NORME DI ATTUAZIONE E AGGIORNAMENTI DEL 626/94  

ISPESL – Circolare 16 luglio 1997,n.71

Disposizioni applicative del DPR 24 luglio 1996,n.459.art.11,comma 3, in merito alla compilazione del libretto delle verifiche per i controlli periodici delle ASL. Circolare 25 giugno 1997,n.162054.

 

A seguito della pubblicazione sulla G.U. n. 154 del 4 luglio 1997 della circolare del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato di cui all'oggetto, che si trasmette in allegato, si riportano appresso i necessari chiarimenti tecnici ed amministrativi al fine della attuazione delle disposizioni in essa contenute e che dovranno essere messe in atto alla data di ricezione della presente circolare. Di conseguenza le disposizioni emanate con la circolare n. 90/1996 sono abrogate.

- Tutte le macchine denunciate in conformità all'art. 11 - comma 3 del D.P.R. n. 459/1996 devono essere immatricolate secondo le modalità previste dalla circolare n. 8/1997 e con le procedure già note provvedendo eventualmente alla regolarizzazione della denuncia.

- Devono essere attivate, per le macchine del punto 1, le procedure di addebito secondo le modalità vigenti e con le tariffe in vigore di cui al D.M. 8 maggio 1996 (Tariffa XI, p.ti 2, 3, 4 e 5).

- Il servizio deve essere effettuato secondo le procedure già esplicitate nella circolare n. 64/1994 e successive integrazioni. Per quanto riguarda la compilazione del verbale di 1ª verifica "Libretto delle verifiche" non possono essere richiesti all'utente dati costruttivi, ma devono essere riportati esclusivamente i dati caratteristici rilevabili direttamente sulla macchina o desumibili dal manuale delle istruzioni d'uso a corredo della macchina stessa; l'eventuale non rilevabilità o non riscontrabilità dal manuale di istruzione di qualche dato deve essere indicata alla corrispondente voce del libretto. Per l'espletamento del servizio devono essere utilizzati i modelli già in dotazione dei dipartimenti, sovrapponendo alla voce "Omologazione" la voce "1ª verifica".

- I dipartimenti periferici devono inviare agli Organi di vigilanza competenti per territorio gli elenchi delle denunce di cui all'art. 11 - comma 3 del D.P.R. n. 459/1996, contenenti la data della denuncia, il nome della ditta, il tipo di apparecchio, il numero di fabbrica e la località di installazione, al fine di consentire ai suddetti Organi di vigilanza l'esercizio della loro attività.

- Per le macchine già in servizio provviste di libretto di immatricolazione e messe a disposizione dopo aver subito modifiche costruttive o variazioni di modalità di utilizzo, i dipartimenti periferici devono accettare le relative denunce solo se tali modifiche costruttive o variazioni di utilizzo hanno comportato la marcatura CE della macchina in conformità al combinato disposto dell'art. 1, commi 3 e 4 e dell'art. 11, comma 3 del D.P.R. n. 459/1996.

- Qualora l'intervento su macchina omologata non comporti "nuova immissione sul mercato" o "nuova messa in servizio", la verifica sarà di competenza esclusiva dagli Organi di vigilanza territoriale. A tale proposito i dipartimenti periferici ed il dipartimento centrale omologazione terranno a disposizione degli Organi di vigilanza le documentazioni depositate agli atti dell'istituto.

- Al fine di una rapida definizione delle pratiche di omologazione di apparecchi di sollevamento materiali in giacenza presso i dipartimenti periferici, l'esame della documentazione presentata ai sensi della circolare del Ministero del lavoro n. 77/1976 dovrà vertere nel controllo della sola completezza formale di quanto richiesto dalla circolare stessa.

A chiarimento di alcune problematiche operative si allega la nota tecnica CE 1.

 

Allegato

 

Nota tecnica CE 1

 

1. In relazione all'art. 1 commi 3 e 4 del D.P.R. n. 459/1996, si ritiene che non debbano considerarsi "modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione" o "variazioni delle modalità di utilizzo" quelle contenute nell'ambito delle caratteristiche progettuali o delle prestazioni previste dal costruttore originario. In particolare:

a) Il cambiamento di automezzo di una "gru su autocarro", omologata in conformità alle disposizioni previgenti al D.P.R. n. 459/1996, qualora le caratteristiche del nuovo veicolo rientrino in quelle minimali previste nella documentazione già a suo tempo prodotta dal fabbricante della gru, non costituisce nuova immissione sul mercato e non richiede che sia presentata all'ISPESL denuncia di installazione. Al riguardo si allega la nota del Ministero dell'industria sull'argomento (Allegato 1).

Pertanto l'utente di una gru su autocarro, immessa sul mercato antecedentemente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 459/1996 e non accompagnata dalla dichiarazione CE di conformità, che trasferisca il braccio idraulico su un nuovo autocarro, dovrà darne comunicazione, ai sensi dell'art. 16 del D.M. 12 settembre 1959, all'Organo di vigilanza competente per territorio fornendo anche la documentazione necessaria a valutarne la correttezza dell'installazione.

Sarà cura dell'Organo di vigilanza effettuare tutti gli accertamenti sulla macchina e le nuove prove di carico in conformità alle disposizioni previgenti al fine di valutarne la sicurezza al ribaltamento.

b) Qualora una gru omologata in una determinata configurazione/allestimento o con determinate attrezzature o accessori di sollevamento, venga reinstallata in una configurazione/allestimento diverso o dotata di nuove attrezzature o di nuovi accessori di sollevamento (ad esempio: gru a torre reinstallata con altezza torre o con lunghezza braccio diverse da quelle riportate nel certificato di omologazione; gru su autocarro o autogrù equipaggiate con prolunghe o altre attrezzature, oppure con accessori di sollevamento non presenti al momento dell'omologazione; ecc.) già previsti nella documentazione tecnica di cui alla circolare del Ministero del lavoro n. 77/1976 presentata all'ISPESL per l'omologazione, non si ha nuova immissione sul mercato e non è richiesta quindi nuova denuncia all'ISPESL.

Anche in questo caso, ai sensi dell'art. 16 del D.M. 12 settembre 1959, l'utente dovrà darne comunicazione all'Organo di vigilanza competente per territorio attestando che tale nuovo assetto della macchina era già previsto dal fabbricante e fornendo la nuova tabella di portata prevista dal costruttore.

L'Organo di vigilanza effettuerà sulla macchina tutti gli accertamenti e le prove di propria competenza.

c) La sostituzione di componenti della macchina di sollevamento (ad es.: paranco, carrello, motori, ecc.) con altri aventi caratteristiche tali da non determinare incrementi di sollecitazioni sulle strutture della macchina non costituisce nuova immissione sul mercato. L'Organo di vigilanza effettuerà gli accertamenti e le prove che si renderanno necessari.

d) In generale ogni intervento strutturale su una macchina che sia finalizzato al mantenimento od al ripristino delle condizioni iniziali (ad esempio per riparazione a seguito di danneggiamento od altro), oppure che riduca lo stato di sollecitazione sulla struttura stessa (ad esempio riduzione dello scartamento di una gru a ponte a seguito di spostamento su altre vie di corsa, ecc.) non costituisce nuova immissione sul mercato e quindi non richiede nuova denuncia all'ISPESL, ma comunicazione all'Organo di vigilanza competente per territorio, in base all'art. 16 del D.M. 12 settembre 1959.

2) L'installazione di un sistema di comando ad onde elettromagnetiche (vedi anche al riguardo nota ISPESL del 15 gennaio 1997, n. 588 di trasmissione del relativo parere del Ministero dell'industria, commercio e artigianato), così come l'inserimento o l'aggiunta di qualsiasi altro componente di sicurezza, rispondente alle disposizioni di immissione sul mercato, su una gru già omologata, per una maggiore funzionalità con conseguente miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'utilizzatore, mantenendo l'apparecchio nei limiti di utilizzazione previsti dal costruttore, non costituisce nuova immissione sul mercato dell'intera macchina e pertanto non richiede una nuova denuncia di installazione all'ISPESL.

L'utente deve comunicare all'Organo di vigilanza competente per territorio l'avvenuta installazione del sistema di comando ad onde elettromagnetiche, secondo l'art. 16 del D.M. 12 settembre 1959, per i conseguenti accertamenti di competenza.

Al riguardo si allegano il parere 77 del Comitato permanente (Allegato 2) e lo schema sulle parti principali dei sistemi di comando del prEN 12077 (Allegato 3).

3) Non fanno parte della macchina, e quindi della Dichiarazione CE di conformità, le strutture fisse di appoggio quali le vie di corsa di gru a torre, a ponte, a cavalletto e simili, le travi di scorrimento dei carrelli di gru monorotaia, gli elementi di sospensione dei paranchi fissi, ecc. Per l'installatore rimangono ferme le responsabilità di cui all'art. 2 - comma 6 del D.P.R. n. 459/1996 circa la corretta installazione della macchina secondo le istruzioni fornite dal fabbricante.

 

Allegato 1

 

MINISTERO INDUSTRIA nota 10 giugno 1997, n. 161996

Trasferimento di gru usate su autocarro.

 

Si fa riferimento alla nota del 15 maggio 1997 con la quale si richiedono chiarimenti in ordine alle procedure di collaudo che debbono essere eseguite quando una gru viene smontata da un autocarro e rimontata su un altro per motivi vari.

In merito a quanto sopra, si precisa che il trasferimento di gru su un nuovo autocarro, che non comporta aumento delle sollecitazioni sulla nuova struttura può essere consentito purchè debitamente installata (articolo 2, comma 1, D.P.R. n. 459/1996), senza l'obbligo di nuova denuncia all'ISPESL, sempre che le caratteristiche del nuovo autocarro corrispondano al tipo ammesso all'epoca dal costruttore di gru.

Tuttavia trattandosi di attrezzature mobili, particolarmente sollecitate al ribaltamento, pare indispensabile che l'utente faccia una segnalazione dettagliata, con riferimento alle caratteristiche tecniche ammesse, alla Unità sanitaria locale competente per territorio nella quale fa presente che si sta utilizzando questa autogru modificata, in conformità all'art. 16 del D.M. 12 settembre 1959.

 

Allegato 2

 

Comitato Permanente - Parere

 

D. 77 Componenti di sicurezza

Le domande al riguardo sono molte e varie e riguardano a volte la definizione generale e a volte componenti particolari.

Segue una sintesi dei vari aspetti.

 

R. 77 1. Concetti di base

1.1 Si ricorda che i "componenti di sicurezza immessi separatamente sul mercato" sono stati inseriti nel campo di applicazione della direttiva soprattutto per consentire agli utilizzatori della macchina che devono aumentarne la sicurezza (direttiva n. 89/655/CEE) e la cui competenza tecnica in materia di scelta dei componenti è generalmente più scarsa di quella dei progettisti delle macchine, di disporre di dispositivi soddisfacenti.

Ad esclusione dei componenti inseriti nell'elenco dell'Allegato 4, è il fabbricante del componente a dichiarare se - in base alla definizione fornita nella direttiva - si tratta di un componente di sicurezza ai sensi della direttiva (decimo considerando) precisando la funzione che detto componente garantisce.

1.2 Si ricorda inoltre che, ai sensi della guida al nuovo approccio, "l'immissione sul mercato" viene definita come la prima messa a disposizione sul mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito, di un determinato prodotto per la sua distribuzione e/o impiego in detto mercato.

La messa a disposizione comprende la cessione del prodotto, ossia il trasferimento della proprietà del prodotto o il trasferimento fisico del prodotto dal fabbricante (o dal suo mandatario) a:

- chi effettuerà la distribuzione sul mercato, o

- l'utilizzatore finale (privato cittadino o impresa).

1.3 Il componente di sicurezza deve essere un insieme materiale completo che può essere acquistato già predisposto per essere incorporato in una macchina e che, una volta installato, ne garantirà la sicurezza. La direttiva precisa che il guasto del componente di sicurezza "mette in pericolo la sicurezza o la salute delle persone esposte". Esistono numerosi componenti di sicurezza (detti a sicurezza positiva o failsafe) il cui guasto non mette in pericolo le persone esposte. I termini vanno quindi intesi come segue: "il cui guasto metterebbe in pericolo le funzioni di sicurezza della macchina".

1.4 Dichiarazione nel verbale del Consiglio del 14 giugno 1993: è sottinteso che la presente direttiva (n. 93/44/CEE) non ostacola la libera circolazione delle macchine in cui sono stati incorporati componenti di sicurezza, in quanto essa è già garantita dalla direttiva n. 89/392/CEE.

1.5 Il CEN ha istituito un gruppo di lavoro TGSC per conoscere cosa fosse necessario normalizzare. Quest'ultimo ha proposto che le norme riguardino componenti scelti tra quelli destinati unicamente a garantire una funzione di sicurezza diretta ai sensi del punto 3.13.1 della norma EN 292-1, al fine di soddisfare il requisito essenziale di cui al punto 1.1.2, lettera b), secondo trattino, dell'Allegato 1 della direttiva.

 

Funzioni di sicurezza diretta

Funzioni di una macchina il cui funzionamento difettoso potrebbe aumentare immediatamente il rischio di lesioni o compromettere la salute delle persone.

Esistono due categorie di funzioni di sicurezza diretta:

a) le funzioni di sicurezza propriamente dette, che sono funzioni di sicurezza diretta destinate in modo specifico a garantire la sicurezza.

Esempi:

- funzione che previene un avvio intempestivo non intenzionale (dispositivo di blocco, ecc.);

- funzione che impedisce il ripetersi di un ciclo;

- funzione di comando a due mani, ecc.

b) le funzioni che condizionano la sicurezza, che hanno funzioni di sicurezza diretta diverse dalle funzioni di sicurezza propriamente dette.

Esempi:

- comando manuale di un meccanismo pericoloso durante la fase di regolazione, allorchè i dispositivi di protezione sono disinseriti;

- regolazione della velocità o della temperatura che mantengono la macchina entro limiti di funzionamento sicuri.

Un criterio supplementare potrebbe essere che il componente di sicurezza non alteri la funzionalità della macchina. A questa interpretazione è stato obiettato che alcuni componenti di sicurezza contribuiscano sia al funzionamento sia alla sicurezza, come ad esempio gli elettrodistributori che comandano l'avvio delle presse. E' difficile immaginare che un utilizzatore della pressa modifichi direttamente la macchina senza una consulenza esterna aggiungendo tale dispositivo, e quindi l'obiezione non ha alcun fondamento pratico.

Tra gli esempi, il gruppo di lavoro cita:

- i dispositivi di protezione;

- i dispositivi di protezione bloccati;

- i dispositivi di blocco;

- i sistemi di estrazione di fumi o polveri tossici incorporati alle macchine;

- i carter antirumore;

- i dispositivi anticaduta dei paranchi;

- i dispositivi di controllo del carico nelle attrezzature di sollevamento;

- i sistemi di arresto di emergenza e/o i loro blocchi logici;

- le valvole di ritenuta dei circuiti idraulici.

 

2. Conseguenze

2.1 Un sistema di irrorazione installato in un impianto per il trattamento superficiale non è un componente di sicurezza. Se il sistema viene eliminato, viene impedita la funzione stessa della macchina.

2.2 Un componente di arresto d'emergenza, le protezioni di cui al punto 1.4 dell'Allegato 1, i dispositivi di protezione di cui al punto 1.4.3 dell'Allegato 1, le cinture di sicurezza di cui al punto 3.2.2, i dispositivi di controllo del carico di cui al punto 4.2.1.4, i dispositivi "uomo-morto" di cui al punto 5.5, i dispositivi anticaduta di cui al punto 6.4.1 sono tutti componenti di sicurezza.

2.3 Esistono casi meno evidenti per alcuni componenti che non hanno sempre una funzione specifica ed esclusiva di sicurezza, quali:

- blocchi di chiusura di porte o carter;

- fine corsa;

- dispositivi antideragliamento di cui al punto 4.1.2.2;

- ecc.

cui il fabbricante del componente attribuirà o meno una funzione di sicurezza.

2.4 I blocchi logici destinati a garantire una funzione di sicurezza diversi dai comandi a due mani (Allegato 4) sono da considerarsi componenti di sicurezza se sono immessi in commercio separatamente, ma non sono oggetto di un esame di certificazione.

2.5 L'elenco fornito tra parentesi all'Allegato 4, lettera B, punto 1 non è esaustivo in quanto fornisce solo alcuni esempi.

2.6 Una fune di sollevamento non è un componente di sicurezza visto che, in sua assenza, la macchina perde la sua funzione. Si ricordi, comunque, che le funi di sollevamento devono rispettare i requisiti di cui ai punti 4.1.2.4 e 4.3.1.

2.7 Quando un componente di sicurezza incluso nell'Allegato 4 viene fornito direttamente dal fabbricante della macchina di origine o secondo le sue istruzioni ad un utilizzatore come ricambio di un componente identico della macchina in questione, esso non deve essere sottoposto alle procedure definite nella direttiva. Si tratta infatti di un pezzo di ricambio escluso a norma dell'articolo 1, par. 2, 3° comma. Se invece la macchina è stata consegnata senza componente di sicurezza o con un componente diverso, fornito separatamente, questo rientra nel campo di applicazione della direttiva n. 93/44/CEE (seconda modifica della direttiva n. 89/392/CEE). Esso deve pertanto essere conforme alla direttiva ed essendo previsto dall'Allegato 4 deve essere conforme alla norma armonizzata o essere stato sottoposto ad un esame di certificazione CE ed essere accompagnato da una dichiarazione CE di conformità.

 

Allegato 3

 

 

 



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