Legislazione Complementare

Decreto legislativo 8 novembre 1997, n.389 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997,n.22 in materialsi rifiuti, rifiuti pericolosi, di imballaggio e di rifiuti di imballaggio.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 91/156/CEE, del Consiglio del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, e 91/689/CEE, del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata dalla direttiva 94/31/CE, del Consiglio del 27 giugno 1994;

Visti gli articoli 2, 36 e 38 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Visto l'articolo 1 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio;

Visti gli articoli 3, 6 e 43 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio";

Vista la nota della Commissione dell'U.E. del 29 settembre 1997, n. 6465, con la quale sono state formulate alcune osservazioni sul decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 169 del trattato dell'U.E;

Ritenuto, pertanto, di adottare le opportune disposizioni integrative e correttive, anche al fine di chiarire i problemi operativi e interpretativi emersi in questa prima fase di applicazione della nuova normativa sui rifiuti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 1997;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 31 ottobre 1997 e del 5 novembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, dei trasporti e della navigazione, delle politiche agricole, dell'interno, delle finanze, per la funzione pubblica e gli affari regionali, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

 

Emana

 

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1

(Gestione dei rifiuti)

 

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "in esso contenute, che" sono sostituite dalle parole: "in esso contenute che".

2. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "stabilire procedure semplificate ed" sono sostituite dalle parole: "stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie ed".

3. All'articolo 5 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"6-bis. L'autorizzazione di cui al comma 6 deve indicare i presupposti della deroga e gli interventi previsti per superare la situazione di necessità, con particolare riferimento ai fabbisogni, alla tipologia e alla natura dei rifiuti da smaltire in discarica, alle iniziative ed ai tempi di attuazione delle stesse, nonché alle eventuali integrazioni del piano regionale. Ai fini dell'acquisizione dell'intesa il Ministro dell'ambiente si pronuncia entro 90 giorni dal ricevimento del relativo provvedimento, decorso inutilmente tale termine l'intesa si intende acquisita.".

4. All'articolo 6, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, i numeri 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti numeri:

"2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;

3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori.".

5. All'articolo 6, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppresso il numero 6).

6. All'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sulla base degli allegati G, H ed I". Tali allegati sono riportati sub 2, 3 e 4 al presente decreto.

7. All'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli".

8. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa la lettera d).

9. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppressi i commi 2, 3 e 4.

10. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "rifiuti pericolosi" sono inserite le parole: "di cui all'allegato G".

11. All'articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "alla regione" sono sostituite dalle parole: "alla provincia".

12. All'articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e la comunicazione deve essere effettuata alla regione".

13. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "lettere c) e d)" sono sostituite dalle parole: "lettere c), d) e g)".

14. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti" sono sostituite dalle parole: "dei rifiuti oggetto delle predette attività".

15. All'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "Sono esonerati da tale obbligo" sono inserite le seguenti parole: "gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a lire quindicimilioni e".

16. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole: "con cadenza almeno settimanale".

17. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per i produttori almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro una settimana dalla effettuazione del trasporto;

c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti.".

18. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, primo periodo, sono soppresse le parole: "che hanno la detenzione dei rifiuti".

19. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, secondo periodo, dopo le parole: "I registri" sono inserite le parole: "integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti".

20. All'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

"3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti e delle utenze diffuse svolte dai soggetti pubblici e privati titolari di diritti speciali o esclusivi ai sensi della direttiva 93/38/CE attuata con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, che installano e gestiscono, direttamente o mediante appaltatori, reti ed impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico, possono essere tenuti, nell'ambito della provincia dove l'attività è svolta, presso le sedi di coordinamento organizzativo o altro centro equivalente comunicato preventivamente alla provincia medesima.".

21. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.".

22. All'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti" sono aggiunte, in fine, le parole: "che disciplinano le predette modalità di tenuta dei registri".

23. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente." sono sostituite dalle parole: "garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.".

24. All'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "ed al Ministro della sanità" sono sostituite dalle parole: ", al Ministro della sanità e al presidente della regione".

25. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "Durante il trasporto" sono inserite le parole: "effettuato da enti o imprese".

26. All'articolo 15, dopo il comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-bis. I formulari di identificazione di cui al comma 1 devono essere numerati e vidimati dall'ufficio del registro o dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e devono essere annotati sul registro IVA-acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.".

 

Art. 2

(Bonifiche)

 

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera c), è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c-bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo al fine di evitare i rischi di contaminazione del suolo e delle falde acquifere.".

2. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"1-bis. I censimenti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a rischio di incidente rilevante di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni. Il Ministro dell'ambiente dispone, eventualmente attraverso accordi di programma con gli enti provvisti delle tecnologie di rilevazione più avanzate, la mappatura nazionale dei siti oggetto dei censimenti e la loro verifica con le regioni.".

3. All'articolo 17, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la parola: "immediata" è sostituita con le seguenti parole: ", entro 48 ore,".

4. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:

"6-bis. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributo pubblico entro il limite massimo del 50 per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11.".

5. All'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole: "di rotazione".

6. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 13 è inserito il seguente comma:

"13-bis. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente articolo possono essere comunque utilizzate ad iniziativa degli interessati.".

7. All'articolo 17, comma 14, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'approvazione produce gli effetti di cui al comma 7 e, con esclusione degli impianti di incenerimento e di recupero energetico, sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale degli impianti da realizzare nel sito inquinato per gli interventi di bonifica.".

 

Art. 3

(Competenze e piani di gestione)

 

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

" a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione del presente decreto da adottare ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;".

2. All'articolo 18, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "la determinazione" sono inserite le parole: "d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".

3. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera p) è aggiunta la lettera:

"p-bis) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine in conformità alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia; tale autorizzazione è rilasciata dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle politiche agricole, su proposta dell'autorità marittima nella cui zona di competenza si trova il porto più vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire.".

4. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera n) è aggiunta, in fine, la seguente:

"n-bis) la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.".

5. All'articolo 19 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-bis. Nelle aree portuali la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi è organizzata dalle autorità portuali, ove istituite, o dalle autorità marittime, che provvedono anche agli adempimenti di cui agli articoli 11 e 12.".

6. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "attività di gestione" sono inserite le parole: ", di intermediazione e di commercio".

7. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, lettera e), le parole: "lettera d)" sono sostituite dalle parole: "lettere c) ed e)".

8. All'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "i controlli sulle" sono sostituite dalle parole: "l'effettuazione di adeguati controlli periodici sulle".

9. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: "ai sensi dell'articolo 17".

10. All'articolo 22, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "localizzazione degli impianti di" sono inserite le seguenti parole: "smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo".

11. All'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera h) sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

"h-bis) i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire;

h-ter) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.".

12. All'articolo 22, comma 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "e con le modalità stabiliti," sono inserite le parole: "e tali omissioni possono arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo,".

13. All'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la parola: "l'esercizio" sono inserite le parole: "o il solo esercizio".

14. All'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la parola: "disciplinano," è sostituita con le parole: "coordinano, sulla base della legge regionale adottata".

 

Art. 4

(Osservatorio e procedure amministrative)

 

1. All'articolo 26, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: "ed alla Conferenza Stato-regioni;".

2. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "da sette membri" sono sostituite dalle parole: "da nove membri".

3. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti:

"d-bis) uno designato dal Ministro del tesoro;

d-ter) uno designato dalla Conferenza Stato-regioni.".

4. All'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "spettante ai membri dell'Osservatorio" sono inserite le parole: "e della segreteria tecnica".

5. All'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "e della sanità" sono inserite le parole: "e del tesoro".

6. Il comma 5 dell'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è sostituito dal seguente comma:

"5. Fatti salvi l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 12, ed il divieto di miscelazione, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 6, comma 1, lettera m).".

7. All'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "all'articolo 16 sul" sono sostituite dalle parole: "all'articolo 16, nel caso di".

8. All'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la parola: "nonché" sono inserite le parole: ", dal 1° gennaio 1998,".

9. All'articolo 30, comma 8, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti devono iscriversi all'albo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle relative norme tecniche.".

10. All'articolo 30, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "è garantito dal comune" sono inserite le parole: "o dal consorzio di comuni".

11. All'articolo 30, comma 10, secondo periodo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "di inizio di attività del comune" sono inserite le parole: "o del consorzio di comuni".

12. All'articolo 30, comma 16, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "individuati ai sensi" sono sostituite dalle parole: "sottoposti a procedure semplificate ai sensi".

13. All'articolo 30, comma 16, secondo periodo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "da una relazione" sono sostituite dalle parole: "da idonea documentazione predisposta ai sensi del decreto ministeriale 21 giugno 1991, n. 324, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle deliberazioni del Comitato nazionale".

14. All'articolo 30, comma 16, lettera c), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "per il trasporto dei rifiuti" sono sostituite dalle parole: "in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare".

15. All'articolo 30, comma 16, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

" d) il rispetto delle condizioni ed il possesso dei requisiti soggettivi, di idoneità tecnica e di capacità finanziaria.".

16. All'articolo 30, dopo il comma 16 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è inserito il seguente comma:

"16-bis. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio di attività le sezioni regionali e provinciali iscrivono le imprese di cui al comma 1 in appositi elenchi dandone comunicazione al Comitato nazionale, alla provincia territorialmente competente ed all'interessato. Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 33 devono conformarsi alle disposizioni di cui al comma 16 entro il 15 gennaio 1998.".

17. All'articolo 33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle parole: "e comunque non oltre quarantacinque giorni dal termine del periodo di sospensione previsto dall'articolo 9 della direttiva 83/189/CEE e dall'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE".

18. All'articolo 33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le comunicazioni effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono valide ed efficaci solo se a tale data la costruzione dell'impianto, ove richiesto dal tipo di attività di recupero, era stata già ultimata.".

19. All'articolo 33, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "rifiuti individuati" sono inserite le parole: "dalle norme tecniche di cui al comma 1 che già fissano i limiti di emissione in relazione alle attività di recupero degli stessi".

20. All'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"12-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attività solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato C.

12-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9, nonché le modalità di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.".

 

Art. 5

(Gestione degli imballaggi)

 

1. All'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la data: "30 giugno 1996" è sostituita con la data: "31 dicembre 1994".

2. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera c) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c-bis) l'applicazione di misure di prevenzione consistenti in programmi nazionali o azioni analoghe da adottarsi previa consultazione degli operatori economici interessati.".

3. All'articolo 36, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "dei sistemi di cui alla lettera a)" sono sostituite dalle parole: "degli utenti di imballaggi ed in particolare dei consumatori".

4. All'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "con particolare riferimento" sono inserite le parole: "agli imballaggi pericolosi, anche domestici, nonché".

5. All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "secondo le modalità stabilite" sono inserite le parole: "con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformità alle determinazioni adottate".

6. All'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "ed aggiornati" sono inserite le parole: "in conformità alla normativa comunitaria".

7. All'articolo 37 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-bis. Il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato forniscono periodicamente all'Unione europea e agli altri Paesi membri i dati sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi secondo le tabelle e gli schemi adottati dalla Commissione dell'Unione europea con la decisione 97/138/CE del 3 febbraio 1997.".

8. All'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la parola: "direttamente" è sostituita con le parole: "dei rifiuti di imballaggio primari".

9. All'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"2-bis. La pubblica amministrazione incoraggia, ove opportuno, l'utilizzazione di materiali provenienti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti.

2-ter. I Ministeri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato curano la pubblicazione delle misure e degli obiettivi oggetto delle campagne di informazione di cui all'articolo 41, comma 2, lettera g).

2-quater. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura la pubblicazione dei numeri di riferimento delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate di cui all'articolo 43, comma 3, e comunica alla Commissione dell'Unione europea le norme nazionali di cui al medesimo articolo, comma 3, considerate conformi alle predette norme armonizzate.".

10. All'articolo 40, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "all'Osservatorio di cui all'articolo 26" sono sostituite dalle parole: "al Consorzio nazionale imballaggi ed all'Osservatorio di cui all'articolo 26".

11. All'articolo 41, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: ", comma 5," sono sostituite dalle parole: ", comma 4,".

12. All'articolo 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole: "sulla base della tariffa di cui all'articolo 49".

13. All'articolo 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché sulla base della tariffa di cui all'articolo 49, dalla data di entrata in vigore della stessa".

14. All'articolo 41, comma 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "raccolta differenziata" sono inserite le seguenti parole: ", riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico".

15. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "38, comma 5, e 40, comma 5," sono sostituite dalle parole: "38, comma 6, e 40, comma 4,".

16. L'allegato " E" al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è sostituito dall'allegato "1" al presente decreto.

17. All'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "sentita la" sono sostituite dalle parole: "d'intesa con la".

18. All'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al secondo periodo, le parole: "gli imballaggi immessi sul mercato nazionale devono comunque essere" sono sostituite dalle parole: "si presume che siano soddisfatti tutti i predetti requisiti quando gli imballaggi sono".

 

Art. 6

(Gestione di particolari categorie di rifiuti)

 

1. All'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della corretta attuazione degli obiettivi e delle priorità stabilite dal presente decreto, i produttori e gli importatori devono provvedere al ritiro, al recupero e allo smaltimento dei beni durevoli consegnati dal detentore al rivenditore, sulla base di appositi accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 25.".

2. All'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Ai fini dell'acquisizione dell'intesa, i Ministri competenti si pronunciano entro novanta giorni".

3. All'articolo 45, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e definite le norme tecniche per assicurare una corretta gestione degli stessi".

4. All'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la rubrica: "Veicoli a motore" è sostituita dalla seguente: "Veicoli a motore e rimorchi".

5. All'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "veicolo a motore" sono inserite le parole: "o di un rimorchio".

6. All'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "veicolo a motore" sono inserite le parole: "o di un rimorchio".

7. All'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "predetto veicolo" sono inserite le parole: "o rimorchio".

8. All'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "i veicoli a motore" sono inserite le parole: "o rimorchi".

9. All'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: "dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione".

10. All'articolo 46, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "al proprietario del veicolo" sono inserite le parole: "o del rimorchio".

11. All'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Dal 30 giugno 1998 la cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA) dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro sessanta giorni dalla consegna del veicolo e del rimorchio da parte del proprietario, il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice deve comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente ufficio del PRA che provvede ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.".

12. All'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti commi:

"6-bis. I gestori di centri di raccolta, i concessionari e i gestori delle succursali delle case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5.

6-ter. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

6-quater. Agli stessi obblighi di cui al comma 6-bis e 6-ter sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione del veicolo ai sensi dell'articolo 215, comma 4, del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

6-quinquies. All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "la distruzione, la demolizione" sono sostituite dalle parole: "la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione.".

13. All'articolo 47, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali, esausti;".

 

Art. 7

(Sanzioni e norme finali)

 

1. All'articolo 50 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all'inizio del comma 1, sono inserite le seguenti parole: "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 51, comma 2,".

2. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "43, comma 2, e 44, comma 1" sono sostituite dalle parole: "43, comma 2, 44, comma 1, e 46, commi 1 e 2".

3. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila".

4. All'articolo 50 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"1-bis. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice, che viola le disposizioni di cui all'articolo 46, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni".

5. All'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole: "e 17, comma 2,".

6. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole: "prodotti da terzi".

7. All'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "effettuano attività di gestione" sono soppresse le parole: "i propri".

8. All'articolo 51, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole: "ovvero non procede alla separazione dei rifiuti miscelati".

9. All'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 46, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, e 47, comma 12, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni.".

10. Dopo l'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è inserito il seguente articolo:

"51 bis. (Bonifica dei siti). 1. Chiunque cagiona l'inquinamento o un pericolo concreto ed attuale di inquinamento, previsto dall'articolo 17, comma 2, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se non provvede alla bonifica secondo il procedimento di cui all'articolo 17. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da lire diecimilioni a lire centomilioni se l'inquinamento è provocato da rifiuti pericolosi.".

11. All'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "all'articolo 11, comma 3," sono inserite le seguenti parole: "ovvero la effettua in modo incompleto o inesatto".

12. All'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila".

13. All'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le sanzioni di cui sopra sono ridotte rispettivamente da lire duemilioni a lire dodicimilioni per i rifiuti non pericolosi, da lire quattromilioni a lire ventiquattromilioni per i rifiuti pericolosi, nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato.".

14. All'articolo 52, il comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è sostituito dal seguente:

"4. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 3 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, o del formulario di cui all'articolo 15.".

15. All'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "per le contravvenzioni relative" sono sostituite con le parole: "per i reati relativi".

16. All'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La stessa pena si applica a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 36, comma 5.".

17. All'articolo 55 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono inserite le seguenti parole all'inizio del comma 1: "Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di accertamento degli illeciti amministrativi,".

18. Dopo l'articolo 55 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è inserito il seguente articolo:

"55 bis. (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie). 1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del presente decreto sono devoluti alle province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 50, comma 1, che sono devoluti ai comuni.".

19. All'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:

"f-bis) i commi 3, 4 e 5, secondo periodo, dell'articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

f-ter) l'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994.".

20. All'articolo 56 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

"2-bis. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema alle Camere, apposito regolamento con il quale sono disciplinate in conformità ai principi del presente decreto le attività di gestione degli oli usati e sono individuati gli atti normativi incompatibili con il decreto medesimo, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.".

21. All'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "alle province" sono inserite le seguenti parole: "e agli altri enti locali".

22. All'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso." sono sostituite dalle parole: "entro tre mesi dal termine di cui all'articolo 33, comma 6.".

23. All'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto".

24. All'articolo 57 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"6-bis. In attesa delle specifiche norme regolamentari e tecniche, da adottarsi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera i), i rifiuti sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e la disciplina delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali. In particolare i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose.

6-ter. In attesa dell'adozione della nuova disciplina organica in materia di valutazione di impatto ambientale la procedura di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, continua ad applicarsi ai progetti delle opere rientranti nella categoria di cui all'articolo 1, lettera i), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1988, n. 204, relativa ai rifiuti già classificati tossici e nocivi.".

25. All'articolo 58 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7-bis. Le spese per l'indennità e per il trattamento economico del personale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono imputate sul capitolo 5940 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Il trattamento economico resta a carico delle istituzioni di appartenenza, previa intesa con le medesime, nel caso in cui il personale svolga attività di comune interesse.".

 

Art. 8

(Entrata in vigore)

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Allegato 1

(previsto dall'art. 5, comma 16)

 

Allegato "E"

(previsto dall'art. 37, comma 1)

 

OBIETTIVI DI RECUPERO E DI RICICLAGGIO

entro 5 anni

 

 

                                     Minimi            Massimi           

 

            a)            Rifiuti di imballaggi da recuperare come materia o come componente di energia: in peso almeno il ........... 50%       65%    

            b)            Rifiuti di imballaggi da riciclare: in peso almeno il .......................            25%     45%    

            c)            Ciascun materiale di imballaggio da riciclare: in peso almeno il ......            15%     25%    

 

 

Allegato 2

(previsto dall'art. 1, comma 6)

 

Allegato "G"

CATEGORIE O TIPI GENERICI DI RIFIUTI PERICOLOSI ELENCATI IN BASE ALLA LORO NATURA O ALL'ATTIVITA' CHE LI HA PRODOTTl (*)

(I RIFIUTI POSSONO PRESENTARSI SOTTO FORMA DI LIQUIDO, DI SOLIDO O DI FANGO)

 

Allegato G-1

Rifiuti che presentano una qualsiasi delle caratteristiche elencate nell'allegato I e che consistono in:

1. Sostanze anatomiche: rifiuti di ospedali o provenienti da altre attività mediche

2. Prodotti farmaceutici, medicinali, prodotti veterinari

3. Prodotti per la protezione del legno

4. Biocidi e prodotti fitosanitari

5. Residui di prodotti utilizzati come solventi

6. Sostanze organiche alogenate non utilizzate come solventi, escluse le sostanze polimerizzate inerti

7. Sali per rinvenimento contenenti cianuri

8. Oli e sostanze oleose minerali (ad esempio fanghi di lavorazione, ecc.)

9. Miscugli olio/acqua o idrocarburo/acqua, emulsioni

10. Sostanze contenenti PCB e/o PCT (ad esempio isolanti elettrici, ecc.)

11. Sostanze bituminose provenienti da operazioni di raffinazione, distillazione o pirolisi (ad esempio residui di distillazione, ecc.)

12. Inchiostri, coloranti, pigmenti, pitture, lacche, vernici

13. Resine, lattici, plastificanti, colle/adesivi

14. Sostanze chimiche non identificate e/o nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e/o sull'ambiente non sono noti (ad esempio rifiuti di laboratorio, ecc.)

15. Prodotti pirotecnici e altre sostanze esplosive

16. Prodotti di laboratori fotografici

17. Qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorurati

18. Qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia delle dibenzoparadiossine policlorurate

 

Allegato G-2

Rifiuti contenenti uno qualunque dei costituenti elencati nell'allegato H, aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato I e consistenti in:

19. Saponi, corpi grassi, cere di origine animale o vegetale

20. Sostanze organiche non alogenate non utilizzate come solventi

21. Sostanze inorgarniche senza metalli né composti metallici

22. Scorie e/o ceneri

23. Terre, argille o sabbie, compresi i fanghi di dragaggio

24. Sali per rinvenimento non contenenti cianuri

25. Polveri metalliche

26. Materiali catalitici usati

27. Liquidi o fanghi contenenti metalli o composti metallici

28. Rifiuti provenienti da trattamenti disinquinanti (ad esempio: polveri di filtri dell'aria, ecc.) salvo quelli previsti ai punti 29, 30 e 33

29. Fanghi provenienti dal lavaggio di gas

30. Fanghi provenienti dagli impianti di depurazione dell'acqua

31. Residui da decarbonazione

32. Residui di colonne scambiatrici di ioni

33. Fanghi residuati non trattati o non utilizzabili in agricoltura

34. Residui della pulitura di cisterne e/o di materiale

35. Materiale contaminato

36. Recipienti contaminati (ad esempio: imballaggi, bombole di gas, ecc.) che abbiano contenuto uno o più dei costituenti elencati nell'allegato H

37. Accumulatori e pile elettriche

38. Oli vegetali

39. Oggetti provenienti da una raccolta selettiva di rifiuti domestici e aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato I

40. Qualunque altro rifiuto contenente uno qualunque dei costituenti elencati nell'allegato H e aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato I

----------

(*) Alcune ripetizioni rispetto alle voci dell'allegato H sono fatte intenzionalmente.

 

Allegato 3

(previsto dall'art. 1, comma 6)

 

Allegato "H"

COSTITUENTI CHE RENDONO PERICOLOSI I RIFIUTI DELL'ALLEGATO G-2 QUANDO TALI RIFIUTI POSSIEDONO LE CARATTERISTICHE DELL'ALLEGATO I (*)

 

Rifiuti aventi come costituenti:

C1 Berillio, composti del berillio

C2 Composti del vanadio

C3 Composti del cromo esavalente

C4 Composti del cobalto

C5 Composti del nickel

C6 Composti del rame

C7 Composti dello zinco

C8 Arsenico, composti dell'arsenico

C9 Selenio, composti del selenio

C10 Composti dell'argento

C11 Cadmio, composti del cadmio

C12 Composti dello stagno

C13 Antimonio, composti dell'antimonio

C14 Tellurio, composti del tellurio

C15 Composti del bario, ad eccezione del solfato di bario

C16 Mercurio, composti del mercurio

C17 Tallio, composti del tallio

C18 Piombo, composti del piombo

C19 Solfuri inorganici

C20 Composti inorganici del fluoro, escluso il fluoruro di calcio

C21 Cianuri inorganici

C22 I seguenti metalli alcalini o alcalinoterrosi: litio, sodio, potassio, calcio, magnesio sotto forma non combinata

C23 Soluzioni acide o acidi sotto forma solida

C24 Soluzioni basiche o basi sotto forma solida

C25 Amianto (polvere e fibre)

C26 Fosforo, composti del fosforo esclusi i fosfati minerali

C27 Metallocarbonili

C28 Perossidi

C29 Clorati

C30 Perclorati

C31 Azoturi

C32 PCB e/o PCT

C33 Composti farmaceutici o veterinari

C34 Biocidi e sostanze fitosanitarie (ad esempio antiparassitari, ecc.)

C35 Sostanze infettive

C36 Oli di creosoto

C37 Isocianati, tiocianati

C38 Cianuri organici (ad esempio: nitrilli, ecc.)

C39 Fenoli, composti fenolati

C40 Solventi alogenati

C41 Solventi organici, esclusi i solventi alogenati

C42 Composti organo-alogenati, escluse le sostanze polimerizzate inerti e le altre sostanze indicate nel presente allegato

C43 Composti aromatici, composti organici policiclici ed eterociclici

C44 Ammine alifatiche

C45 Ammine aromatiche

C46 Eteri

C47 Sostanze di carattere esplosivo, escluse le sostanze indicate in altri punti del presente allegato

C48 Composti organici dello zolfo

C49 Qualsiasi prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorati

C50 Qualsiasi prodotto della famiglia delle dibenzo-paradiossine policlorate

C51 Idrocarburi e loro composti ossigenati azotati e/o solforati non altrimenti indicati nel presente allegato

----------

(*) Alcune ripetizioni rispetto ai tipi generici di rifiuti pericolosi dell'allegato G sono fatte intenzionalmente.

 

Allegato 4

(previsto dall'art. 1, comma 6)

 

Allegato "I"

CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI

 

H1 "Esplosivo": sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;

H2 "Comburente": sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;

H3 - A "Facilmente infiammabile": sostanze e preparati:

- liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21° C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o

- che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o

- solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o

- gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o

- che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;

H3 - B "Infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21° C e inferiore o pari a 55° C;

H4 "Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;

H5 "Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;

H6 "Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;

H7 "Cancerogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;

H8 "Corrosivo": sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;

H9 "Infettivo": sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;

H10 "Teratogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;

H11 "Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;

H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;

H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate;

H14 "Ecotossico": sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente.

 

Note

1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo "tossico" (e "molto tossico"), "nocivo", "corrosivo" e "irritante" è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, nella versione modificata dalla direttiva 79/831/CEE del Consiglio.

2. Per quanto concerne l'attribuzione delle caratteristiche "cancerogeno", "teratogeno" e "mutageno" e riguardo all'attuale stato delle conoscenze, precisazioni supplementari figurano nella guida per la classificazione e l'etichettatura di cui all'allegato VI (parte II D) della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 83/467/CEE della Commissione.

 

Metodi di prova

I metodi di prova sono intesi a conferire un significato specifico alle definizioni di cui all'allegato I.

I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 84/449/CEE della Commissione o dalle successive direttive della Commissione che adeguano al progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE. Questi metodi sono basati sui lavori e sulle raccomandazioni degli organismi internazionali competenti, in particolare su quelli dell'OCSE.