ELETTROMAGNETISMO
Legge Regionale n 51 del 11/08/1999. Disposizioni in materia di linee elettriche ed impianti elettrici. (Boll. n 26 del 20/08/1999, parte Prima, SEZIONE I)
La legge regionale in oggetto disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ed impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, ed in particolare di quella autorizzativa relativa alla costruzione ed all'esercizio di elettrodotti con tensione nominale sino a 150 KV. La costruzione e l'esercizio di linee ed impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica di tensione nominale di esercizio fino a 150000 volt, la realizzazione di opere accessorie, nonché le varianti di linee ed impianti esistenti sono soggetti ad autorizzazione regionale o provinciale. In particolare la domanda di autorizzazione dovrà essere presentata rispettivamente:
alla Regione, per le linee ed impianti con tensione nominale di esercizio fra 100.000 e 150.000 volt con sviluppo superiore a 3 Km, nonché per le relative opere accessorie e varianti;
alla Provincia territorialmente competente, per le linee ed impianti con tensione e sviluppo inferiori a quelli di cui alla lett. a), e per le rispettive opere accessorie e varianti, qualora la linea o impianto elettrico progettato interessi il territorio di due o più Province, l'autorizzazione é rilasciata dalla Provincia nella quale é previsto il maggiore sviluppo della linea, previa acquisizione di apposita intesa con l'altra o le altre Province interessate.
Non sono soggette ad autorizzazione:
le modifiche locali del tracciato delle linee già realizzate, che si rendano necessarie, anche in attuazione delle norme di cui al titolo II della presente legge, al fine di ovviare al verificarsi di riconosciute situazioni di pericolosità e di degrado ambientale nei confronti degli insediamenti esistenti;
le modifiche da operarsi da parte del proprietario del fondo sottoposto a servitù di elettrodotto in applicazione dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 122 del RD 1775/1933,
le linee la cui tensione nominale non sia superiore a 400 volt;
gli interventi di manutenzione su linee ed impianti esistenti, così come verranno definiti dalle direttive della Giunta ai sensi del precedente articolo 4.
Gli interventi previsti di cui sopra, sono soggetti ad apposita comunicazione all'Amministrazione competente al rilascio della corrispondente autorizzazione, nonché al Comune interessato. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono esclusi dall'onere di cui al presente comma.