Ambiente e Lavoro Toscana (ALT) 


ALLEGATO II - ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 11, COMMA 1

Decreto legislativo 14 agosto 1996 n.494 - "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili".
 
L'importanza di una corretta interpretazione dell'allegato II risiede nel fatto che i cantieri che rientrano nei casi previsti dall'elenco, sono soggetti a due obblighi:
- la notifica, indipendentemente dalla durata del cantiere;
- la nomina dei coordinatori per la sicurezza, quando le dimensioni del cantiere superano i 300 uomini-giorni.

Punto 1
Alcuni chiarimenti sono necessari per l'interpretazione del punto 1, relativamente alla dicitura "se particolarmente aggravati", riferita "a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m. 1,50 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m.2".

Nell'affermare che è estremamente arduo definire cosa si debba intendere per "particolarmente aggravati", si ritiene comunque di dover dare alcune indicazioni che potranno risultare di utilità nei casi controversi.

Un primo elemento di comprensione è senz'altro da ricercare in una corretta lettura dell'obbligo di notifica preliminare, del cui significato preventivo si parla in apposito capitolo.

E' un obbligo che deve servire per la programmazione di interventi di prevenzione e di vigilanza.

Quando perciò la notifica, per la brevissima durata dei lavori, non sia utilizzabile in senso programmatorio, perde in massima parte il suo valore, anche in presenza di lavori in altezza o in scavo.

In questi casi perciò non appare utile aprire contenziosi sul significato della frase "particolarmente aggravati".

- Rischio di seppellimento o sprofondamento a profondità superiore a m.1,5.
Premesso che esiste sempre l'obbligo di allestimento delle misure preventive antiseppellimento (armatura degli scavi ecc.) in tutti i casi di possibile franamento di fronti di altezza superiore a mt.1.5, ai sensi dell'allegato II punto 1, appare ragionevole considerare fra i rischi "particolarmente aggravati" quantomeno le seguenti situazioni di lavoro:

- escavazioni di trincee sviluppate in lunghezza per fondamenta, deposizione di tubazioni e canalizzazioni e simili, escludendo il caso della singola escavazione in posizione unica;
- escavazioni su fronti aperti, se non rientranti nei casi di esclusione di cui all’art. 1 comma 3;
- escavazioni su aree urbanizzate, per il rischio rappresentato dalla presenza di tubazioni, linee elettriche ed altre opere:
- presenza di traffico pesante;
- escavazioni dei cunicoli:
- escavazioni con presenza di acqua o gas.

- Rischio di caduta dall'alto da altezza superiore a m. 2
Premesso che qualunque circostanza di lavoro ad altezza superiore a m.2 richiede sempre l'allestimento dei dispositivi di protezione collettiva normalmente costituiti da parapetti anticaduta o, nel caso non ne sia possibile l'installazione, l'uso della cintura di sicurezza, ai sensi dell'allegato II, punto 1, appare ragionevole considerare fra i rischi "particolarmente aggravati" quantomeno le seguenti situazioni di lavoro:

- le attività che comportano rischi incrociati o multipli, come ad esempio il lavoro su ponteggi in caso di demolizioni oppure lavori in altezza sotto il raggio d'azione della gru;
- lavori sui tetti;
- lavori in altezza su strutture non portanti;
- lavori in altezza in condizioni metereologiche o climatiche disagiate;
- lavori effettuati di notte;
- lavori che comportano l'allestimento o l'uso di ponteggi di grandi dimensioni, prendendo come riferimento almeno la facciata completa di un edificio
- lavori con uso ripetitivo o continuativo della cintura di sicurezza;
- lavori con uso ripetitivo o continuativo del trabattello, di ponte sviluppabile o simili.
 

Punto 2
In questo punto vengono identificati lavori che presentano due condizioni distinte:

- "esposizione a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e
la salute";
- "esigenza legale di sorveglianza sanitaria".

Anche queste condizioni contribuiscono ad allargare notevolmente la fascia di cantieri soggetti agli obblighi legati all'allegato II; le sostanze chimiche usate in edilizia sono infatti in grande espansione, e l'obbligo di sorveglianza sanitaria è diventato ancora più vasto in forza del D.Lgs 626/94 (movimentazione manuale dei carichi, cancerogeni, agenti biologici).

Per quanto concerne la dizione "rischi particolari", appare giustificato interpretare che si tratti di sostanze che pur non rientrando nell'obbligo di controllo sanitario, sono state individuate come pericolose dalla valutazione dei rischi.

Punto 4
"Lavori in prossimità di linee elettriche in tensione"

Poichè esiste già una regolamentazione di questa tipologia di rischio, in particolare attraverso l'articolo 11 del DPR 164/56 che fissa in 5 metri la distanza minima dalla costruzione o dai ponteggi, a meno che non siano messe in atto adeguate protezioni, non può essere ritenuto un "rischio particolare" il lavoro a distanza superiore a 5 metri dalle linee elettriche in tensione, mentre lo può essere quello che, pur usando precauzioni particolari, avviene a distanza inferiore.

Punto 10
Per "elementi prefabbricati pesanti" appare ragionevole intendere le strutture prefabbricate di costituzione di edifici, lavorativi od abitativi, e opere di genio civile, che, per le loro dimensioni e peso, comportino l'utilizzo e l'ausilio di mezzi di sollevamento per la movimentazione.

Non vanno comprese le strutture prefabbricate per opere interne agli edifici lavorativi ed abitativi.
 
 


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