NORME DI ATTUAZIONE E AGGIORNAMENTI DEL 626/94  

ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI  E RELATIVE NORME

L'articolo 3,comma 1,lettera l) del DLgs.626/94 (non modificato dal DLgs.242/96) prevede il "controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici" fra le misure generali di tutela,confermando così che l'accertamento sullo stato di salute dei dipendenti è strumento fondamentale per tenere sotto controllo la nocività conosciuta,per scoprire il più precocemente possibile eventuali effetti da fattori di rischio non ancora identificati e per prevenire ulteriori danni alla salute (anche con l'allontanamento del soggetto interessato:art.3,comma 1,lettera m).L'articolo 16,comma 1,prescrive la sorveglianza sanitaria "nei casi previsti dalla normativa vigente" e di cui abbiamo riportato l'elenco delle specifiche lavorazioni nelle pagine precedenti.Nella pagina successiva,riportiamo invece le principali norme che prevedono l'obbligo degli specifici accertamenti sanitari.

Circolare Min.Lavoro

46/79

I lavoratori interessati dalla presenza di ammine aromatiche sono sottoposti a sorveglianza sanitaria e viene tenuto e aggiornato un apposito registro di esposizione.

 

DLgs.77/92

I lavoratori esposti a rischio di agenti di cui al DLgs.77/92 (alcuni cancerogeni) sono sottoposti a sorveglianza sanitaria e viene tenuto e aggiornato un apposito registro di esposizione.

 

DLgs.230/95

I lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti sono sottoposti a sorveglianza sanitaria e viene tenuto un documento sanitario personale(previsto dal DM 449/90).

 

DLgs.277/91

Vari adempimenti per i rischi connessi a rumore,piombo,amianto.

 

DPR 303/56

Per le sostanze (o rischi) e lavorazioni di cui alla tabella allegata all'art.331 sono effettuate le previste visite mediche preventive e periodiche.

 

DLgs.626/94

Vari adempimenti per i rischi connessi alla movimentazione manuale dei carichi (art.48)VDT (art.55),cancerogeni R45-R49(art.69),agenti biologici (art.86) nonché rumore e amianto,già normati dal DLgs.277/91.

 

DPR 962/82

I lavoratori a rischio di esposizione a CVM sono sottoposti a sorveglianza sanitaria e viene tenuto e aggiornato un apposito registro di esposizione.

 

DPR 1124/65

I lavoratori a rischio di esposizione a silice sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.

 

                                 



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