Ambiente e Lavoro Toscana (ALT)

F.A.Q. - LE DOMANDE PIU' FREQUENTI SULLA NUOVA "DIRETTIVA CANTIERI"

Quando entreranno in vigore le nuove norme della "Direttiva Cantieri", cosa succederà se non è ancora conclusa la fase di progettazione?

La data di entrata in vigore delle norme della "Direttiva Cantieri" originaria non ha subito modifiche, rimanendo stabilita per il 24 marzo 1997. Le nuove n orme invece, entreranno in vigore entro 3 mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di modifica. Successivamente alla data di entrata in vigore del nuovo decreto di modifica, si configureranno due scenari, a seconda che sia stata conclusa o meno la fase di progettazione:

  1. Cantieri a cui devono essere applicate le disposizioni del D.lgs n.494/96 nella versione originaria;

  2. Cantieri a cui devono essere applicate le disposizioni del D.lgs n.494/96 nella versione modificata.

Questo perché l'articolo 25 del nuovo decreto di modifica stabilisce che le disposizioni in esso contenute devono essere applicate nei casi in cui, alla data di entrata in vigore, non si sia conclusa la fase di progettazione. Lo stesso articolo, inoltre, fornisce le coordinate per individuare quali sono i cantieri non ancora soggetti alle norme del D.lgs n.494/96 modificato. Infatti, se l'incarico di progettazione esecutiva è stato affidato prima del 24 marzo 1997 (data originaria della "Direttiva Cantieri"), ed alla data di entrata in vigore del nuovo decreto è stata conclusa la fase di progettazione, deve essere applicata la normativa vigente al momento dell'incarico (cioè la "Direttiva Cantieri" originaria). Viene infine stabilito che, la fase di progettazione si intende conclusa:

  1. Nel caso di appalti pubblici, con l'approvazione del progetto esecutivo;

  2. Negli altri casi, con la presentazione alle autorità competenti delle prescritte istanze per l'esecuzione dei lavori (ad esempio Commissione Edilizia comunale);

  3. Per i lavori di manutenzione, alla data dell'atto di affidamento dei lavori stessi.

Cosa succede se un cantiere, inizialmente non rientrante nella "Direttiva Cantieri", a causa di modifiche successive, superi la soglia di 200 uomini-giorno?

Se un cantiere non supera la soglia dei 200 uomini-giorno, è l'impresa esecutrice che interviene a dover redigere il Piano operativo di sicurezza (POS) e ad avere la responsabilità della sicurezza dello stesso (anche nel caso sia un'unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti); il Committente non deve neanche inviare la Notifica preliminare alla AUSL e al DPL territorialmente competenti. Se invece il cantiere, a causa di modifiche successive, vada a superare la soglia dei 200 uomini-giorno oppure le lavorazioni vadano a rientrare all'interno di quelle a rischio previste nell'Allegato II, il Committente sarà invece obbligato ad inviare la Notifica preliminare alla AUSL e al DPL. Sarà poi compito di queste ultime verificare se la variazione non era effettivamente prevedibile o se invece era uno stratagemma del Committente per evitare di rientrare nelle more della "Direttiva Cantieri".

Cosa succede se un cantiere, inizialmente non rientrante nella "Direttiva Cantieri" perché affidato ad una sola impresa, si trovi invece a dover far intervenire nuovi soggetti nel processo costruttivo?

Innanzitutto la domanda è relativa ai soli cantieri "privati", in quanto quelli "pubblici" - per quello che è attualmente il nostro diritto civile e le disposizioni della "Merloni ter" - non è possibile vietare la procedura di subappalto. Per questo tipo di cantiere, le nuove disposizioni della "Direttiva Cantieri" prevedono che, in caso di lavori affidati ad un'unica impresa, non vi siano per il Committente gli obblighi di nomina dei Coordinatori per la progettazione e l'esecuzione, ne quindi della redazione del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e del controllo del cantiere. Se nel tempo, a questa unica impresa, vengano affiancate altre imprese (quindi nel cantiere intervengono più di una impresa), scattano per il Committente tutti gli obblighi prima citati, cioè quelli dell'articolo 3 della nuova "Direttiva Cantieri" (Coordinatore per l'esecuzione e PSC). Questo vale sia se vengano affidati tutti i lavori (cioè le imprese diventano, contemporaneamente o meno più di una), sia quelli rimanenti (cioè non completati dalla prima ed unica impresa), o parte di essi (cioè una singola porzione specialistica mentre tutto il resto rimane alle singola impresa iniziale). Va ricordato inoltre che, anche nel casi di un'unica impresa, il Committente è obbligato a verificare l'idoneità tecnico professionale della stessa. Inoltre, anche nel caso di un'unica impresa, e con un cantiere superiore ai 200 uomini-giorno, il Committente è obbligato a presentare la Notifica preliminare alla AUSL od al DPL territorialmente competenti.

Che differenza c'è tra il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) del Committente ed il Piano operativo di sicurezza (POS) delle imprese?

Il PSC è l'unico piano di sicurezza di competenza del Committente, in quanto le nuove modifiche hanno soppresso il Piano generale di sicurezza, inglobandolo nel PSC. Ulteriore modifica alle norme originarie ha portato all'introduzione di un nuovo piano - il POS - e che è di stretta competenza delle imprese. A fronte di questo dualismo, quali sono i ruoli dei due diversi piani? Il Piano di coordinamento andrà a comprendere tutte quelle disposizioni che permettono di guidare le imprese ed i lavoratori autonomi nel completamento e nell'integrazione del processo lavorativo e costruttivo. Questo significa che il coordinatore in fase progettuale non dovrà più "sprecare" energie sull'elencazione delle fasi lavorative e sulle disposizioni normative generali previste da ormai oltre quarant'anni (è la caratteristica tipica del piano "fotocopia"), ma fornire invece l'indicazione delle procedure, degli apprestamenti e delle attrezzature destinati a garantire la sicurezza e la tutela della salute degli addetti, in relazione alla specificità del cantiere. In particolare:

  • Misure relative all'impatto ambientale del cantiere;

  • Apprestamenti, infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva necessari, in relazione alla specificità dell'opera ed alla sua localizzazione;

  • Misure di prevenzione dei rischi derivanti dalla presenza simultanea e successiva di più imprese e/o lavoratori autonomi;

  • Prescrizioni operative specifiche, correlate alla complessità dell'opera ed alle eventuali fasi critiche;

  • disciplina del rapporto temporale tra le varie fasi di lavoro;

  • Disciplina dell'utilizzo comune di infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva da parte di vari soggetti;

  • Modalità di cooperazione e coordinamento delle attività e reciproca informazione tra le varie imprese e/o lavoratori autonomi.

Questo significa costringere "culturalmente" i coordinatori in fase progettuale ad uscire dal ruolo di meri spingibottoni di software, e sviluppare una cultura progettuale della sicurezza di cui il nostro sistema tecnico e scientifico è strutturalmente carente. Infine, il piano di sicurezza e di coordinamento viene assunto a parte integrante del contratto di appalto, non solo per quelli pubblici, ma anche e soprattutto per quel che riguarda la trattativa privata. Di conseguenza, il Piano operativo delle Imprese dovrà contenere, essendo uno strumento di pianificazione complementare e di dettaglio del piano di coordinamento, le misure di prevenzione dei rischi specifici relativi ai lavori svolti nel cantiere, colmando gli spazi che il PSC non può che lasciare alle scelte autonome degli imprenditori (sia tecnologiche che organizzative e/o gestionali). Questo significa che i Datori di lavoro delle Imprese esecutrici ed i Lavoratori autonomi dovranno attuare quanto previsto nel POS da loro stessi prodotto. Questa, sebbene possa sembrare ovvia, porta invece con se una chiara demarcazione di quelli che sono gli obblighi e le funzioni operativi del Coordinatore in fase di esecuzione e del Direttore tecnico di cantiere dell'impresa. Infatti, nell'articolo 31 della "Merloni ter", al comma 2 il legislatore così si esprime: […] Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.[…]. Questo significa che il compito di far si che il ponteggio sia montato a norma, lo scavo dotato della adeguata pendenza o sbadacchiatura, o che i macchinari adottati siano quelli corretti per la tipologia di ambiente del cantiere, è del Direttore tecnico di cantiere dell'impresa (perché sono disposizioni che l'impresa stessa ha formulato nel suo piano operativo); la verifica dell'avvenuta applicazione sarà poi del coordinatore in fase di esecuzione.

Il coordinatore per l'esecuzione deve controllare anche le attrezzature e gli apprestamenti delle imprese operanti nel cantiere?

Molto è cambiato nelle funzioni e nel ruolo del Coordinatore in fase di esecuizione. Infatti, l'applicazione delle disposizioni di sicurezza previste nel piano di coordinamento del precedente 494/96, erano attribuite allo stesso, che doveva provvedere a […] assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento […] che le imprese impegnate nel cantiere rispettassero le modalità standard e specifiche della sicurezza durante l'esecuzione delle fasi lavorative. Questa dizione ha sempre portato a delle difficoltà interpretative, dato che non era chiaro cosa si intendesse con il termine assicurare e con la frase azioni di coordinamento. In pratica, i vari professionisti continuavano a chiedere se, a fronte di un ponteggio fuori norma, dovessero intervenire o meno, e con quali azioni e poteri ispettivi. Le nuove modifiche mettono chiarezza a questa situazione, dando un nuovo e forte ruolo ispettivo al Coordinatore. Innanzitutto perché il termine assicurare è stato sostituito con il termine verificare. Questo significa che una delle principali funzioni del Coordinatore sarà quella di verificare, cioè di ispezionare il cantiere, e di garantire che tutte le sue strutture, attrezzature e fasi lavorative rispettino le norme di sicurezza e le prescrizioni operative dei piani di sicurezza (di coordinamento ed operativo). Ad ulteriormente confermare e rafforzare queste funzioni sono le modifiche successive che, alle parole […] azioni di coordinamento […] aggiungono […] e controllo […]. Quindi si configura una risposta positiva ai dubbi interpretativi prima citati: il Coordinatore controlla l'impresa, le sue attrezzature e le relative procedure di lavoro.

Cosa deve fare il coordinatore per l'esecuzione se il Committente non prende alcun provvedimento nei confronti delle imprese inadempienti?

Le nuove modifiche alla "Direttiva Cantieri" chiariscono non solo le funzione di controllo, ma anche i comportamenti che il Coordinatore deve avere in caso di inadempienza dell'impresa alle prescrizioni di sicurezza. Infatti, in caso di continua e reiterata inottemperanza operativa dell'impresa, il Coordinatore deve:

  • segnalare all'impresa, tramite contestazione scritta, le difformità al piano(i) ed alle norme di sicurezza riscontrate nel cantiere;

  • in caso di inosservanza prolungata dell'impresa alla segnalazione formale, ed il mantenimento di situazioni irregolari, il Coordinatore informa il Committente della reticenza dell'impresa ad eseguire le disposizioni; parallelamente all'informativa, il Coordinatore segnala al Committente quali possono essere le azioni da intraprendere nei confronti dell'impresa (sospensione dei lavori, allontanamento dal cantiere, recessione del contratto) a secondo della gravità delle inadempienze riscontrate in cantiere.

  • in caso il Committente, dopo la segnalazione del Coordinatore, non adotti nessun provvedimento, senza peraltro fornire allo stesso una adeguata motivazione delle sue scelte, il Coordinatore deve dare segnalazione delle inadempienze direttamente alla AUSL ed al DPL territorialmente competenti, che provvederanno ad indagare sulle irregolarità segnalate.

E' molto forte il cambiamento nel ruolo del Coordinatore che queste disposizioni introducono; soprattutto per il compito di "vigilanza" che gli viene assegnato, ed il suo riferimento diretto agli organi ispettivi quando il Committente non agisca, e non fornisca adeguata motivazione in merito alle sue decisioni. Queste nuove disposizioni risolvono l'annoso problema, da più parti sollevato, che vedeva l'incertezza del professionista quando, anche a fronte di ripetute e motivate segnalazioni al Committente, questi non solo non agiva, ma più spesso chiedeva al Coordinatore di "soprassedere", e di portare al termine il lavoro senza altre ingerenze. L'unica soluzione che rimaneva al professionista, quando non avesse voluto essere parte di un cantiere non a norma e di un tacito accordo tra Committente e Impresa, era quella di dimettersi dall'incarico. Scelta però sicuramente non favorevole al professionista che, benché corretto nell'ambito dell'applicazione delle norme, rischiava sempre più l'isolamento, a causa della sua non affidabilità. Le nuove disposizioni superano questa situazione di empasse, "obbligando" il Coordinatore a segnalare le inadempienze agli organi competenti, esonerandolo così dalle relative responsabilità, e lasciando alle AUSL ed ai DPL il compito di ispezionare e, se del caso, sanzionare.

Il Datore di lavoro di un'impresa che parteciperà all'esecuzione del cantiere, può essere nominato "Coordinatore per l'esecuzione"?

Novità rilevanti sono quelle che riguardano la figura del Coordinatore ed in particolare chi è il soggetto che può essere designato per la fase dell'esecuzione. La modifica è relativa ad uno dei problemi che più spesso si sono verificati nei piccoli cantieri di edilizia privata: l'assegnazione del ruolo di Coordinatore per l'esecuzione al Datore di lavoro dell'impresa che realizza l'opera. Questa situazione, benchè permessa dall'interpretazione letterale della precedente legge, ha creato diverse realtà paradossali, in cui controllore e controllato andavano a confluire nella stessa persona. Le nuove modifiche non lasciano spazio ad interpretazioni alternative. Infatti, nella dizione del nuovo decreto legge, viene esplicitamente negata la possibilità che il Datore di lavoro delle imprese che intervengono nel cantiere (e quindi anche i suoi subordinati) possa essere nominato nelle funzioni e nel ruolo di Coordinatore.


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