ELETTROMAGNETISMO

 

Legge Regionale n 51 del 11/08/1999. Disposizioni in materia di linee elettriche ed impianti elettrici. (Boll. n 26 del 20/08/1999, parte Prima, SEZIONE I)

La legge regionale in oggetto disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ed impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, ed in particolare di quella autorizzativa relativa alla costruzione ed all'esercizio di elettrodotti con tensione nominale sino a 150 KV. La costruzione e l'esercizio di linee ed impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica di tensione nominale di esercizio fino a 150000 volt, la realizzazione di opere accessorie, nonché le varianti di linee ed impianti esistenti sono soggetti ad autorizzazione regionale o provinciale. In particolare la domanda di autorizzazione dovrà essere presentata rispettivamente:

Non sono soggette ad autorizzazione:

Gli interventi previsti di cui sopra, sono soggetti ad apposita comunicazione all'Amministrazione competente al rilascio della corrispondente autorizzazione, nonché al Comune interessato. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono esclusi dall'onere di cui al presente comma.


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