da parte del committente o del responsabile dei lavori degli obblighi di cui al D.lgs 494/1996 e successive modifiche e integrazioni e comunque l’inadempienza agli obblighi derivanti dalle disposizioni dell’articolo 2, compresi quelli relativi al rispetto delle norme sull’accesso al lavoro e delle norme in materia contributiva e

previdenziale, anche sulla base del verbale di cui all’articolo 2, comma 8 della presente legge, informa tempestivamente la Giunta regionale ai fini di una possibile proposta al Consiglio dell’atto di decadenza del finanziamento.

 

3. La Giunta regionale dà comunicazione dell’avvio del procedimento di decadenza al committente delle opere o dei lavori e al titolare dell’impresa affidataria, i quali possono far pervenire, congiuntamente o disgiuntamente, entro trenta giorni dalla comunicazione, alla Giunta regionale le proprie osservazioni. La Giunta regionale può proporre al Consiglio la decadenza dei finanziamenti, trascorsi sessanta giorni dalla

comunicazione, dando menzione dei pareri e delle osservazioni presentate. È data facoltà alla Giunta regionale, sulla base dello stato d’avanzamento dell’opera o dei lavori, proporre al Consiglio regionale la revoca parziale del finanziamento.

 

4. La Giunta regionale, al fine della proposta di decadenza o revoca parziale del finanziamento, può acquisire il parere del Collegio di valutazione, nominato con propria deliberazione all’interno del Comitato regionale di coordinamento, istituito ai sensi dell’articolo 27 del D.lgs 626/1994, e composto da tre membri esperti in prevenzione e infortuni, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, estranei all’Azienda unità sanitaria locale

territorialmente competente.

 

5. Qualora dagli accertamenti di cui ai commi 1, ovvero a seguito di segnalazione degli organi di vigilanza sulla tutela della sicurezza e della salute nei cantieri, si accerti che i cantieri non sono dotati dei piani di sicurezza come previsti dal D.lgs 494/1996, successive modifiche e integrazioni, la Giunta regionale dispone l’immediata sospensione dell’erogazione dei finanziamenti, fino all’accertamento dell’adozione dei suddetti piani qualora non intervenga la pronuncia di decadenza o di revoca parziale del finanziamento, di cui al comma 2.

 

6. I comuni, le province, le ATER ovvero gli enti di gestione, costituiti ai sensi della legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 (Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica) e gli altri enti pubblici, che usufruiscono di finanziamenti regionali, sono tenuti ad adottare gli atti eventualmente necessari a seguito delle disposizioni assunte dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale ai sensi del

presente articolo.

 

Articolo 6

(Restituzione dei finanziamenti e loro destinazione)

 

1. La pronuncia della decadenza o revoca parziale dei finanziamenti, di cui all’articolo 5 della presente legge, comporta l’obbligo della restituzione di quanto percepito; l’atto che pronuncia la decadenza o la revoca parziale stabilisce i modi di restituzione dei finanziamenti erogati.

 

2. Le somme tornate nella disponibilità regionale, compatibilmente con i vincoli di destinazione disposti dalle norme regionali e nazionali, sono utilizzate dalla regione per i programmi e gli interventi finalizzati alla tutela della sicurezza sul lavoro e della salute dei lavoratori, compresi gli interventi di formazione sui cantieri e i progetti che, a livello di area territoriale, potranno essere attuati nell’ambito di una collaborazione con le Istituzioni scolastiche, le categorie imprenditoriali e sindacali, le Casse e Scuole edili, gli enti locali, gli organismi preposti alla vigilanza nei luoghi di lavoro.

 

Articolo 7

(Formazione scolastica e professionale)

 

1. La regione, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche, favorisce e agevola la predisposizione di progetti di formazione scolastica, in particolare degli istituti e scuole superiori, sulla sicurezza e tutela dei lavoratori, con specifico riferimento ai contenuti del D.lgs 626/1994, del D.lgs 494/1996 e ai contenuti della presente legge.

 

2. La formazione professionale relativa ai contratti d’apprendistato e ai contratti di formazione-lavoro per il settore edile non può prescindere dalle conoscenze delle misure necessarie alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei cantieri.

 

Articolo 8

(Obblighi di comunicazione del committente)

 

1. Nelle procedure di affidamento delle opere e lavori edili, che usufruiscono di finanziamenti regionali, di cui all’articolo 2, commi 6 e 9 della presente legge, il committente rende noto, con atto scritto, alle imprese affidatarie e ai lavoratori autonomi quanto disposto dalla presente legge relativamente alla decadenza, revoca e sospensione dei finanziamenti regionali.

 

Articolo 9

(Accordi)

 

1. Per il perseguimento delle finalità e i compiti della presente legge è data facoltà alla Giunta regionale di

stipulare, anche per aree territoriali, accordi e convenzioni con gli enti locali, con gli enti pubblici preposti dalla legislazione vigente alla vigilanza sulla sicurezza e la salute dei lavoratori e sul rispetto delle norme anche contrattuali in materia retributiva e previdenziale, e con gli organismi paritetici, richiamati all’articolo 3, comma 3, per i compiti previsti dai contratti collettivi di lavoro del comparto edile.

 

2. La Giunta regionale per le azioni di monitoraggio assume le iniziative più opportune per favorire il raccordo tra gli enti come richiamati all’articolo 3, comma 3, della presente legge.

 

3. La Giunta regionale è tenuta ad informare della stipulazione degli accordi, di cui al comma 1, il Consiglio regionale.

 

Articolo 10

(Norma finanziaria)

 

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte a partire dall’anno 2000 con legge di bilancio.

 

 

ALLEGATO I

(schemi relativi alle domande-tipo, ai capitolati-tipo, ai bandi di gara-tipo, di cui all’articolo 2, comma 6)

 

INDICE

Scheda tipo Domanda di Partecipazione

Capitolato Tipo d’Appalto: piani per la sicurezza per opere comprese nel campo di applicazione della 494

Capitolato Tipo d’Appalto: piani per la sicurezza per opere sotto soglia o fuori del campo di applicazione della 494

Schema tipo bando di gara Pubblico incanto

Schema tipo bando di gara Pubblico Incanto: allegato A

Schema tipo bando di gara Pubblico incanto: allegato B

Schema tipo bando di gara Licitazione Privata

Schema tipo bando di gara Licitazione Privata: modello A

Schema tipo bando di gara Licitazione Privata: lettera invito

Schema tipo bando di gara Licitazione Privata: modello B1

Schema tipo bando di gara Licitazione Privata: modello B2

 

[…] Omissis […]

 

ALLEGATO II - (articolo 4, comma 1)

(Contenuti del rapporto sullo stato della sicurezza e della tutela dei lavoratori nei cantieri edili)

 

Il rapporto di cui all’articolo 4, comma1, accerta per ogni cantiere edile considerato:

1.       l’avvenuta notifica preliminare nei casi di cui all’articolo 11 del DLgs494/1996;

2.       l’avvenuta nomina del coordinatore per l’esecuzione dei lavori;

3.       la conformità dei contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando previsti, ai  sensi del DLgs494/1996, alle disposizioni comunitarie e nazionali, nonché alle direttive regionali qualora emanate;

4.       l’adozione e la completezza del fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori;

5.       le eventuali modifiche d’adeguamento apportate in corso d’opera ai piani di sicurezza;

6.       gli eventuali infortuni mortali o con prognosi iniziale superiore a 40 giorni verificatisi sul cantiere;

7.       le prescrizioni alle imprese ovvero ai lavoratori autonomi imposte dalle autorità competenti alla vigilanza;

8.       le attività di informazione, di formazione e d’addestramento dei lavoratori in materia di sicurezza;

9.       la verifica, effettuata in sede d’affidamento dei lavori, della qualità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi;

10.   l’incidenza dei lavori in sub appalto;

11.   la regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

12.   la verifica del rispetto dell’orario contrattuale di lavoro, attraverso il Registro di cantiere.

 

Il rapporto dà altresì atto:

1.       del numero delle imprese e lavoratori autonomi controllati;

2.       del numero dei verbali inviati dai servizi di prevenzione delle Aziende UUSSLL all’autorità giudiziaria relativi a:
a) imprese;
b) lavoratori autonomi;
c) committenti o responsabili dei lavori;

3.       coordinatori  in materia  di  sicurezza  durante  la progettazione o la realizzazione dell’opera;

4.       numero di sequestri;

5.       numero d’inchieste per malattie professionali;

6.       numero d’inchieste per infortunio.