Legislazione Complementare

Decreto legislativo 25 febbraio 1998,n.90 Modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n.52 recante :”Attuazione delle direttive 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo 38 e l'articolo 1, comma 5;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52;

Vista la direttiva 92/32/CEE, del Consiglio del 30 aprile 1992, recante settima modifica della direttiva 67/548/CEE, del Consiglio del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e alla etichettatura delle sostanze pericolose;

Vista la direttiva 91/410/CEE, della Commissione del 22 luglio 1991, recante quattordicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE;

Vista la legge 29 maggio 1974, n. 256;

Vista la direttiva 93/67/CEE, della Commissione del 20 luglio 1993, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE;

Vista la direttiva 93/90/CEE, della Commissione del 29 ottobre 1993, relativa all'elenco delle sostanze di cui all'articolo 13, paragrafo 1, quinto trattino, della direttiva 67/548/CEE;

Vista la direttiva 93/105/CE, della Commissione del 25 novembre 1993, che stabilisce l'allegato VII D, contenente le informazioni necessarie alla redazione dei fascicoli tecnici di cui all'articolo 12 della settima modifica della direttiva 67/548/CEE;

Vista la direttiva 96/56/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 settembre 1996, che modifica la direttiva 67/548/CEE;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente;

 

Emana

 

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1

 

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo la parola: "preparati" sono inserite le seguenti: "allorché tali sostanze siano immesse sul mercato comunitario";

b) al comma 2, lettera h), il secondo periodo è soppresso.

 

Art. 2

 

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), dopo la parola: "sostanza" e dopo la parola: "monomeriche" è inserito il seguente segno di interpunzione: ",";

b) al comma 2, lettera c), le parole: "sono infiammabili" sono sostituite dalle seguenti: "si infiammano".

 

Art. 3

 

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, la parola: "rischio" è sostituita dalla seguente: "pericolo".

 

Art. 4

 

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "all'articolo 13", le parole: "comma 5" sono soppresse;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) sono state notificate all'unità di notifica ai sensi del presente decreto;".

 

Art. 5

 

1. All'articolo 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la parola: "soggetti", sono inserite le seguenti: "di cui al comma 1";

b) al comma 3, le parole: "dal notificante" sono sostituite dalle seguenti: "dal fabbricante, dall'importatore".

 

Art. 6

 

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, le parole: "ciascuno dei" sono sostituite dalle seguenti: "tutti i".

 

Art. 7

 

1. All'articolo 13, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera e), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali sostanze sono quelle elencate in allegato A; con decreto del Ministro della sanità si provvede ad integrare tale allegato in conformità alle integrazioni disposte in sede comunitaria";

b) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) i polimeri, ad eccezione di quelli contenenti 2 per cento o più, in forma legata, di una sostanza non inclusa nell'EINECS;".

 

Art. 8

 

1. All'articolo 16, comma 11, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, le parole: "comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "comma 3".

 

Art. 9

 

1. All'articolo 17, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, dopo la parola: "risultati", la virgola è soppressa.

 

Art. 10

 

1. All'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, la parola: "prima" è soppressa.

 

Art. 11

 

1. Alla tabella B, parte B, punto 4.2, le parole: "Tabella I" sono sostituite dalle seguenti: "Tabella B".

 

Art. 12

 

1. All'allegato A al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, nella parentesi, le parole: "articolo 1" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 13".

2. All'allegato II del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, nel titolo, la parola: "rischio" è sostituita dalla seguente "pericolo".

3. All'allegato VII, parte D, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera C, terzo capoverso, le parole: "paragrafo 1 della direttiva 67/548/CEE" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1";

b) alla lettera C.1.1, punto 3.6.1, primo capoverso, le parole: "paragrafo 1 della direttiva 67/548/CEE" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1".