NORME DI ATTUAZIONE E AGGIORNAMENTI DEL 626/94  

Decreto interministeriale (lavoro e sanità) 16 gennaio 1997 sulla " Definizione dei casi di riduzione della frequenza della visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente".

-Articolo 1

Per le aziende ovvero unità produttive di cui all'allegato 1 del decreto legislativo n.626/1994 così come integrato dal decreto legislativo n.242/1996,è ridotto ad una volta l'anno l'obbligo della visita di cui all'art.17,comma 1,lettera h),degli ambienti di lavoro da parte del medico competente,ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori,allorchè si modifichino le situazioni di rischio.

 

-Articolo 2

Per le aziende di cui ai punti 1,2 e 3 dell'Allegato I del decreto legislativo 19 settembre 1994,n.626,e successive modifiche,con un numero di addetti oltre i limiti di cui all'art.1 e fino a 200,la frequenza della visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente prevista dall'art.17,comma 1,lettera h),può essere ridotta ad una volta all'anno,in presenza di una valutazione congiunta del datore di lavoro,del responsabile del servizio di prevenzione e protezione,del medico competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.Il datore di lavoro produce una dichiarazione in tal senso,da custodire presso l'azienda ovvero l'unità produttiva.Qualora dovesse ritenersi modificata la situazione di rischio da parte di uno dei componenti il gruppo di valutazione,il datore di lavoro dovrà provvedere a rettificare la precedente dichiarazione.  



Torna alla lista