INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE - ATTIVITA' E SOSTANZE PERICOLOSE

Direttiva 2000/32/CE Della Commissione  del 19 maggio 2000 recante ventiseiesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (*) 

Direttiva 2000/33/CE del 25 aprile 2000 recante ventisettesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 136/108 dell’8.6.2000 )

ERRATA CORRIGE 
La Direttiva c.d. Seveso bis non è la n. 98/22 come indicato erroneamente, ma la n. 96/22.

Decreto Legislativo 4 febbraio 2000, n.40  “Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose”  (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3/3/2000)  

   Le "merci pericolose"  il cui trasporto è disciplinato dal presente Dlg sono le merci definite come tali nell'allegato A al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti, per i trasporti su strada, e nell'allegato al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41,  e successivi aggiornamenti, per i trasporti per ferrovia.
   Le imprese soggette al presente dlg devono nominare un consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose che , secondo la definizione del dlg è :  ogni persona designata dal capo dell'impresa per svolgere i compiti ed esercitare le funzioni definite all'articolo 4 ed in possesso del certificato di cui all'articolo 5 (certificato di formazione professionale) . Il consulente può coincidere anche con il capo dell’impresa .

   Il consulente redige una relazione (almeno annuale)  nella quale, per ciascuna operazione relativa all'attività dell'impresa, indica le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l'osservanza delle norme in materia di trasporto, di carico e scarico di merci pericolose nonché  per lo svolgimento dell'attività  dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza. Se si verifica un incidente  (nel trasporto e nello scarico carico )che abbia recato danno a persone, beni e ambiente ,  il consulente deve redigere un’apposita relazione .
    In caso di violazione degli obblighi suddetti scattano sanzioni pecuniarie amministrative fino a 18 milioni di lire, irrogate dal Prefetto. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto è affidata agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Legge  Regionale  n. 30 del 20/03/2000  “Nuove norme in materia di attivita’ a rischio di incidenti rilevanti”   (Boll. n 13 del 30/03/2000, parte Prima , SEZIONE I )

   Si tratta della legge regionale che attua l’articolo 18 comma 1 del decreto legislativo 17  agosto 1999,  n. 334 (a sua volta attuazione della direttiva 96/82 c.d Seveso bis) .  

   La Regione svolge le seguenti funzioni:

a)      alla  individuazione nonché alla perimetrazione delle aree ad   elevata concentrazione  di stabilimenti pericolosi, sulla base  dei criteri  definiti dall’articolo  13, comma  2, lettera a), del Decreto legislativo 334/1999 ;

b)      all’adozione  di  appositi  piani  di  intervento  nelle  aree   individuate  ai   sensi   della   lettera   a),  

c)      all’adozione  dei provvedimenti  discendenti  dall’istruttoria  tecnica di  cui agli  articoli 8 e 9 (stabilimenti esistenti e nuovi). In particolare si tratta del provvedimento conclusivo con prescrizioni per gli impianti esistenti ed il nulla osta di fattibilità per i nuovi impianti   ;

d)      all’approvazione, per gli stabilimenti di cui alla lettera c),   di  appositi   piani  di  emergenza  esterni,  ;

e)      all’individuazione  degli  stabilimenti,  tra  quelli  di  cui  all’articolo  2,   comma  1,  del  Decreto,  per  i  quali  la probabilità  o   la  possibilità  o  le  conseguenze  di  un   incidente rilevante possano essere maggiori a causa del luogo,   della vicinanza  degli stabilimenti  stessi e  dell’inventario   delle  sostanze   pericolose   presenti   in   essi,   nonché all’accertamento  dell’effettività    dello  scambio,   tra  i   gestori,  di  informazioni  relative  all’effetto  domino,  in   conformità con  gli indirizzi statali di cui all’articolo 16,   comma 1, lettera a), del Decreto legislativo ;

f)        allo  svolgimento delle  funzioni di vigilanza e di controllo;

g)      all’adozione,  nell’ambito del  Piano di  indirizzo  regionale   (PIT), in  conformità con  l’articolo 6 della legge regionale   16 gennaio  1995, n. 5, (Norme per il governo del territorio),   delle  ulteriori prescrizioni atte  a consentire,  fatto salvo  quanto      previsto   dall’articolo. 14 del Decreto  legislativo 334/1999 (controllo di urbanizzazione) , la localizzazione più adeguata   dei nuovi stabilimenti;

h)      all’adozione  del piano  regionale previsionale  previsto,  in   attuazione della  legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione   del Servizio  nazionale della protezione civile) dall’articolo3, comma  3, della  legge regionale  10  giugno  1996,  n.  42   (Disciplina delle attività regionali di Protezione Civile), e   di quello  di emergenza  previsto dall’articolo 4 della stessa legge regionale.

    Per  l’esercizio delle  funzioni di cui sopra , la Regione si avvale  dell’ARPAT, secondo  quanto disposto  ai  sensi  della legge regionale  18 aprile  1995, n. 66 (Istituzione dell’Agenzia Regionale  per   la  Protezione   Ambientale  della  Toscana). 

   Se gli impianti sono sottoposti a VIA è prevista la possibilità di un’Inchiesta Pubblica con apposito parere obbligatorio da parte della popolazione interessata .  Qualora  l’amministrazione procedente  ravvisi, in ordine alla costruzione  di  nuovi  stabilimenti,  alla  delocalizzazione  di impianti, ovvero all’urbanizzazione del territorio, la necessità di comporre  conflitti, provvede  ad  indire  una  conferenza  di servizi  ai  sensi  dell’articolo  14  della  l.  241/1990.  Alla conferenza partecipano  i rappresentanti  delle  istituzioni,  di volta in  volta interessate, i rappresentanti delle imprese e dei lavoratori  interessati,   i  rappresentanti   della  popolazione interessata  e  delle  relative  formazioni  associative  che  ne rappresentino gli interessi.

    Le  disposizioni  della  presente  legge  hanno  efficacia  a decorrere dalla  stipulazione dell’accordo di programma tra Stato e Regione  di cui  all’articolo 72,  comma 3.  del DLgs 112/1998, fermo restando  quanto disposto  altresì dall’articolo  7  dello stesso decreto legislativo. Si ricorda che l’art. 72  del dlg 112/1998 prevede :  Sono conferite alle regioni le competenze amministrative relative alle industrie a rischio di incidente rilevante soggette ad obbligo di notifica (quindi le più pericolose) ,  l'adozione di provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica, nonché quelle che per elevata concentrazione di attività industriali a rischio di incidente rilevante comportano l'esigenza di interventi di salvaguardia dell'ambiente e della popolazione e di risanamento ambientale subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo.  Il trasferimento delle suddette funzioni   avviene subordinatamente all'adozione della normativa regionale , previa attivazione dell'Agenzia regionale protezione ambiente , e a seguito di accordo di programma tra Stato e regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonché  per le procedure di dichiarazione.

   Si ricorda che dall’entrata in vigore della presente legge regionale si considera abrogata la precedente legge regionale in materia : L.R. 41/1991 

 

Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 "Attuazione della direttiva 98/62/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (Suppl. Ordinario n. 177/L alla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28/9/1999)
Il D.Lgs 334/99 di attuazione della direttiva 96/82/CE, cosiddetta "Seveso bis", introduce una serie di importanti novità rispetto al Dpr. 175/88, peraltro in gran parte abrogato.
1. Ambito di applicazione: vi rientra qualsiasi tipo di stabilimento/attività (indipendentemente dal settore merceologico) nel quale si riscontri la presenza, reale, prevista o prevedibile, in quantità predefinite, di specifiche sostanze o preparati individuati per caratteristiche di pericolo. Il concetto di rischio di incidente rilevante non è più quindi connesso a determinate attività industriali, ma genericamente riferito alla presenza di sostanze che per quantità e/o caratteristiche risultano in sé pericolose.
2. Classi di Rischio: in relazione all'intensità degli obblighi e adempimenti posti a carico del gestore le attività a rischio si possono classificare per comodità in quattro categorie che tuttavia, poiché cambiano le quantità minime delle sostanze pericolose e aumentano le sostanze ritenute tali, non coincidono più con le precedenti classi di rischio. In particolare gli impianti industriali e i depositi già considerati dal Dpr 175/88 e tutte le altre attività caratterizzati dalla presenza di sostanze pericolose in quantità inferiori alla soglia minima prevista dal D.Lgs 334/99 continuano ad essere ricomprese in classe C; le attività industriali precedentemente classificate in categoria B1 e B2 vengono suddivise trasversalmente in due nuove classi B e A2 relative rispettivamente agli stabilimenti industriali così come definiti dal Dpr 175/88 con quantità comprese tra i parametri della precedente normativa e quelli individuati all'allegato I del D.Lgs, le restanti attività , industriali e non, con sostanze pericolose in quantità compresa tra la soglia massima e minima prevista dall'allegato I del D.Lgs. Infine le attività industriali definite, nella vigenza del Dpr 115/88, di classe A insieme alle attività non industriali (quindi sottratte all'applicazione della normativa sui rischi da incidente rilevante), purchè abbiano quantità di sostanze superiori alle soglie massime previste dal D.Lgs, confluiscono nella categoria A1.
3. Esclusioni: si amplia rispetto al Dpr 175/88 l'elenco delle categorie di attività escluse dal campo di applicazione della normativa. La scelta è dettata dall'esigenza di evitare sovrapposizioni con altra normativa di settore posto che il D.Lgs si applica alle sostanze, presenti in quantità predefinite, indipendentemente dalla tipologia di attività.
4. Adempimenti per il gestore dello stabilimento: per tutte le attività di rischio il gestore è tenuto all'individuazione dei rischi rilevanti e alla predisposizione delle misure di sicurezza e prevenzione adeguate oltreché ad adempiere a precisi obblighi di informazione, formazione, addestramento ed equipaggiamento dei lavoratori; per le attività classificate in categoria B, in luogo della dichiarazione prevista dal Dpr 175/88, il D.Lgs prevede l'obbligo di una relazione che indichi: caratteristiche del processo produttivo, sostanze pericolose presenti, valutazione dei rischi di incidente rilevante e adozione di misure di sicurezza adeguate, utile anche ai fini della predisposizione del piano di emergenza interno; inoltre si richiede la predisposizione di una scheda informativa da distribuire alle popolazioni delle zone interessate dalle conseguenze di un eventuale incidente e che viene utilizzata per la predisposizione di un piano di emergenza esterno ad opera delle autorità locali (Prefetto e Sindaco); il gestore degli stabilimenti ricompresi in classe A2 devono sostituire la dichiarazione con una notifica redatta secondo i criteri dell'autocertificazione e devono provvedere alla predisposizione di un documento che definisca la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti che diventa parte integrante del Sistema di Gestione della Sicurezza opportunamente attuato attraverso uno specifico programma. Il S.G.S rappresenta la più rilevante novità introdotta dal D.Lgs 334/99: esso diventa parte integrante del sistema di gestione dell'azienda e deve comprendere struttura organizzativa, responsabilità, prassi, procedure, procedimenti, e risorse per l'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (cfr. Allegato III); le aziende caratterizzate dal rischio più elevato (classe A1) oltre al S.G.S devono provvedere alla redazione del rapporto di sicurezza che ne diviene parte integrante e che rappresenta una dichiarazione attestante l'avvenuta adozione del S.G.S oltre che di tutte le misure necessarie alla prevenzione dei rischi di incidente rilevante individuati.
5. Effetto domino: consiste nella possibile sequenza di eventi incidentali, anche di natura diversa, che originati in un componente di un impianto, si estendano ai componenti vicini. Il legislatore ha previsto la necessità che il Ministero dell'Ambiente individui gli stabilimenti per i quali la probabilità o possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi, imponendo, in funzione preventiva, uno scambio di informazioni tra i gestori di detti impianti e l'obbligo di comunicare alle autorità locali le informazioni necessarie per la predisposizione dei piani di emergenza esterni. In ossequio a detto principio si stabilisce anche l'obbligo ministeriale di individuare le c.d. aree ad elevata concentrazione di stabilimenti.
6. Controllo dell'urbanizzazione: si introduce il concetto dei requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale e delle automatiche variazioni dei piani territoriali di coordinamento e degli strumenti urbanistici con la funzione di garantire opportune distanze tra stabilimenti e zone residenziali nonchè obiettivi di prevenzione degli incidenti rilevanti o di limitazione delle eventuali conseguenze.
7. Competenze della P.A.: in via transitoria viene mantenuta la competenza dei Comitati Tecnici Regionali (CTR) per l'istruttoria tecnica sui rapporti di sicurezza , tuttavia saranno le Regioni a dover individuare le autorità competenti anche per le procedure semplificate. In particolare le conclusioni espresse sul rapporto di sicurezza dai CTR sono acquisite per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, inoltre sono tenute in considerazione per la valutazione di impatto ambientale. Si ritiene che dovranno essere potenziate le competenze delle A.R.P.A.
8. Piani di emergenza interni ed esterni: i primi devono essere predisposti, anche con la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori, da parte dei gestori degli stabilimenti, i secondi da parte dei prefetti sulla base delle informazioni loro fornite, delle risultanze dell'istruttoria e previa consultazione delle popolazioni.
9. Sanzioni: sono sanzionate penalmente con l'arresto le omissioni nella trasmissione della documentazione ed il mancato adempimento degli obblighi di informazione alle autorità competenti in caso del verificarsi di un incidente. Al di fuori dei casi di responsabilità penale inoltre il legislatore ha introdotto un sistema di ravvedimento operoso (art. 27.4).

Decisione Commissione 9/4/1999 "concernente il questionario relativo alla direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" (Guce L 120 del 8/5/1999)

Legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 "Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. " ( Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 42 del 10/12/1998)

Attività a rischio di incidente rilevante. Riparto di Competenze (art. 18) 1. In ordine alle "attività a rischio di incidente rilevante" di cui all'art. 72 del DLG 112/1998, sono riservate alla Regione:

Sono attribuite alle Province tutte le funzioni non riservate alla Regione con il comma 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione disciplina l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo. Si tenga conto che in materia è in corso di attuazione la nuova DIR 96/82/CE da parte del Governo.

Decreto Ministero Sanità 1 settembre 1998 "Disposizioni relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose in recepimento della direttiva 97/69/CE" (Gazzetta Ufficiale n. 271/19/11/1998)
Si tratta del D.M. che integra l'allegato 1 del D.M. 28/4/1997 recante un elenco di sostanze pericolose e dettagli relativi alla classificazione e alla etichettatura per ogni sostanza o gruppi di sostanze. Le ragioni di queste integrazioni nascono dalle seguenti considerazioni: studi di laboratorio indicano che alcune fibre artificiali vetrose (silicati) presentano effetti cancerogeni; le indagini epidemiologiche hanno suscitato preoccupazioni circa gli
effetti sulla salute delle fibre artificiali vetrose (silicati); l'elenco delle sostanze pericolose figurante nell'allegato I del decreto ministeriale 28 aprile 1997 deve essere, pertanto, adattato e completato, in particolare per inserirvi alcune fibre artificiali vetrose (silicati) e che occorre anche modificare la prefazione del medesimo allegato per inserirvi le note e le disposizioni specifiche per l'identificazione, la classificazione e l'etichettatura delle fibre artificiali vetrose (silicati); allo stato delle conoscenze attuali, sembra giustificato in presenza di certe circostanze escludere che alcune fibre artificiali vetrose (silicati) siano classificate come cancerogene e che questa possibilità sarà riesaminata alla luce di sviluppi tecnici e scientifici, in particolare nell'area delle prove di screening della cancerogenesi.

 

Decreto Ministero Ambiente 20/10/1998 "Misure di sicurezza per gli scali merci terminali di ferrovia non ricompresi nel campo di applicazione del D.M. 5/11/1997" (Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7/11/1998)
Il D.M. 5/11/1997 disciplina le modalità di presentazione e di valutazione dei rapporti di sicurezza degli scali merci terminali di ferrovia . Il nuovo D.M. stabilisce misure di sicurezza per per gli scali terminali di ferrovia a cui non si applica il D.M. del 1997 individuati secondo le tipologie dell'allegato 1 (ad es. scali di esclusivo collegamento con stabilimenti industriali mediante specifici binari).

L'allegato 2 al D.M. contiene un elenco di misure di sicurezza da adottare da parte delle ditte speditrici e destinatarie.

Decreto Ministero Ambiente 20/10/1998 "Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati" (Gazzetta Ufficiale n. 260 del 6/11/1998)

Si tratta del Decreto che disciplina le misure tecniche per i serbatoi interrati (con capacità uguale o maggiore di 1 m3) che stocchino le sostanze pericolose contenute negli elenchi dell'allegato al dlg 132/1992 "Attuazione della Direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose".

Sono esclusi dall'applicazione del D.M. in oggetto, i serbatoi interrati utilizzati:

Il D.M. stabilisce direttive per:

 

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