NORME DI ATTUAZIONE E AGGIORNAMENTI DEL 626/94  

Decreto interministeriale (Min.Sanità) in attuazione dell'art.15 del DLgs.626/94 recante "Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso,i requisiti del personale addetto alla sua formazione"

Capo I-Generalità

 Articolo 1-Obblighi generali

1.Il datore di lavoro delle aziende ovvero delle unità produttive,sentito il medico competente,quando previsto,prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza di emergenza per prestare le prime immediate cure ai lavoratori infortunati o colpiti di malore improvviso,tenendo conto delle altre eventuali persone presenti nei luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti,anche per il trasporto degli infortunati,con i servizi di assistenza sanitaria di emergenza.

 

Articolo 2-Criteri organizzativi generali

1.Le aziende ovvero le unità produttive sono classoificate in relazione al numero degli addetti nonché alla tipologia delle attività svolte.

2.I provvedimenti di cui all'articolo 1 sono commisurati in base alla raggiungibilità delle aziende da parte dei servizi pubblici di assistenza sanitaria di emergenza entro il tempo di 20 minuti previsto al punto B del documento sul sistema delle emergenze sanitarie pubblicato con comunicato della presidenza del consiglio dei ministri sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 30 maggio 1992.

 

  

Capo II

Tipologia delle aziende

 

Articolo 3-Classificazione delle aziende

Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate tenendo conto del numero degli addetti e della tipologia di attività svolta,in due gruppi:

-Aziende di gruppo A:

1.Aziende con oltre 15 addetti nelle quali si effettuano attività che presentano,a causa delle caratteristiche tecnologiche e produttive,elevata probabilità di infortuni da scoppio,asfissia,avvelenamento,traumi meccanici di  particolare gravità o lesione da elettricità per impianti ad alta tensione,o da sostanze o preparati ad alta temperatura;

2.aziende con attività industriale di cui all'articolo 1 del decreto del presidente della repubblica 17 maggio 1988,n.175,e successive modifiche,soggette all'obbligo di dichiarazione o notifiche ai sensi degli articoli 4 e 6 dello stesso decreto,centrali termoelettriche,impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7,28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995,n.230,aziende estrattive e altre attività minerarie con più di 15 addetti,lavori in sotterraneo di cui al decreto del presidente della repubblica 20 marzo 1956,n.320,aziende per la fabbricazione di esplosivi ,polveri e munizioni.

-Aziende di gruppo B:

Aziende industriali ,agricole,commerciali e di servizi che non rientrano nel gruppo A.

 

Capo III

Presidi sanitari

 

Articolo 4-Provvedimenti di pronto soccorso

1.Il datore di lavoro delle aziende ovvero delle unità produttive di gruppo A e B,ubicate in zone raggiungibili da parte dei servizi di assistenza sanitaria di emergenza entro il tempo massimo di 20 minuti deve:

a)tenere presso ciascun luogo di lavoro,almeno una cassetta di pronto soccorso con la dotazione minima indicate nell'allegato 1,adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile;

b) provvedere ad assicurare la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi della cassetta di pronto soccorso,in collaborazione con il medico competente,quando previsto;

c) individuare,ove necessario,in collaborazione con il medico competente,quando previsto,sulla base dei rischi presenti nel luogo di lavoro,presidi sanitari specifici a integrazione del contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso;

d) designare uno o più addetti al pronto soccorso,con le modalità di cui al Capo IV del presente decreto;

e) rendere disponibile almeno un telefono collegato con l'esterno dell'azienda;

f) concordare idonee modalità di accesso alla rete dei servizi di assistenza sanitaria di emergenza anche attraverso la costituzione di consorzi fra aziende e l'eventuale ricorso a strutture sanitarie private.

 

-Articolo 5-Pronto soccorso in aziende non facilmente raggiungibili

Il datore di lavoro delle aziende ovvero delle unità produttive di gruppo A,ubicate in zone non raggiungibili da parte dei servizi di assistenza sanitaria di emergenza entro il tempo massimo di 20 minuti,sentito il medico competente,quando previsto oltre a quanto stabilito dall'articolo 4,provvede a:

a) istituire,in accordo con l'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio,anche mediante la costituzione consortile tra le aziende,un sistema di pronto soccorso con idonea dotazione di personale sanitario,locali ,farmaci,presidi attrezzature e mezzi;

b) concordare,in alternativa a quanto previsto al punto a),idonee modalità di accesso alla rete dei servizi di assistenza sanitaria di emergenza.Tale processo può realizzarsi anche attraverso la costituzione di consorzi fra aziende e l'eventuale ricorso a strutture sanitarie private.

2.Il datore di lavoro delle aziende ovvero delle unità produttive di gruppo B,ubicate in zone non raggiungibili da parte dei servizi di assistenza sanitaria di emergenza entro il tempo massimo di 20 minuti,sentito il medico competente,quando previsto oltre a quanto stabilito dall'articolo 4,provvede a concordare modalità di accesso alla rete dei servizi di assistenza sanitaria di emergenza anche attraverso la costituzione di consorzi fra aziende e l'eventuale ricorso a strutture private.

 

Capo IV

Personale addetto e sua formazione

 

-Articolo 6-Requisiti degli addetti al pronto soccorso

1.Gli addetti al pronto soccorso,designati dal datore di lavoro,devono avere caratteristiche personali adeguate ai compiti e devono essere messi in grado,mediante la formazione mediante la formazione di cui al successivo articolo 7,di:

a) mettere in atto azioni di primo soccorso volte,essenzialmente,a non far peggiorare lo stato clinico del soggetto,preservandolo da eventuali ulteriori insulti patogeni e,se necessario,intervenendo per il mantenimento delle funzioni vitali;

b) fornire agli operatori dei servizi di assistenza sanitaria di emergenza,contattati anche telefonicamente,le necessarie informazioni relativamente all'ubicazione esatta del luogo e alla natura dell'emergenza verificatasi.

 

-Articolo 7-Formazione degli addetti al pronto soccorso

1.Gli addetti al pronto soccorso ,designati dal datore di lavoro,devono essere formati ad addestrarsi nell'attuazione delle misure di pronto soccorso,degli interventi di primo soccorso e nell'uso degli specifici mezzi.L'addestramento deve essere ripetuto annualmente.

2.La formazione e l'addestramento di tali lavoratori sono svolti da personale sanitario qualificato con la collaborazione del medico competente,quando previsto.I contenuti e i tempi di tale formazione sono riportati nell'allegato 2.

 

-Articolo 8-Attrezzature di soccorso

1.Le attrezzature necessarie per l'equipaggiamento degli addetti al pronto soccorso devono essere adeguatamente custodite in un luogo facilmente accessibile.

2.Il datore di lavoro,in collaborazione con il medico competente,quando previsto,provvede,sulla base dei rischio specifici presenti nell'azienda,a individuare e a rendere disponibili le attrezzature minime di protezione personale per gli interventi di pronto soccorso.

3.Le attrezzature di cui ai commi precedenti devono essere mantenute in condizioni di efficienza e di pronto impiego.

 

Capo V

Norme finali

 

Articolo 9-Entrata in vigore

1.Il presente decreto entrerà in vigore....mesi dopo la pubblicazione per la parte riguardante.......e 12 mesi dopo per la parte riguardante.....

2.Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni già vigenti in materia.

 

Allegato I

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

                        -Guanti monouso in vinile o in lattice (alcune paia)

                        -Visiera paraschizzi

                        -Confezione di acqua ossigenata F.U 1o volumi

                        -Confezione di clorossidante elettrolitico al 5%

                        -Compresse di garza sterile 10X10 in buste singole (10)

                        -Compresse di garza sterile 18X40 in buste singole (10)

                        -Pinzette sterili monouso (5)

                        -Confezione di rete elastica di misura media

                        -Confezione di cotone idrofilo

                        -Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso

                        -Rotoli di benda orlata alta cm.10 (5)

                        -Rotoli di cerotto alto cm.2,5

                        -1 paio di forbici

                        -Lacci emostatici (5)

                        -Ghiaccio pronto uso (due confezioni)

                        -Coperta isotermica monouso

                        -Sacchetti monouso per la raccolta dei rifiuti sanitari

                        -Termometro   

Allegato II

OBIETTIVI DIDATTICI E CONTENUTI DELLA FORMAZIONE

DEI LAVORATORI DESIGNATI PER IL PRIMO SOCCORSO

 

OBIETTIVI DIDATTICI                                       PROGRAMMA

Prima giornata

Modulo A(Totale 4 0re)

 

-Allertare il sistema di

soccorso                                                                     Come rapportarsi con la

                                                                                    Centrale operativa 118:

 

a)raccogliere più informazioni possibili(Luogo                                                          dell'infortunio,numero delle             persone cooinvolte,stato degli infortunati,ecc.

 

b)telefonare al 118 e dare  informazione chiara e precisa

                                                                                   

 

-Riconoscere un'emergenza sanitaria

1)Scena dell'infortunio

a)raccolta delle informazioni

b)previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili

                                                                                   

2)stato del paziente

a)funzioni vitali

(respirazione e circolazione)                                                                         

b)stato di coscienza                                                                               

3)nozioni elementari dianatomia e fisiologia dell' apparato cardiovascolare e

                                                                                    respiratorio

                                                                                   

4)tecniche di autoprotezione del soccorritore

 

                                                                                   

-Attuare gli interventi di primo soccorso

1)Sostenimento delle funzioni vita

a)disostruzione delle vie aeree  

b)respirazione artificiale

c)massaggio cardiaco esterno

2)Riconoscimenti e limiti d'intervento di primo soccorso                                 

a)lipotomia,sincope,shock;

b)edema polmonare acuto

c)crisi asmatica

d)angina e infarto del miocardio                                                      

e)reazioni allergiche

f)convulsioni e attacco epilettico

 

 

 

 

Seconda giornata

Modulo B (Totale 4 ore)

 

Traumi                                                                       

1)Cenni di anatomia dello scheletro                                                                                

2)Lussazioni e complicanze

3)Fratture e complicanze

4)Traumi della colonna vertebrale                                                                              

5)Traumi toracico-addominali

 

Patologie specifiche                                                                              

1)Lesioni da freddo e da calore

2)Lesioni da corrente elettrica

3)Intossicazioni

4)Ferite

5)Emorragie esterne

 

Terza giornata

Modulo C (Totale 4 ore)

 

Addestramenti                                                          

1)Rianimazione cardiopolmonare di base

2)Principali tecniche di emostasi

3)Tecniche di sollevamento e trasporto del traumatizzato

4)Tecniche di immobilizzazione di lussazioni e fratture.



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