NORME DI ATTUAZIONE E AGGIORNAMENTI DEL 626/94  

Decreto Legislativo  25 novembre 1996,n.645

            Recepimento della direttiva 92/85/C.E.E. concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti,puerpere o in periodo di allattamento.

 

ART.1-Campo di applicazione

1.Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della sicurezza delle lavoratrici gestanti,puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto,che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato,conformemente alle disposizioni vigenti.

ART.2-Linee direttrici

 1.Con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale,di concerto con il ministro della sanità,sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art.26 del dlgs 19 settembre 1994,n.626,e successive modifiche ed integrazioni,sono recepite,ove esistenti,le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione Europea,concernenti la valutazione degli agenti chimici,fisici e biologici,nonchè dei processi industriali ritenuti pericolosi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici di cui all'art.1 e riguardanti anche i movimenti,le posizioni di lavoro,la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con l'attività svolta dalle predette lavoratrici.

 

2.Con la stessa proceduta di cui al comma 1,si provvede ad adeguare ed integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui al comma 1,in conformità alle linee direttrici adottate dalla Commissione dell'Unione Europea.

 

ART.3-Divieto di esposizione

1.I lavori faticosi,pericolosi e insalubri.di cui all'art.3,primo comma ,della legge 30 dicembre 1971,n.1204,includono anche tutti quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti e alle condizioni di lavoro che sono indicati nell'allegato II.

 

ART.4-Valutazione e informazione

1.Fermo restando quanto stabilito dall'art.3,primo comma,della legge 30 dicembre 1971,n.1204,come integrato dall'art.3 e fermo restando quanto stabilito dall'art.5 dal decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976,n.1026,il datore di lavoro,nell'ambito della propria valutazione di cui all'art.4,comma 1,del dlgs 19 settembre 1994,n.626,e successive modificazioni ed integrazioni,valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici di cui all'art.1,in particolare i rischi di esposizione ad agenti chimici,fisici e biologici,processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato I nel rispetto delle linee direttrici stabiliti con i decreti di cui all'art.2,individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.

 2.L'obbligo di informazione  stabilito dall'art.21 del dlgs 19 settembre 1994.n.626,e successive modificazioni ed integrazioni,comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione di cui al comma 1 e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

 

ART.5-Misure di protezione e di prevenzione

1.Qualora i risultati della valutazione di cui all'art.4,comma 1,rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici di cui all'art.1,il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata,modificandone temporaneamente le condizioni di lavoro o l'orario di lavoro.

2.Ove la modifica delle condizioni di lavoro o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi,il datore di lavoro applica quanto stabilito dall'art.3,secondo,terzo e quarto commi,della legge 30 dicembre 1204,dandone contestuale informazione scritta all'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio ,anche ai fini di quanto stabilito dall'art.5,primo comma,lettera c) della citata legge n.1204 del 1971.

3.Le disposizioni di cui al comma 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi sanciti dall'art.3,primo comma ,della citata legge 1204 del 1971,come integrato dall'art.3.

4.L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione di cui all'art.31,primo comma ,della legge n.1204 del 1971.

 

ART.6-Lavoro notturno

1.In materia di lavoro notturno,per le lavoratrici di cui all'articolo 1 restano ferme le vigenti disposizioni legislative,regolamentari e contrattuali. 

 

ART.7 -Esami prenatali

 1.Le lavoratrici di cui all'art.1 hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali,accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche,nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l'orario di lavoro.

 2.Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1,le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza corredata dalla dichiarazione rilasciata dal medico curante,ovvero dallo specialista,che ne attesti la necessità,riservandosi di presentare la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.

 

ART.8 -Aggiornamento allegati

1.Con la procedura di cui all'art.2,comma 1,possono essere modificati o integrati gli elenchi di cui agli allegati I e II in conformità alle modifiche adottate in sede comunitaria.

 

ART.9 -Disposizioni finali

1.Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto,restano ferme le disposizioni recate

recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994,n.626 e successive modificazioni ed integrazioni,dalla  legge 30 dicembre 1971,n.1204,nonchè da ogni altra disposizione in materia.

 

ALLEGATO 1

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI

PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART.4

 

A.Agenti

 

                1.Agenti fisici,allorchè vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta,in particolare:

                                a)colpi,vibrazioni meccaniche o movimenti;

                                b)movimentazione manuale dei carichi pesanti che comportano rischi,soprattutto dorso lombari;

                                c)rumore;

                                d)radiazioni ionizzanti;

                                e)radiazioni non ionizzanti;

                                f)sollecitazioni termiche;

                                g)movimenti e posizioni di lavoro,spostamenti,sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento,fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art.1.

 

                2.Agenti biologici.

 

                Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai senso dell'art.75 del decreto legislativo 19 settembre 1994,n.626,e successive modificazioni ed integrazioni,nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro,semprechè non figurino ancora nell'Allegato II.

 

                3.Agenti chimici

 

                Gli agenti chimici seguenti,nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro,semprechè non figurino ancora nell'Allegato II:

 

                                a)sostanze etichettate R 40;R 45;R 46 e R47 ai sensi della direttiva n.67/548/CEE,purchè non figurino ancora nell'Allegato II;

                                b)Agenti chimici che figurano nell'Allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1944.n.626 e successive modificazioni ed integrazioni;

                                c)mercurio e suoi derivati;

                                d)medicamenti antimitotici;

                                e)monossido di carbonio;

                                f)agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

 

B.Processi

 

                Processi industriali che figurano nell'Allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994,n.626 e successivi modificazioni ed integrazioni.

 

C.Condizioni di lavoro

 

                Lavori sotterranei di carattere minerario.

 

ALLEGATO II

 

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI

E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART.3

 

A: Lavoratrici gestanti di cui all'art.1

 

                1.Agenti:

                                a)agenti fisici:

 

                                lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata,ad esempio in camere sotto pressione,immersione subacquea;

                                b)agenti biologici:

                                toxoplasma

                                virus della rosolia,

a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;

 

                                c)agenti chimici:

 

                                piombo e suoi derivati,nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

 

                2.Condizioni di lavoro

 

                                lavori sotterranei di carattere minerario.

 

B.Lavoratrici in periodo di allattamento di cui all'art.1.

 

               

 

 

1.Agenti:

 

                a)agenti chimici:

 

                                piombo e suoi derivati,nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

 

                2.Condizioni di lavoro:

 

                                lavori sotterranei di carattere minerario.

 

             

Nota

 

(Il precedente decreto  è stato pubblicato sulla G.U. n. 299 del 21 dicembre 1996)

L'art.3 della Legge 30 dicembre 1971,n.1204 riguardante la " Tutela delle lavoratrici madri" afferma:

"1.E' vietato affidare al trasporto e al sollevamento di pesi,nonchè ai lavori pericolosi,faticosi e insalubri le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto.

In attesa della pubblicazione del regolamento di esecuzione della presente legge,i lavori pericolosi,faticosi ed insalubri restano determinati dalla tabella annessa al Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953,n.568.

 

2.Le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto di cui al comma precedente.

 

3.Le lavoratrici saranno,altresì,spostate ad altre mansioni  durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto nei casi in cui l'ispettorato del lavoro accerti che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.

 

4.Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte,nonchè la qualifica originale.Si applicano le norme di cui all'art.13 della legge 20 maggio 1970,n.300,qualora le lavoratrici vengano adibite a mansioni equivalenti o superiori."

 

Sostanzialmente ,le nuove disposizioni si collocano nell'ambito della disciplina generale sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro,contenuta nel D.Lgs.626/94.



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