Glossario 626: M

-MAC = Limite massimo ammissibile, che non deve mai essere superato, degli agenti nocivi presenti nell'aria del luogo di lavoro.

-Malattia professionale = Malattia causata da uno o più rischi lavorativi che dà diritto alla tutela assicurativa INAIL, come per l'infortunio sul lavoro.

-Materie prime secondarie = Per MPS si intende ogni residuo derivante da processi produttivi o da raccolte finalizzate che sia suscettibile, eventualmente previo idoneo trattamento, di essere riutilizzato come materia prima in altro processo produttivo della stessa o di altra natura.

-MCA (Materiale Contenente Amianto) = Trattasi di ogni materiale prodotto contenente più dell'1% di amianto.

-Medicina del lavoro = Branca della medicina che si occupa della prevenzione, della diagnosi e della cura delle malattie del lavoro.

-Medico competente = Medico specialista in medicina del lavoro incaricato dal datore di lavoro di effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e di collaborare alla prevenzione in azienda. I compiti del medico competente in azienda sono chiaramente specificati all'Art.17 del DLgs 626/94 e 242/96.

-Mappe di rischio = Sono il risultato e la valutazione dei rischi ambientali individuali nei vari comparti produttivi del territorio per mezzo di predeterminati "indicatori" di rischio.

-Metalli pesanti = Sono così chiamati gli elementi chimici che presentano una densità maggiore di 5,0. Tra questi i più diffusi sono: cadmio, cobalto, cromo, rame, mercurio, manganese, molibdeno, piombo, zinco.

-Misure generali di tutela = Le misure generali per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sono ampiamente esplicitate nei vari commi dell'Art.3 del DLgs 626/94. Tra le misure principali prese in considerazione vi sono: la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza, l'eliminazione dei rischi stessi in relazione alle conoscenze acquisite in base al processo tecnico, la riduzione dei rischi alla fonte, la programmazione della prevenzione, la sostituzione di ciò che è pericoloso, il rispetto dei principi ergonomici, priorità delle misure di protezione collettiva, controllo sanitario dei lavoratori, misure igieniche, uso di segnali di avvertimento e di sicurezza, regolare manutenzione, informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, ecc..

-Misure igieniche = In tutte le attività nelle quali si evidenzino rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve predisporre dei servizi sanitari adeguati, provvisti di docce con acqua calda e fredda, di indumenti protettivi o di altri indumenti idonei, di dispositivi di sicurezza individuabili controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione.

-Misure tecniche, organizzative e procedurali = Fra gli "Obblighi del datore di lavoro" previsti dal Capo II, Art.64 del DLgs 626/94 vi è quello di assicurare, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che "nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni non superiori alle necessità delle lavorazioni....limitare al massimo i lavoratori esposti....progettare, programmare e sorvegliare le lavorazioni in modo che non vi sia emissione di agenti cancerogeni nell'aria....provvedere alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti....elaborare procedure per i casi di emergenza....ecc.".

-Monitoraggio = Raccolta sistematica di informazioni e di dati. Se riferiti all'ambiente si ha il monitoraggio ambientale; se riferiti all'uomo (per es. su liquidi biologici, metaboliti, ecc.) si ha il monitoraggio biologico.

-Movimentazione manuale dei carichi = Operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare portare o spostare un carico che per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli comportano fra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari. E' fatto obbligo al datore di lavoro di adottare misure organizzative necessarie per evitare la movimentazione manuale dei carichi sospesi da parte dei lavoratori; adottare le misure necessarie per ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale; adottare le misure necessarie ad evitare o ridurre il rischio di lesioni dorso-lombari; adottare la sorveglianza sanitaria per gli addetti alle attività di movimentazione manuale.



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