Integrazione e pari opportunità
per i disabili
Deve partire da questa fondamentale premessa
l'attuazione della Legge 12 marzo 1999,n.68 recante la "Norme per il diritto
al lavoro dei disabili" entrata in vigore il 18 gennaio del 2000, cioè dopo
trecento giorni dalla data di pubblicazione della legge stessa per consentire
- come scritto nella Circolare n.77/99 del Ministero del lavoro - di fronte
"all'evidente portata innovativa della disciplina ed alla conseguente necessità
di consentire lo svolgimento di una preliminare attività preparatoria ", di
poter preordinare gli indispensabili strumenti operativi, la cui definizione
è presupposto di un pronto e corretto funzionamento della normativa.
Una legge che, finalmente, integra con pari opportunità le persone disabili nel mondo del lavoro. La nuova norma riguarda individui che abbiano compiuto i 15 anni, affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivi con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 23 novembre 1988, n.509, dal Ministero della Sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità. Sono ammesse, ai benefici della legge, le persone invalide del lavoro con una menomazione superiore al 33% accertata dall'INAIL e le persone non vedenti o sordomute di cui alle leggi 27 maggio 1970, n.382 e successive modificazioni e 26 maggio 1970, n.381. Infine, la legge viene applicata anche alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
Una legge di giustizia e di civiltà nei confronti di una popolazione di individui che hanno il diritto di vivere liberi come tutti e che invece sono costretti a vivere una realtà costruita per i "normali" e che con le loro "diverse abilità" devono faticosamente emergere dal mondo del buio, del silenzio e della dipendenza.
Questa popolazione conta in Europa 37 milioni di cittadini, pari al 20% degli abitanti del vecchio continente. I ciechi sono 7 milioni e mezzo. In Italia i disabili sono oltre 3 milioni. Centomila i ciechi. Nel nostro paese la spesa per l'handicap è di 80mila miliardi e quasi tutta la spesa è finalizzata all'assistenza. Per le pensioni e indennità, infatti, vengono spesi l'87,5% dei finanziamenti. Per la riabilitazione il 10,9% e per gli ausili tecnici, cioè per protesi, sedie a rotelle, strutture mobili, postazioni di lavoro e quant'altro, circa l'1,5 per cento. Per le barriere architettoniche lo 0,04%, per l'istruzione siamo appena allo 0,01% .
E' una popolazione che aumenta e diminuisce a secondo della fonte dei dati, ma che comunque, può diventare una risorsa se il Paese compisse un salto culturale, uscendo dalla logica dell'assistenza per abbracciare, invece, quella dell'integrazione e delle pari opportunità, finalità queste che si trovano nella nuova legge e che possono essere facilitate anche con l'ausilio delle nuove tecnologie, come nel caso del telelavoro.
Ma vediamo di esaminare in ulteriore dettaglio i principi ispiratori di questa legge. Innanzitutto, come recitato dall'art. 1, il " collocamento mirato dei disabili", intendendo con ciò l'adozione di quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente "le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserire nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazioni".
I datori di lavoro pubblici e privati (art.3) sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie precedentemente citate nella misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui sopra viene applicato solo in caso di nuove assunzioni.
Con decreto da emanare dal Presidente del Consiglio (art.5, commi 1 e 3), i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, su richiesta, essere parzialmente esonerati dall' obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 14 un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.
I servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili devono essere individuati dalle Regioni ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro) e provvederanno, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti indicati dalla legge nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle competenze territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato.
Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, l'art. 4 della legge stabilisce, fra l'altro, che per i lavoratori assunti con contratto a termine indeterminato parziale " si applicano le norme contenute nell'art.18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c. d. Statuto dei lavoratori), come sostituito dall'art.1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 ". Inoltre, lo stesso articolo al comma 3 recita che " i lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio e con modalità di telelavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantità di lavoro atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro in conformità alla disciplina di cui all'art.11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n.877, e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva.
Inoltre, i lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia " non possono essere computati nella quota di riserva " se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60% o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori ".
Il rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti, è regolato dall' art.10 il quale stabilisce che, oltre all'applicazione del trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi, il datore di lavoro è tenuto a non chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.
Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o significative variazioni dell'organizzazione del lavoro (comma 3) " il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda".
Al fine di favorire l'inserimento dei disabili, gli uffici competenti regionali possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali.
Nella convenzione (art.11,comma 2) devono essere stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento dei tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, " purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro".
E' importante sottolineare che gli uffici competenti sono anche tenuti a promuovere ed attuare ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni " con le cooperative sociali di cui all'art.1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'art.8 della stessa legge, nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'art.6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione della presente legge ".
Attraverso le convenzioni di cui sopra, ai datori di lavoro privati possono essere concesse, sulla base dei programmi presentati e nei limiti delle disponibilità del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, particolari agevolazioni quali:
a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla legge, abbia una riduzione della superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915 e successive modificazioni; la medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con handicap intellettivo e psichico, assunti in base alla legge, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, previa definizione da parte delle regioni di criteri regionali che consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del 10% della quota di loro competenza .
b) la fiscalizzazione nella misura del 50%, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile " che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);
c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% o per l' apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.
In base al Regolamento di attuazione previsto dall'art.20, il giorno precedente l'entrata in vigore della legge, il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale ha diramato la Circolare n.4/2000, datata 17 gennaio 2000, riguardante le " Iniziali indicazioni per l'attuazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
Tale nota, precisa il Ministero del lavoro, " è diretta, in attesa della definizione dei provvedimenti normativi di attuazione da emanare in osservanza della legge di riforma della disciplina del collocamento obbligatorio, a fornire prime indicazioni per consentire la corretta gestione, secondo regole uniformi, del presente momento di transizione dal vecchio al nuovo sistema normativo la cui entrata in vigore è fissata, come noto, al 18 gennaio 2000. Tale intervento, che non esclude analoghe iniziative, anche prossime , si rende altresì necessario, attesa la non contemporaneità nella predisposizione degli assetti operativi, da parte di tutte le strutture, regionali e provinciali, preposte al collocamento a seguito del decentramento amministrativo dei servizi per l'impiego.
Obiettivo primario è dunque - prosegue la Circolare ministeriale - quello di offrire criteri omogenei, sia sotto il profilo pratico che sul piano interpretativo, per la pronta applicazione delle disposizioni contenute nella legge di riforma, assicurando la continuità del servizio secondo i nuovi principi del collocamento mirato. In tal senso, la nota che si trasmette fa seguito alla Circolare n.77 del 24 novembre 1999 della quale, in questa sede, si conferma la piena validità, e ne integra i contenuti.
Ciò premesso, si comprende come tale intervento costituisca un'anticipazione di quanto sarà in tempi brevi, regolamentato con i menzionati provvedimenti attuativi, con i quali le problematiche emerse troveranno ancora più compiuta risposta".
Dunque, un ingresso non traumatico nella nuova disciplina da parte dei soggetti interessati, tanto che i timori espressi da quei datori di lavoro che occupano nelle proprie aziende da 15 a 35 dipendenti (ai quali, con la legge 68/99, si estende l'obbligo delle assunzioni obbligatorie dei disabili ) è stato loro concesso, in caso di nuove assunzioni, un anno di tempo per provvedere all'inserimento lavorativo di un disabile. Se però prima di assumere il disabile, il datore di lavoro effettua una seconda nuova assunzione, questi dovrà regolarizzare contestualmente il lavoratore disabile inoltrando la richiesta di avviamento nei termini previsti dalla legge (60 giorni dalla data di insorgenza dell'obbligo) presentando il relativo prospetto informativo di cui all'art.9, con le modalità di cui al decreto 22 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 1999, n.295.
La Circolare precisa " che non sono da considerarsi nuove assunzioni quelle effettuate per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto , per la durata dell'assenza, e quelle dei lavoratori che sono cessati dal servizio qualora siano sostituiti entro sessanta giorni dalla predetta cessazione, nonché le assunzioni effettuate ai sensi della legge 68".
La prima parte della Circolare è rivolta principalmente alla "platea dei destinatari", confermando che possono iscriversi negli elenchi le persone disabili di cui all'art.1 della legge 68/99 che abbiano compiuto i 15 anni di età e che non abbiano raggiunto l'età prevista dall'ordinamento, "nonché, in attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro delle categorie indicate dall'art.18,comma 2, della legge stessa, gli orfani, le vedove e i soggetti equiparati, i coniugi e i figli superstiti di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio, di guerra o di lavoro, i profughi italiani rimpatriati e coloro che rientrano nella disciplina speciale della legge 407 del 1998, diretta a tutelare le famiglie delle vittime del terrorismo. Per i soggetti equiparati agli orfani e alle vedove, l'iscrizione è consentita unicamente in via sostitutiva del dante causa, sussistendo anche qualora lo stesso, seppure già iscritto, non sia mai stato avviato ad attività lavorativa".
Quanto alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie dei lavoratori non vedenti (centralinisti, massofisioterapisti e terapisti della riabilitazione) rimane ferma la normativa sostanziale, pur precisando che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 68/99 "le iscrizioni effettuate negli albi professionali, articolati a livello regionale, rispettivamente dei centralinisti telefonici non vedenti e dei terapisti della riabilitazione non vedenti, sono comunicate al ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale per l'impiego, entro 60 giorni dall'iscrizione, per l'aggiornamento dell'albo e l'espletamento dei compiti di certificazione. Per la categoria dei massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti, le relative iscrizioni all'Albo nazionale sono comunicate dal predetto ministero ai servizi di collocamento di residenza dell'iscritto, entro lo stesso termine".
Fra le altre precisazioni della nota ministeriale è da segnalare la questione degli esoneri parziali o "base di computo " che viene calcolata sull'organico complessivo dell'azienda. Oltre ai casi di cui all' art.3, comma 4, e all'art.5, comma 2, della legge, riguardanti settori nei quali è precluso l'inserimento lavorativo dei disabili, devono escludersi dal computo, altre fattispecie "per effetto della normativa speciale di riferimento e della consolidata prassi amministrativa; si tratta, in particolare, dei lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro, di apprendistato, di reinserimento, di lavoro temporaneo presso l'impresa utilizzatrice e di lavoro a domicilio, nonché i lavoratori assunti per attività da svolgersi esclusivamente all'estero, per la durata di tale attività, e infine i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, nei limiti della percentuale prevista.
Per quanto riguarda la determinazione dell'obbligo dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e di quelle che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, per le quali si fa riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative, " si ritiene che questo vada individuato in base alle norme contrattuali e regolamentari applicati da tali organismi. Per i datori di lavoro che svolgono attività stagionale, sono esclusi dalla base di computo per la determinazione della quota di riserva i lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa, nell'arco dell'anno solare, anche se non continuativamente, per un periodo complessivo di nove mesi (fissato dall'art.4, comma 1, per i contratti a termine) calcolato sulla base delle corrispondenti giornate lavorative. Sono infine esclusi dalla base di calcolo, in aderenza al disposto dell'art.4, comma 4, i lavoratori divenuti inabili in costanza di servizio, con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 60%, a meno che l'inabilità non sia stata determinata - come abbiamo riportato all'inizio -, dall'inadempimento del datore di lavoro delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro ( D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni )accertato in sede giudiziale.
Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assunzione di disabili, i datori di lavoro possono procedere alla chiamata nominativa sempre qualora occupino fino a 35 dipendenti; lo stesso vale per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi.
Le imprese con oltre 35 e fino a 50 dipendenti, invece, possono utilizzare la chiamata nominativa solo per il 50% delle assunzioni cui sono soggette; quelle con oltre 50 dipendenti per il 60%.A riguardo la Circolare ministeriale stabilisce che per i datori di lavoro che occupano u numero di lavoratori disabili almeno pari alla percentuale di assunzioni da effettuarsi con chiamata numerica, le residue assunzioni possono essere effettuate con chiamata nominativa.
In attuazione di quanto previsto dall'art.18, comma 3, della legge n.68, che prevede modalità per l'inserimento lavorativo degli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio appartenenti alle forze di polizia, al personale militare e della protezione civile, la circolare precisa che "accedono con priorità a corsi di formazione e riqualificazione professionale attivati dalle regioni, secondo quanto previsto dall' art.4, comma 6, della legge stessa ".
Altro particolare importante sottolineato nella circolare attuativa riguarda la certificazione per i lavori pubblici. Le imprese interessate alla partecipazione di bandi per appalti pubblici sono, infatti, tenute a certificare la regolarità della loro posizione in ordine al collocamento obbligatorio.
La nota, a riguardo spiega, che l'impresa che abbia provveduto regolarmente all'invio dei prospetti informativi (validi anche come richieste di avviamento), all'inoltro della richiesta di avviamento al lavoro nei 60 giorni dall'insorgere dell'obbligo o abbia presentato proposta di convenzione, vada considerata in regola.
La certificazione, spiega ancora la circolare, deve essere richiesta in sede provinciale; al momento verranno rilasciate solo quelle presentate dai datori di lavoro precedentemente al 18 gennaio 2000. Per gli altri, bisognerà attendere la scadenza del 31 marzo 2000, fissata per la presentazione del prospetto informativo relativamente all'anno corrente.
Per
quanto riguarda la sospensione temporanea degli obblighi, la nuova disciplina,
all'art.3, comma 5, enuclea tassativamente le ipotesi di accesso all'istituto
e stabilisce una stretta correlazione automatica tra il verificarsi della condizione
(emanazione del provvedimento amministrativo di Cassa integrazione guadagni,
di amministrazione controllata, di contratto di solidarietà, di apertura delle
procedure di mobilità e di licenziamento collettivo) e il beneficio della sospensione.
Pertanto, la semplice comunicazione al competente servizio provinciale, cui
dovrà allegarsi copia del provvedimento amministrativo che riconosce la sussistenza
di una delle condizioni individuate dalla legge, è sufficiente per l'accesso
alla sospensione, che opera per un periodo pari alla durata dei menzionati trattamenti.