Ambiente e Lavoro Toscana - ONLUS


 

Regione Toscana

Legge Regionale n.52 del 14/10/1999

(BURT n.34 del 07/12/1999)

  

Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denuncie d’inizio delle attività edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico - Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e vigilanza sull’attività urbanistico/edilizia - Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della Legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69.

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA

la seguente legge:

 

[…] Omissis […]

 

Articolo 3

Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a concessione edilizia

 

[…] Omissis […]

 

2. Per le opere pubbliche dei Comuni, l’atto comunale, con il quale il progetto esecutivo è approvato o l’opera autorizzata secondo le modalità previste dalla legge L. 11 febbraio 1994, n.109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni ha i medesimi effetti della concessione edilizia.

In sede di approvazione del progetto si dà atto della sua conformità  alle  prescrizioni  urbanistiche  ed  edilizie, dell’acquisizione dei necessari pareri e nulla osta o atti di assenso comunque denominati ai sensi della legislazione vigente, della conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.

 

[…] Omissis […]

 

Articolo 6

Ambito di applicazione

 

1. Ai fini della concessione edilizia o dell’attestazione di conformità, il regolamento edilizio elenca per ogni tipo di opera e di intervento, la documentazione e gli elaborati progettuali da produrre in materia urbanistica, ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro nei cantieri previsti dalla legislazione vigente.

 

[…] Omissis […]

 

Articolo 7

Procedure per il rilascio della concessione

 

[…] Omissis […]

 

11. Per le opere ricadenti nell’ambito d’applicazione del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili), l’efficacia della concessione edilizia è sospesa fino alla trasmissione all’AUSL competente della notifica preliminare, ai sensi dell’art.11 dello stesso decreto legislativo.

La notifica, oltre a contenere quanto disposto dall’Allegato III al D.lgs 494/1996, dà atto dell’avvenuta  redazione  del  piano  di  sicurezza  e  di coordinamento, e, nei casi previsti, del piano generale di

sicurezza, ai sensi degli articoli 12 e 13 dello stesso decreto legislativo.

 

[…] Omissis […]

 

Articolo 9

Procedura per la denuncia di inizio dell’attività

 

1. Almeno venti giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, il proprietario, o chi ne abbia titolo, deve presentare la denuncia dell’inizio dell’attività,  accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonchè dagli elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico - sanitarie.

In caso di richiesta di integrazioni documentali ai sensi dell’art. 6, comma 3, il termine di cui al presente comma decorre nuovamente per intero a partire dalla  data di  presentazione, della documentazione

integrativa.

 

2. Per le opere ricadenti nell’ambito d’applicazione del D.lgs 494/1996, nella denuncia è contenuto l’impegno a comunicare al comune  l’avvenuta  trasmissione  all’AUSL della  notifica preliminare di cui all’art.11 dello stesso decreto legislativo, attestante anche la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, e, nei casi previsti, del piano generale di sicurezza, ai sensi degli articoli 12 e 13 del D.lgs 494/1996.

L’inosservanza di detti obblighi impedisce l’inizio dei lavori.

 

[…] Omissis […]