NORME DI ATTUAZIONE E AGGIORNAMENTI DEL 626/94  

Ministero del lavoro e della previdenza sociale-Circolare 31 marzo 1998,n.40
Vigilanza per la sicurezza del lavoro. D.P.C.M. 4 ottobre 1997,n.412 – D.P.C.M. 
5 dicembre 1997.

 

L'evoluzione legislativa in materia giuslavoristica sta progressivamente rivalorizzando l'ispezione del lavoro attraverso nuove competenze affidate all'organo statuale di vigilanza.

In particolare si evidenziano le seguenti disposizioni legislative in materia di sicurezza del lavoro che richiedono imprescindibilmente specifiche professionalità tecniche:

1) D.Lgs. n. 626/1994 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 242/1996, concernente il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

2) D.Lgs. n. 230/1995 in materia di protezione dei lavoratori dai rischi delle radiazioni ionizzanti;

3) D.Lgs. n. 493/1996 concernente prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute nei luoghi di lavoro;

4) D.Lgs. n. 494/1996 concernente prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili;

5) D.Lgs. n. 475/1992 concernente dispositivi di protezione individuale;

6) D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, recante direttiva macchine;

7) D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 626, riguardante marcatura CE del materiale elettrico.

Alle suddette disposizioni occorre aggiungere altre normative riguardanti la promozione, misure di sostegno dell'occupazione e l'attuazione delle politiche attive del lavoro (legge 29 novembre 1996, n. 608 e 24 giugno 1997, n. 196).

Per fronteggiare le suddette mutate esigenze funzionali della vigilanza questo Ministero, nell'ambito del disegno riorganizzativo dell'amministrazione in attuazione della legge n. 59/1997 e del D.Lgs. n. 469/1997, sta predisponendo un piano di adeguamento delle strutture e rafforzamento degli organici, sia mediante appositi concorsi pubblici, taluni dei quali sono già definiti ed altri sono in corso di espletamento, che mediante il passaggio di personale da altre Amministrazioni dello Stato al Servizio ispezione del lavoro (art. 39, comma 7, della legge n. 449/1997).

Il suddetto piano tiene conto anche delle esigenze derivanti dall'avanzato stato di attuazione del processo di informatizzazione delle procedure ispettive volto alla costituzione di un sistema informativo che consenta una gestione efficiente ed efficace del Servizio ispettivo.

Per assicurare una puntuale ed incisiva attività di vigilanza per l'applicazione delle suddette più recenti normative nonchè di quelle preesistenti, non si potrà prescindere dal coordinamento a livello sia centrale che periferico, cui sono interessati e devono essere coinvolti i vari organi di vigilanza (INPS, INAIL, ecc.) comunque preposti alla tutela previdenziale nelle sue varie tipologie.

Tale coordinamento dovrà avere quale scopo primario quello di evitare inutili duplicazioni di interventi, e garantire nel contempo una costante presenza degli organi ispettivi sul territorio; dovrà inoltre avere quale ulteriore scopo quello di verificare la corretta applicazione della normativa contrattuale nonchè quello di debellare il lavoro nero, il lavoro minorile, l'occupazione abusiva di lavoratori extracomunitari, pseudo artigiani, ecc.

In tale contesto si ritiene vada inserito il D.P.C.M. 14 ottobre 1997, n. 412, concernente l'individuazione delle attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, per le quali l'attività di vigilanza piò essere esercitata anche dagli Ispettorati del lavoro, che con il D.P.C.M. 5 dicembre 1997, recante atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione degli organi operanti nella materia della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, completa il quadro di riferimento normativo previsto dagli artt. 23 e 27 del D.Lgs. n. 626/1994, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 242/1996 (di seguito denominato D.Lgs. n. 626/1994), per l'esercizio delle ulteriori funzioni attribuite all'Ispettorato del lavoro in tema di sicurezza del lavoro.

Appare pertanto opportuno fornire, a questo punto, le prime linee di indirizzo operativo agli Uffici al fine di conferire all'attività di vigilanza l'indispensabile carattere di uniformità e correttezza applicativa delle norme che la disciplinano.

La preventiva informazione ai Servizi di prevenzione e sicurezza delle Asl circa l'attività di vigilanza dell'Ispettorato del lavoro nelle materie di cui al D.P.C.M. n. 412/1997, così come prevista dallo stesso decreto e, prima ancora, dall'art. 23 del D.Lgs. n. 626/1994, dovrà essere assicurata per evitare, anche per la materia in esame, duplicazioni di intervento e soprattutto per realizzare la massima collaborazione nella pianificazione degli interventi, condizione essenziale per corrispondere in termini di massima efficacia complessiva al notevole interesse sociale tutelato dalla particolare vigilanza. Tale informazione riguarderà anche l'attività ispettiva sui lavori di costruzione di opere ferroviarie, indicati come particolarmente rischiosi dal D.P.C.M. n. 412/1997, senza che ciò implichi tuttavia modificazioni nelle procedure per la programmazione e l'attuazione della ordinaria vigilanza congiunta con gli organi della Società Ferrovie dello Stato per la prevenzione degli infortuni negli impianti per l'esercizio ferroviario, disciplinate dalla normativa speciale di cui alla legge n. 191/1974, che resta di esclusiva competenza dell'organo di vigilanza congiunta, come individuato dall'art. 35 di quest'ultima legge e dai successivi derivati provvedimenti regolamentari.

La sede naturale ove saranno stabilite le suddette essenziali intese operative a livello regionale, è il Comitato di coordinamento previsto dall'art. 27 del D.Lgs. n. 626/1994, e definito strutturalmente e funzionalmente dal già citato D.P.C.M. 5 dicembre 1997, che tra i diversi soggetti componenti annovera il Settore ispezione della Direzione regionale del lavoro.

Ai criteri di coordinamento degli interventi ispettivi concordati in seno al suddetto Comitato, faranno riferimento i Servizi ispezione delle Direzioni provinciali del lavoro, che in raccordo con le Aziende sanitarie locali definiranno i propri programmi di lavoro sulla base degli elementi di priorità, sia territoriali che temporali.

Al fine di assicurare poi una più significativa presenza degli Organi di vigilanza nel territorio e per qualificare l'attività anche come valido strumento di prevenzione, l'azione di coordinamento potrà comprendere momenti di reciproca informazione - anche riguardo agli accessi effettuati - tra tutti i soggetti preposti alla vigilanza in questione.

A tal proposito si ritiene che codeste Direzioni tra i contenuti dell'informazione possano annoverare anche lo scambio periodico di dati e notizie riferito non solo agli accessi effettuati, ma anche alle notifiche di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 494/1996 ed alla trasmissione degli attestati di cui all'art. 19, comma 3, del suddetto decreto, nonchè di quelli riferiti all'art. 10, comma 2, lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. n. 626/1994.

Ai fini del suddetto raccordo, le Direzioni provinciali del lavoro terranno ovviamente conto delle disponibilità di ispettori tecnici che abbiano già maturato esperienze nel particolare settore, o che siano in fase di specifica formazione a seguito delle iniziative corsuali in atto.

Il particolare momento, inserito nel più ampio quadro delle iniziative legislative e ministeriali, è propizio per il rilancio anche delle attività di vigilanza tecnica nell'ambito di una visione globale dell'ispezione del lavoro.

L'individuazione dei criteri di programmazione della vigilanza non potrà prescindere dalla valutazione di altri parametri comunque posti a tutela delle condizioni di lavoro, che oltre a quelli citati in premessa, nella prospettiva della sicurezza, faranno altresì riferimento agli appalti pubblici (c.d. appalti a cascata) ed all'intermediazione ed interposizione di manodopera.

Tenuto conto del carattere innovativo dell'applicazione della più recente normativa ed al fine di intervenire tempestivamente a fronte di eventuali problematiche che dovessero insorgere nel corso dell'attuazione della vigilanza in materia di sicurezza nei cantieri edili, le Direzioni regionali del lavoro sono invitate a far pervenire al Servizio centrale per l'Ispezione del lavoro una sintetica relazione contenente i dati più significativi ed eventuali proposte entro il 10 luglio p.v.

 



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