NORME DI ATTUAZIONE E AGGIORNAMENTI DEL 626/94  

AMPLIAMENTO DEI CASI IN CUI IL DATORE DI LAVORO PUÒ' ASSUMERE DIRETTAMENTE I COMPITI DEL SERVIZIO DI  PREVENZIONE

              Decreto interministeriale lavoro,industria e sanità(1) con cui vengono definiti i casi di scarsa pericolosità in cui il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione al di fuori dei casi previsti dal DLgs.626/94 sulla sicurezza del lavoro.

 

ARTICOLO 1

             I datori di lavoro delle aziende industriali e artigiane ovvero delle unità produttive che svolgono esclusivamente una delle attività indicate in allegato,classificate nella tariffa premio per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali di cui al DM 18 giugno 1988,nelle classi di rischio corrispondenti al tasso medio nazionale premio inferiore al 31 per mille,possono svolgere direttamente i compiti di cui all'art.10,comma 1,in deroga a quanto previsto dall'allegato I del DLgs. 19 settembre 1994,n.626,coma modificato dal DLgs.19 marzo 1996,n.242,e purché il numero complessivo di addetti non sia superiore a 200.

 

ARTICOLO 2

Per le medesime aziende,ovvero unità produttive di cui all'articolo 1,è possibile la riduzione a una sola volta all'anno delle visite di cui all'articolo 17,comma 1,lettera h),degli ambienti di lavoro da parte del medico competente,ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori,allorchè si modificano le situazioni di rischio.

 

 

ALLEGATO

Elenco delle aziende industriali e artigiane di cui all'articolo 1:

1-Lieviterie,produzione caffè,surrogati,omogeneizzati e alimenti per l'infanzia e prodotti dietetici:

2-Produzione di appretti;produzione senza distillazione di essenze e profumi,produzioni di cosmetici.

3-Legatorie e rilegatorie di libri,registri e simili;imbustamento ed etichettatura di libri,riviste;poligrafia.

4-Preparazione di sostanze cornee;minugiai;preparazione,pulitura e tintura di penne e piume;preparazione di spugne.

5-Lavorazione di pelli e cuoi naturali e dei loro succedanei.

6-Gestione di impianti di telecomunicazioni e radiocomunicazioni.

7-Esercizio di impianti comunque alimentati per il riscaldamento ad acqua o a vapore per la fornitura di acqua calda e per il condizionamento di aria.

8-Fabbricazione di corde e cavi metallici in genere,di cavi elettrici e cordoni nudi e rivestiti,corde armoniche e di elettrodi per saldature,lavorazione di metalli preziosi e di imitazioni;lavori in metalloplastica.

8-Costruzione e riparazione di macchine da cucire,rimagliatrici e di armi da fuoco portatili;riparazione di autoveicoli e rimorchi,di motoveicoli,ciclomotori e biciclette;costruzione e riparazione di macchine per scrivere,per copiare,per duplicare,per registrare,per emettere e convalidare biglietti,telescriventi,di orologi e meccanismi a orologeria,di apparecchi e strumenti meccanici di misura,di meccanismi distributori,di organi per alimentazione di motori a combustione interna,di strumenti e apparecchi scientifici e protesi,di strumenti musicali ,ottici fotografici,cinematografici,da proiezione,di apparecchi e strumenti elettrici,elettromagnetici ed elettronici.

10-Lavorazione in laboratorio di pietre preziose per gioielleria;produzione  di mole e abrasivi rigidi e di tele,nastri,carte e paste abrasive; produzione di materiali di attrito per freni e frizioni;produzione in vetro cavo si siringhe,fiale,termometri,decorazioni;trattura e filatura della seta;torcitura e ritorcitura di filati in genere;fabbricazione di articoli a maglia ,a intreccio e ricamati;confezioni con tessuti,pelli e similari;produzione di bottoni,fibbie,fermagli e altri accessori per l'abbigliamento;lavori da tappezziere e da materassaio;lavanderie,tintorie e stirerie.

 

 



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