NORME DI ATTUAZIONE E AGGIORNAMENTI DEL 626/94  

Ministero Industria-Circolare 31 luglio 1997,n.162263
Chiarimenti in merito all’accertamento dei requisiti di idoneità dei laboratori ad eseguire il controllo preliminare indipendente che deve corredare la domanda di concessione del marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel
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Il Regolamento recante norme per l'istituzione ed il funzionamento del comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, adottato con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro in data 2 agosto 1995, n. 413, attribuisce all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il compito di accertate i requisiti di idoneità dei laboratori ad eseguire il controllo tecnico preliminare indipendente previsto dall'articolo 10, comma 2 del Regolamento 880/1992/CEE concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica.

Lo stesso Ispettorato ha anche il compito di redigere un elenco di tali laboratori da pubblicare, a cura del comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

In fase di prima applicazione del Regolamento si ritiene opportuno richiamare brevemente alcuni aspetti delle procedure che le imprese richiedenti il marchio Ecolabel devono avviare presso l'Organismo competente a chiarimento delle relazioni correnti tra tali procedure e le attribuzioni dell'Ispettorato tecnico cui si è appena accennato.

A termini del Regolamento CEE n. 880/92/CEE, il marchio Ecolabel può essere concesso esclusivamente ai prodotti appartenenti ai gruppi per i quali (art. 5, comma 1 del Regolamento), con decisione della Commissione CE, sono state individuate le condizioni di assegnazione (art. 5, comma 4 del Regolamento).

Le decisioni della Commissione CE concernete i gruppi di prodotti cui può essere concesso il marchio Ecolabel (elencate in Allegato 1) indicano, per ogni gruppo di prodotti, i criteri rispetto ai quali valutare le proprietà ecologiche e, in relazione a tali criteri, le prove da effettuare, la loro eventuale periodicità di ripetizione e i metodi di prova riconosciuti idonei per la verifica.

Sia le imprese che intendono richiedere il marchio di qualità ecologica che i laboratori o istituti intenzionati ad eseguire prove i cui risultati possano essere riconosciuti idonei ai fini del controllo indipendente che deve corredare le domande di concessione del marchio dovranno fare rigoroso riferimento alle pertinenti decisioni della Commissione europea.

L'Ispettorato tecnico, a sua volta, procederà ad effettuare l'accertamento di cui all'articolo 6 del Regolamento italiano attraverso la verifica, da un lato, della rispondenza del laboratorio o istituto ai requisiti indicati nelle corrispondenti decisioni della Commissione e, dall'altro, della sua indipendenza dall'impresa richiedente il marchio.

Chiarito il duplice aspetto del controllo da effettuare sui laboratori o istituti - idoneità tecnica e indipendenza - si ritiene che non sia superfluo accennare anche all'eventualità che, soprattutto nel primo periodo di applicazione del Regolamento, alcune imprese dispongano già dei risultati di prove effettuate in passato usando le metodiche indicate nelle decisioni della Commissione concernenti il prodotto per cui intendono richiedere il marchio e desiderino utilizzare tali risultati ai fini della procedura Ecolabel.

In questi casi in cui si deve accertare l'idoneità di un laboratorio o istituto che ha già effettuato prove, la richiesta di accertamento può essere inoltrata dall'impresa, ma deve essere accompagnata da una dichiarazione del legale rappresentante del laboratorio o istituto contenente:

- adesione alla richiesta di accertamento finalizzata alla convalida dei risultati delle prove;

- indicazione delle prove effettuate (con specifica dei motivi per cui furono eseguite) per le quali si richiede l'accertamento dell'idoneità del laboratorio o istituto;

- impegno a produrre tempestivamente la documentazione occorrente per l'apertura della procedura di accertamento.

La relativa procedura, comunque, potrà essere avviata solo dopo che il laboratorio o istituto avrà consegnato all'ispettorato tecnico la documentazione che sarà di seguito specificata.

A conclusione della verifica, laboratori ed istituti saranno iscritti in elenco relativamente a prove specifiche per un periodo di tempo definito e, in seguito, i risultati del loro "controllo indipendente" potranno essere accettati a corredo di domande di concessione del marchio Ecolabel a condizione che siano accompagnati da idonea dimostrazione dell'indipendenza dal richiedente il marchio.

Ai fini della qualificazione di un laboratorio o istituto ad effettuare una determinata prova si procederà ad accertare il possesso di:

- idonea strumentazione;

- professionalità adeguata;

- sistema di qualità e relativo manuale;

- eventuale accreditamento per la specifica prova.

1. Tale accertamento potrà essere effettuato sia su base documentale che mediante visita ispettiva eventualmente seguita da visite di sorveglianza.

La validità temporale della relazione di accertamento positivo potrà essere diversa, caso per caso, in relazione a quella dei criteri di qualità ecologica a cui si riferiscono le prove per le quali il laboratorio o istituto è stato riconosciuto idoneo.

In linea di massima il possesso di accreditamento per una determinata prova si sensi delle norme UNI CEI EN 45001 consentirà di procedere al semplice accertamento della regolarità formale di tale accreditamento, della relativa durata e dell'indipendenza rispetto al richiedente il marchio Ecolabel peraltro implicitamente desumibile dal necessario rispetto del punto 4 della UNI EN 45001.

In merito a quest'ultimo requisito, necessario per poter attribuire al controllo il carattere "indipendente" che conferisce la validità richiesta dal Regolamento comunitario per l'Ecolabel si procederà all'accertamento, su base di autocertificazione, dell'indipendenza del laboratorio o istituto e di tutto il relativo personale da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con l'impresa richiedente il marchio o di parentela con i relativi amministratori o dipendenti.

Tenendo conto dei sopraindicati criteri di orientamento, i laboratori o gli istituti interessati ad essere qualificati debbono presentare domanda in carta bollata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale - Ispettorato tecnico - via Molise n. 19 - 00187 Roma, contenente la seguente documentazione:

- iscrizione alla Camera di commercio;

- pianta dei locali utilizzati e di pertinenza del laboratorio o dell'istituto;

- elenco della strumentazione in possesso indicando quale di questa è destinata alla qualificazione richiesta;

- organigramma del laboratorio o istituto;

- sistema di qualità e relativo manuale;

- eventuale accreditamento per la specifica prova per la quale è richiesta la qualificazione.

La medesima documentazione dovrà essere prodotta anche da quei laboratori o istituti che, secondo le modalità già descritte, abbiano prestato la propria adesione alla richiesta di accertamento inoltrata da un'impresa detentrice di risultati di prove eseguite in passato.

In ogni caso, dovendosi accertare volta per volta il requisito della indipendenza del laboratorio o istituto dall'impresa richiedente il marchio di qualità ecologica, per il rilascio della specifica convalida del controllo indipendente, la documentazione sopra detta dovrà essere integrata con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante del laboratorio o istituto e dal legale rappresentante dell'azienda richiedente il marchio, attestante l'indipendenza del laboratorio o istituto e di tutto il relativo personale dipendente, consulenti, amministratori dall'azienda richiedente il marchio e dal relativo personale, soci o amministratori (come specificato in questa circolare).

L'elenco dei laboratori o istituti di cui siano stati accertati i requisiti di idoneità ad eseguire il controllo indipendente, la cui pubblicazione sarà aggiornata con frequenza mediamente annuale sarà corredato dei dati identificativi delle aziende che, ai fini della concessione del marchio di qualità ecologica, hanno esibito risultati di prove effettuate presso gli stessi laboratori o istituti.

 



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