Ambiente e Lavoro Toscana - ONLUS
Regione Toscana
Legge Regionale n.52
del 14/10/1999
(BURT n.34 del 07/12/1999)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA
la seguente legge:
[ ] Omissis [ ]
Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a concessione edilizia
[ ] Omissis [ ]
2. Per le opere pubbliche dei Comuni, latto comunale, con il quale il progetto esecutivo è approvato o lopera autorizzata secondo le modalità previste dalla legge L. 11 febbraio 1994, n.109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni ha i medesimi effetti della concessione edilizia.
In sede di approvazione del progetto si dà atto della sua conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, dellacquisizione dei necessari pareri e nulla osta o atti di assenso comunque denominati ai sensi della legislazione vigente, della conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.
[ ] Omissis [ ]
Ambito di applicazione
1. Ai fini della concessione edilizia o dellattestazione di conformità, il regolamento edilizio elenca per ogni tipo di opera e di intervento, la documentazione e gli elaborati progettuali da produrre in materia urbanistica, ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro nei cantieri previsti dalla legislazione vigente.
[ ] Omissis [ ]
Procedure per il rilascio della concessione
[ ] Omissis [ ]
11. Per le opere ricadenti nellambito dapplicazione del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili), lefficacia della concessione edilizia è sospesa fino alla trasmissione allAUSL competente della notifica preliminare, ai sensi dellart.11 dello stesso decreto legislativo.
La notifica, oltre a contenere quanto disposto dallAllegato III al D.lgs 494/1996, dà atto dellavvenuta redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, e, nei casi previsti, del piano generale di
sicurezza, ai sensi degli articoli 12 e 13 dello stesso decreto legislativo.
[ ] Omissis [ ]
Procedura per la denuncia di inizio dellattività
1. Almeno venti giorni prima delleffettivo inizio dei lavori, il proprietario, o chi ne abbia titolo, deve presentare la denuncia dellinizio dellattività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonchè dagli elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico - sanitarie.
In caso di richiesta di integrazioni documentali ai sensi dellart. 6, comma 3, il termine di cui al presente comma decorre nuovamente per intero a partire dalla data di presentazione, della documentazione
integrativa.
2. Per le opere ricadenti nellambito dapplicazione del D.lgs 494/1996, nella denuncia è contenuto limpegno a comunicare al comune lavvenuta trasmissione allAUSL della notifica preliminare di cui allart.11 dello stesso decreto legislativo, attestante anche la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, e, nei casi previsti, del piano generale di sicurezza, ai sensi degli articoli 12 e 13 del D.lgs 494/1996.
Linosservanza di detti obblighi impedisce linizio dei lavori.
[ ] Omissis [ ]