RUMORE

DIRETTIVA 2000/14/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  dell’8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all ’aperto (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 162/12 del 3.7.2000)  

E’ stata definitivamente adottata la proposta di direttiva    il cui scopo è il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a norme sull’emissione acustica, procedure di valutazione della conformità, marcatura, documentazioni tecniche e rilevazione dei dati per quanto riguarda l’emissione acustica ambientale delle macchine destinate a funzionare all’aperto. La direttiva contribuirà al funzionamento omogeneo del mercato interno, tutelando al contempo la salute e il benessere delle persone.

Ambito d ’applicazione

La presente direttiva si applica alle macchine ed attrezzature destinate funzionare all ’aperto di cui agli articoli 12 e 13,definite nell’allegato I; inoltre riguarda esclusivamente le macchine ed attrezzature immesse in commercio o messe in servizio come unità complete per l ’uso previsto.

Sono escluse dall’ambito di applicazione della presente direttiva:

—tutte le macchine destinate essenzialmente al trasporto di merci o passeggeri su strada, su rotaia, per via aerea o per via navigabile;

—le macchine progettate e costruite specificamente fini militari e di polizia e per i servizi d’emergenza.

Dichiarazione CE di conformità

Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, di una macchina o attrezzatura di cui all’articolo 2, paragrafo 1, redige per ciascun tipo di macchina o attrezzatura una dichiarazione CE di conformità nella quale certifica che essa è conforme al disposto della presente direttiva. Gli elementi che tale dichiarazione di conformità della presente direttiva deve obbligatoriamente contenere sono indicati nell’allegato II. dalla dichiarazione CE di conformità.

Disposizioni in materia di uso

Le disposizioni della presente direttiva non impediscono agli Stati membri di adottare, nel rispetto del trattato:

— provvedimenti per disciplinare l’uso delle macchine ed attrezzature di cui all’articolo 2, paragrafo 1, in aree particolarmente protette, ad esempio limitando l’orario durante il quale le macchine ed attrezzature possono essere utilizzate;

-i requisiti ritenuti necessari per assicurare la protezione delle persone che usano le macchine ed attrezzature in questione, purché le macchine ed attrezzature non siano modificate in un modo non specificato della presente direttiva.

La direttiva infine semplifica le procedure di valutazione della conformità riducendo il numero delle opzioni, includendo una nuova opzione (meno burocratica) per un controllo interno della fabbricazione effettuato dall’industria.

La raccolta dei dati relativi all’emissione acustica è stata semplificata con l’introduzione della dichiarazione di conformità.

Decreto Ministero Ambiente 3 marzo 2000  “Ripartizione del traffico aereo sul sistema aeroportuale di Milano”  (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13/3/2000)

   Si tratta del Decreto che da attuazione all’Accordo di programma tra Ministero Trasporti , Ministero Ambiente, Regione Lombardia , Province di Milano e Varese , Comuni di Somma Lombardo – Lonate Pozzolo – Ferno . L’accordo di programma prevede interventi di mitigazione del rumore (stanziati 350 miliardi nella finanziaria 2000)  per insonorizzazione edifici , delocalizzazione abitazioni, scuole ed ospedali nelle zone più disagiate . 

Deliberazione Consiglio Regionale  n 77 del 22/02/2000 “Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell’art. 2 della LR n. 89/98 Norme in materia di inquinamento acustico". (Bollettino Ufficiale  n 12 del 22/03/2000, parte Seconda , SEZIONE I )
 

   La delibera costituisce attuazione , ai  sensi  dell’art.  2,  comma  1  della  legge regionale 89/98 (Norme in materia di inquinamento acustico)  secondo il quale il Consiglio regionale definisce i seguenti criteri e gli indirizzi della pianificazione comunale  e provinciale  al fine di tutelare gli ambienti di vita dal rumore : 

a) i  criteri tecnici  ai quali i Comuni sono tenuti ad attenersi nella  redazione   dei  piani   di  classificazione   acustica e del relativo quadro conoscitivo; 

b) i  criteri, le  condizioni ed  i limiti  per l’individuazione,  nell’ambito dei  piani comunali  di  cui  alla  lett.  a)  del presente comma,  delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto; 

c) le  modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo  svolgimento di  attività temporanee  e di  manifestazioni  in   luogo pubblico  o aperto  al pubblico,  qualora esso  comporti   l’impiego  di   macchinari  o   di  impianti   rumorosi,   con   particolare riferimento  a quelle  in deroga  ai valori limite   dettati dal  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre  1997  (Determinazione  dei  valori  limite  delle   sorgenti sonore); 

d) le  condizioni ed  i criteri  in base  ai quali  i  Comuni  di   rilevante  interesse   paesaggistico  ambientale  o  turistico   possono individuare, nel quadro della classificazione acustica prevista dall’art.  4, valori  inferiori a  quelli determinati   dal DPCM  14 novembre  1997, ai sensi della lett. a) del comma   1, art. 3 della l. 447/1995; 

e) i  criteri generali  per la predisposizione dei piani comunali   di risanamento acustico ; 

f) i  criteri per  l’identificazione  delle  priorità  temporali    negli interventi di bonifica acustica del territorio; 

g) specifiche istruzioni tecniche, ai sensi dell’art. 13 della LR   5/1995 (urbanistica) ,  per   il  coordinamento   dei   piani   comunali   di   classificazione   acustica    con    gli    strumenti    della  pianificazione e programmazione territoriale;

   La delibera individua criteri e linee guida in relazione a :  

1.      Classificazione acustica  del territorio  (LR n.  89/98, art.  2, comma 2, lett. a), b), d)

2.      Coordinamento dei  piani comunali di classificazione acustica con gli strumenti  della programmazione e pianificazione territoriale (LR n. 89/98, art. 2, comma 2, lett. g)

3.      Modalità  per  il rilascio  delle autorizzazioni  comunali per lo svolgimento di  attività temporanee  e di  manifestazioni  in luogo pubblico  o aperto  al pubblico,  qualora esso  comporti l’impiego  di   macchinari  o   di  impianti   rumorosi,   con particolare riferimento  a quelle  in deroga  ai valori limite dettati dal  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri   14 novembre  1997  (Determinazione  dei  valori  limite  delle   sorgenti sonore);

4.      Piani comunali  di risanamento  acustico (LR  n. 89/98,  art.  2, comma 2, lett. c). Per piano  di risanamento  si intende un insieme di provvedimenti che siano in grado di conseguire gli obiettivi di una progressiva riduzione dei  livelli di  rumore sul  territorio,  al  fine  del raggiungimento dei  valori di  attenzione  e  successivamente  di qualità  delle varie classi della zonizzazione acustica comunale.

5.      Priorità  temporali  di intervento  di bonifica  acustica (LR  n. 89/98, art. 2, comma 2, lett. f) 

Deliberazione Giunta Regionale  n. 398 del 28/03/2000  “ Modifica e integrazione della deliberazione 13.7.99 n. 788 relativa alla redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell’art. 12, comma 2 e 3 della LR n. 89/98” .  (Bollettino Ufficiale  n 16 del 19/04/2000, parte Seconda , SEZIONE I )
   La deliberazione in oggetto integra la   propria  precedente  Deliberazione  13/7/99,  n.  788

"Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai  sensi  dell’art.  12,  comma  2  e  3  della  LR  n.  89/98", concernente  tra   l’altro  i  criteri  per  la  redazione  della documentazione di  impatto acustico  relativa alla realizzazione, alla modifica  o al  potenziamento di aeroporti, aviosuperfici ed eliporti. 

Decreto Presidente della Repubblica 9/11/1999 n. 476 "Regolamento recante modificazioni al Dpr 11/12/1997 n. 496 , concernente il divieto di voli notturni" (Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17/12/1999)
Il Dpr in oggetto sostituisce l'art. 5 del dpr 496/1997 (regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili) In particolare secondo la nuova stesura , senza distinzione di aeroporti (come avveniva nella stesura precedente dell'art. 5) a decorrere dal sesto mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero, nei casi di urgenza e necessita', nel termine piu' breve individuato per singoli aeroporti, con provvedimento motivato del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono vietati i movimenti aerei civili negli aeroporti civili e militari, aperti al traffico civile, dalle ore 23 alle ore 6 locali. Nel periodo notturno sopraindicato deve essere assicurata l'agibilità dell'aeroporto per consentire i voli di Stato, sanitari e di emergenza. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono essere autorizzati voli notturni diversi da quelli sanitari e di emergenza , con particolare riferimento ai voli postali e ai voli in ritardo. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le regioni e gli enti locali territorialmente competenti, possono essere autorizzati, per i singoli aeroporti, voli notturni diversi da quelli sanitari e di emergenza, ove venga accertato, dagli organi di controllo competenti, il non superamento della zona di rispetto A dell'intorno aeroportuale del valore di 60 dB(A)Lvan.

Decreto Ministero Ambiente 3 dicembre 1999 "Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti"(Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10-12-1999)
Il Decreto Ministeriale in oggetto individua i criteri che le apposite Commissioni (a cui partecipano anche enti locali e regione) create ex D.M. 31/10/1997 (metodologia misura del rumore aeroportuale) , devono seguire nella messa a punto delle procedure per limitare il rumore e definire le zone di rispetto (nei dintorni delle aree aeroportuali) alle quali corrispondono diversi limiti di rumorosità.

Direttiva 1999/101/Ce della Commissione del 15/12/1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L/334 del 28/12/1999)

Legge 25/6/1999 n. 205 "Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario" (Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28/6/1999)

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 16/4/1999 n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi" (Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2/7/1999)
Il regolamento in oggetto determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto. Il regolamento non si applica alle manifestazioni ed agli spettacoli temporanei o mobili che prevedono l'uso di macchine o di impianti rumorosi.

Legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89" Norme in materia di inquinamento acustico" ( Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 42 del 10/12/1998)

Premessa il quadro ex legge 447/1995

Si tratta della legge che disciplina la normativa in materia di tutela dal rumore in attuazione della legge quadro nazionale 447/1995 e le competenze trasferite a regioni ed enti locali ex dlg 112/1998 (federalismo amministrativo) . Secondo quest'ultimo provvedimento restano sicuramente allo Stato le competenze alla determinazione dei valori limite di emissione e di immissione sonora nonché i valori di qualità cioè i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge 447/1995. Sono i valori da applicare attraverso le zoonizzazioni dei territori comunali secondo i criteri delle Regioni . Lo stato determina altresì anche i - valori di attenzione : il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;

Il Dpcm 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" ha superato il regime transitorio ex art. 15 L. 447/1995 in base al quale si applicavano i valori di emissione del Dpcm 1/3/1991 parzialmente abrogato dal nuovo Dpcm. I valori previsti dal Dpcm 1/3/1991 restano in vigore solo relativamente ai limiti di accettabilità (art. 6 Dpcm del 1991) fino alla zoonizzazione dei Comuni del loro territorio secondo i criteri stabiliti dalle Regioni e nel rispetto dei principi della legge 447 / 995. Infine resta in vigore l'allegato B del Dpcm 1/3/1991 relativo alle modalità di misura del rumore fino all'emanazione dell'apposito D.M. previsto dall'art. 3 lettera c) L. 447/1995.

Funzioni riservate alla Regione (art. 2) Il consiglio regionale definisce i criteri e gli indirizzi della pianificazione comunale e provinciale ai sensi della presente legge. A tal fine la Giunta regionale propone al Consiglio regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge: a) i criteri tecnici ai quali i Comuni sono tenuti ad attenersi nella redazione dei piani di classificazione acustica ; b) i criteri, le condizioni ed i limiti per l'individuazione, nell'ambito dei piani comunali di classificazione , delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto; c) le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi, con particolare riferimento a quelle in deroga ai valori limite dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore); d) i criteri generali per la predisposizione dei piani comunali di risanamento acustico ; f) i criteri per l'identificazione delle priorità temporali negli interventi di bonifica acustica del territorio; g) specifiche istruzioni tecniche, ai sensi dell'art. 13 della LR 5/1995, per il coordinamento dei piani comunali di classificazione acustica con gli strumenti della pianificazione e programmazione territoriale.

Compiti delle Province (art. 3) Le Province, ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. b) e c) della LR 5/1995 (Norme sul governo del territorio) , in conformità con gli indirizzi ed i criteri regionali di cui all'art. 2, adeguano il piano territoriale di coordinamento (P.T.C.), indicando e coordinando gli obiettivi da perseguire nell'ambito del territorio provinciale ai fini della tutela ambientale e della prevenzione dell'inquinamento acustico. Fatte salve le funzioni di vigilanza e di controllo che ad esse competono ai sensi della presente legge, le Province, avvalendosi dell'ARPAT, provvedono: a) alla promozione di campagne di misurazione del rumore, nonché, mediante l'analisi dei dati appositamente acquisiti, al fine di individuare la tipologia e l'entità dei rumori presenti sul territorio; b) al monitoraggio complessivo dell'inquinamento acustico nel territorio provinciale.

Piano comunale di classificazione acustica) I Comuni, entro 12 mesi dalla pubblicazione della deliberazione regionale di fissazione dei criteri approvano, il Piano di classificazione acustica, in base al quale il territorio comunale viene suddiviso, in applicazione del disposto di cui all'art. 1, comma 2 del DPCM 14 novembre 1997, in zone acusticamente omogenee, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso cosi' come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore. A ciascuna zona così individuata , vengono assegnati , in applicazione degli articoli. 6 e 7 del DPCM 14 novembre 1997, i relativi valori di qualità e di attenzione. Il piano comunale di classificazione acustica deve contenere altresì l'indicazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, da individuarsi nel rispetto dei criteri regionali
Adeguamento degli strumenti urbanistici I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione acustica entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso sul BUR dell'avvenuta approvazione del Piano
Divieto contatto di aree E' vietato prevedere, nel piano comunale di classificazione acustica , il contatto diretto di aree, anche appartenenti a Comuni confinanti, qualora i valori di qualità si discostino in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro continuo equivalente.
Piano comunale di risanamento acustico (art.8) I Comuni sono tenuti ad approvare un apposito piano di risanamento acustico: a) qualora non possano, nel quadro della classificazione, rispettare, con riferimento alle aree gia' urbanizzate, il divieto di contatto di aree di cui all'art. 6, comma 3; b) qualora si verifichi il superamento dei valori di attenzione, come determinati ai sensi dell'art. 6 del DPCM 14 novembre 1997.
Piano comunale di miglioramento acustico (art.9) I Comuni, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art.8, possono predisporre appositi piani di miglioramento acustico, al fine di conseguire i valori di qualità determinati, ai sensi art. 2, comma 1, lett. h) della l. 447/1995, dall'art. 7 del DPCM 14 novembre 1997.
Disposizioni in materia di impatto acustico I Comuni devono richiedere ai titolari dei progetti predisposti per la realizzazione, la modifica od il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8, comma 2, della l. 447/1995, ed a corredo degli stessi, apposita documentazione di impatto acustico, ogni volta che la valutazione relativa agli effetti acustici sia comunque imposta dalle esigenze di tutela salvaguardate dalle norme della presente legge. Si tratta in particolare delle seguenti opere:

- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie ), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartieri) e F(strade locali), secondo la classificazione ex Codice della Strada ;

- discoteche;

- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchianri o impianti rumorosi;

- impianti sportivi e ricreativi;

- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia

I criteri da seguire per la redazione della documentazione di impatto acustico sono definiti, con propria deliberazione, dalla Giunta regionale , che definisce anche i criteri tecnici per la redazione della relazione previsionale

di clima acustico in relazione alle seguenti tipologie di insediamenti:

- scuole e asili nido

- ospedali

- case di cura e di riposo

- parchi pubblici urbani ed extraurbani

Decreto Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459. Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario (Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4/1/1999)

1. Il presente decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie, con esclusione delle tramvie e delle funicolari.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano:
a) alle infrastrutture esistenti, alle loro varianti ed alle infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti;
b) alle infrastrutture di nuova realizzazione.

Secondo il D.M. in oggetto sono definite:

infrastruttura: l'insieme di materiale rotabile, binari, stazioni, scali, parchi, piazzali e sottostazioni elettriche;

infrastruttura esistente: quella effettivamente in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto;

infrastruttura di nuova realizzazione: quella non effettivamente in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto;

I valori limite di immissione vanno dai 40 ai 65 decibel a seconda della linea e del tipo di ricettore

Legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale" (Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14/12/1998)

L'art. 4 della legge 426/1998 introduce alcune modifiche alla legge 447/1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico). In particolare:

D.M. Industria 26/6/1998 "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/27/CE in materia di limitazione del rumore prodotto da escavatori idraulici, a funi, apripista e pale caricatrici" (Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26/8/1998)

Si tratta del decreto che ha modificato, adeguandolo al progresso tecnico , il dlg 135/1992 (in attuazione dell’art. 8 dello stesso dlg) in particolare per il livello di potenza acustica da rispettare per la certificazione CE .


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