AREE PROTETTE E BELLEZZE PAESAGGISTICHE

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 maggio 2000 relativa all'approvazione a nome della Comunità del nuovo allegato V della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale, concernente la protezione e la conservazione degli ecosistemi e della diversità biologica della zona marittima e della relativa appendice 3

G.U.C.E. n. L/118 del 19/05/2000

La convenzione OSPAR, che mira a prevenire e a eliminare l'inquinamento nonché a proteggere la zona marittima dagli effetti nocivi delle attività umane, è stata modificata con l’adozione del nuovo allegato V concernente la protezione e la conservazione degli ecosistemi e della diversità biologica della zona marittima

Gli obiettivi dell'allegato V sono complementari agli obiettivi della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e della direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e siminaturali e della flora e della fauna selvatiche. L'adozione dell'allegato V a parte della Comunità non incide sull'attuazione di tali direttive.

Le finalità del nuovo All. V sono l’adozione delle misure necessarie per proteggere e conservare gli ecosistemi e la diversità biologica della zona marittima e ripristinare, laddove possibile, le zone marittime che hanno subito effetti nocivi, anche adottando programmi e misure atti a disciplinare le attività umane che, per ampiezza, intensità e durata, possono produrre effetti nocivi, reali e potenziali, eventualmente irreversibili o persistenti, su determinate specie, comunità, habitat e processi ecologici.

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 2000
Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.

Suppl. Ordinario n. 65/2000 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22/04/2000

Il decreto elenca negli allegati A e B rispettivamente le zone di protezione speciali e i siti di importanza comunitaria.

Legge Regionale n. 39 del 21/03/2000 “Legge forestale della Toscana”  (Bollettino Ufficiale  n 14 del 31/03/2000, parte Prima , SEZIONE I )
   La  presente legge  unifica, coordina  e modifica la normativa regionale vigente in materia forestale, nel rispetto dei principi fondamentali dettati  dalle  leggi  dello  Stato  in  materia  di boschi, territori  montani,  vincolo  idrogeologico,  difesa  del suolo e tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

   In particolare la legge regionale 39/2000 :

a) disciplina la gestione del vincolo idrogeologico;

b) persegue  gli obbiettivi  dello  sviluppo  sostenibile,  della conservazione della  biodiversità, della tutela delle risorse  genetiche autoctone  e degli  habitat naturali, della gestione    multifunzionale del  bosco e degli ecosistemi forestali, anche  nell’ambito delle  politiche comunitarie per l’agricoltura, lo  spazio rurale e l’ambiente.

   Tutti  i territori coperti da boschi sono sottoposti a vincolo idrogeologico e a vincolo paesaggistico. I  cambiamenti di  destinazione d’uso  dei  suoli  coperti  da bosco, le trasformazioni del  bosco  e  gli  imboschimenti  sono soggetti alla  valutazione d’impatto ambientale (VIA) nei casi di cui alla  legge regionale  3 novembre  1998,  n.  79  "Norme  per l’applicazione della valutazione d’impatto ambientale".

   Oltre  ai terreni coperti da boschi, sono sottoposti a vincolo idrogeologico i  terreni ricompresi  nelle  zone  determinate  ai sensi  del   regio  decreto  legge  30  dicembre  1923,  n.  3267 "Riordinamento e  riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani".

   Ai  fini della tutela e del corretto uso del bosco e dell’area forestale, la  Provincia  redige (su direttive della regione)  il  regolamento  forestale  con riferimento  all’intero   territorio  provinciale   o  ad  ambiti territoriali    subprovinciali    riconosciuti    omogenei    per caratteristiche  fisiche,  vegetazionali,  economiche  o  d’altra natura. Il  regolamento forestale  disciplina anche  le attività  che interessano i  terreni non boscati sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici.

   Il regolamento forestale integra le norme di tutela, i vincoli e le prescrizioni previsti dalla presente legge, si conforma alla prescrizioni dei  piani  di  bacino  di  cui  alla  L.  183/1989, articolo 17 e tiene altresì conto delle esigenze di tutela della fauna selvatica e dei suoi habitat.

   La  trasformazione dei boschi è subordinata ad autorizzazione da parte  della Provincia  ai fini del vincolo idrogeologico e ad autorizzazione del  Comune ai  fini  del  vincolo  paesaggistico; l’autorizzazione  del   Comune  è   rilasciata  ai  sensi  della legislazione regionale  vigente e nel rispetto delle procedure di cui al  decreto legislativo  29 ottobre 1999, n. 490 "Testo unico delle disposizioni  legislative in  materia di  beni culturali  e ambientali, a  norma dell’articolo  1 della  legge 8 ottobre 1997 n.352".

   Nei  territori sottoposti  a vincolo  idrogeologico  ai  sensi dell’articolo 38,  sono altresì soggette ad autorizzazione della Provincia:

a) la  trasformazione dei  terreni saldi  in terreni  soggetti  a  periodica lavorazione;

b) la trasformazione della destinazione d’uso dei terreni;

c) la  realizzazione di  ogni opera  e movimento  di terreno  che possa  alterare   la  stabilità   dei  terreni  stessi  e  la   regimazione delle acque.

 Per   le  trasformazioni   ed  opere  che  sono  soggette  ad autorizzazione  paesaggistica  o  comunque  ad  autorizzazione  o concessione    ai     sensi    della    normativa    urbanistica, l’autorizzazione  della  Provincia  è  acquisita  d’ufficio  dal Comune prima  del rilascio  dell’autorizzazione o  concessione di competenza.

   La  Provincia, nel  regolamento forestale, individua i casi in cui  il   rilascio  della  autorizzazione  ai  fini  del  vincolo idrogeologico può  avvenire tramite silenzio-assenso e quelli in cui  l’autorizzazione   medesima  può   essere   sostituita   da dichiarazione d’inizio dei lavori.   Ai   fini  della   sostituzione  dell’autorizzazione  con  la dichiarazione d’inizio  dei lavori,  la Provincia definisce norme tecniche relative all’esecuzione dei lavori.

   La  flora spontanea  delle aree  forestali e  dei terreni  non soggetti a  coltivazione è  tutelata  su  tutto  il  territorio regionale  allo   scopo  di   preservarne   l’integrità   e   la variabilità genetica. Su  tutto il territorio regionale sono vietati la raccolta, il taglio e  l’estirpazione delle specie di flora spontanea indicate nell’allegato C. La legge regionale disciplina la raccolta di  fragole; i lamponi; i mirtilli; le more di rovo; le bacche di ginepro; gli asparagi selvatici; i muschi. La  raccolta di  questi  prodotti  secondari del bosco, fatti salvi i  diritti del  proprietario o del possessore del fondo, è consentita entro i limiti stabiliti dalla Giunta regionale. La  raccolta dei  prodotti di  cui sopra , deve  essere effettuata  senza  l’ausilio  di  strumenti.  E’ comunque vietato il taglio e lo sradicamento dell’intera pianta e l’uso, per la raccolta dei frutti, di rastrelli e pettini.

   Nell’ambito  di un  parco nazionale  la Provincia, ai fini del rilascio delle  autorizzazioni in materia di uso dei boschi , terreni boscati e prodotti del sottobosco,   acquisisce  il   nulla  osta  dell’Ente  parco,  ai  sensi  della L.394/1991)legge quadro nazionale sulle aree protette)  articolo 13.

   Nell’ambito  dei parchi  regionali, dei  parchi provinciali  e delle riserve  naturali di  cui alla  legge regionale  11  aprile 1995, n.  49 "Norme  sui parchi,  le riserve  naturali e  le aree naturali protette d’interesse locale", l’Ente parco o l’organismo di gestione è competente al rilascio delle autorizzazioni di cui al  presente   capo.  Le   autorizzazioni  si   conformano   alle prescrizioni del  piano e  del  regolamento  del  parco  e  della riserva naturale  o, in  assenza di  questi, si  conformano  alla disciplina del regolamento forestale.

Legge Regionale n. 37 del 21/03/2000  “Norme per la prevenzione dell’inquinamento luminoso “  (Boll. n 14 del 31/03/2000, parte Prima , SEZIONE I )
  
La   presente  legge  prescrive  misure  per  la  prevenzione dell’inquinamento luminoso  sul territorio  regionale, al fine di tutelare e  migliorare l’ambiente,  di conservare  gli  equilibri ecologici nelle  aree naturali  protette, nonché  al fine di promuovere le attività di ricerca e divulgazione scientifica degli Osservatori Astronomici.
  Agli  effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si intende per "inquinamento luminoso" ogni forma di irradiazione di luce  artificiale   al  di   fuori  delle  aree  a  cui  essa  è funzionalmente dedicata  e in  particolare modo  verso  la  volta celeste.

  Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano:

a)   alle  installazioni, impianti  e strutture pubbliche, civili e  militari, la  cui progettazione,  realizzazione e gestione sia  già regolata da specifiche norme statali;

b)   agli  impianti privati di illuminazione esterna, costituiti da non più  di dieci  sorgenti luminose  con un flusso luminoso,  per ciascuna sorgente, non superiore a 1.500 lumen.

La Regione dovrà approvare e aggiornare un Piano Regionale per  la Prevenzione  dell’Inquinamento Luminoso. Il  Piano , disciplina  l’attività  della  Regione  e  dei Comuni in  materia  di  prevenzione  dell’inquinamento  luminoso, provvedendo,  in  particolare,  a  definire,  anche  mediante  la conformazione alle  norme tecniche,  emanate dall’Ente  nazionale italiano di  unificazione (UNI)  e  dal  Comitato  Elettrotecnico Italiano (CEI):

a) le  linee  guida  per  la  progettazione,  l’esecuzione  degli  impianti di illuminazione esterna;

b) le tipologie di impianti di illuminazione esterna disciplinati dalla presente  legge, compresi  quelli a scopo pubblicitario,  da     assoggettare     ad     autorizzazione     da     parte  dell’amministrazione comunale e le relative procedure;

c) i  criteri per l’individuazione delle zone di protezione degli  Osservatori Astronomici;

d) le  misure di  protezione da  applicare nelle zone di cui alla  lettera  c),   ;

e) le  misure di  protezione da  applicare  nelle  aree  naturali  protette;

f)  i   criteri  per   la  predisposizione   del  piano  comunale dell’illuminazione pubblica di cui all’articolo 6.

 Il   Piano  ha  l’efficacia  di  piano  di  settore.  Le prescrizioni e  i vincoli di carattere territoriale contenuti nel P.R.P.I.L. sono  approvati  e  acquistano  efficacia  secondo  il procedimento di  variante al  Piano di indirizzo territoriale, ai sensi dell’articolo 7, comma 9, della LR 5/95 Legge quadro urbanistica e territorio ) .

Sono di competenza dei Comuni : 

a)      la predisposizione, l’approvazione e l’aggiornamento del Piano  Comunale della Illuminazione Pubblica;

b)      l’adeguamento del Regolamento Edilizio, di cui all’articolo 35 della legge  regionale 16  gennaio 1995,  n. 5  "Norme per  il  governo del territorio" ,con disposizioni concernenti la progettazione, l’installazione  e l’esercizio degli impianti di illuminazione esterna;

c)      i controlli sul rispetto delle misure stabilite dalla presente  legge e dal Piano regionale ;

d)      l’applicazione   delle    sanzioni    amministrative  di  cui  all’articolo 12;

e)      gli ulteriori atti eventualmente previsti dal P.R.P.I.L.

Le sanzioni amministrative riguardano ad esempio la mancanza o la difformità dalla autorizzazione comunale per  gli impianti di illuminazione esterna disciplinati dalla presente  legge, compresi  quelli a scopo pubblicitario, da assoggettare ad autorizzazione da  parte   dell’amministrazione comunale e le relative procedure. La sanzioni in questi casi  sarà da lire 500.000 a lire 2 milioni. Il  Comune ha  facoltà di  disporre,  a  spese  del  titolare dell’impianto, la  disinstallazione o  la riduzione a conformità delle opere  realizzate senza  la preventiva  autorizzazione o in difformità alla  medesima, come  disposto al  comma 1, ovvero in difformità delle prescrizioni del regolamento edilizio.

La  Regione, compatibilmente  con le risorse di bilancio,  può  concedere  ai  Comuni contributi  per: 

- la  predisposizione   del  Piano   Comunale  di Illuminazione Pubblica  ,  in  misura  non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a lire 30 milioni.

- per  l’adeguamento  alle  disposizioni  della presente legge  e  del  P.R.P.I.L.  degli  impianti  pubblici  di illuminazione esterna,  esistenti alla  data di entrata in vigore della presente  legge, in  misura non  superiore al cinquanta per cento della  spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a lire 70 milioni per ogni singolo intervento.

    I  contributi di  cui ai commi 1 e 2 sono assegnati sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a) Comuni  ricadenti nelle  zone di  protezione degli Osservatori  Astronomici professionali;

b) Comuni  ricadenti nelle  zone di  protezione degli osservatori  Astronomici non professionali;

c) Comuni  ricadenti nelle  aree naturali protette ai sensi della  LR 49/1995.

 Fino alla entrata in vigore del Piano regionale : 

-  i Comuni adottano, in materia  di  progettazione,  realizzazione  e  gestione  degli impianti pubblici  di illuminazione  esterna, i  criteri  tecnici indicati nell’allegato C alla presente legge

-  i  Comuni promuovono l’adeguamento  della  progettazione,  realizzazione  e gestione degli  impianti  privati  di  illuminazione  esterna  ai criteri tecnici indicati nell’allegato C .

 Legge  Regionale  n 68 del 22/12/1999 Modifiche alla Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 "Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei".  (Boll. n 36 del 31/12/1999, parte Prima , SEZIONE I ) 
La  raccolta dei  funghi epigei  spontanei nelle  aree protette (ex legge 6 dicembre 1991, n. 394 Legge quadro sulle aree protette e  legge regionale  11 aprile  1995, n.  49 "Norme sui parchi) è regolamentata  dai   rispettivi  organismi   di  gestione. La legge regionale 68/1999 introduce poi modifiche in materia di autorizzazione alla raccolta dei funghi , modalità di accertamento e  sanzioni per le infrazioni agli obblighi

 
Decreto Ministero Ambiente 10 agosto 1999 "Istituzione dell'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco. (Gazzetta Ufficiale n. 264 del 10-11-1999)
E' istituito presso il Ministero dell'ambiente - Servizio conservazione della natura, l'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco.

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 ". (Suppl. Ordinario n.229 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27/12/1999)
Beni culturali
Ci si riferisce ai beni costituenti patrimonio storico , artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico, librario ai sensi dell'art. 2 e seguenti del dlg 490/1999. Il dlg in oggetto abroga la vecchia 1089/1939 pur facendo salva l'impostazione di fondo di quella legge. Per gli interventi su tali beni resta la necessità di apposita autorizzazione.
Beni ambientali e/o paesaggistici
Il nuovo Testo Unico abroga la normativa precedente in materia di bellezze paesaggistiche (legge 1497/1939 e Dpr 616/1977 art. 82 , legge 431/1985). Secondo il Dlg 490/1999 i beni ambientali a valenza paesaggistica sono individuati:
1. ex lege secondo l'elenco dell'art.146 che riprende quello già contenuto nell'abrogato art. 82 del dpr 616/1977
2. beni ex art. 139 individuati sulla base di elenchi provinciali elaborati e approvati dalle regioni ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico secondo le procedure di cui agli art. 140,141,142, 143. In particolare i beni ex art. 139 sono:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati a norma delle disposizioni del Titolo I (disciplina dei beni culturali) , che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
Il Ministero per i beni e le attività culturali , ex art. 144 del dlg 490/1999, ha facoltà di integrare gli elenchi dei beni e delle località indicati all'articolo 139. Per gli interventi nelle zone sottoposte a vincolo occorre sempre l'autorizzazione regionale salvo i seguenti casi:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro - silvo - pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati alla lettera g) dell'articolo 146, purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia.
Sono previsti i piani paesistici regionali che, ex art. 149, prevalgono sugli strumenti ordinari di pianificazione territoriale. Non esiste più il termine del 31/12/1986 per la redazione di tali piani , termine peraltro ampiamente violato da molte regioni. Resta il potere sostitutivo del Governo in caso di inadempimento delle regioni


LEGGE 5 maggio 1999, n.122 "Proroga dei termini per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali". (Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7/5/1999)


Decreto Ministero Ambiente 20/1/1999 "Modificazioni degli allegati A e B del Dpr 8/9/1997 n. 357 , in attuazione della direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92//43" (Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9/2/1999)

Si tratta della normativa che disciplina la tutela della biodiversità:

Il Decreto in oggetto , in attuazione della Direttiva 97/62 sostituisce gli allegati A e B.

Si ricorda che la normativa in oggetto prevede che per tutelare i suddetti habitat dovranno essere istituite (dagli Stati membri) apposite zone speciali di conservazione secondo la seguente procedura:

  1. le Regioni individuano i siti degli habitat ex allegati A e B del dpr 357/1997 ora modificati dal D.M. 20/1/1999 .

  2. il Ministro dell'Ambiente comunica l'elenco dei siti alla Commissione della UE

  3. il Ministro dell'Ambiente designa con D.M. i siti suddetti quali Zone speciali di conservazione entro 6 anni dalla definizione dei siti da parte della Commissione UE

  4. il Ministro dell'Ambiente definisce con la Conferenza Stato Regioni Città , nell'ambito delle linee fondamentali dell'assetto del territorio , direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale (aree essenziali per la migrazione , la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche)

  5. Le Regioni adottano per i siti di cui al punto 3 misure di conservazione

  6. Nella Pianificazione Territoriale ed Urbanistica dovrà essere tenuta in considerazione la valenza naturalistico - ambientale dei siti e gli strumenti di pianificazione territoriale devono essere accompagnati da una relazione in tal senso

  7. Le autorità che approvano gli strumenti di pianificazione territoriale potranno prevedere prescrizioni e divieti di tutela dei siti

La normativa in oggetto prevede inoltre divieti specifici per la tutela delle specie faunistiche e vegetali e vincoli per i prelievi faunistici.

Legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 "Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. " ( Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 42 del 10/12/1998)

Protezione della fauna e della flora. Riparto delle competenze (art. 17) Nella materia "protezione della fauna e della flora"di cui agli artt. 68 e seguenti del DLG 112/(1998 sono riservati alla Regione i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere. Sono attribuite alle Province tutte le funzioni non riservate alla Regione e in particolare le funzioni in materia di commercializzazione e detenzione di fauna selvatica, nonché quelle già esercitate dal Corpo forestale dello Stato. Nei territori dei parchi regionali dette funzioni sono esercitate dagli enti parco. Sono fatte salve le disposizioni della legge regionale 6 febbraio 1998, n. 9 (Attribuzione delle funzioni amministrative i in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione, conferite dalla Regione dal Decreto legislativo 4/6/1997, n. 143).

Legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale" (Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14/12/1998)

La legge all'art. 2 contiene le seguenti novità in materia di aree protette:

Abusivismo in aree protette

Nelle aree naturali protette nazionali l'acquisizione gratuita delle opere abusive eseguite in terreni sottoposti a vincolo di inedificabilità , si verifica di diritto a favore degli organismi di gestione dell'area protetta. Si tratta della estensione alle aree protette di quanto previsto in generale dall'art. 7 comma 6 della legge 47/1985

Nelle aree protette nazionali, i sindaci sono tenuti a notificare al Ministero dell'ambiente e agli Enti parco, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli accertamenti e le ingiunzioni alla demolizione (una volta accertata l'esecuzione di opere senza concessione o in difformità da essa) .

Il Ministro dell'ambiente può procedere agli interventi di demolizione di opere abusive avvalendosi delle strutture tecniche e operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa con il Ministro della difesa, nel limite di spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 e di lire 2.500 milioni a decorrere dall'anno 1999.

Le somme dovute allo Stato, a titolo di recupero o rimborso per l'esecuzione in danno del ripristino, ovvero per risarcimento del danno ambientale, dai responsabili degli abusi edilizi in aree protette , sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per essere devolute agli organismi di gestione delle aree naturali protette per il ripristino naturalistico dei siti.

Classificazione e Istituzione di nuovi parchi nazionali

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, di intesa con le regioni interessate e previa consultazione dei comuni e delle province interessati, sono istituiti i Parchi nazionali dell'Alta Murgia e della Val d'Agri e Lagonegrese.

La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali terrestri, fluviali e lacuali sono effettuate d'intesa con le regioni; ciò in attuazione del dlg 112/1998 art. 77 (federalismo amministrativo)

Viene individuata una nuova area di reperimento al fine di istituire una nuova area protetta marina Alto Tirreno-Mar Ligure "Santuario dei cetacei".

Misure di incentivazione ai parchi nazionali e regionali

Viene prevista una priorità per ottenere finanziamenti anche della UE ai Comuni e Provincie comprese nelle aree del parco al fine di realizzare nel parco le opere indicate dall'art. 7 della legge 394/1991 (legge quadro sui parchi)

Per l'istituzione, l'avviamento e la gestione di aree marine protette previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 (difesa del mare) , e 6 dicembre 1991, n. 394 , é autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per gli anni 1998 e 1999 e di lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 2000.

Si prevede la possibilità di promuovere patti territoriali (strumento già previsto per promuovere a livello locale lo sviluppo economico e l'occupazione ex legge 662/1996 ) da parte di regioni , enti locali, comunità del parco ( formata dai rappresentanti degli enti locali dell'area parco) ed altri soggetti pubblici e privati al fine di tutelare e gestire le aree protette.

Dopo l'art. 1 della legge 6 dicembre 1996 n. 394 è inserito il seguente : " art 1bis . Programmi nazionali e politiche di sistema. 1. Il ministro dell'ambiente promuove, per ciascuno dei sistemi territoriali dei parchi dell'arco alpino, dell'Appennino, delle isole e di aree marine protette, accordi di programma per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili con particolare riferimento ad attività agrosilvopastorali tradizionali, dell'agriturismo e del turismo ambientale con i ministri per le politiche agricole, dell'industria, del lavoro, dei beni culturali, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati 2. Il ministro dell'ambiente, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato , le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, degli enti parco interessati e delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, individua altresì le risorse finanziarie nazionali e comunitarie impiegabili nell'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 1"

Vigilanza sulle aree protette marine

Viene estesa anche alle polizie degli enti locali (guardie provinciali) delegati nella gestione delle medesime aree protette".

Potenziamento personale enti parco

Il personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, é comandato presso gli Enti parco nazionali che svolge funzioni indispensabili all'ordinaria gestione dei predetti Enti, é inserito, a domanda, nei ruoli organici degli Enti medesimi, nei limiti dei posti disponibili nelle relative piante organiche e secondo le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (legge quadro sul pubblico impiego) . Conseguentemente le piante organiche delle amministrazioni pubbliche di provenienza sono ridotte di un numero di unità pari al predetto personale.

Novità in materia di organizzazione attività organismi dell'ente parco nazionale

Si prevede che l'elezione del vicepresidente dell'ente parco nazionale da parte del consiglio direttivo avvenga su designazione della Comunità del parco (organismo costituito dai rappresentanti dei comuni rientranti nell'area del parco)

Il consiglio direttivo delibera sullo statuto dell'ente parco (prima lo elaborava soltanto) sentito il parere della comunità del parco e lo trasmette al Ministero dell'ambiente che ne verifica la legittimità e puó richiederne il riesame entro sessanta giorni dal ricevimento. L'Ente parco deve controdedurre entro sessanta giorni dal ricevimento alle eventuali osservazioni di legittimità del Ministero dell'ambiente, con deliberazione del consiglio direttivo. Il Ministro dell'ambiente adotta lo statuto con proprio decreto entro i successivi trenta giorni".

Il Direttore del parco é nominato con decreto dal ministro dell'ambiente scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti a un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco istituito presso il ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli . Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni . Con decreto del ministro dell'ambiente, sono determinati i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo, nonché le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali. All'Albo sono iscritti i direttori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

La Comunità del parco deve dare parere obbligatorio sullo statuto dell'ente parco nazionale. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso, si ricorda che nel testo precedente della legge 394/1991 la Comunità dava solo un parere consultivo sul piano del parco

Il piano pluriennale economico sociale del parco viene elaborato contestualmente e con reciproche consultazioni dal Consiglio direttivo del parco e dalla Comunità del parco (in contemporanea all'elaborazione del piano del parco) , il piano è poi approvato dalla regione . In precedenza il piano era elaborato dalla Comunità e sottoposto al parere vincolante del consiglio direttivo . La novità sulla contestualità del piano del parco e del programma di sviluppo dimostra la necessità di coordinare gli obiettivi di vincoli territoriali (ex piano del parco) con quelli di sviluppo economico dell'area protetta ( ex programma pluriennale)

Riserve naturali

La gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, istituite su proprietà pubbliche, che ricadano o vengano a ricadere all'interno dei parchi nazionali, è affidata all'Ente parco previa dpcm . La normativa precedente ora abrogata prevedeva una procedura più articolata per la concessione della gestione delle riserve naturali all'ente parco , inoltre prevedeva che le riserve biogenetiche e i territori delle riserve parziali destinati ad attività produttive venissero affidate alla gestione del Corpo forestale dello Stato.

Legge Regionale 81 del 18/11/1998 LR 11 agosto 1997 n. 65 "Istituzione dell'Ente per la gestione del Parco regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio" - Norma transitoria. (Bollettino Ufficiale Regione Toscana n. 39 del 27/11/1998, parte Prima, SEZIONE I)

Il territorio del Parco e dell'area contigua risultante dalla cartografia allegata alla LR n.65/1997 ( Istituzione dell'Ente Parco regionale delle Alpi Apuane) è modificato con l'esclusione dal Parco delle aree individuate nella cartografia allegata alla presente legge e la loro classificazione in area contigua. Tale modifica ha efficacia a partire dalla tabellazione del perimetro del Parco e fino alla fine della stagione venatoria 1999/2000.

Nelle aree di cui alla cartografia allegata si applicano le salvaguardie previste per il Parco ai commi 2, 3 e 8 dell'articolo 31 LR 6.5.1997 n. 65, ad eccezione dell'attività venatoria che potrà esercitarsi nelle forme previste per le aree contigue dalla LR 11 aprile 1995 n. 49 (Norme sui parchi , le riserve naturali e le aree naturali d'interesse locale ) e dalla LR 12 gennaio 1994 n. 3 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). E' disposto il contributo straordinario di L. 100 milioni per la realizzazione della tabellazione del Parco a favore dell'Ente Parco delle Alpi Apuane.

 

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