NORME DI ATTUAZIONE E AGGIORNAMENTI DEL 626/94  

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Circolare 4 marzo 1998 n.28 - Sentenza Corte Costituzionale che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.5 comma 2 del D.Lgs.645/96.

 

Si fa seguito alla circolare n. 66/1997 per informare che con sentenza n. 373/1997, pubblicata sulla G.U. n. 50, serie speciale del 10 dicembre 1997, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 645/1996 sollevata dalle regioni Veneto, Toscana e Umbria in riferimento agli artt. 117 e 118 ed all'VIII disp. transitoria della Costituzione.

Come è noto, ad avviso delle regioni ricorrenti, il comma denunciato avrebbe devoluto agli Ispettorati del lavoro funzioni di tutela della salute negli ambienti di lavoro assegnate alle competenze delle regioni dall'art. 117 della Costituzione e dalla successiva legislazione statale di trasferimento delle funzioni in materia di assistenza sanitaria (D.P.R. n. 616/1977, L. n. 833/1978).

La Corte costituzionale ha invece chiarito che: ".... La disposizione impugnata, nella sua letterale formulazione, non comporta il ridimensionamento delle competenze regionali di cui le ricorrenti si dolgono ....

.... Il denunciato comma 2 dell'art. 5 preordina infatti l'intervento dell'Ispettorato del lavoro esclusivamente ai fini di un controllo sull'impossibilità della modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro per motivi organizzativi e produttivi ...

.... I poteri di vigilanza, attribuiti agli Ispettorati provinciale del lavoro con decreto legislativo n. 645/1996, attengono all'organizzazione del lavoro e dei processi produttivi all'interno dell'azienda, ed il loro esercizio potrebbe anche non richiedere alcun accertamento medico. Ove peraltro quest'ultimo risultasse necessario, in particolare ai fini del provvedimento di interdizione dal lavoro nell'ipotesi contemplata dalla richiamata lett. c) dell'art. 5 della L. n. 1204/1971, l'accertamento sanitario verrà richiesto dall'Ispettorato territorialmente competente, ormai privo delle necessarie strutture sanitarie interne, ai servizi delle aziende sanitarie ....".

La Corte costituzionale ha pertanto ribadito le competenze specifiche del Servizio ispezione del lavoro in materia di tutela delle lavoratrici madri con particolare riferimento alla valutazione sostanziale e diretta delle condizioni di lavoro e della organizzazione aziendale che danno luogo sia allo spostamento ad altre mansioni sia all'astensione anticipata dal lavoro ai sensi dell'art. 5, lett. c) della legge n. 1204/1971.

Rimane inalterato il quadro di competenze delineate dalla normativa vigente in materia.

Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 1204/1971, come integrato dall'art. 3 del D.L. n. 645/1996, vige il divieto generalizzato di adibire le lavoratrici madri al trasporto, al sollevamento di pesi nonchè ai lavori faticosi, pericolosi ed insalubri dal momento della presentazione del certificato medico di gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto, ovvero fino al termine del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (art. 5, D.P.R. n. 1026/1976).

Ai sensi del 2° comma dell'art. 3 sopracitato vige l'obbligo per il datore di lavoro dello spostamento delle lavoratrici madri ad altre mansioni nei casi sopramenzionati e ai sensi del 3° comma dello stesso articolo il Servizio ispezione del lavoro ha facoltà di accertare che le condizioni di lavoro o ambientali non siano pregiudizievoli alla salute della donna e di disporre lo spostamento ad altre mansioni durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto.

Ferma restando la procedura sopradescritta l'innovazione introdotta dall'art. 4 del D.Lgs. n. 645/1996 sancisce l'obbligo del datore di lavoro di valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici e di individuare le misure di prevenzione e protezione da adottare ottemperando l'obbligo di informazione.

Ai sensi dell'art. 5, 1° comma, del D.Lgs. citato, qualora i risultati della valutazione rivelino rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici, il datore di lavoro deve evitare l'esposizione al rischio delle interessate modificando temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.

Nel caso in cui la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile il datore di lavoro procede allo spostamento ad altre mansioni delle lavoratrici informando contestualmente il Servizio ispezione del lavoro territorialmente competente.

Analoga informativa scritta al Servizio ispezione del lavoro è richiesta in caso di impossibilità di spostamento ad altre mansioni e conseguente attivazione del procedimento di emanazione del provvedimento di astensione dal lavoro ai sensi dell'art. 5, lett. c) della L. n. 1204/1971.

In tutti i casi sopradescritti il Servizio ispezione del lavoro ha facoltà di svolgere direttamente gli accertamenti sia ai fini dell'adozione delle misure previste ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 645/1996, sia ai fini dell'effettiva possibilità di spostamento ad altre mansioni, nonchè di delegare alle Aziende sanitarie locali competenti gli accertamenti di carattere sanitario ritenuti necessari.

Poichè il provvedimento di astensione dal lavoro ai sensi delle lett. b) e c) dell'art. 5 della L. n. 1204/1971 decorre come noto dalla data della sua emanazione, si segnala all'attenzione di codesti Servizi ispezione la necessità di stabilire modalità e tempi tecnici contenuti della fase istruttoria del procedimento amministrativo allo scopo di non pregiudicare la sicurezza e la salute delle lavoratrici madri.



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