DANNO AMBIENTALELEGGE 3 agosto 1999, n.265 "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali", nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142. (Suppl. Ordinario n.149/1999)
Le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune e alla Provincia, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione. Si tratta di un potenziamento del ruolo delle associazioni ambientaliste nelle azioni di risarcimento del danno ambientale rispetto a quanto previsto dall'art. 18 legge 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente).