CAVE E MINIERE

Deliberazione Giunta Regionale n 1269 del 15/11/1999"Linee guida per il coordinamento delle funzioni di vigilanza e controllo nelle attivita' estrattive" art. 30 LR 3.11.1998 n. 78 (Bollettino Ufficiale n 49 del 07/12/1999, parte Seconda)
La L.R. 3 novembre 1998 n. 78 "Testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili" attribuisce le funzioni di vigilanza e controllo per le attività estrattive ad una pluralità di soggetti, in base alle competenze di ciascuno: Comuni, delle Aziende USL , delle Province, degli Enti Parco e dell'ARPAT. Le indicazioni contenute nelle linee guida hanno quindi il duplice scopo di definire puntualmente i singoli ambiti di competenza e di promuovere il coordinamento degli enti titolari delle diverse funzioni.

Legge Regionale n 78 del 03/11/1998 "Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili" (Boll. n 37 del 12/11/1998, parte Prima , SEZIONE I )

Finalità ed oggetto della legge regionale

La legge regionale disciplina l'attività estrattiva delle sostanze minerarie appartenenti alla categoria cave e torbiere, di cui all'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno) e successive modificazioni e integrazioni, nonché l'attività di ricerca e coltivazione dei minerali solidi e dei gas non combustibili appartenenti alla categoria miniere, di cui allo stesso articolo del RD 1443/1327, per le funzioni amministrative conferite alla Regione con decreto legislativo 31.3.1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). La Regione favorisce e incentiva il recupero delle aree di escavazione dismesse e in abbandono e il riutilizzo dei residui provenienti dalle attività estrattive e di quelli ad essi assimilabili derivanti da altre attività, anche al fine di minimizzare il prelievo delle risorse non rinnovabili, in relazione agli obiettivi della normativa regionale sui rifiuti e della programmazione in materia.

Competenze Regione: Il piano Regionale

Il Piano Regionale delle Attivita' Estrattive, di Recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili, in seguito denominato PRAER, e' l'atto di programmazione settoriale con cui la Regione stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi di riferimento per l'attivita' di pianificazione in materia di cave e torbiere, di recupero delle aree di escavazione dismesse o in abbandono, nonche' di recupero e riciclaggio dei materiali assimilabili e cioè residui destinati al riutilizzo ex D.M. 5/2/1998 (norme tecniche per il recupero dei rifiuti), di competenza delle Province e dei Comuni ferme restando le competenze in materia attribuite agli Enti Parco dalla legislazione vigente.

Competenze delle Province

La L.R. 75/1998 prevede l'adozione da parte delle Province del Piano delle Attività estrattive di recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili . Si tratta dell'atto con il quale la Provincia attua gli indirizzi e le prescrizioni del Piano Regionale delle Attività estrattive e coordina la pianificazione urbanistica comunale relativamente alle previsioni di coltivazione, riqualificazione, recupero delle aree di escavazione dismesse e di riciclaggio dei materiali recuperabili assimilabili . Il Piano provinciale è elemento del PTC e ad esso si applicano le procedure di formazione, approvazione e relative varianti di cui agli art. 17 e 19 della legge regionale 5/1995

Competenze dei Comuni

Si ricorda che in materia esiste anche la L.R. 75/1994. Si tratta delle norme speciali per l'individuazione dei siti di cava di prestito necessari alla realizzazione di opere pubbliche ex accordi di programma Stato Regione, nonché delle opere pubbliche di interesse statale ex Dpr 383/1994. Questa legge regionale prevede deroghe ai poteri subdelegati degli enti locali in materia di vincolo idrogeologico e autorizzazione paesaggistica, riportando il potere di autorizzazione alla Giunta Regionale.

Disciplina dell'attività di cava per la realizzazione di opere pubbliche

Una particolare disciplina è prevista dal titolo V relativamente alle procedure per l'individuazione dei siti di cava di prestito, in quanto necessari alla realizzazione di opere pubbliche, localizzate anche parzialmente sul territorio toscano. L'esercizio dell'attività estrattiva non può avere una durata superiore alla realizzazione dell'opera cui la cava stessa e' finalizzata; tutto il materiale escavato deve essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione dell'opera pubblica. La Giunta Regionale, viste le eventuali osservazioni della Provincia e dei Comuni interessati, approva il progetto di individuazione dei siti di cava di prestito e rilascia l'autorizzazione all'attività estrattiva e, ove prevista, l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e l'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico. Il Comune competente per territorio può autorizzare una cava di prestito per il reperimento di materiali finalizzati esclusivamente alla realizzazione di opere pubbliche diverse da quelle di interesse statale e regionale nel rispetto di tutte le condizioni indicate dalla legge regionale . La durata delle autorizzazioni non potrà essere superiore ad un anno e potrà essere prorogata solo per il tempo necessario alla realizzazione dell'opera pubblica connessa. Tutto il materiale escavato deve essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione dell'opera pubblica.

 

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