NORME DI ATTUAZIONE E AGGIORNAMENTI DEL 626/94  

Decreto 16 gennaio 1997 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità sulla: "Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori,dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione".

 

ARTICOLO 1 - Formazione dei lavoratori

 

I contenuti della formazione dei lavoratori devono essere commisurati alle risultanze della valutazione dei rischi e devono riguardare almeno:

a) i rischi riferiti al posto di lavoro e alle mansioni nonché i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione;

b) nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro;

c) cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo.

 

ARTICOLO 2 -Formazione del rappresentante per la sicurezza

I contenuti della formazione del rappresentante per la sicurezza sono i seguenti:

a) principi costituzionali e civilistici;

b) la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;

c) i principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

d) la definizione e individuazione dei fattori di rischio;

e) la valutazione dei rischi;

f) l'individuazione delle misure (tecniche,organizzative,procedurali) di prevenzione e protezione;

g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei dei lavoratori;

h) nozioni di tecnica della comunicazione.

 

ARTICOLO 3 - Formazione dei datori di lavoro

 

I contenuti della formazione dei datori di lavoro,che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione,sono i seguenti:

a)il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;

b)gli organi di vigilanza e di controllo nei rapporti con le aziende;

c)la tutela assicurativa,le statistiche e il registro degli infortuni;

d)i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;

e)appalto,lavoro autonomo e sicurezza;

f)la  valutazione del rischio;

g)i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche,organizzative e procedurali di sicurezza;

h)i dispositivi di protezione individuale;

i)la prevenzione incendi e i piani di emergenza;

l)la prevenzione sanitaria;

m)l'informazione e la formazione dei lavoratori.

 

Nota.Lo schema del decreto di cui sopra si riferisce al regolamento di attuazione dell'articolo 22,comma 7,del DLgs.626/94 il quale prevede una "formazione sufficiente ed adeguata di ciascun lavoratore".Il DLgs.242/96 che modifica ed integra il DLsg.626/94 ha introdotto che la formazione sia estesa anche ai lavoratori che fanno parte dei "servizi di emergenza".  



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