NORMATIVA IN FASE DI APPROVAZIONEProposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie nel settore della politica in materia di acque (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 177 E/75 del 27.6.2000 )
Viene istituito l'elenco di sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque di cui all'allegato della presente decisione.
L'elenco delle sostanze prioritarie istituito dalla presente decisione sostituisce l'elenco di sostanze di cui alla comunicazione della Commissione al Consiglio, del 22 giugno 1982, concernente le sostanze pericolose che potrebbero figurare nell'allegato I della direttiva 76/464/CEE del Consiglio.
L'elenco delle sostanze prioritarie nel settore della politica in materia di acque diventa, dopo l'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, l'allegato X della direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 177 /31 del 27.6.2000 )Viene istituito un quadro comunitario per la cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali (in seguito denominato «il quadro di cooperazione») per il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2004.
Il quadro di cooperazione intende fornire sostegno e integrare le attività degli Stati membri, a livello nazionale, regionale e locale, destinate alla protezione dell'ambiente marino, della salute umana e dei litorali contro i rischi derivanti da fenomeni di inquinamento accidentale dei mari e dal versamento di sostanze a seguito di interventi operativi, comprese le emissioni provenienti da munizioni scaricate in mare.
La nozione di «inquinamento marino dovuto a cause accidentali» comprende, ma non esclusivamente, qualsiasi emissione di sostanze nocive nell'ambiente marino, sia essa di origine civile o militare, avvenuta direttamente alla superficie o in profondità, proveniente dalla costa o dall'estuario di un fiume, oppure dovuta ad una fuoriuscita da materiali precedentemente scaricati in mare.
POSIZIONE COMUNE (CE) N. 29/2000 definita dal Consiglio il 10 aprile 2000 in vista dell'adozione della direttiva 2000/–/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del –, concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 195/1 del 11.7.2000 )
La direttiva si prefigge di stabilire valori limite per le concentrazioni di benzene e monossido di carbonio e valutare dette concentrazioni, conformemente all'articolo 4 della direttiva 96/62/CE del Consiglio in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente in generale, oltrechè ottenere informazioni adeguate sulle concentrazioni di benzene e di monossido di carbonio nell'aria e far sì che siano messe a disposizione del pubblico.
A tal fine si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 96/62/CE. Il valore limite per il benzene da concedere durante detta proroga di durata limitata non deve tuttavia eccedere i 10 µg/m 3.
La classificazione di ciascuna zona o agglomerato, ai fini dell'articolo 6 della direttiva 96/62/CE, è riesaminata almeno ogni cinque anni, secondo la procedura di cui alla sezione II dell'allegato III, della presente direttiva. Il riesame è anticipato in caso di cambiamenti significativi delle attività che influenzino le concentrazioni nell'ambiente di benzene o di monossido di carbonio.
Gli allegati IV e V stabiliscono rispettivamente i criteri di localizzazione dei punti di campionamento per misurare il benzene e il monossido di carbonio nell'aria ambiente. ed il numero
minimo di punti di campionamento per le misurazioni fisse delle concentrazioni di ciascuna sostanza inquinante da installare in ciascuna zona o agglomerato in cui sono necessarie.
Gli Stati membri provvedono alla diffusione sistematica di informazioni aggiornate sulle concentrazioni nell'ambiente di benzene e di monossido di carbonio al pubblico e agli opportuni organismi, quali associazioni per la protezione dell'ambiente, associazioni dei consumatori, associazioni rappresentative della popolazione sensibile ed altri organismi sanitari interessati, tramite, ad esempio, mezzi radiotelevisivi, stampa, schermi informativi o reti informatiche, televideo, telefono o fax.
Le informazioni sulle concentrazioni di benzene nell'ambiente come valore medio negli ultimi dodici mesi sono aggiornate almeno ogni tre mesi; mentre quelle sulle concentrazioni nell'ambiente del monossido di carbonio come media consecutiva massima su otto ore sono aggiornate come minimo su base giornaliera.
Si è mantenuta la possibilità di una proroga per conformarsi ai valori limite per il benzene, ma limitandola ad un'unica proroga di massimo cinque anni e prevedendo: una serie di criteri rigorosi da osservare e la presentazione di una giustificazione esauriente.
In particolare, il Consiglio ha aggiunto un massimale superiore di 10 lg/m 3 al valore limite di concentrazione laddove tale proroga possa eventualmente essere accordata.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ozono nell'atmosfera (Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee C 56 E/40 del 29/02/2000)
La Direttiva 92/72/CEE del Consiglio, del 21/09/1992, sull’inquinamento dell’aria provocato dall’ozono deve essere abrogata. La nuova direttiva si prefigge i seguenti obiettivi:
a) fissare obiettivi a lungo termine, valori-obiettivo, una soglia di allerta e una soglia di informazione relativi alle concentrazioni di ozono nell'atmosfera della Comunità, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso;
b) garantire che per la determinazione delle concentrazioni di ozono e, ove appropriato dei precursori dell'ozono (ossidi di azoto e composti organici volatili) nell'atmosfera siano utilizzati in tutti gli Stati membri metodi e criteri uniformi;
c) ottenere adeguate informazioni sui livelli di ozono nell'atmosfera e metterle a disposizione della popolazione;
d) garantire che, per quanto riguarda l'ozono, la qualità dell'atmosfera sia salvaguardata laddove è accettabile e sia migliorata negli altri casi.
I valori-obiettivo previsti per le concentrazioni di ozono nell'atmosfera riportati alla sezione II dell'allegato I sono da conseguire entro il 2010.
Il diritto ad avere informazioni aggiornate presuppone che gli Stati membri provvedano ad informare la popolazione, le associazioni di tutela dei gruppi di popolazione sensibili e gli enti sanitari competenti divulgando dati aggiornati sulle concentrazioni di ozono nell'atmosfera mediante i mezzi radiotelevisivi, la stampa, i pannelli di segnalazione o i servizi informatici.
Le informazioni sono aggiornate almeno quotidianamente ovvero, laddove opportuno e fattibile, ora per ora.
Le informazioni devono come minimo indicare ogni episodio di inquinamento superiore agli obiettivi a lungo termine, ai valori-obiettivo, alle soglie di informazione e di allerta.
Devono inoltre comprendere una breve valutazione dell'episodio in relazione agli obiettivi a lungo termine e alle soglie di informazione e di allerta, nonché opportune informazioni circa i relativi effetti sulla salute.
Gli Stati membri determinano il regime di sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva e applicano tali disposizioni entro il 1 gennaio 2001.
POSIZIONE COMUNE (CE) N. 6/2000 definita dal Consiglio l’11 novembre 1999 in vista dell’adozione del regolamento (CE) n. .../2000 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee C 25 del 28.1.2000)
Il regolamento intende sostituire il regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio che disciplina l’assegnazione di un marchio di qualità ecologica che funziona su base volontaria e dipende dal mercato. La revisione del sistema vigente era prevista cinque anni dopo l’entrata in vigore del regolamento e la presente proposta mira a migliorare l’approccio, le metodologie e le procedure di lavoro del sistema tenendo conto dell’esperienza acquisita.
Finalità e principi
Il sistema comunitario di assegnazione di un marchio di europea per il marchio ecologico, (in prosieguo «il sistema») è inteso a promuovere i prodotti potenzialmente in grado di ridurre gli impatti ambientali negativi rispetto agli altri prodotti dello stesso gruppo, contribuendo cosi` ad un uso efficiente delle risorse e a un elevato livello di protezione dell’ambiente. Tale obiettivo è perseguito fornendo ai consumatori orientamenti e informazioni accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate su tali prodotti.
Ai fini del presente regolamento,
— il termine «prodotto» include qualsiasi bene o servizio;
— il termine «consumatore» include gli acquirenti professionisti.
Sono stabiliti specifici requisiti ambientali che i prodotti devono avere e tra essi assume particolare rilevanza il contributo significativo al miglioramento dei principali aspetti ambientali connessi agli obiettivi prima indicati.
I principi relativi alla procedura per la fissazione dei criteri del marchio di qualità ecologica prevedono un forte coinvolgimento delle parti interessante soprattutto nell’ identificazione e nella selezione dei principali aspetti ambientali. Nella logica dell’approccio volontaristico, lo sforzo è quello di raggiungere l’unanimità nel corso della procedura, fermo restando l’obiettivo di assicurare un alto livello di protezione ambientale.
È inoltre prevista una consultazione aperta che tenga conto di eventuali osservazioni sul progetto ed informata alla trasparenza degli atti e delle procedure.
Le principali novità introdotte dal regolamento risultano:
1. estensione del sistema ai servizi attraverso una definizione ampia di prodotti inclusiva di «beni e servizi».
2. introduzione di un unico marchio di qualità ecologica ottimizzato posto che un marchio articolato per gradi può dar luogo a confusione anziché sostenere gli interessi dei consumatori;
3. l’introduzione di precisi provvedimenti giuridici o amministrativi da adottare nel caso in cui uno Stato membro non ottemperi ai suoi obblighi la cui assenza potrebbe nuocere allo sviluppo del marchio di qualità ecologica dell’UE.
POSIZIONE COMUNE (CE) N. 15/2000 definita dal Consiglio il 24 gennaio 2000in vista dell’adozione della direttiva 2000/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 83 del 22.3.2000 )
Scopo della presente direttiva è il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a norme sull’emissione acustica, procedure di valutazione della conformità, marcatura, documentazioni tecniche e rilevazione dei dati per quanto riguarda l’emissione acustica ambientale delle macchine destinate a funzionare all’aperto. La direttiva contribuirà al funzionamento omogeneo del mercato interno, tutelando al contempo la salute e il benessere delle persone.
Dichiarazione CE di conformità
Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, di una macchina o attrezzatura di cui all’articolo 2, paragrafo 1, redige per ciascun tipo di macchina o attrezzatura una dichiarazione CE di conformità nella quale certifica che essa è conforme al disposto della presente direttiva. Gli elementi che tale dichiarazione di conformità della presente direttiva deve obbligatoriamente contenere sono indicati nell’allegato II. dalla dichiarazione CE di conformità.
Disposizioni in materia di uso
Le disposizioni della presente direttiva non impediscono agli Stati membri di adottare, nel rispetto del trattato:
— provvedimenti per disciplinare l’uso delle macchine ed attrezzature di cui all’articolo 2, paragrafo 1, in aree particolarmente protette, ad esempio limitando l’orario durante il quale le macchine ed attrezzature possono essere utilizzate;
-i requisiti ritenuti necessari per assicurare la protezione delle persone che usano le macchine ed attrezzature in questione, purché le macchine ed attrezzature non siano modificate in un modo non specificato della presente direttiva.
La posizione comune infine semplifica le procedure di valutazione della conformità riducendo da il numero delle opzioni, includendo una nuova opzione (meno burocratica) per un controllo interno della fabbricazione effettuato dall’industria.
La raccolta dei dati relativi all’emissione acustica è stata semplificata con l’introduzione della dichiarazione di conformità.
La proposta di direttiva sull'incenerimento dei rifiuti (98C 372/07 in GUCE n. 372 del 2/12/1998)
Si tratta della nuova direttiva sull'incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati che abrogherà (entro 5 anni dalla sua entrata in vigore) le direttive 89/369 (inceneritori nuovi) e 89/429 (inceneritori esistenti) , direttive attuate in Italia con il D.M. 503/1997.
Direttiva Impatto Integrato 96/61
La proposta di DIR fa salva la Direttiva 96/61 . Si ricorda che la direttiva del Consiglio 96/61/CE, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione dell'inquinamento prevede un approccio integrato alla prevenzione e alla riduÜ
zione dell'inquinamento in cui tutti gli aspetti relativi alle prestazioni ambientali degli impianti vengano valutati in maniera integrata; che gli impianti per l'incenerimento dei rifiuti urbani dotati di una capacità superiore alle 3 t all'ora e gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti pericolosi dotati di una capacità superiore alle 10 t/giorno rientrano
nel campo di applicazione della direttiva 96/61/CE
Inoltre la proposta di direttiva stabilisce valori limite di emissione in conformità all'articolo 18 della direttiva 96/61/CE, nonchè condizioni di esercizio e limiti di emissione per tutti gli impianti che inceneriscono rifiuti al fine di assicurare un elevato livello di protezione ambientale;
Inoltre il consideranda 10 della proposta di direttiva afferma che il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla presente direttiva deve essere considerato come una condizione necessaria ma non sufficiente a garantire il rispetto dei requisiti della direttiva 96/61/CE circa l'uso delle migliori tecniche disponibili; che per assicurare tale rispetto può essere necessario prevedere valori limite di emissione più severi, valori di emissione relativi ad altre sostanze e altre componenti ambientali, e altre condizioni opportune (( si veda il concetto di norma di qualità ambientale ex art. 10 DIR 96/61)
Il concetto di norma di qualità ambientale ex DIR 96/61
L'art. 10 afferma: "Qualora una norma di qualità ambientale richieda condizioni più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, l'autorizzazione prescrive misure supplementari particolari, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale".
In tal modo si lega maggiormente il concetto di MTD a quello di tutela della salute e dell'ambiente superando in parte la definizione di MTD più economicista contenuta ad es nella DIR CEE 80/360 ( di cui il Dpr 203 costituisce attuazione) secondo la quale l'autorizzazione all'impianto industriale può essere rilasciata solo dopo aver accertato che "siano state prese tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, compresa l'utilizzazione della migliore tecnologia disponibile, sempre che l'applicazione di tali misure non comporti costi eccessivi"
Campo di applicazione della direttiva
La presente direttiva si applica agli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti.
I seguenti impianti sono tuttavia esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:
a)Impianti che trattano unicamente i seguenti rifiuti:
i) rifiuti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi ;
ii) residui agricoli e forestali e legname, ad eccezione di quelli che, a seguito di un trattamento, possono contenere composti organici alogenati e metalli pesanti;
iii)rifiuti esclusi dal campo di applicazione della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 di tale direttiva;
iv) rifiuti derivati dalla prospezione e dallo sfruttamento di risorse petrolifere e di gas effettuati su impianti offshore e inceneriti a bordo;
b) Impianti che trattano esclusivamente meno di 10 t all'anno di rifiuti non urbani.
Definizione di inceneritore
La proposta di direttiva allarga la definizione di inceneritore ex D.M. 503/1997 . Infatti ricomprende anche i gassificatori . Prevede dispositivi di sorveglianza continua in tutti gli impianti di incenerimento
Inoltre la proposta introduce la definizione di impianto di coincenerimento : " un impianto la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che utilizza regolarmente o in via aggiuntiva rifiuti come combustibile" .
Definizione di residuo da incenerimento
Altrettanto innovativa è la definizione di residuo dal processo di incenerimento o coincenerimento . Afferma infatti il punto 10 dell'art. 3 della proposta :
"10.Residuo: qualsiasi materiale liquido o solido (comprese le ceneri e le scorie della suola del forno; le ceneri volatili e la polvere di caldaia; i prodotti solidi di reazione derivanti dal trattamento del gas; i fanghi reflui derivanti dal trattamento delle acque reflue, i catalizzatori esauriti e il carbone attivo esaurito) definito come rifiuto dall'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE, generato dal processo di incenerimento o coincenerimento, dal trattamento dei gas o delle acque di scarico o da altri processi all'interno dell'impianto di incenerimento o coincenerimento" .
L'art. 9 della proposta aggiunge altresì le seguenti indicazioni in materia di residui :
"La formazione di residui prodotti durante il funzionamento dell'impianto di incenerimento o coincenerimento deve essere evitata o almeno ne sono ridotte al minimo la quantità e la pericolosità; i residui sono riciclati nella misura del possibile direttamente nell'impianto o al di fuori di esso in conformit{ della pertinente normativa comunitaria e nazionale.Per il trasporto e l'immagazzinamento intermedio dei residui secchi, sotto forma di polvere, ad esempio polvere delle caldaie e residui secchi prodotti dal trattamento dei gas di scarico, sono utilizzati contenitori chiusi.
Prima di determinare le modalità per lo smaltimento o il riciclaggio dei residui degli impianti di incenerimento o coincenerimento, sono effettuate opportune prove per stabilire le caratteristiche fisiche e chimiche nonché il potenziale inquinante dei vari residui di incenerimento.
L'analisi concerne in particolare l'intera frazione solubile e la frazione solubile dei metalli pesanti" .
La domanda di autorizzazione
L'art. 4 della proposta indica con precisione il contenuto della domanda di autorizzazione (cosa non prevista dal D.M. 503/1997 e dal dlg 22/1997) . In particolare si prevede anche una descrizione delle misure per garantire che si procederà a prevenire, ridurre o riciclare i residui nella misura possibile
L'autorizzazione contenuto
Sempre l'art. 4 contiene indicazioni anche per il contenuto dell'autorizzazione per il funzionamento dell'inceneritore. In particolare si prevedono:
a)elenchi specificamente le categorie di rifiuti, in conformità del catalogo europeo dei rifiuti (CER), che possono essere trattati;
b) indichi la capacità nominale di incenerimento dei rifiuti dell'impianto;
Quantità scorie e ceneri
L'art. 6 stabilisce alcune indicazioni tecniche per le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento o coincenerimento . In particolare il comma 1 precisando ulteriormente quanto indicato dal D.M. 503/1997 (lettera M punto 3 allegato 1) , recita:
"1.Gli impianti di incenerimento sono gestiti in modo da raggiungere un livello di incenerimento tale che il carbonio organico totale (TOC) delle scorie e delle ceneri della suola del forno sia inferiore al 3Ø% del peso a secco del materiale. Ciò può implicare l'utilizzazione di adeguate tecniche di pretrattamento dei rifiuti" .
Condizioni di esercizio per coincenerimento : temperatura gas
Secondo il comma 2 dell'art. 6 della proposta : "Tutti gli impianti di coincenerimento sono progettati, attrezzati, costruiti e gestiti in modo che i gas prodotti dal coincenerimento siano portati in modo controllato e omogeneo, persino nelle condizioni piû sfavorevoli, ad una temperatura di almeno 850°C per una durata di almeno 2 secondi" .
Condizioni di esercizio: fasi di introduzione rifiuti nell'inceneritore
Secondo il comma 3 dell'art. 6 della proposta : "Gli impianti di incenerimento e coincenerimento possiedono e mettono in funzione un sistema automatico per impedire l'introduzione di rifiuti:
a)all'avvio, finchè sia stata raggiunta la temperatura di 850°C prescritta per l'incenerimento;
b) ogni qualvolta la temperatura sia inferiore alla temperatura di 850°C prescritta per l'incenerimento;
c) ogni qualvolta le misurazioni continue previste dalla presente direttiva indichino che uno qualsiasi dei valori limite di emissione è superato a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei dispositivi di depurazione" .
Valori limite inquinanti
La proposta di direttiva introduce valori limite di emissione più restrittivi rispetto alle DIR del 1989 . Ma la proposta contiene valori limite più restrittivi anche rispetto al D.M. 503/1997 (che già anticipava alcun dei valori contenuti nella presente proposta e non previsti dalle Direttive del 1989 da esso attuate).
Inoltre la proposta di direttiva contiene disposizioni per la determinazione dei valori limite di emissione specifiche per i rifiuti coinceneriti (allegato 2 della proposta) con particolare riferimento ai grandi impianti di combustione.
In particolare l'allegato V alla proposta di direttiva contiene i seguenti limiti più restrittivi rispetto alla vigente normativa italiana (D.M. 503/1997):
Valori medi giornalieri
Ci sono limiti più restrittivi per Cloruro di idrogeno (HCL) , Biossido di zolfo (SO2)
Valori medi orari
Tali valori nella proposta diventano semiorari e ci sono anche qui valori più restrittivi per HCL
Valori dei metalli
Ci si riferisca a cadmio, tallio, mercurio, antimonio, arsenico , piombo, cromo, cobalto, rame, manganese , nichel, vanadio. Per tali inquinanti i valori medi devono essere misurati in un periodo di minimo 30 minuti (nella normativa vigente 1 ora) e massimo 8 ore. I valori di emissione invece restano quelli già previsti dal D.M. 503/1997
Valori per diossine
Si conferma il valore di 0,1 ng/m3. I valori medi devono essere misurati in un periodo di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore (nella normativa vigente c'era solo il limite massimo delle 8 ore).
Rapporto tra incenerimento rifiuti pericolosi e non
Secondo il comma 5dell'art. 7 della proposta: "Se i rifiuti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 94/67/CE (rifiuti pericolosi) sono coinceneriti o inceneriti nello stesso impianto in cui sono trattati rifiuti che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, i valori limite di emissione di cui agli allegati II, IV e V si applicano all'intero quantitativo dei rifiuti. Per quanto riguarda altri requisiti, si applicano le disposizioni più restrittive fra quelle di cui alla direttiva 94/67/CE del Consiglio o alla presente direttiva" .
Scarichi idrici
La proposta di direttiva contiene una disciplina specifica per gli scarichi delle acque reflue nell'articolo 8 e nell'allegato IV che contiene tra l'altro valori limite di emissione per vari inquinanti
Requisiti per le misurazione degli inquinanti
Le misurazioni negli impianti di incenerimento e coincenerimento devono rispettare le indicazioni dell'allegato III . In particolare devono essere svolte almeno due misurazioni all'anno per i metalli pesanti, le diossine e i furani; per i primi dodici mesi di funzionamento deve tuttavia essere effettuata una misurazione ogni tre mesi (lettera c) art. 11 della proposta) .
Accesso alle informazioni e partecipazione del pubblico alla procedura di autorizzazione
Secondo l'art. 12 della proposta di direttiva: " Fatta salva l'applicazione della direttiva 90/313/CEE del Consiglio del 7 giugno 1990 (1) e della direttiva 96/61/CE del Consiglio, le domande di autorizzazione di nuovi impianti sono accessibili per un adeguato periodo di tempo al pubblico affinchè possa esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dell'autorità competente. La decisione relativa, comprendente almeno una copia dell'autorizzazione e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, deve anche essere accessibile al pubblico" .
Si conferma così l'interpretazione estensiva della partecipazione del pubblico secondo la DIR 90/313 secondo la quale il diritto di accesso non può limitarsi ad una questione di trasparenza e di presa atto di documenti della P.A., ma semmai, configurandosi il diritto di accesso nell'ambito delle libertà costituzionali , l'accesso al documento deve essere inteso come propedeutico ad una partecipazione attiva e preventiva del pubblico alle decisioni della P.A.
Applicazione della direttiva negli stati membri
Secondo l'art. 21 "1.Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità dei riferimenti sono decise dagli Stati membri.
2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva".