Ambiente e Lavoro Toscana (ALT) 


PREMESSA

Decreto legislativo 14 agosto 1996 n.494 - "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili".

 
Il D.Lgs. DEL 14.08.1996 n.494 pubblicato sulla G. U. n. 223 del 23.09.1996, recepisce la direttiva della Comunità Europea 92/57 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili.

Si tratta di una norma essenzialmente di tipo organizzativo, rivolta in primo luogo ai committenti di opere edili, sia pubbliche che private, ai quali vengono imposti obblighi di programmazione, organizzazione e controllo della sicurezza nei cantieri.

 L'esigenza di coinvolgere i committenti nel processo preventivo nasce dai dati riportati dalla Commissione europea sulle cause degli infortuni, dai quali risulta che "il 60% degli incidenti mortali sul cantiere dipendono da una causa determinata da scelte effettuate prima dell'inizio dei lavori".

 In particolare, si legge nel documento della Commissione, "circa il 35% degli infortuni mortali sono dovuti a cadute dall'alto", e questo tipo di infortunio è affrontabile "principalmente mediante la concezione architettonica, la concezione delle attrezzature, dei materiali e dei posti di lavoro".

Inoltre, "circa il 28% degli incidenti mortali sono originati dall'esecuzione di attività simultanee ma incompatibili", legate cioè ad una carenza di organizzazione del cantiere, affrontabile in fase progettuale

Queste considerazioni evidenziano l'esigenza di spostare il processo preventivo a monte dell'apertura del cantiere, con modalità che il decreto legislativo individua chiaramente.

Il Decreto 494 dovrà avere un ruolo positivo sulle situazioni di insicurezza che spesso si vengono a creare con il sistema dei subappalti a cascata.

In ogni realtà infatti vi sarà una figura in grado di coordinare le varie imprese operanti nel cantiere sotto il profilo della sicurezza.

Al fine di evitare pericolosi malintesi è bene però ribadire in premessa che il D.P.R. 164/56, che stabilisce le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, mantiene in pieno la sua validità, ed è ad esso che si deve prioritariamente guardare nella predisposizione della sicurezza in cantiere.

Perciò, in caso di irregolarità riscontrate, il primo riferimento per l'Organo di vigilanza sarà sempre il D.P.R. 164/56, anche se, accanto alle responsabilità dell'Impresa, dovranno essere valutate eventuali responsabilità delle altre figure alle quali il D.Lgs 494 affida dei compiti di prevenzione: il Committente, il Responsabile dei lavori, il Coordinatore per la progettazione ed il Coordinatore per l'esecuzione.

Il ruolo dei Coordinatori appare centrale in tutto l'impianto normativo delineato dal Decreto. Si tratta infatti di figure con professionalità specifiche in materia di sicurezza in edilizia che prima non esistevano; dovranno avere, a seconda dei casi previsti, un titolo di studio tecnico, un’esperienza specifica nel settore ed un attestato di frequenza ad un corso di 60 o 120 ore, e dovranno rispondere penalmente in caso di violazione degli obblighi loro affidati.

E' in forza di queste considerazioni che il Coordinamento delle Regioni ha già prodotto il documento contenente "Prime indicazioni per l'attuazione dei corsi per coordinatori previsti dall'art. 10 e 19", approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome di Trento E Bolzano il 20.03.97e che si allega, in allegato, con lo scopo preciso di fornire un contributo di qualità all'attività di formazione di queste figure alle quali, con molta probabilità, si rivolgeranno i singoli cittadini quando si troveranno a svolgere il ruolo di committenti senza essere in possesso di un'adeguata preparazione ad affrontare i compiti e le responsabilità che la legge affida loro.

Vengono di seguito riportate le indicazioni messe a punto per una corretta lettura ed una uniforme applicazione del Decreto su tutto il territorio nazionale.

Si ritiene necessario affiancare a tali indicazioni anche quelle contenute nella Circolare del Ministero del Lavoro n.41 del 18.03.97, pubblicata sulla G.U. n.75 del 1.04.1997, e nella Circolare n.73 del 30.05.97 recante "ulteriori chiarimenti interpretativi del D.Lgs 494/96".

 


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