NORME DI ATTUAZIONE E AGGIORNAMENTI DEL 626/94  

Circolare n.172/96 del 20 dicembre 1996 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale riguardante "Ulteriori indicazioni in ordine all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994,n.626 come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996 n.242"

 

Premessa

Con riferimento agli ulteriori quesiti pervenuti in ordine all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994.n.626 e successive modifiche,si danno di seguito alcune indicazioni operative al fine di agevolare un adempimento uniforme della nuova disciplina.

 1)Campo di applicazione soggettivo del DLgs.626/94 e successive modifiche.

Il decreto legislativo n.626/94,modificato dal decreto legislativo n.242/96,all'art.1,comma 1,stabilisce che le disposizioni in esso contenute si applicano a tutela dei "lavoratori durante il lavoro" e il successivo art.2,al comma 1,afferma che per "lavoratore" si deve intendere,a parte le esclusioni "specificatamente indicate all'art.1,comma 5: a)la persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro (....)con rapporto di lavoro anche speciale";b) i soci lavoratori di cooperative o di società anche di fatto,che prestino la loro attività per conto della società o degli enti stessi(...)2.

Come si evince dall'analisi del testo,elemento da cui il legislatore fa discendere l'applicazione delle norme protettive è l'esistenza di una prestazione svolta in regime di subordinazione,secondo i canoni previsti dal codice civile;di una prestazione svolta in una situazione di soggezione al potere gerarchico,direttivo e disciplinare di un datore di lavoro e dei collaboratori di questi da cui gerarchicamente dipende il lavoratore.

Sulla scorta di questo principio desunto dalla disposizione che delimita il campo di applicazione soggettivo e fatte salve le sole ipotesi espressamente equiparate dall'art.2,è consequenziale escludere dalla tutela prevenzionistica obbligatoria del decreto legislativo in oggetto:

1)i lavoratori autonomi (artt.2222 c.c. e ss.);

2)i lavoratori con rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale;

3)gli associati in partecipazione (art.2924 c.c.);

4)i soci di cooperative o di società anche di fatto,che non prestino attività lavorativa.

Pertanto,per i lavoratori autonomi che non abbiano alle loro dipendenze lavoratori subordinati,le norme del dlgs.626/94 e successive modifiche  non trovano applicazione:mentre nell'ipotesi che un imprenditore affidi loro lavori all'interno della sua azienda o dell'unità produttiva egli è tenuto all'adempimento dei soli obblighi stabiliti dall'art.7  dello stesso decreto.Con riferimento ai titolari di studi professionali,va detto che il decreto legislativo 626/94 trova ad essi applicazione solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui abbiano alle loro dipendenze uno o più lavoratori subordinati,sia nel caso di un solo professionista titolare dello studio,sia nel caso di più professionisti contitolari.Se i lavoratori subordinati sono in numero inferiore a 11,gli studi professionali rientreranno nella fattispecie prevista dall'art.4,comma 11.

 

2)Case di riposo per anziani

Le case di riposo per anziani,nell'ipotesi in cui prevedano il ricovero di anziani autosufficienti,anche se hanno in loco un servizio sanitario diretto a prestazioni di emergenza e di carattere prevenzionale,non sono ricomprese nel novero delle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private di cui all'art.8,comma 5,e pertanto non sono tenute alla istituzione del servizio di prevenzione e protezione interno.



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