NORME DI ATTUAZIONE E AGGIORNAMENTI DEL 626/94  

Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Circ. 28 maggio 1999, n. 38
Art. 56 e ss., DPR n. 1124/1965 – Art. 236, D.Lgs. n.51/1998 –Inchieste infortuni –

            Nuove competenze.

 

Come è noto, a decorrere dal 2 giugno c.a., termine di efficacia del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, così prorogato dalla legge 16 giugno 1998, n. 188, e non successivamente modificato dal D.L. 24 maggio 1999, n. 145 (cfr. circolare Ministero grazia e giustizia 21 maggio 1999), entrano in vigore le modifiche apportate dall'art. 236 del D.Lgs. n. 51/1998 al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, con le quali viene attribuita alle Direzioni provinciali del lavoro, Servizi ispezione del lavoro, la conduzione delle inchieste amministrative per gli infortuni sul lavoro, finora di competenza pretorile.

Da una attenta analisi delle modifiche apportate si rileva, tuttavia, che la procedura relativa all'inchiesta in parola rimane sostanzialmente invariata, a partire dalla denuncia di infortunio, dai contenuti e dalle modalità di svolgimento dell'inchiesta, fino al termine per la definizione della stessa.

In particolare, si evidenzia che l'impulso per l'attivazione dell'inchiesta deriva dalla ricezione di un esemplare della denuncia di cui all'art. 54 che, in base alla modifica apportata, dovrà essere rimessa dall'Autorità di pubblica sicurezza alla Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezione del lavoro, nella cui circoscrizione è avvenuto l'infortunio, in conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto o abbia sofferto lesioni tali da prevederne la morte o l'inabilità superiore ai trenta giorni e si tratti di lavoro soggetto all'obbligo di assicurazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 del T.U. cit.

Un ulteriore impulso per l'attivazione dell'inchiesta è previsto dal comma 4 dell'art. 56, nel caso in cui l'inchiesta non sia stata eseguita per non essere stata fatta la segnalazione all'Autorità di P.S. (per l'individuazione di tale Autorità cfr. lett. circ. del Servizio centrale I.L., prot. n. 95, del 1° febbraio 1999) o per non essere state previste o indicate nella segnalazione le conseguenze dell'infortunio o per qualsiasi altro motivo.

Per quanto attiene alle modalità di svolgimento dell'inchiesta, appare evidente che nei settori extragricoli la normativa privilegia, in linea di massima, la procedura c.d. d'ufficio, rinviando l'inchiesta sul luogo dell'infortunio ai casi in cui si è ritenuta necessaria ovvero ai casi in cui pervenga motivata richiesta dall'Istituto assicuratore, dall'infortunato o dai suoi superstiti.

Nel settore agricolo, per effetto della previsione contenuta nell'art. 239, comma 2, l'inchiesta dovrà essere effettuata sul luogo dell'infortunio.

A tal fine e sulla base delle prime indicazioni tratte dal quadro normativo di riferimento, si è provveduto a predisporre un'apposita modulistica sia nel caso in cui l'inchiesta venga effettuata in ufficio, sia che la stessa venga svolta sul luogo dell'infortunio; in quest'ultimo caso, la modulistica è stata differenziata a seconda del settore agricolo o extragricolo.

Giova inoltre rilevare che, per l'intervenuta abrogazione del comma 3 dell'art. 60, non sussiste più l'obbligo del deposito del processo verbale nella cancelleria della Pretura. Tuttavia, sarà opportuno che lo stesso venga trasmesso alla competente sede dell'INAIL.

Qualora, poi, si configurino ipotesi di reato, il processo verbale, mediante apposita informativa, dovrà essere trasmesso, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. pen., alla competente Procura della Repubblica circondariale. Copia del verbale, d'altra parte, dovrà essere rilasciata alle parti interessate intervenute nell'inchiesta, alle quali, comunque, si dovrà assicurare l'accesso agli atti conformemente alle disposizioni in vigore.

Peraltro, è stata valutata la possibilità di individuare un'alternativa al percorso obbligato dell'inchiesta sul luogo dell'infortunio, finalizzata a ricercare, nel rispetto della disciplina dettata dal T.U. del 1965, lo snellimento della procedura, la realizzazione di economicità dei costi e l'esame, da parte dell'unità operativa preposta alla funzione, della correttezza nell'impostazione dell'indagine ovvero della idoneità degli accertamenti effettuati durante l'inchiesta.

Si evidenzia in proposito che il comma 2 dell'art. 60, stabilendo che il verbale, nel caso di inchiesta sul luogo di lavoro, deve essere redatto sul luogo stesso dell'infortunio, non consente alcuna verifica da parte dell'ufficio.

Il riscontro dei poteri assegnati dalle norme in esame alle DD.PP.LL., Servizi ispettivi, per procedere alle inchieste in parola, porta a considerare che, per l'accertamento delle cause e delle circostanze dell'infortunio, si possano disporre perizie (comma 2, art. 57) e interrogare tutte quelle persone che possano portare luci su tali cause e circostanze (comma 4, art. 57).

Ne consegue che, alternativamente all'inchiesta sul luogo di lavoro, nulla impedisce che, per il conseguimento delle finalità sopra rappresentate, l'unità operativa adibita a tale funzione possa avvalersi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 cit., di unità ispettive in grado di assolvere adeguatamente alle indagini richieste.

Le unità predette formuleranno gli esiti utilizzando appositi verbali secondo lo schema del mod. V-50 (edizione 1997) opportunamente adattato ed intervenendo nell'inchiesta d'ufficio, nel corso della quale potranno partecipare gli stessi interessati o loro delegati.

La procedura alternativa così configurata appare, in definitiva, non difforme dalle modalità con cui finora le Preture hanno svolto tali procedure.

Non appare superfluo sottolineare che, in base al comma 1 dell'art. 57, l'indicazione della data e del luogo dell'inchiesta dovrà essere comunicata, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o della quale si sia ritirata la ricevuta, alle parti interessate. Per quanto attiene quest'ultima norma, si ritiene che la formulazione del comma 3 - che prevede la possibilità di far assistere alle inchieste, nel caso non siano presenti, nè rappresentati, gli aventi diritto alle prestazioni, due prestatori d'opera designati tra quelli addetti ai lavori nell'esecuzione dei quali è avvenuto l'infortunio - sia riferita esclusivamente all'inchiesta effettuata sul luogo dell'infortunio, dovendosi escludere per ovvi motivi la praticabilità della designazione dei due lavoratori nel caso dell'inchiesta d'ufficio.

Infine, con riguardo ai termini fissati rispettivamente dal comma 2 dell'art. 56, per l'inizio dell'inchiesta e dal comma 1 dell'art. 60 per la definizione della stessa, fermo restando che l'inchiesta deve essere compiuta nel più breve termine - ed in tal senso dovrà impegnarsi l'ufficio - si ritiene che, in rapporto alla inadeguatezza delle attuali risorse umane, con particolare riferimento alla rilevante carenza di funzionari in possesso di specifica professionalità, possa sussistere, conformemente alla stessa previsione della norma (comma 1, art. 60), l'obiettivo impedimento per il rispetto tassativo dei termini richiamati. Di tale circostanza dovrà darsi atto nel processo verbale.

In merito, si segnala che, secondo l'orientamento della giurisprudenza, l'inosservanza del termine fissato dall'art. 60 non ha efficacia negativa sulla rilevanza probatoria dei dati acquisiti nel corso dell'inchiesta nè sulla loro utilizzabilità nel giudizio civile relativo alle prestazioni assicurative conseguenti all'infortunio (Cass. 6 giugno 1975, n. 2279).

Si rammenta altresì che, per gli infortuni agricoli seguiti da morte, copia del verbale deve essere rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale degli affari generali e del personale, Servizio centrale ispezione lavoro (art. 240 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124).

D'intesa con la Divisione X di questa Direzione generale, è stato stabilito che le spese relative al pagamento di testimoni, medici ed altri periti eventualmente chiamati nell'esecuzione e nell'interesse dell'inchiesta dovranno essere imputate al capitolo 1539.

I dirigenti potranno in proposito richiedere, con la dovuta sollecitudine, l'eventuale integrazione di fondi a motivo delle disposizioni sopra richiamate tenendo conto degli eventuali probabili interventi peritali.

 

Fac-simile Inchiesta sul luogo (extra-agricolo)

 

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Direzione provinciale del lavoro

Servizio ispezione del lavoro

 

(Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro

e le malattie professionali emanato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, così modificato

dall'art. 236 del D.Lgs. 12 febbraio 1998, n. 51)

 

L'anno ............... addì ...................... del mese di ...................... alle ore ......................... in ....................... e nel ............................ il sottoscritto (1) ....................................................... allo scopo di procedere all'inchiesta di cui all'art. 56 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (ind.) per il caso d'infortunio nel quale rimase ferito il lavoratore .................................................. previe le dovute comunicazioni (art. 57 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (2) - art. 239 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (3)), dove sono comparsi (4):

 

1. ....................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................

 

Si attesta che sul luogo dell'evento infortunistico si è recato l'............................................., appositamente incaricato dei rilievi. E' stata quindi visitata la località in cui avvenne l'infortunio e dopo aver assunto le opportune informazioni si rileva quanto segue:

 

 

            Natura del lavoro al quale era addetto l'infortunato:                   

 

             Circostanze in cui è avvenuto l'infortunio, causa e natura di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione (art. 56 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124):               

 

            Identità dell'infortunato e luogo ove si trova:    - Nome e cognome - Data e luogo di nascita - Professione abituale - Residenza per i soli infortuni agricoli (artt. 4 e 205 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124): - addetto all'azienda agricola e forestale di proprietà di .......................... - condotta da ......................... qualifica del lavoratore (avventizio - salariato fisso -proprietario mezzadro, affittuario - sovrastante, ecc.)    

 

            Natura ed entità delle lesioni:              

 

            Stato dell'infortunato:               

 

            Per gli infortuni industriali e per quelli agricoli da indennizzare ai sensi dell'art. 209 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124: - retribuzione giornaliera dell'infortunato (specificare i vari titoli)                 

 

             Composizione del nucleo familiare dell'infortunato Per i figli indicare: a) la data di nascita; b) se sono inabili al lavoro; c) se sono studenti di scuola media o professionale e viventi a carico dell'infortunato; d) se sono studenti universitari e viventi a carico dell'infortunato. In caso di morte, indicare inoltre: - generalità dei componenti la famiglia aventi diritto a rendita ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; - per i figli sub e) e d), indicare se prestano lavoro retribuito; - per i collaterali, precisare se erano viventi e conviventi a carico del defunto e se svolgano lavoro retribuito.                       

 

             L'infortunato rientra fra le persone comprese nell'assicurazione (5)                 

 

 

(1) Nome e cognome dell'Ufficiale procedente (precisare se delegato).

(2) Per infortuni sul lavoro nell'industria.

(3) Per infortuni sul lavoro in agricoltura.

(4) Nome, cognome e data di nascita dei presenti, loro professione o qualifica e loro eventuali rapporti di parentela con l'infortunato.

(5) Art. 205 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

 

Eventuali rilievi

 

Si dà atto che il presente verbale, previa lettura, viene dalle parti e dal verbalizzante sottoscritto. Lo stesso, qualora si configurino ipotesi di reato, dovrà essere trasmesso, a cura dell'ufficio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. pen., alla competente Procura della Repubblica.

 

Il funzionario

................................

 

Fac-simile Inchiesta in Ufficio I

 

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Direzione provinciale del lavoro

Servizio ispezione del lavoro

 

(Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro

e le malattie professionali emanato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, così modificato dall'art. 236 del D.Lgs. 12 febbraio 1998, n. 51)

 

L'anno ............... addì ...................... del mese di ...................... alle ore ......................... in ....................... e nel ............................ il sottoscritto (1) ....................................................... allo scopo di procedere all'inchiesta di cui all'art. 56 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per il caso d'infortunio nel quale rimase ferito il lavoratore .................................................., previe le dovute comunicazioni (art. 57 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124).

Ritenuto non necessario di eseguire l'inchiesta sul luogo di lavoro, anche in considerazione della circostanza che le parti di cui al comma 3 dell'art. 56 del D.P.R. n. 1124/1965 non hanno formulato alcuna richiesta, si procede, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 56 citato, all'inchiesta.

Nella data e nel luogo di cui sopra, sono comparse le parti di seguito indicate (2):

 

1. ....................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................

Sulla scorta della documentazione acquisita e delle opportune informazioni fornite dalle parti, si rileva quanto segue:

 

 

            Natura del lavoro al quale era addetto l'infortunato:                   

 

             Circostanze in cui è avvenuto l'infortunio; causa e natura di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione (art. 56 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124):               

 

            Identità dell'infortunato e luogo ove si trova:    - Nome e cognome - Data e luogo di nascita - Professione abituale - Residenza - ..............................     

 

            Natura ed entità delle lesioni:              

 

 

----------

(1) Nome, cognome e qualifica del procedente (precisare se delegato).

(2) Nome, cognome e data di nascita dei presenti, loro professione o qualifica e loro eventuali rapporti di parentela con l'infortunato.

 



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