NORME DI ATTUAZIONE E AGGIORNAMENTI DEL 626/94  

Decreto ministeriale 17 gennaio 1997,n.58 (Sanità)  
Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

 

Articolo 1

 

1.E' individuata la figura professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro,con il seguente profilo:il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro è l'operatore sanitario che,in possesso del diploma universitario abilitante,è responsabile,nell'ambito delle proprie competenze,di tutte le attività di prevenzione,verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro,di igiene degli alimenti e delle bevande,di igiene di sanità pubblica e veterinaria.

 

2.Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro,operante nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza è,nei limiti delle proprie attribuzioni,ufficiale di polizia giudiziaria;svolge attività istruttoria,finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico sanitari per attività soggette a controllo.

 

3.Nell'ambito dell'esercizio della professione,il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro:

a) istruisce,determina,contesta e notifica le irregolarità rilevate e formula pareri nell'ambito delle proprie competenze;

b) vigila e controlla gli ambienti di vita e di lavoro e valuta la necessità di effettuare accertamenti ed inchieste per infortuni e malattie professionali;

c) vigila e controlla la rispondenza delle strutture e degli ambienti in relazione alle attività ad essi connesse;

d) vigila e controlla le condizioni di sicurezza degli impianti;

e) vigila e controlla la qualità degli alimenti e bevande destinati all'alimentazione dalla produzione al consumo e valuta la necessità di procedere a successive indagini specialistiche;

f) vigila e controlla l'igiene e sanità veterinaria,nell'ambito delle proprie competenze,e valuta la necessità di procedere a successive indagini;

g) vigila e controlla i prodotti cosmetici;

h) collabora con l'amministrazione giudiziaria per indagini sui reati contro il patrimonio ambientale,sulle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli alimenti;

i) vigila e controlla quant'altro previsto da leggi e regolamenti in materia di prevenzione sanitaria e ambientale,nell'ambito delle proprie competenze.

 

4.Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro svolge con autonomia tecnico-professionale le proprie attività e collabora con altre figure professionali all'attività di programmazione e di organizzazione del lavoro della struttura in cui opera.E' responsabile dell'organizzazione della pianificazione,dell'esecuzione e della qualità degli atti svolti nell'esercizio della propria attività professionale.

 

5.Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro partecipa ad attività di studio,didattica e consulenza professionale nei servizi sanitari e nei luoghi dove è richiesta la sua competenza professionale;contribuisce alla formazione del personale e collabora direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo e alla ricerca.

 

6.Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro svolge la sua attività professionale,in regime di dipendenza o libero professionale,nell'ambito del servizio sanitario nazionale,presso tutti i servizi di prevenzione,control-

lo e vigilanza previsti dalla normativa vigente.

 

Articolo 2

1.Il diploma universitario di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro,conseguito ai sensi dell'art.6,comma 3,del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n.502,abilità all'esercizio della professione.



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