Glossario 626: R

 

-Radiazioni ionizzanti = Le norme di legge che regolano la materia sono circa 30. Le radiazioni ionizzanti possono avere due diverse origini: da una parte alcune derivano dalla trasformazione nucleare dell'isotopo radioattivo di molteplici sorgenti (uranio, nichel, cobalto, iridio, tritio, i più noti) e si tratta di raggi alfa, beta, gamma, o anche di neutroni: dall'altra le radiazioni di tipo X sono di origine non nucleare poiché sono prodotte da un generatore di corrente elettrica. Questa distinzione comporta delle conseguenze sul loro comportamento. Le radiazioni radioattive sono emesse in permanenza fino a quando il radioisotopo non è completamente trasformato, mentre i raggi X si interrompono al momento dell'interruzione della corrente elettrica che ne è all'origine. Ciò comporta in particolare che un generatore elettrico a radiazioni ionizzanti diventa inoffensivo quando viene scollegato, mentre un apparecchio che contiene una sorgente radioattiva naturale rimane continuamente e potenzialmente pericoloso. Le radiazioni possono colpire in tre modi diversi:
- per irradiazione esterna, vale a dire con l'esposizione del corpo a sorgenti esterne;
- per contaminazione cutanea derivante dal contatto della pelle con sostanze radioattive,
- per contaminazione interna derivante dalla incorporazione di sostanze radioattive all'interno dei tessuti viventi: ciò può verificarsi per via respiratoria, per via digestiva o attraverso l'acute (diffusione per via cutanea).

I rischi per la salute provocati dall'esposizione dell'organismo umano sono valutati in modo quantitativo mediante una grandezza che dipende soprattutto dall'energia ceduta dalla radiazione ai tessuti, denominata equivalente di dose. Questa grandezza è espressa in sierverts o in rems.

-RDF = Con questa sigla si intende l'energia derivata dai rifiuti, dal termine inglese "refuse derivate fuel".

-R.E.L. = Sigla che sta ad indicare il limite di esposizione raccomandato.

-Rifiuti = La normativa vigente definisce rifiuti tutte le sostanze derivanti da attività umane o da cicli naturali, abbandonate o destinate all'abbandono (Art.2 del D.P.R. 915/82). Sono classificati in rifiuti urbani, rifiuti speciali e rifiuti speciali tossici e nocivi. I rifiuti urbani (RSU) sono quelli provenienti dalle abitazioni domestiche o da altri insediamenti civili, nonché quelli giacenti su strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico. Nell'ambito dei rifiuti urbani è definita come categoria particolare quella dei "rifiuti urbani pericolosi": le batterie, le pile, i prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", i medicinali scaduti. I rifiuti speciali (RS) sono quelli derivanti da lavorazioni industriali e da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi: i rifiuti ospedalieri; quelli provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; i veicoli a motore fuori uso e le loro parti; i residui delle attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli affluenti. Solo alcune di tipologie di rifiuti speciali sono assimilabili ai rifiuti urbani per quanto concerne le modalità di smaltimento. Sono rifiuti "tossici e nocivi" (RTN)i rifiuti speciali che contengono o sono contaminati da particolari sostanze in determinate concentrazioni. La normativa sui rifiuti parte con il D.P.R. 915 del 10 settembre 1982, cui sono seguiti i relativi regolamenti attuativi con il DPR 441 del 1987 e con la Legge 475 del 9 novembre del 1988 sui rifiuti industriali, nata dopo gli scandali relativi alle navi portarifiuti che girovagavano per il mondo.

-Rischio = Probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego, ovvero di esposizione ad un determinato fattore.

-Rischio di incidente rilevante = Trattasi di un rischio connesso con determinate attività industriali, indicate nell'elenco C allegato alla legge 16 aprile 1987, n°183. In attuazione della Direttiva CE 82/501 (nota come "Direttiva Seveso") il 17 maggio 1988 veniva emanato il D.P.R. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ovvero a qualsiasi operazione effettuata in impianti industriali... che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose e che possa presentare rischi di incidenti rilevanti, nonché il trasporto effettuato all'interno dello stabilimento per ragioni interne ed il deposito connesso a tali operazioni all'interno del medesimo. Viene definito "incidente rilevante" un avvenimento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di rilievo connessi ad uno sviluppo incontrollato di una attività industriale che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per l'uomo, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e per l'ambiente e che comporti l'uso di una o più sostanze pericolose:

Il D.P.R. 175/88 dalla data della sua emanazione ad oggi ha subìto alcune variazioni e ben 18 reiterazioni.

-R.L.S.(Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) = Lavoratore eletto o designato per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Al Capo V (consultazione e partecipazione dei lavoratori) dell'Art.18 del Dlgs 626/94 è previsto che in tutte le aziende, o unità produttive, venga eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nelle aziende che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende da 16 a 200 dipendenti il RLS si individua tra i componenti delle RSU in base agli accordi di categoria; da 201 a 300 dipendenti, se la RSU è composta da tre lavoratori, , 2 saranno RLS. A questi si aggiunge un terzo (che non fa parte della RSU) al quale comunque spettano comunque 40 ore di permesso retribuito). Se la RSU è composta da un numero superiore a 3, il RSL sarà individuato dentro la RSU. Per le aziende con più di 300 dipendenti, il numero dei RSL è ricompreso nel numero dei componenti la RSU ed è 3 fino a 1.000 dipendenti e 6 oltre i mille dipendenti. Le attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza sono definite all'Art.19 del DLgs 242/96.

-R.S.U.(Rappresentanza Sindacale Unitaria) = E' costituita dai lavoratori eletti nella lista CGIL-CISL-UIL come rappresentanti sindacali in azienda.

-RTECS = Registry of Tossic Effects of Chemical.

-Rumore = La valutazione del rischio e del danno da rumore è regolamentato dal Capo VI del Dlgs 15 agosto 1991, n°277 che attua alcune Direttive CE in materia. Le norme previste sono dirette alla protezione dei lavoratori contro i rischi per l'udito e, laddove sia espressamente previsto, contro i rischi per la salute e sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro. La determinazione dell'esposizione al rumore professionale e la stime dell'indebolimento uditivo prodotto dal rumore è determinato dalla Norma ISO 1999/90 (International Organization for Standardization).



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