NORME DI ATTUAZIONE E AGGIORNAMENTI DEL 626/94  

Circolare 17 dicembre 1996,n.3/96 del Ministero dell'interno

Oggetto:Enti locali - Individuazione del datore di lavoro ai sensi dell'art.30 del decreto legislativo 19 marzo 1996,n.242 recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n.626/94.

Com'è noto il decreto legislativo n.242 del 19 marzo 1996 che ha modificato ed integrato il decreto legislativo n.626 del 19 settembre 1994,recependo alcune direttive della comunità europea riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori  sul luogo di lavoro,all'art.30 ha imposto alle amministrazioni pubbliche di individuare "il datore di lavoro",secondo le prescrizioni di cui al precedente art.2,lettera b) al quale fare risalire la responsabilità in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Molti enti locali(....)hanno segnalato difficoltà  in ordine alla corretta individuazione del "datore di lavoro",ai fini previsti dalla normativa in oggetto,stanti le problematiche interpretative derivanti  dalla vigente normativa.

Considerato che il predetto adempimento risulta fondamentale per l'attuazione di tutte le disposizioni contenute nella suddetta normativa,questo Ministero,d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica,e con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,ritiene opportuno diramare la presente circolare al fine di fornire agli enti locali gli opportuni chiarimenti in merito.

Al riguardo,si premette che l'art.2,lettera b) del decreto legislativo 242 del 19 marzo 1996,ha fornito una prima definizione di "datore di lavoro" delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1,comma 2,del decreto legislativo n.29 del 3 febbraio 1993,individuandolo nel "dirigente al quale spettano i poteri di gestione",ovvero nel funzionario non avente qualifica dirigenziale,nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale",lasciando pertanto ampio spazio all'autonomia di ogni singolo ente locale e rimandando,conseguentemente,allo "statuto" e al regolamento organico del personale,l'individuazione di tale dipendente "responsabile".

Infatti,il comma 1 dell'art.51 della legge 142/1990 riserva all'autonomia organizzatoria degli enti locali,mediante l'adozione di specifiche norme di rango regolamentare,in conformità alle norme statutarie,l'organizzazione degli uffici e dei servizi,nonchè l'attribuzione delle facoltà gestionali dei dirigenti.Tale ultima attribuzione è stata tassativamente riconfermata dall'art.3 del decreto legislativo n.29/1993,il quale,al comma 2,prevede che ai dirigenti spetta la gestione finanziaria,tecnica e amministrativa,compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa,di organizzazione delle risorse umane e strumentali di controllo.

E' pertanto in tale ambito di riserva regolamentare che l'amministrazione interessata all'applicazione della predetta normativa dovrà provvedere all'individuazione del dirigente o del funzionario responsabile delle procedure stabilite in materia di sicurezza.Spetterà,dunque,al regolamento dell'ente,in raccordo con lo statuto,provvedere all'organizzazione (e cioè all'ordinamento) degli uffici e dei servizi,ricercando i dipendenti dirigenti,in relazione alla tipologia dell'ente,cui ricollegare le responsabilità connesse al procedimento,anche in materia di sicurezza sul lavoro,in relazione alle specifiche professionalità possedute dai medesimi.

Relativamente a quegli enti che non dispongono nel loro organico di figure dirigenziali,non si può non richiamare quanto già sostenuto nella Circolare di questo Ministero n.6/1993 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.168 del 20 luglio 1993),secondo la quale,in relazione al disposto dell'art.5,lettera e),del decreto legislativo n.29/1993,che stabilisce,quale criterio generale di organizzazione ,che l'attività dei dipendenti sia improntata alla "responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa",le funzioni gestionali e amministrative,negli enti privi delle predette qualifiche dirigenziali,sono correttamente affidate al personale appartenente alle figure massime apicali ivi previste,ferme restando le diverse specifiche funzioni del segretario comunale.

Quanto sopra è stato riconfermato dall'art.45 del vigente C.C.N.L. per il personale degli enti locali(....)In merito,deve pertanto rilevarsi come ,ai sensi dell'artt.56 del decreto legislativo n.29/1993 l'esercizio delle funzioni e dei poteri di "datore di lavoro",così attribuito,a personale rivestente qualifiche non dirigenziali,rientra nello svolgimento delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza,nelle quali rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.

(omissis)

Pertanto,il "datore di lavoro" individuato ai sensi e per le finalità della normativa in oggetto è il funzionario cui,a termini di regolamento viene affidata la responsabilità del servizio,o nel caso in cui tale figura non sia presente (per i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti) è l'assessore competente per materia,o addirittura,l'intera Giunta comunale.

Ciò stante si ritiene che l'individuazione anche di più funzionari quali "datori di lavoro" può risultare possibile in quanto prevista da apposite norme regolamentari  e/o statutarie dell'ente interessato,al quale si rimanda.

Resta fermo,comunque,che il corretto adempimento dell'onere relativo alla salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori,comporta l'affidamento,in sede di definizione del piano esecutivo di gestione (di cui quello della sicurezza rappresenterebbe uno degli obiettivi),della dotazione finanziaria necessaria  al responsabile,secondo la previsione dell'art.11 del citato decreto legislativo n.77/1995.

(omissis)

Deve,altresì,rappresentarsi che ai sensi dell'art.8,comma 4,del citato decreto legislativo n.626/94 il datore di lavoro,come sopra individuato,può avvalersi,al fine di organizzare il servizio di prevenzione e protezione,di persone esterne in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione e protezione prevista dal medesimo articolo.A tal fine può essere utilizzato lo strumento normativo previsto dall'art.7,comma 6,del decreto legislativo n.29/1993,il quale prevede che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio,le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza,determinando preventivamente durata,luogo,oggetto e compenso della collaborazione.

Infine deve sottolinearsi come i poteri,le prerogative e le responsabilità inerenti alla figura del "datore di lavoro",come sopra identificato,vadano riferiti alle ipotesi di diretta gestione,da parte dell'ente locale di beni e servizi in favore della collettività amministrata,non potendosi ovviamente estendere a strutture di proprietà dell'ente locale adibite a servizi gestiti da altre pubbliche amministrazioni.



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