Ambiente e Lavoro Toscana
ONLUS
Decreto Legislativo del Governo n° 242 del 19/03/1996. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. (Gazzetta Uff. Suppl. Ordin. n° 104 del 06/05/1996)
SOMMARIO
NOTE
TESTO
Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto
Art. 4 - Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori
Art. 5 - Contratto di appalto o contratto d'opera
Art. 6 - Servizio di prevenzione e protezione
Art. 7 - Modifiche agli articoli 10 e 12 del d.l.vo n. 626/1994
Art. 8 - Medico competente
Art. 9 - Formazione dei lavoratori
Art. 10 - Vigilanza
Art. 11 - Informazione, consulenza, assistenza
Art. 12 - Coordinamento
Art. 13 - Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro
Art. 14 - Adeguamenti al progresso tecnico
Art. 15 - Requisiti di sicurezza e di salute
Art. 16 - Adeguamenti di norme
Art. 17 - Uso delle attrezzature di lavoro: modifiche all'articolo 36 del Decreto legislativo n. 626/1994
Art. 18 - Uso di dispositivi di protezione individuale: modifica dell'articolo 43 del d.lvo n. 626/1994
Art. 19 - Uso di attrezzature munite di videoterminali: modifiche degli articoli 50, 51, 55 e 58 del d.lvo n. 626/1994
Art. 20 - Protezione da agenti cancerogeni: modifiche degli articoli 61, 63, 69 e 70 del d.lvo n. 626/1994
Art. 21 - Protezione da agenti biologici: modifiche agli articoli 73, 78, 86 è 87 del d.l.vo 626/1994
Art. 22 - Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti
Art. 23 - Contravvenzioni commesse dai preposti
Art. 24 - Contravvenzioni commesse da altri soggetti
Art. 25 - Attuazione degli obblighi
Art. 26 - Modifiche all'allegato I del d.l.vo n. 626/1994
Art. 27 - Integrazioni all'allegato IV del d.l.vo n. 626/1994
Art. 28 - Modifiche all'allegato V del d.l.vo n. 626/1994
Art. 29 - Integrazioni all'allegato VII del d.l.vo n. 626/1994
Art. 30 - Disposizioni transitorie e finali
Art. 31 - Entrata in vigore
NOTE
N.B. Si rammenta che i termini previsti dal D.Lgs. 626/94 per gli adempimenti in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori non ancora decorsi alla data del 25 novembre 1995, sono stati differiti " .... fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo,....., correttivo ed integrativo ...." del citato D.Lgs. 626/94, (e cioè del presente D.Lgs. 242/96 ), dal D.L. 19 marzo 1996, n.135.
L'entrata in vigore del presente D.Lgs. è prevista (v. art. 31) per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Sull'applicazione del presente D.Lgs. si veda:
Circolare n. 89 del 27/06/1996 "Decreto legislativo 10 marzo 1996, n. 242, contenente modificazioni e integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Direttive per l'applicazione".
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Artt. 1 - 29: il testo omesso è riportato nei vari articoli e allegati indicati del D.Lgs. 626/94.
Art. 30: si veda la Circolare 17 dicembre 1996, n. 3/96: "Enti locali. Individuazione del datore di lavoro ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, relativo al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".
TESTO
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l'articolo 43;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'art. 1, comma 5, nonché l'articolo 6, comma 7;
Vista il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 recante attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE e 91/383/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
Considerata la necessità di apportare integrazioni e correzioni al citato decreto legislativo n. 626 del 1994;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 1995;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 1996;
Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 - Campo di applicazione
1. L'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, di seguito denominato d.l.vo n. 626/1994, è sostituito dal seguente:
[....].
2. All'articolo 1 del d.l.vo n. 626/1994, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
[....].
Art. 2 - Definizioni
1. L'articolo 2 del d.l.vo n. 626/1994 è sostituito dal seguente:
[....].
Art. 3 - Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto
1. L'articolo 4 del d.l.vo n. 626/1994 è sostituito dal seguente:
[....].
Art. 4 - Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori
1. All'articolo 6, comma 1 del d.l.vo n. 626/1994 le parole "legislazione vigente" sono sostituite dalle seguenti parole: "disposizioni legislative e regolamentari vigenti".
2. L'articolo 6, comma 2, del d.l.vo n. 626/1994 è sostituito dal seguente:
[....].
Art. 5 - Contratto di appalto o contratto d'opera
1. L'articolo 7, comma 3, del d.l.vo n. 626/1994 è sostituito dal seguente:
[....].
Art. 6 - Servizio di prevenzione e protezione
1. L'articolo 8, comma 4, del d.l.vo n. 626/1994 è sostituito dal seguente:
[....].
2. L'articolo 8, comma 5, del d.l.vo n. 626/1994 è sostituito dal seguente:
[....].
3. L'articolo 8, comma 6 del d.l.vo n. 626/1994 è sostituito dal seguente:
[....].
Art. 7 - Modifiche agli articoli 10 e 12 del d.l.vo n. 626/1994
1. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994 la lettera b) è sostituita dalla seguente:
[....].
2. All'articolo 12, comma 1, del d.l.vo n. 626/1994 la lettera b) è sostituita dalla seguente:
[....].
Art. 8 - Medico competente
1. Nell'articolo 17 del d.l.vo n. 626/1994, al comma 3, le parole: "comma 1, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2" e, al comma 7, le parole: "ai sensi del comma 5, lettera a)", sono soppresse.
Art. 9 - Formazione dei lavoratori
1. L'articolo 22, comma 1, del d.l.vo n. 626/1994 è sostituito dal seguente:
[....].
2. L'articolo 22, comma 5, del d.l.vo n. 626/1994 è sostituito dal seguente:
[....].
Art. 10 - Vigilanza
1. L'articolo 23 del d.l.vo n. 626/1994 è sostituito dal seguente:
[....].
Art. 11 - Informazione, consulenza, assistenza
1. All'articolo 24 del d.l.vo n. 626/1994, il comma 1 è sostituito dal seguente:
[....].
Art. 12 - Coordinamento
1. All'articolo 25, comma 1, del d.l.vo n. 626/1994, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di radioprotezione".
Art. 13 - Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro
1. All'articolo 393, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come modificato dall'articolo 26, comma 1, del d.l.vo n. 626/1994, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
[....].
2. Nell'articolo 393, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 come modificato dall'articolo 26, comma 1 del d.l.vo n. 626/1994, alla lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"; Istituto Italiano di Medicina Sociale", e alla lettera g) la parola "quattro", è sostituita con la seguente: "otto".
3. All'articolo 393, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come modificato dall'articolo 26, comma 1, del d.l.vo n. 626/1994, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
[....].
4. All'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come modificato dall'articolo 26, comma 1, del d.l.vo n. 626/1994 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
[....].
5. All'articolo 394, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come modificato dall'articolo 26, del d.l.vo n. 626/1994, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
[....].
Art. 14 - Adeguamenti al progresso tecnico
1. All'articolo 28, comma 1, del d.l.vo n. 626/1994 la lettera a) è sostituita dalla seguente:
[....].
Art. 15 - Requisiti di sicurezza e di salute
1. L'articolo 31 del d.l.vo n. 626/1994 è sostituito dal seguente:
[....].
Art. 16 - Adeguamenti di norme
1. I commi 4 e 5 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito dall'articolo 33 comma 13 del d.l.vo n. 626/1994, sono sostituiti dai seguenti:
[....].
2. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito dall'articolo 33 comma 1 del d.l.vo n. 626/1994, è così modificato:
a) al comma 1 dopo la lettera c), è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
[....].
b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
[....].
c) il comma 12 è sostituito dal seguente:
[....].
3. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito dall'articolo 33 comma 2 del d.l.vo n. 626/1994, è così modificato:
a) al comma 2 le parole "rischi di esplosione e di incendio" sono sostituite dalle seguenti: "pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio";
b) al comma 3, lettere a) e c), le parole "larghezza minima di m. 0,90" sono sostituite dalle parole "larghezza minima di m. 0,80";
c) al comma 5, dopo le parole "(cinque per cento)." è aggiunto il seguente periodo: "Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m. 0,80 è applicabile una tolleranza in meno del 2% (due per cento).";
d) il comma 17 è sostituito dal seguente:
[....].
4. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come modificato dall'articolo 33 comma 5 del d.l.vo n. 626/1994, è sostituito dal seguente:
[....].
5. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come sostituito dall'articolo 33 comma 9 del d.l.vo n. 626/1994, e così modificato:
a) al comma 1, dopo le parole "locali chiusi", è soppressa la "i";
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
[....].
c) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente comma:
[....].
6. All'articolo 9 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come sostituito dall'articolo 33, comma 6 del d.l.vo n. 626/1994, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche ottenuta con impianti di areazione".
7. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come sostituito dall'articolo 33 comma 8 del d.l.vo n. 626/1994, è sostituito dal seguente:
[....].
8. L'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come sostituito dall'articolo 33, comma 12, del d.l.vo n. 626/1994, è sostituito dal seguente:
[....].
9. L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è abrogato.
10. L'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come sostituito dall'articolo 33, comma 12, del d.l.vo n. 626/1994, è sostituito dal seguente:
[....].
11. Al comma 2 dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come sostituito dall'articolo 33, comma 11, del d.l.vo n. 626/1994, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
[....].
12. Le lettere a), b) e c) dell'articolo 58 del d.p.r. n. 303/1956, come modificato dall'articolo 26, comma 16 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, sono sostituite dalle seguenti:
[....].
13. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come modificato dall'articolo 26, comma 17, del d.l.vo 19 dicembre 1994, n. 758, è così modificato:
a) nella lettera a) le parole "9, primo comma" sono sostituite dalle parole "9, commi 1, 2 e 4";
b), nella lettera b) le parole: "9, secondo comma" sono sostituite dalle parole: "9, comma 3", e le parole: "37, primo comma" sono soppresse.
14. Nella lettera b) dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come modificato dall'articolo 26, comma 18, del d.l.vo n. 758/1994, le parole "38, quinto comma" sono soppresse.
Art. 17 - Uso delle attrezzature di lavoro: modifiche all'articolo 36 del Decreto legislativo n. 626/1994
1. Il terzo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come modificato dall'articolo 36 comma 7 del d.lvo n. 626/1994, è soppresso.
2. Al quarto comma dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, inserito dall'articolo 36 comma 5 del d.lvo n. 626/1994, le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "secondo comma".
Art. 18 - Uso di dispositivi di protezione individuale: modifica dell'articolo 43 del d.lvo n. 626/1994
1. All'articolo 43, comma 1, lettera d), del d.lvo n. 626/1994, le parole: "di cui al comma 1", sono soppresse.
Art. 19 - Uso di attrezzature munite di videoterminali: modifiche degli articoli 50, 51, 55 e 58 del d.lvo n. 626/1994
1. All'articolo 50, comma 2, del d.lvo n. 626/1994 dopo le parole: "presente titolo" è inserita la seguente: "non".
2. All'articolo 51, comma 1 lettera c) del d.lvo n. 626/94, la parola: "pause" è sostituita dalla seguente: "interruzioni".
3. All'articolo 55, comma 1, del d.lvo n. 626/1994 le parole "di cui all'articolo 54" sono soppresse.
4. All'articolo 58, comma 2, del d.lvo n. 626/1994 le parole "1 gennaio 1996" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 1997".
Art. 20 - Protezione da agenti cancerogeni: modifiche degli articoli 61, 63, 69 e 70 del d.lvo n. 626/1994
1. All'articolo 61, comma 1, lettera b) del d.lvo n. 626/1994, le parole: "in cancro" sono sostituite dalle seguenti: "il cancro".
2. All'articolo 63, comma 1, del d.lvo n. 626/1994 le parole: "commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2".
3. All'articolo 69 del d.lvo n. 626/1994, il comma 5 è sostituito dal seguente:
[....].
4. L'articolo 70 del d.lvo n. 626/1994 è sostituito dal seguente:
[....].
Art. 21 - Protezione da agenti biologici: modifiche agli articoli 73, 78, 86 è 87 del d.l.vo 626/1994
1. All'articolo 73 del d.l.vo n. 626/1994, il comma 2 è sostituito dal seguente:
[....].
2. All'articolo 78 del d.l.vo n. 626/1994, il comma 2 è sostituito dal seguente:
[....].
3. All'articolo 86 del d.l.vo n. 626/1994 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
[....].
4. All'articolo 87, comma 3, del d.l.vo n. 626/1994 le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
[....].
5. All'articolo 87, comma 3, lettere d) ed e), e comma 4, del d.l.vo n. 626/1994, le parole: "di cui all'articolo 86, comma 5," sono soppresse.
6. All'articolo 87 del d.l.vo n. 626/1994, il comma 6 è sostituito dal seguente:
[....].
Art. 22 - Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti
L'articolo 89 del d.l.vo n. 626/1994 è sostituito dal seguente:
[....].
Art. 23 - Contravvenzioni commesse dai preposti
L'articolo 90 del d.l.vo n. 626/1994 è sostituito dal seguente:
[....].
Art. 24 - Contravvenzioni commesse da altri soggetti
1. La rubrica dell'articolo 91 del d.l.vo n. 626/1994 è sostituita dalla seguente: "Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dagli installatori".
2. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 92 del d.l.vo n. 626/1994 le parole: "70, commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "86, comma 2 bis". Al comma 1 lettera b), dell'articolo 92 del d.l.vo n. 626/1994, dopo le parole: "69, comma 6" sono soppresse.
4. Al comma 1 lettera a) dell'articolo 93 del d.l.vo n. 626/1994, dopo le parole: "articoli 5, comma 2;", sono inserite le seguenti: "12, comma 3, primo periodo;".
Art. 25 - Attuazione degli obblighi
Dopo l'articolo 96 del d.l.vo n. 626/1994, è inserito il seguente:
"Articolo 96 bis - Attuazione degli obblighi
[....].
Art. 26 - Modifiche all'allegato I del d.l.vo n. 626/1994
1. L'Allegato I al d.l.vo n. 626/1994 modificato come segue.
[....].
Art. 27 - Integrazioni all'allegato IV del d.l.vo n. 626/1994
1. All'Allegato IV al d.l.vo n. 626/1994 sono aggiunti, in fine, i seguenti paragrafi:
[....].
Art. 28 - Modifiche all'allegato V del d.l.vo n. 626/1994
1. L'Allegato V al d.l.vo n. 626/1994 è modificato come segue:
[....].
Art. 29 - Integrazioni all'allegato VII del d.l.vo n. 626/1994
1. Nell'Allegato VII al d.l.vo n. 626/1994 sono aggiunti, in fine, i seguenti paragrafi:
[....].
Art. 30 - Disposizioni transitorie e finali
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi di direzione politica o, comunque, di vertice delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, procedono all'individuazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del presente decreto, tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività.
2. I decreti di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lvo n. 626/1994, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, sono emanati entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 4 e 11 del d.lvo n. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 del presente decreto, devono essere osservate:
a) entro il 1° luglio 1996 dalle imprese di cui all'articolo 8, comma 5, lettere a), b), c), d), e) ed f); del decreto legislativo n. 626/1994;
b) entro il 1° gennaio 1997 negli altri settori di attività.
4. Sino al 31 dicembre 1997, per le contravvenzioni di cui al titolo IX del d.lvo n. 626/1994, come modificate dagli articoli 22, 23 e 24, relativamente alla violazione degli obblighi non ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini previsti dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 sono raddoppiati e la somma di cui all'articolo 21, comma 2, dello stesso decreto è ridotta della metà.
Art. 31 - Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.